Protocollo Umbria - Ministero

 

Protocollo di intesa tra la Regione dell’Umbria
e il Ministero della Giustizia

 

Perugia, 7 marzo 2001

 

Comunicazione e strumenti informatici e telematici

Organizzazione uffici giudiziari

Assistenza sanitaria e salute in carcere

Trattamento tossico e alcool dipendenti

Interventi trattamentali

Orientamento al lavoro e formazione professionale territoriale

La Regione dell’Umbria si impegna

Il Ministero della Giustizia si impegna

Territorializzazione della pena

Edilizia

Interventi specifici rivolti a particolari situazioni: donne e stranieri

Donne

Stranieri

Interventi a favore dei minorenni

Le comunità per i minori in area penale

Esecuzione penale all’esterno

Partecipazione del volontariato

Formazione e aggiornamento degli operatori

Polizia Penitenziaria

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno degli istituti

Assistenza alle vittime del delitto

Disposizioni operative

Premesso

 

che la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria consente la realizzazione di programmi d’intervento congiunto in ambito regionale, che tengano conto della peculiarità della realtà locale, in particolare delle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena, e/o servizi del Ministero della Giustizia nel comune obiettivo del recupero di risorse umane compresse dal disadattamento nonché di prevenzione e contenimento del fenomeno criminalità;

 

che la collaborazione già in essere tra gli organi periferici del Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria può estendersi, consentendo idonee interazioni su tutte le materie in ordine alle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilità da parte delle due Amministrazioni, integrandosi su di un piano di pari dignità: nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali e con particolare riferimento agli strumenti operativi (sistemi informativi ) e partecipativi (Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria - comitati locali) che rendano possibile l’attuazione e verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica dei vari aspetti contenuti nel presente protocollo;

 

che la legge 354/1975, recante "norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. 230/2000, il D.P.R. 616/1977, il Dlgs 267/2000, la legge 59/1997, il Dlgs. 112/1998 e successive modificazioni ed integrazioni: individuano: nel rispetto delle diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di riferimento i settori di intervento congiunto sui quali il Ministero della Giustizia e la Regione devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore. Tale collaborazione corrisponde inoltre al nuovo ruolo attribuito alle Regioni dalle recenti innovazioni legislative, nel rispetto dei basilari principi (sanciti in via principale dalla L, 59/1997) della sussidiarietà e della leale cooperazione tra Stato e Regioni) nell’ambito di un sistema basato sulla integrazione delle relazioni e delle competenze tra Stato e Enti Locali, finalizzato a migliorare il funzionamento dell’attività giudiziaria e della esecuzione delle pene;

 

che il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria, avendo individuato nella persona sottoposta ad esecuzione penale, nella sua unitarietà e globalità il fulcro del loro intervento, ritengono che le azioni delle istituzioni e dei servizi debbano tendere a ricomporre l’inevitabile frammentazione delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità;

 

che gli interventi rivolti alle persone sottoposte ad esecuzione penale sono da intendersi attuativi di un sistema di azioni di politica sociale finalizzato all’attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 27 della Costituzione, secondo cui "le pene non possono conSistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato " e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi positivamente nella società, come peraltro ribadito dagli artt. 81 e seguenti delle Regole minime dell’ONU del 1955 e del Consiglio d’Europa del 1973, nonché dalla Raccomandazione R(87) del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 1987 (artt. 26, 32, 48, 65, 70, 88, 89); che detti settori di intervento congiunto sono stati ulteriormente ampliati dalle norme sul processo penale minorile di cui ai D.P.R. 447 e 448/88 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal D. leg. vo 272/89;

 

che, al fine di garantire e rendere esigibili durante l’esecuzione della pena i diritti sociali delle persone detenute ed ex-detenute, occorre favorire politiche unitarie e coordinate, che pongano in essere strategie globali di promozione degli stessi, attraverso interventi e servizi specifici e differenziati, così come previsto dalla legge 354/75, dalla legge 328/00 e dal Piano sociale regionale dell’Umbria , per le varie fasce di utenza (minori, giovani, adulti, uomini e donne), affinché la vicenda penale sia anche occasione di recupero sociale oltre che retribuzione per il reato commesso;

 

che le parti intendono imprimere un adeguato sviluppo alle complessive relazioni oggi esistenti nei rapporti Stato-Regioni, in ordine alla migliore predisposizione delle condizioni strutturali ed organizzative per la gestione delle risorse umane e finanziarie, al servizio dei provvedimenti giurisdizionali penali;

 

Ritenuto

 

che, per la realizzazione di detti programmi, deve essere assicurata la più ampia collaborazione tra le singole direzioni degli istituti, dei Centri di Servizio Sociale per adulti, dei servizi penali minorili, degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie Locali del territorio, nel rispetto delle reciproche competenze, attraverso la sottoscrizione di accordi convenzionali che contengano tutti gli elementi di conoscenza necessaria per la formulazione dei programmi di intervento, le modalità di attuazione e gli oneri a carico delle parti;

 

che le parti condividono l’assunto secondo il quale si debba attuare quella aspirazione politica e amministrativa, che vuole superare la separazione tra il sistema della Giustizia, organizzazione giudiziaria, esecuzione penale e il sistema territoriale per cui appare opportuno definire gli ambiti di collaborazione istituzionale entro i quali agire;

 

che esse prendono atto altresì che il clima e la qualità delle relazioni sociali e istituzionali instauratesi tra l’Amministrazione della Giustizia e la Regione dell’Umbria si debbano poter riconoscere nella presente intesa in quanto utile testo di riferimento al servizio dei cittadini della regione. Ciò nell’ottica che il contesto dell’esecuzione penale contempla al proprio interno finalità, esigenze.. interessi legittimi.. vincoli in ragione dei quali il confronto con il tessuto sociale afferente il coinvolgimento delle risorse ambientali sono strategici ai fini del raggiungimento degli obiettivi di programma;

 

