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Protocollo
d’intesa tra la Regione Lombardia Milano, 22 febbraio 1999
Premessa
Cap. 1 - Tutela della salute delle persone ristrette negli Istituti penitenziari
1.1 Educazione sanitaria ed educazione alla salute Cap. 2 Protezione materno-infantile Cap. 3 Interventi trattamentali Cap. 4 Formazione professionale e lavoro Cap. 6 Interventi nell’area penale minorile Cap. 7 Interventi a favore degli stranieri coinvolti nell’area penale Cap. 8 Esecuzione penale all’esterno Cap. 9 Partecipazione della comunità esterna Cap. 10 Formazione e aggiornamento degli operatori Cap. 11 Interventi per la polizia penitenziaria Cap. 12 Assistenza alle vittime del delitto Cap. 13 Strumenti di collaborazione, coordinamento e verifica Il Presidente della Regione Lombardia e il Ministro di Grazia e Giustizia
Rilevato
considerato
che tale collaborazione può essere efficacemente realizzata mediante la stipula di un accordo generale che consenta idonee interazioni sul piano: 1) dell’organizzazione, all’interno delle strutture penitenziarie, di interventi specifici volti al trattamento delle persone ristrette secondo i contenuti dell’Ordinamento Penitenziario; 2) della cura e riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti, alcooldipendenti, affetti da psicopatologie e forme morbose diffusive; 3) e i servizi territoriali delle Aziende sanitarie locali e dei Comuni con i servizi penitenziari, per gli interventi a favore dei dimessi, delle loro famiglie e dei soggetti beneficiari di misure alternative o trattamenti non custodiali; 4) della valorizzazione delle iniziative del privato sociale e del volontariato; 5) del trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali - in area interna ed esterna - e della differenziazione del trattamento dei giovani adulti; 6) della promozione del benessere del personale penitenziario in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;
ritenuto
che per la realizzazione di detti programmi di intervento deve essere assicurata la più ampia intesa tra le singole Direzioni degli Istituti, dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Enti Locali e le Aziende sanitarie locali, competenti per territorio, nel rispetto del ruolo di ciascun ente interessato, attraverso la sottoscrizione di accordi convenzionali che conterranno tutti gli elementi di conoscenza necessari per la formulazione dei programmi di intervento, le modalità di attuazione e gli oneri a carico delle parti;
richiamata
la "Direzione di intenti" sottoscritta dal Presidente della Regione Lombardia e dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria il 5 novembre 1997 Convengono e si impegnano su quanto segue:
Capitolo
1
Fino all’emanazione dei decreti delegati di cui alla legge delega 30 novembre 1998 n. 419 (art. 5) vigono gli accordi seguenti: La tutela della salute delle persone ristrette negli istituti penitenziari rientra nei compiti riservati allo Stato e svolti con le strutture del servizio sanitario penitenziario. E’ invece di competenza dei Servizio Sanitario Nazionale accertare:
Di tali accertamenti e conseguenti provvedimenti ]’Azienda sanitaria riferisce, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, al Ministero della Sanità, al Ministero di Grazia e Giustizia, alla Regione (Direzione Generale Sanità) e al Magistrato di Sorveglianza. L’intesa tra Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile e Regione Lombardia ha quale riferimento l’ambito dell’intervento sanitario integrativo del Servizio Sanitario Penitenziario, erogato dalle Aziende sanitarie, avendo presente che le prestazioni rese ai detenuti debbono essere uguali a quelle praticate ai cittadini in libertà. Tale intesa precisa ambiti territoriali, modalità attuative, aspetti finanziari e organizzazione degli interventi. Tutto ciò entra a far parte integrante della programmazione strategica regionale ed è attuato con i conseguenti interventi amministrativi, secondo le rispettive competenze. La Regione si impegna a verificare attraverso i suoi servizi ispettivi, lo stato di attuazione delle convenzioni richiamate nel presente Protocollo. Nello stesso senso si impegna il Ministero di Grazia e Giustizia attraverso il Provveditorato Regionale e il Centro per la Giustizia Minorile.