Considerato

 

che le prerogative sociali, economiche e amministrative del territorio regionale possono incidere in maniera determinante sulla qualità delle garanzie del contratto sociale e sulla conseguente qualità dei servizi resi al cittadino.. sia esso libero che sottoposto a vincoli penali, nella fase in cui si intende determinare e quindi concordare adeguati orientamenti per la migliore pianificazione degli interventi;

 

Preso atto

 

che la Regione dell’Umbria già tiene in considerazione nella propria azione di governo le problematiche relative al contesto dell’esecuzione penale per le materie di sua competenza;

 

Le parti si impegnano

 

  1. a disegnare e a realizzare progetti di interventi congiunti relativi al sistema giustizia sul piano:

  2. della comunicazione e degli strumenti informatici e telematici;

  3. dell’organizzazione degli uffici giudiziari;

  4. della tutela della salute dei cittadini detenuti ed internati secondo I principi di cui aglI arti. 1 e 2 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230 in attuazione dell’art. 5 della legge 419/1998 e secondo quanto è indicato dal Progetto obiettivo di cui all’art. 5 dello stesso decreto legislativo ed approvato con Decreto Ministeriale del 21 aprile 2000;

  5. della cura e riabilitazione dei soggetti in esecuzione penale che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope; del soggetti alcooldipendenti o affetti da forme morbose diffuse (HIV, AIDS, ecc) e dei soggetti con disagio psichico;

  6. dell’organizzazione, all’interno delle strutture penitenziarie, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, di interventi specifici volti al trattamento delle persone ristrette ed i cui contenuti sono individuati dall’ordinamento penitenziario;

  7. della prevenzione della criminalità minorile e del trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali;

  8. della integrazione dei servizi territoriali con i servizi penitenziari} in raccordo anche con le forze del volontariato} per gli interventi nei confronti dei soggetti in esecuzione penale esterna} dei dimessi dal carcere} delle famiglie dei detenuti e degli ex detenuti;

  9. della formazione congiunta degli operatori penitenziari, per adulti e per minori} degli operatori degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato in tutti gli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo.

  10. della promozione del benessere del personale penitenziario per adulti e per minori in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;

  11. della assistenza alle vittime del delitto.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Umbria convengono

 

su quanto segue

 

Comunicazione e strumenti informatici e telematici

 

Le parti concordano sulla importanza della comunicazione e sullo scambio di conoscenze per la migliore realizzazione degli impegni assunti Con il presente Protocollo.

A tale fine le parti si impegnano a sostenere lo sviluppo dei mezzi informatici e telematici.

La Regione Umbria fornirà al Ministero della Giustizia, sulla propria rete i servizi di connettività e di interoperabilità, qualora necessari, alle interazioni con il dominio giustizia nell’ambito della RUPA e nell’ottica della rete nazionale.

 

Organizzazione uffici giudiziari

 

Vista la particolare importanza rivestita dagli Uffici Giudiziari di Perugia nell’ambito dell’Organizzazione Giudiziaria nazionale, considerata l’attuale ubicazione degli uffici sopra indicati suddivisi in varie sedi, in modo non funzionale all’espletamento dell’attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia si impegna a concentrare nell’attuale complesso penitenziario di Piazza Partigiani, non appena sarà Teso libero, gli uffici giudiziari situati nella città di Perugia. Si andrà così verso la realizzazione della cittadella giudiziaria.

Nel quadro delle iniziative previste dal "piano d’azione giustizia", il Ministero della Giustizia si impegna ad adeguare alle esigenze operative le strutture edilizie degli uffici giudiziari di Temi e Spoleto. Si impegna, altresì, a destinare agli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Perugia risorse materiali ed umane, atte a consentire uno svolgimento più efficace dell’attività giudiziaria. In particolare per quanto riguarda il perSOnale amministrativo assume 1 ‘impegno a coprire le vacanze negli attuali organici e a rivedere le piante organiche del personale giudiziario e di SUpportO all’attività giurisdizionale. Per quanto riguarda il personale della magistratura lo stesso Ministero assume l’impegno a sollecitare il C.S.M. per la copertura delle vacanze di organico e per una revisione dell’organico stesso.

La Regione dell’Umbria si impegna a valutare la possibilità di insediamento di punti di primo soccorso negli uffici giudiziari del distretto.

 

Assistenza sanitaria e salute in carcere

 

La salute intesa come benessere psico-fisico è strettamente legata alla qualità delle condizioni di vita quotidiana all’interno dell’istituto penitenziario, al trattamento e alla tutela dei diritti delle persone ristrette.

n Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria orientano i propri interventi nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 avente ad oggetto "riordino della medicina penitenziaria, a nonna dell’art. 5 della legge 30.11.98 n. 419",e della recente intesa Stato-Regioni che prevede, in relazione ai risultati della sperimentazione, il trasferimento delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dall’amministrazione penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale.

La Regione dell’Umbria e il Ministero della Giustizia si impegnano a garantire la più ampia collaborazione reciproca, nel rispetto delle proprie competenze, al fine sia di governare la delicata fase di avvio del trasferimento delle funzioni senza arrecare pregiudizio alcuno ai soggetti detenuti ed internati, sia nel favorire la predisposizione della "carta dei servizi sanitari", così come previsto dall’art. 1 comma 3 del decreto legislativo suddetto.

A tale scopo, stante l’importanza dei servizi sanitari presenti negli istituti penitenziari di Perugia (centri clinici maschile e femminile), le parti si impegnano a costituire una commissione mista che regoli il passaggio delle competenze.

La Regione dell’Umbria si impegna ad assicurare l’assistenza sanitaria ai detenuti ed internati nel rispetto e in attuazione della legge di riordino citata, secondo le indicazioni del progetto obiettivo previsto dall’art. 5 dal decreto legislativo 230/99 ed approvato con Decreto Ministeriale del 21 aprile 2000, assumendo come principi fondamentali della propria azione:

l’eguaglianza, l’imparzialità la continuità assistenziale, il diritto di scelta, la partecipazione alle prestazioni sanitarie anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato per tutelare l’efficacia, l’efficienza, il rispetto della privacy .

 

La Regione dell’Umbria si" impegna, altresì, affinché le ASL:

verifichino lo stato igienico sanitario degli istituti penitenziari, compresi gli uffici e gli alloggiamenti del personale penitenziario;

verifichino le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti;

assicurino l’adeguatezza delle mISUre di profilassi contro le malattie infettive;

assicurino l’educazione alla salute.

 

La Regione dell’Umbria e il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a:

  1. realizzare un’adeguata educazione sanitaria rivolta anche agli operatori penitenziari per adulti e per minori;

  2. potenziare i meccanismi di rilevamento delle patologie infettive come catalogate dal D. M. Sanità 15.12.90 e di inserimento protetto dei portatori, secondo modalità che garantiscano il diritto all’autodeterminazione ed alla privacy delle persone interessate e nel rispetto dei criteri ed obblighi previsti dalla normativa vigente in materia; approntare intese ed accordi tra il servizio sanitario regionale e gli istituti penitenziari ed i servizi minorili per il tempestivo rilevamento e trasmissione dei dati sui soggetti interessati da patologie;

  3. organizzare strategie per il rilevamento delle situazioni di disagio mentale, preesistenti o sopravvenute, al fine di consentire una risposta sanitaria pronta ed efficace, anche programmandone la continuità dopo la dimissione dal carcere;

  4. riservare particolare attenzione ai problemi psicologici e psicopatologici del minore in vista di interventi mirati che, tenendo conto delle priorità ed urgenze, coinvolgano segnatamente il contesto familiare, il gruppo di appartenenza, il contesto sociale di provenienza; consentano la registrazione dell’evoluzione dei processi allo scopo di un tempestivo adegua mento degli interventi;

  5. agevolare il ricorso ai presidi ospedalieri esterni, come previsto dall’ art. 11 della legge n. 354/75 ampliando la disponibilità di posti letto riservati ai detenuti ex art. 7 D.L. 14 giugno 1993 n.187, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, al fine di garantire la riduzione al minimo dei tempi di attesa per il ricovero esterno.

 

Trattamento tossico e alcool dipendenti

 

La Regione dell’Umbria si impegna ad emanare opportune disposizioni alle ASL affinché, nei programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e reinserimento sociale, previsti per i tossicodipendenti, siano a pieno titolo inclusi i soggetti tossicodipendenti presenti negli istituti penitenziari.. compresi i soggetti affetti da A.I.D.S. e H.I.V., detenuti o sottoposti a misure alternative e limitative della libertà personale.

La Regione dell’Umbria, oltre a confermare la collaborazione da tempo definita con apposite convenzioni tra i SERT e gli istituti penitenziari, si impegna ad assicurare per i soggetti tossicodipendenti ed alcooldipendenti sottoposti a custodia cautelare e in esecuzione di pena detentiva un intervento terapeutico tempestivo subito dopo ingresso in carcere. nonché la predisposizione di un programma terapeutico che continui anche dopo uscita dal carcere, e comunque la continuità terapeutica nel caso in cui il detenuto proveniente dalla libertà fosse già in programma terapeutico. A tal fine i SERT competenti per istituti si coordineranno con quelli competenti per residenza, per assicurare una continuità di trattamento terapeutico. Il Provveditorato Regionale ed il Centro di giustizia minorile promuoveranno intese con le ASL al fine di rendere il più possibile efficaci gli interventi dei SERT.

 

Gli organici dei SERT dovranno prevedere differenti professionalità per svolgere interventi adeguati secondo l’età, l’area di provenienza e le specifiche condizioni soggettive.

 

La Regione dell’Umbria si impegna a predisporre programmi che garantiscano la salute dei tossico/ alcool dipendenti e contemperino strategie più strettamente terapeutiche con quelle preventive e di riduzione del danno, anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali.

 

Interventi trattamentali

 

Il sostegno degli interessi umani, culturali, professionali, l’azione rieducativa e il rispetto della dignità delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari.. nei servizi minorili della Giustizia, o in misura alternativa sul territorio dell’Umbria, rientra nelle competenze istituzionali dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati e integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali.

Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento penitenziario, la Regione dell’Umbria, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, recependo le diverse indicazioni nel merito formulate dalla Commissione Nazionale per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, si impegna per una concreta traduzione operativa di quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, per la creazione delle condizioni utili ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra Amministrazione Penitenziaria, Giustizia Minorile (rappresentate nel loro insieme a livello regionale rispettivamente dal Provveditorato regionale e dal Centro per la Giustizia Minorile), Ente Locale e organizzazioni di volontariato. Tale collaborazione, dovrà assumere le connotazioni proprie del progetto.

 

Orientamento al lavoro e formazione professionale territoriale

 

Le parti concordano sulla necessità di prestare la massima attenzione alle esigenze di orientamento al lavoro e formazione professionale rivolta alle persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale, quale momento imprescindibile dell’opera di socializzazione delle persone sottoposte ad esecuzione penale; conseguentemente si impegnano a formulare insieme il programma delle attività formative secondo le esigenze del mercato del lavoro.

Fermo restando l’impegno di favorire, con opportuni interventi, l’attuazione dei programmi di formazione ed orientamento al lavoro già esistenti, la Regione dell’Umbria si impegna a sperimentare "Progetti Formativi" tesi a sviluppare l’inserimento lavorativo nel tessuto sociale da parte dei soggetti interessati, attivando anche strumenti (borse di studio, borse lavoro, L.P.U. etc.) che facilitino il loro inserimento lavorativo. Si impegna inoltre a promuovere progetti di formazione innovativi anche in relazione a nuove professionalità.

L’obiettivo è perseguito attraverso la collaborazione tra le strutture dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la -Giustizia Minorile e i servizi territoriali competenti, i quali periodicamente forniranno ogni notizia sul mercato del lavoro utile ad orientare i corsi professionali in armonia con la domanda di lavoro esistente sia sul territorio regionale che su quello di provenienza dei soggetti detenuti.