1.1 educazione sanitaria ed educazione alla salute
Gli interventi di educazione sanitaria e di educazione alla salute rivolti alle persone, comunque sottoposte a provvedimento limitativo della libertà personale da parte dell’Autorità Giudiziaria, sono garantiti dalle Aziende sanitarie in cui hanno sede gli istituti penitenziari e i servizi della giustizia minorile e regolati attraverso apposita convenzione tra Direzione degli stessi e Aziende sanitarie territorialmente competenti. Nell’ambito della convenzione devono essere previste iniziative di educazione sanitaria e alla salute rivolte agli operatori penitenziari. Tali iniziative debbono privilegiare la partecipazione congiunta degli operatori penitenziari e del territorio, ivi compreso il volontariato. Le azioni di educazione sanitaria e di educazione alla salute debbono assumere la modalità del progetto, che dovrà individuare gli obiettivi generali e specifici, i destinatari dell’intervento, i soggetti istituzionali e sociali che lo realizzano, i requisiti di professionalità richiesti per tali azioni, gli strumenti, i tempi di realizzazione, le modalità di verifica. La programmazione degli interventi è di competenza dell’Azienda sanitaria d’intesa con il Provveditorato regionale e il Centro per la giustizia minorile e la relativa responsabilità tecnica appartiene all’Azienda sanitaria; la gestione si realizza d’intesa tra quest’ultima, la Direzione dell’istituto, la Direzione del Centro di Servizio Sociale per adulti e le Direzioni dei Servizi minorili del Ministero di Grazia e Giustizia. Il finanziamento dei progetti sarà regolamentato nella convenzione.
1.2. tutela della salute dei luoghi di lavoro all’interno di istituti e servizi penitenziari
Il lavoro che si svolge all’interno degli istituti, dei servizi penitenziari e dei servizi della giustizia minorile, ancorché affidato a terzi, coinvolge la responsabilità delle direzioni per l’attuazione delle norme previste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Le Aziende sanitarie territorialmente competenti per tali istituti e servizi, si impegnano a fornire alle direzioni degli stessi il supporto di competenza in ordine ad una sempre più efficace tutela della salute dei lavoratori con interventi, sia nei confronti degli operatori che nei confronti dei detenuti o degli ammessi alle misure alternative che svolgono attività lavorativa all’interno o all’esterno della struttura penitenziaria, con ciò individuando gli ostacoli culturali, strutturali o gestionali e collaborando alla loro rimozione.
1.3. la tutela della salute mentale
Fatte salve le competenze del Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi della normativa vigente, la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni della Lombardia è assunta dalle Aziende sanitarie in cui hanno sede gli stessi, secondo la programmazione regionale in materia, attraverso la stipula di apposita convenzione tra Direzione dell’istituto, C.S.S.A., U.S.S.M. e Azienda sanitaria territorialmente competente, sulla base di uno schema tipo definito d’intesa tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regione Lombardia. A tal fine la Regione Lombardia si impegna a dotare le Unità Operative di Psichiatria delle Aziende sanitarie in cui hanno sede gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni, delle risorse necessarie, definite nell’ambito della convenzione sopra citata, per garantire una adeguata risposta ai bisogni che verranno individuati con idonei strumenti di rilevazione. Le Aziende sanitarie in cui hanno sede gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni, d’intesa con le Direzioni degli stessi e del C.S.S.A. e U.S.S.M., promuoveranno iniziative specifiche di sensibilizzazione, di formazione e di aggiornamento sui temi della malattia e della salute mentale, privilegiando gli interventi che prevedono la partecipazione congiunta degli operatori penitenziari e del territorio, compresi gli organismi del volontariato. Nei confronti dei detenuti che necessitano di ricovero, la Regione Lombardia si impegna ad individuare e utilizzare alcuni Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura e strutture terapeutiche residenziali opportunamente adeguati e potenziati. La Regione Lombardia produrrà indirizzi e strumenti informativi affinché le Unità Operative di Psichiatria delle Aziende sanitarie di riferimento dei pazienti detenuti attuino il monitoraggio, anche in funzione dell’individuazione di misure alternative alla detenzione, nel corso e al termine della pena. Le parti si impegnano ad applicare tali indirizzi anche in materia di misure di sicurezza personali detentive nell’ambito dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Per evitare l’interruzione del rapporto terapeutico l’amministrazione Penitenziaria e i servizi della giustizia minorile si impegnano a garantire l’accesso degli operatori dei servizi psichiatrici pubblici interessati e a concordare la formulazione e l’attuazione dei programmi terapeutici, anche in previsione della revoca delle misure di sicurezza. In relazione ai minori con problemi di ordine psicopatologico, coinvolti nell’area penale, la Regione Lombardia d’intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia, si impegna a:
1.4. cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti e alcooldipendenti