A tale scopo la Regione dell’Umbria si impegna a coordinare l’attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operano senza fine di lucro.

L’orientamento al lavoro, la formazione professionale e l’inserimento lavorativo dovranno realizzarsi anche attraverso percorsi individualizzati e di gruppo da effettuarsi sia all’interno degli II.PP. che all’esterno per soggetti in esecuzione penale esterna.

I corsi dovranno essere organizzati di norma per aree territoriali al fine di facilitarne la frequentazione tenendo conto del luogo di dimora del gruppo partecipante. I corsi organizzati all’interno degli II.PP. e quelli realizzati all’esterno dovranno essere collegati allo scopo di favorire la continuità della frequenza dei detenuti che, per qualsiasi ragione, siano dimessi dal carcere in costanza di svolgimento del corso all’interno della struttura penitenziaria e prima ancora di aver conseguito la "certificazione". Sarà prevista la partecipazione ai corsi di soggetti non coinvolti nell’area penale, congiuntamente ai sottoposti a pena. n Ministero della Giustizia si impegna, al fine di agevolare la partecipazione dei detenuti ai corsi di formazione, a prevederne anche il temporaneo spostamento in altri istituti della regione.

Il Ministero della Giustizia di concerto con gli organismi locali competenti, si impegna a riconvertire e/ o sviluppare le attività produttive già presenti negli istituti penitenziari; la Regione dell’Umbria si impegna a sostenere la commercializzazione dei prodotti.

Ferma restando la responsabilità organizzativa degli interventi che sostanziano il trattamento penitenziario di competenza dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, la gestione degli interventi, laddove sia coinvolto l’Ente Locale, si realizza d’intesa tra Direzione Penitenziaria, Direzione del Centro di Servizio Sociale per Adulti, Direzione dei servizi della giustizia minorile ed Ente Locale di riferimento, mediante convenzione o altri tipi di accordo.

In tale ambito il progetto collaborativo locale, che potrà avere valenza pluriennale prevederà:

la precisazione delle modalità di utilizzo integrato degli operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il volontariato e il privato sociale;

l’individuazione degli spazi attrezzati all’interno dell’istituto penitenziario e sul territorio, ai fini delle azioni trattamentali programmate per progetti;

l’attivazione dei servizi e dei presidi territoriali coinvolti nel progetto;

l’individuazione dei bisogni formativi e di aggiornamento nonché la programmazione congiunta degli interventi di formazione degli operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il volontariato e il privato sociale;

le risorse finanziarie necessarie al progetto.

I progetti relativi al trattamento potranno avere anche carattere sperimentale al fine di procedere, d ‘intesa tra le parti, a quelle modifiche in itinere che si rendessero necessarie per un più efficace perseguimento degli obiettivi prefissati, rimuovono gli ostacoli che a questo si frappongono.

Dalla valutazione dei progetti saranno tratti quegli elementi utili per la eventuale ridefinizione delle strategie di intervento dei servizi coinvolti.

Gli interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in forma totalmente o parzialmente extra murale, rivestono per la Regione carattere di particolare importanza.

In conformità alle disposizioni vigenti è garantita parità di trattamento tra cittadini italiani, cittadini stranieri, nomadi e apolidi.

Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento penitenziario resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale gravano finanziariamente sui rispettivi bilanci di competenza.

IL Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione dell’Umbria di programmare gli interventi di competenza secondo anche gli impegni assunti con il presente protocollo, si impegna a fornire con cadenza semestrale i dati riferiti al territorio della regione, relativi a:

  1. numero dei detenuti presenti negli II.PP. per adulti;

  2. caratteristiche demografiche, giuridiche e sociolavorative popolazione detenuta;

  3. numero di occupati nelle differenti attività lavorative all’interno degli istituti;

  4. numero dei frequentanti i corsi di formazione professionale e titolo di studio posseduto;

  5. numero dei detenuti umbri presenti negli istituti della Regione e negli istituti di altre regioni suddivisi per città di residenza, sesso, posizione giuridica;

  6. numero casi di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;

  7. numero tossicodipendenti presenti negli II.PP. ed in misura alternativa;

  8. numero malati di AIDS detenuti e in misura alternativa;

  9. numero soggetti in misura alternativa;

  10. numero dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, da fornire a cura del Centro per la Giustizia Minorile, nonché ogni dato statistico utile alla Regione ai fini delle attività oggetto del presente Protocollo.

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria s’impegnano a favorire e sostenere le organizzazioni del volontariato nelle attività volte alla socializzazione, sia all’interno degli II.PP. sia nell’esecuzione penale esterna.

 

La Regione dell’Umbria si impegna:

 

bulletattraverso l’Osservatore regionale sulla condizione penitenziaria e post-penitenziaria, nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto al problema dell’integrazione del detenuto, sia come adempimento del dovere inderogabile di solidarietà sociale, di rilievo costituzionale, sia come esigenza di recupero alla società civile di risorse umane, sia come condizione di sicurezza sociale;

bulletnel coinvolgimento degli Enti Locali nell’opera di reinserimento sociale, nonché nell’individuazione e rimozione delle cause della devianza, con pa1ticolare riguardo al fenomeno della recidiva;

bulletnella predisposizione di idonei meccanismi per la più tempestiva localizzazione delle situazioni "a rischio" in visita di interventi preventivi;

bulletnell’organizzazione di t centri di accoglienza per detenuti in permesso od ammessi al regime di detenzione domiciliare od affidamento in prova al servizio sociale, che Siano privi di validi riferimenti esterni, familiari od ambientali;

bulletnell’incentivazione ed organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive anche attraverso la programmazione dell’osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria che ne cura la realizzazione con criterio di continuità; tra le attività di continuità; tra le attività culturali si impegna a sostenere l’istruzione, anche in riferimento alla istituzione dei centri territoriali permanenti (ordinanza n. 455/97 del M. P. I.);

bulletnell’organizzazione di corsi di formazione e di orientamento professionale ed artigianale all’interno delle strutture penitenziarie ed incentivazione della popolazione detenuta per la più ampia partecipazione;

bulletnel promuovere e sostenere le iniziative volte al collocamento nel mondo del lavoro, con particolare riguardo verso i detenuti che abbiano seguito con profitto i corsi professionali e/ o siano in condizione di usufruire di misure alternative.

 

Il Ministero della Giustizia si impegna a:

 

bulletfornire dati personali, nel rispetto della privacy, con riferimento a soggetti in esecuzione di pena detentiva e/ o in misura alternativa, comunque prossimi al termine della pena e bisognevoli di utile supporto post-pena, al fine di dare continuità, anche dopo la fine della pena, e non vanificare il percorso socializzante già seguito;

bulletsoddisfare le personali esigenze di vita religiosa, spirituale e morale anche attraverso l’organizzazione di riunioni, a garantire il diritto di partecipare ai riti delle varie confessioni all’interno degli istituti e a rendere disponibili libri e pubblicazioni.

Al fine di rendere operativo quanto sopra stabilito le parti concordano quanto segue:

 

  1. La Regione dell’Umbria si impegna, attraverso l’Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post Penitenziaria, a monitorare le associazioni di volontariato che, operano nel territorio regionale sulle problematiche oggetto del presente protocollo, al fine di renderne possibile l’azione programmatica in armonia con le attività degli operatori penitenziari e degli Enti Locali. Sarà pure funzione del suddetto Osservatorio l’attivazione di una RETE che metta in relazione strutture regionali, strutture del Ministero della Giustizia e dell’associazionismo, con funzioni di banca dati, al fine di rendere conoscibili documentazione e progetti in atto sul territorio da utilizzare per interventi organici e programmatici.

  2. La Regione dell’Umbria ed il Ministero della Giustizia si impegnano a promuovere studi e ricerche sul territorio, anche su suggerimento dell’Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post-penitenziaria, per la razionale ed utile programmazione di interventi di prevenzione e di contrasto della devianza e del fenomeno della recidiva.

 

Territorializzazione della pena

 

Il Ministero della Giustizia in attuazione del principio generale di Territorializzazione dell’esecuzione penale previsto dall’ordinamento penitenziario, si impegna, per quanto possibile, a destinare agli istituti penitenziari della Regione dell’Umbria i detenuti umbri e a favorire il rientro di quelli detenuti in altre Regioni.

Nel contempo il Ministero individuerà i criteri per assicurare la mobilità sul territorio nazionale dei detenuti non residenti e che si trovino nelle condizioni giuridiche di non accedere a quelle misure finalizzate al reinserimento all’esterno.

 

Edilizia

 

Considerata l’importanza che l’edilizia penitenziaria riveste per l’ attuazione del principio di Territorializzazione dell’esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti, nonché per assicurare condizioni di vita decorose agli operatori penitenziari, le parti si impegnano, nell’ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Umbria, a ridefinire congiuntamente il piano di edilizia penitenziaria.

In particolare per gli istituti penitenziari di Perugia, per i quali è già previsto il trasferimento in un nuovo complesso penitenziario in stato avanzato di costruzione, in località Capanne di Perugia, il Ministero della Giustizia si impegna a sollecitare il completamento della nuova struttura, al fine di lasciare disponibile quanto prima la sede di Piazza Partigiani. La Regione dell’Umbria si impegna affinché il Comune di Perugia attui tutte le opere di urbanizzazione civile quali: fogne, acqua, viabilità, mezzi di trasporto e quanto altro possa essere utile per inserire il complesso

penitenziario nel tessuto cittadino e per agevolare lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di tutti gli operatori.

Nella formulazione del nuovo piano le parti terranno presente comunque la Raccomandazione R (87) sulle regole penitenziarie europee, al fine di perseguire gli obiettivi:

  1. attuare il principio di territorialità della pena;

  2. contenere massimamente le promiscuità tra le differenti tipologie di detenuti per non svalutare l’offerta trattamentale e le condizioni di sicurezza ed in modo che il trattamento comune eviti influenze nocive reciproche;

  3. contenere il numero delle presenze non superando il limite di tollerabilità di ogni istituto;

  4. rendere il più possibile agevole il contatto del detenuto con la famiglia, anche attraverso la razionale pianificazione delle infrastrutture esterne, come la viabilità ed il collegamento dei mezzi pubblici;

  5. escludere, la progettazione di istituti per una capienza superiore alle 250 unità. In ogni caso contenere il numero massimo di unità in una misura compatibile con le esigenze trattamentali;

  6. valutare la possibilità di prevedere istituti a custodia attenuata e sedi per la semilibertà, ai sensi dell’art n. 101 comma 8 DPR 30 giugno 2000 n.230, in luoghi diversi e staccati rispetto agli altri istituti penitenziari..

  7. valutare la possibilità di prevedere, attraverso il contributo operativo degli Enti locali, sia la individuazione di strutture idonee per i Centri di servizio sociale per adulti e per gli Uffici di servizio sociale per minorenni attualmente operanti, che una loro eventuale diversa articolazione territoriale;

  8. prevedere la collocazione del C.P.A. (centro di prima accoglienza) maschile e femminile ex D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in idonea sede situata nel territorio urbano, possibilmente presso gli uffici giudiziari minorili;

 

La Regione dell’Umbria s’impegna a prevedere nella programmazione territoriale dell’edilizia penitenziaria, risorse anche per l’edilizia residenziale a favore degli operatori penitenziari.

Gli oneri relativi alla costruzione e al riadattamento degli istituti penitenziari, ivi compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, gravano sulle parti come da normativa vigente.

In tale ambito la Regione dell’Umbria intende far confluire le risorse previste dalle vigenti leggi regionali in materia, introducendo criteri di priorità d’accesso ai Comuni sedi di uffici giudiziari, istituti e servizi penitenziari per adulti e per minori.

La Regione si impegna ad aumentare i fondi di dotazione ai Comuni sedi di uffici giudiziari nonché di istituti e servizi penitenziari, di servizi per la giustizia minorile nell’ambito degli interventi regionali di edilizia sovvenzionata e a rivalutare, in misura adeguata nella percentuale e nella procedura di erogazione, la riserva di alloggi anche per la polizia penitenziaria.

 

Interventi specifici rivolti a particolari situazioni: donne e stranieri

 

Fermo restando l’impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i detenuti, senza distinzione di sesso, nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare i particolari problemi di cui sono portatori alcune fasce di detenuti, come le donne e gli stranieri nei cui confronti è doveroso prevedere azioni aggiuntive ad integrazione di quelle rivolte alla generalità dei detenuti.

 

Donne

 

La condizione delle detenute richiede una particolare attenzione sia in riferimento agli specifici problemi legati al sesso (casi di maternità e accudimento del figlio in situazione di detenzione), sia in riferimento alla condizione psico-fisica (in prevalenza si tratta di reati collegati alla tossicodipendenza), sia in riferimento al peso numericamente irrilevante a livello nazionale della presenza femminile all’interno degli istituti, che rischia di lasciare queste persone in un’area di ulteriore marginalità rispetto alla programmazione complessiva degli interventi per i detenuti.

L ‘istituto femminile di Perugia che comprende sezioni di (Casa Circondariale e Casa di Reclusione, Semilibertà e Centro Clinico), ospitando anche donne con bambini minori fino all ‘età di 3 anni, già attua sia interventi mirati all’accudimento dei minori e alla loro socializzazione all’interno dell’istituto, sia un complesso di collegamenti con i servizi specifici esterni (asili nido, consultori familiari ecc.) per l’inserimento dei minori le cui madri sono detenute; le parti si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, a migliorare le iniziative già in atto per assicurare una equilibrata crescita dei bambini.

La Regione si impegna per l’assistenza socio-sanitaria degli stessi, con particolare riguardo all’accesso ai servizi socio-educativi previsti per l’universalità della popolazione.

La Regione si impegna altresì alla formazione psicopedagogica del personale penitenziario addetto all’istituto e selezionato dall’amministrazione.

 

Stranieri

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria, salvo il più favorevole trattamento dello straniero nell’area penale, derivante dalle norme di diritto internazionale, concordano per la eliminazione di ogni ostacolo all’effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana, al pari del cittadino italiano secondo i principi della L. 40/98 e D.P.R. 394 del 31/08/99.

A tal fine le parti si impegnano a promuovere iniziative per consentire allo straniero di conoscere l’Ordinamento Penitenziario, poter quindi fruire dei diritti da esso garantiti, delle opportunità e delle facoltà processuali riconosciute al~’imputato; si impegnano altresì ad agevolare il contatto con le autorità del paese di provenienza, al pari dello straniero non detenuto.

Le Parti si impegnano ad istituire, nell’ambito delle strutture penitenziaria, servizi di mediazione culturale ed a rendere effettivo il diritto all’interprete..

 

Interventi a favore dei minorenni

 

La specificità dei problemi relativi al disadattamento minorile, secondo le indicazioni del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 e del D.L. vo 28 luglio 1989" n. 272, dà ragione di interventi coordinati e differenziati che abbiano considerazione delle diverse potenzialità evolutive dell’adolescente e del diverso modello procedimentale e sanzionatorio che seguono la devianza minorile rispetto alla problematica degli adulti.

Le parti si impegnano a fornire, ciascuna secondo le proprie competenze, ogni informazione utile per rilevare lo stato di attuazione delle misure individuate dai provvedimenti legislativi n. 448/88 e 272/89, al fine di potenziarne l’azione secondo un programma di interventi congiunti che tengono conto delle risorse disponibili e delle esperienze maturate a tutt’oggi nel settore.

Nell’ottica del recupero e della prevenzione della devianza sarà posta attenzione al grado di scolarità e alla problematicità che ricorre in questo ambito dei soggetti interessati, al fine di valorizzarne il rapporto di interdipendenza con la devianza; in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con gli Enti Locali.

Facendo propri i criteri e le finalità di cui alla legge 28.8.97 n.285, in quanto passaggi obbligati per un orientamento socialmente positivo del minore, le parti ricercheranno intese per il miglior utilizzo delle risorse normative secondo criteri di razionalità, tenendo conto delle specificità degli ambiti territoriali previsti dall’art. 2 ed individuando, nella realtà dei singoli ambiti territoriali, specifiche aree suscettibili di interventi mirati e integrati. A tal fine la Regione Umbria si impegna a dare impulso per il pieno e tempestivo utilizzo dei fondi come previsto dal co. 3 art. 2 L. n. 285/97.

Nell’ambito del territorio regionale dovranno ricercarsi i meccanismi più idonei pero una tempestiva individuazione dei soggetti esposti alla devianza, sia in ragione delle aree di provenienza che sulla base dei primi segnali di disadatta mento manifestati nell’ambito della scuola dell’obbligo o in altri servizi per i minori, e comunque nei luoghi di vita, in collaborazione con le Istituzioni locali.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle problematiche dei minor stranieri, nomadi o apolidi (e alle minorenni detenute con figli in età non superiore ai tre anni) attivando specifiche azioni di supporto.

Particolare attenzione sarà riservata ai minori per i quali è stato disposto dal Tribunale per i minorenni il collocamento fuori della famiglia a norma degli artt. 330, 333 e 336 del Codice Civile.

Le parti promuoveranno intese con gli Uffici del Tribunale per i minorenni per il reperimento dei dati anche statistici relativi alla distribuzione nel territorio regionale della criminalità minorile, tenendo conto delle tipologie oggettive e soggettive del reato, avendo cura di approntare idonei meccanismi per la tempestiva rilevazione di mutamenti a carattere generale delle tendenze antisociali.

Per il perseguimento degli obiettivi a favore dei minorenni l’Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post-penitenziaria redigerà un apposito programma dettagliato a media scadenza e, sulle attività realizzate, sarà redatta relazione con cadenza periodica.

Al fine di potenziare l’opera di «educazione e formazione del Minore», le parti si impegnano a promuovere opportune intese con le Istituzioni scolastiche locali volte ad organizzare - attività di formazione ed educazione presso i Centri scolastici circoscrizionali, a cui accedono minori in esecuzione di provvedimenti penali alternativi alla detenzione, anche ponendo attenzione al fenomeno della dispersione scolastica7 tenendo conto delle indicazioni e dello spirito della Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 455/97 istitutiva dei centri territoriali di educazione permanente.

Altre intese con l’Amministrazione della Pubblica Istruzione, in sede locale o centrale, saranno promosse al precipuo scopo di contenere il fenomeno della dispersione scolastica.

Di concerto con le Istituzioni scolastiche Regional4 le parti si impegnano ad elaborare meccanismi per la individuazione di soggetti a rischio nell’ambito della scuola dell’obbligo, nel rispetto della privacy e di ogni altro tutelato interesse del minore, secondo criteri volti ad evitare ogni forma di discriminazione o etichettamento.

Le parti, in via sperimentale, si impegnano a promuovere la istituzione in una provincia della Regione dell’Umbria di un servizio di mediazione penale, al fine di offrire una maggiore attenzione alle vittime, riattivare un processo di responsabilizzazione del minore autore di reato, si da consentire la riapertura della comunicazione tra le due parti.

Il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria, si impegnano a sostenere finanziaria mente l’iniziativa e, dopo una adeguata sperimentazione, ad estenderla in tutto il territorio regionale.

 

Le comunità per i minori in area penale

 

Preso atto dell’insufficienza sul territorio regionale dell’attuale disponibilità di strutture residenziali giovanili - iscritte all’Albo Regionale e in rapporto con il Centro Giustizia Minorile di Firenze - che accolgono minori sottoposti, con provvedimento giudiziario, al collocamento in comunità in misura cautelare, in misura di sicurezza e in applicazione art.

28 c.p.p.m., la Regione dell’Umbria si impegna a riservare fondi per:

1. adeguare il finanziamento delle comunità per minori esistenti nella Regione in ragione di una maggiore qualificazione degli interventi sui bisogni dell’area minorile;

2. stimolare le comunità di accoglienza per minori, presenti nel territorio regionale, a rispondere anche alle esigenze di trattamento e di collocamento in comunità delle varie tipologie di minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;

3. organizzare la formazione e l’aggiornamento del volontariato e raccordarne l’opera con quella delle comunità regionali.

 

Esecuzione penale all’esterno

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria:

 

  1. recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R(92)16 del 19 ottobre 1992;

  2. attribuiscono all’esecuzione penale all’esterno un ruolo fondamentale per il reinserimento sociale dei condannati;

  3. si impegnano ad intervenire in tutti i settori in cui hanno comune o autonomo potere d’impulso;

  4. si impegnano a promuovere e a valorizzare le iniziative pubbliche e private assicurando che le stesse si raccordino con l’attività dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.

 

In particolare si impegnano a sostenere:

 

l’inserimento lavorativo dei soggetti ammessi alle misure alternative e/ o sottoposti ad altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, sia mediante la frequenza di corsi di formazione professionale che con progetti specifici di avviamento al lavoro,.

l’intervento degli Enti Locali, anche attraverso l’indicazione di indirizzi operativi che garantiscano maggiore omogeneità sul territorio, nella promozione di iniziative intese a supportare lo sforzo riabilitativo e di reinserimento all’esterno dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi della libertà personale,. l’azione del volontariato e del privato sociale volta al trattamento degli ammessi alle misure alternative o ad altro provvedimento penale emesso dall’Autorità" Giudiziaria, nonché all’informazione a favore dei condannati in sospensione pena (art. 656 c.p.p., modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).

 

Partecipazione del volontariato

 

Nel recepire le "Linee di indirizzo in materia di volontariato" approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali il 10 marzo 1994, nonché il Protocollo d’intesa sottoscritto l’8 giugno 1999 dal Ministero della Giustizia con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria, oltre agli interventi specifici previsti nei capitoli di carattere generale, favoriscono la collaborazione organica con il privato sociale no-profit e con il volontariato impegnati nei confronti dei condannati e dei soggetti a rischio di comportamenti criminali.

Obiettivo di tale azione congiunta è la promozione di interventi di prevenzione, di trattamento e di supporto al reinserimento sociale che, partendo da iniziative autonome o da progetti comuni, si coordinino con le funzioni e le attività programmatiche e organizzative delle istituzioni pubbliche.

 

Formazione e aggiornamento degli operatori

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria si impegnano a definire programmi di formazione congiunta rivolti al personale dell’Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile, degli Enti Locali e del Volontariato, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento il 10 marzo 1994.

Nel formulare programmi di formazione permanente o di aggiornamento, terranno conto delle variabili legate:

  1. ai soggetti destinatari, con particolare riguardo ai minori e alle caratteristiche socio-culturali del territorio;

  2. ai bisogni formativi degli operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio compreso il volontariato e il privato sociale rilevati nell’ambito dei progetti collaborativi locali e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite in sede di Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post -penitenziaria

 

Polizia Penitenziaria

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria, ritenuto fondamentale il ruolo della Polizia Penitenziaria dal punto di vista trattamentale e della sicurezza fuori e dentro le strutture penitenziarie, intendono valorizzarne le funzioni. A tale scopo si impegnano a promuoverne e migliorarne i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili nido, accesso ai centri sportivi e culturali etc.), analogamente a quanto previsto per le altre Forze di Polizia, fermi restando gli impegni assunti in tema di edilizia e di formazione professionale.

 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno di istituti di servizi penitenziari e degli uffici giudiziari

 

Il lavoro che si svolge all’interno degli istituti, dei servizi penitenziari, dei servizi della giustizia minorile e degli uffici giudiziari, comporta la responsabilità dell’attuazione delle norme previste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con riferimento al D.L. 626/94.

Le ASL territorialmente competenti per tali istituti e servizi, si impegnano a fornire alle direzioni degli stessi, il supporto di competenza in ordine ad una sempre più efficace tutela della salute dei lavoratori) con interventi, sia nei confronti degli operatori che nei confronti dei detenuti o degli ammessi alle misure alternative che svolgono attività lavorativa all’interno o all’esterno della struttura penitenziaria, individuando gli ostacoli culturali, strutturali o gestionali e collaborando alla loro rimozione.

 

Assistenza alle vittime del delitto

 

il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria concordano sulla necessità di porre una maggiore attenzione sulle problematiche relative alle vittime del reato, garantendo in particolare la promozione di adeguate forme di assistenza nei confronti di tali soggetti, e ciò anche in conformità: alla risoluzione 28 settembre 1977 n. 27 del Consiglio d ‘Europa, sul risarcimento alle vittime dei reati; alla Convenzione Europea 24 novembre 1983, sul risarcimento alle vittime dei reati violenti,. alla raccomandazione del Consiglio d’Europa 28 giugno 1985, n. 11, sulla posizione della vittima nell’ambito del diritto e della procedura penale; alla raccomandazione 1 7 settembre 1988 n. 21 del Consiglio d ‘Europa, sull’assistenza alle vittime e sulla prevenzione della vittimizzazione; alla Dichiarazione dell’Assemblea generale dell’ONU 29 novembre 1985 A/ RES/ 40/34, sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere;

si prende atto che in Umbria è attiva, su iniziativa anche della Regione dell’Umbria (L.R. 38/95), sin dal 30.1.96 (data della sua costituzione), la Fondazione Umbria contro l’Usura, con attività istituzionali di soccorso agli usurati (tramite fideiussioni, erogazioni dirette e assistenza legale) e di prevenzione.

Si constata che sono in atto ulteriori ed efficaci iniziative di assistenza alle vittime di particolari reati (ad es. Telefono donna, vittime della strada, ecc).

Si concorda sulla necessità di incrementare e promuovere tale ampia realtà di associazioni, comitati, realtà aggregative, che rappresentano un tentativo spontaneo ed eterogeneo di far uscire dal dramma le vittime dei reati.

La Regione si impegna, di fronte a tali variegate iniziative caratterizzate da frammentarietà e difficoltà di comunicazione e integrazione a svolgere un molo sia di promozione che di coordinamento e di iterazione pur nel rispetto delle istanze fondamentali di ogni gruppo) non snaturando le spinte vitali spontanee;

la Regione dell’Umbria si impegna) in conformità rispetto a quanto già fatto con la Fondazione Umbria contro l’Usura) a promuovere) partecipare e sostenere) anche finanziariamente, adeguate iniziative di sostegno alle vittime del reato) in collaborazione con altre entità pubbliche e private.

 

In particolare la Regione dell’Umbria si impegna, attraverso raccomandazioni e sollecitazioni alle Amministrazioni Locali, a favorire l)accesso alle risorse del territorio da parte delle vittime o dei loro familiari.

Si impegnano altresì a promuovere o a sostenere i progetti che prevedono la prestazione di attività socialmente utili da parte di condannati in favore di enti o associazioni di volontariato.

Inoltre le parti si impegnano a promuovere, nell’ambito delle proprie competenze, la crescita di una cultura che favorisca la ricomposizione del rapporto tra vittima e autore di reato, al fine di sostenere quei percorsi codificati dell’esecuzione penale esterna (es. affidamento in prova al servizio sociale, liberazione condizionale), che presuppongono specifiche prescrizioni nei programmi di reinserimento da espletarsi nei confronti della vittime del reato.

 

Disposizioni operative

 

Al fine di rendere operativa la presente "intesa" le Parti convengono di avvalersi dell’Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria adeguatamente integrato di una sezione minori.

Dell’Osservatorio dovranno fare parte, quali membri necessari, per li Ministero della Giustizia:

il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria o un suo delegato;

un direttore di istituto penitenziario;

un direttore di C.S.S.A.

un rappresentante della Giustizia Minorile;

 

Per la Regione:

 

un delegato dell’Assessore alla Formazione Professionale;

un delegato dell’Assessore alle Politiche Sociali).

un delegato dell’Assessore al Bilancio.

La designazione dei delegati degli assessorati interessati è controfirmata dal Presidente della Regione.

 

All’Osservatorio regionale, oltre alle funzioni sue proprie, si conviene di attribuire il compito di:

 

  1. promuovere l’attuazione degli impegni assunti dalle parti con il presente protocollo anche attraverso la stipula di appositi Protocolli operativi;

  2. definire e/o promuovere "progetti" per gli interventi su specifiche aree, come previsto dal presente atto;

  3. procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi tracciati;

  4. promuovere incontri nella forma di convegni o seminari al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e gli Enti Locali nell’azione congiunta delle parti;

  5. redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Protocollo di Intesa, comprensiva di un bilancio sui risultati conseguiti nonché di osservazioni. e proposte a scopo di integrazioni o modifiche eventuali dell’Intesa. La relazione, accompagnata da un programma di intervento congiunto, sarà trasmessa al Ministero della Giustizia - D.A.P. U.C.G.M. e alla Regione per le eventuali valutazioni e decisioni.

 

L’Osservatorio regionale, nell’ambito delle aree d’intervento oggetto dell’intesa, dovrà individuare i settori per i quali si renda necessaria la costituzione di gruppi di lavoro con funzioni specifiche.

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria indicheranno rispettivamente un referente per curare i rapporti derivanti dall’applicazione del presente Protocollo.

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione dell’Umbria s’impegnano a dare al presente Protocollo la più ampia diffusione nonché le direttive generali per la sua realizzazione.

 

Il Ministero della Giustizia nella persona del Ministro Guardasigilli On.le Piero Passino, la Regione dell’Umbria nella persona della Presidente On.le Maria Rita Lorenzetti, sottoscrivono il presente protocollo d’intesa con il quale si impegnano all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.

 

Il presente atto è firmato in doppio originale

 

 

 

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