La cura e la riabilitazione delle persone tossicodipendenti ristrette negli istituti penitenziari della Lombardia sono regolamentate dall’Atto d’intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e le Regioni in materia di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e/o alcooldipendenti coinvolti nell’area penale, recepito con deliberazione della Giunta Regionale del 27 luglio1994, n.55503. Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna ad istituire strutture a custodia attenuata da destinare ai tossicodipendenti detenuti che: 1) facciano specifica richiesta di accesso; 2) non pongano particolari problemi di sicurezza; 3) risiedano o dimorino nel territorio regionale. Per assicurare l’intervento del SERT fin dall’inizio del processo penale per direttissima a tossicodipendenti arrestati, si auspica che all’interno degli uffici giudiziari di l° grado sia presente un nucleo operativo SERT, al fine di coadiuvare il magistrato in ordine alla prospettazione di un programma terapeutico compatibile con le esigenze cautelari, sul modello sperimentato presso la pretura di Milano. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia si impegnano, in caso di sopravvenuta carcerazione, a garantire la continuità del trattamento, anche farmacologico, già intrapreso dal soggetto in libertà. In particolare spetta al SERT dell’ASL, nel cui territorio ha sede l’istituto penitenziario e l’istituto penale per i minorenni garantire la presa in carico del detenuto tossicodipendente - alcooldipendente e dei conseguenti interventi di cura e riabilitazione. Nell’esercizio di tali funzioni il SERT competente per l’istituto instaura i necessari rapporti collaborativi con il SERT di residenza. Per l’area minorile, considerati:
1.5 cura e riabilitazione delle persone affette da hiv e da altre patologie
Alle persone soggette a misure limitative o privative della libertà personale, presenti sul territorio lombardo, affette da HIV è garantita l’assistenza, la cura e la riabilitazione nei presidi e nei servizi, in forza della normativa vigente. In virtù dell’art. 36 -comma 15- della legge 27 dicembre 1997, n. 450, concernente l’assistenza farmaceutica ai malati di AIDS e sindromi correlate, e degli artt. 32 e 33 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’apposito decreto interministeriale. Al fine di assicurare la tutela della salute delle persone affette da AIDS cui siano applicabili gli artt. 286 bis c.p.p. e 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge27 maggio 1998, n. 165, la Regione si impegna a garantire la loro accoglienza nelle residenze collettive e a favorire quella nelle case alloggio in conformità alla D.C.R. 1 luglio 1998 n. VI/1936 (Progetto obiettivo di lotta contro l’AIDS per il triennio 1998-2000). La Regione Lombardia, l’amministrazione Penitenziaria e la Giustizia Minorile si impegnano ad attivare in ogni Istituto un’équipe multidisciplinare al fine di realizzare tutti gli interventi preventivi e di sorveglianza volti ad evitare il contagio tubercolare tra la popolazione detenuta e tra il personale operante negli istituti stessi.
1.6. assistenza medico - generica e infermieristica
L’assistenza medico-generica e infermieristica negli istituti è garantita, in tutte le sue fasi, dal Servizio Sanitario Penitenziario. L’Amministrazione Penitenziaria, la Giustizia Minorile e la Regione si impegnano a promuovere iniziative formative e di aggiornamento, che coinvolgano congiuntamente operatori sanitari penitenziari e operatori dei Servizio Sanitario Regionale.
1.7. assistenza medico-specialistica ambulatoriale
Gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni della Lombardia, ai fini dell’assistenza specialistica ambulatoriale, possono avvalersi in via integrativa delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale garantite tramite le Aziende sanitarie territorialmente competenti. Tale forma di integrazione sarà regolata da apposita convenzione tra Direzione dell’istituto penitenziario Direzione dell’istituto penale per i minorenni e Azienda sanitaria sulla base di uno schema tipo definito d’intesa tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regione Lombardia. La Regione Lombardia si impegna a potenziare i servizi e i presidi del Servizio Sanitario Regionale preposti all’assistenza medico-specialistica nelle Aziende sanitarie ove hanno sede gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni. La responsabilità tecnica degli interventi convenzionati appartiene all’Azienda sanitaria; la programmazione e la gestione si realizza d’intesa tra Direzione dell’istituto penitenziario, Direzione dell’istituto penale per i minorenni e Azienda sanitaria, nel rispetto delle reciproche competenze. Le Aziende sanitarie nel cui territorio hanno sede gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni, d’intesa con la Direzione degli stessi, promuovono iniziative formative e di aggiornamento privilegiando interventi che prevedano la partecipazione congiunta degli operatori penitenziari e del territorio. Le persone ammesse alla semilibertà e alla semidetenzione potranno avvalersi dei servizi e dei presidi sanitari territoriali. Le Direzioni dell’istituto penitenziario e dell’istituto penale per i minorenni garantiscono ambienti idonei e opportunamente attrezzati, d’intesa con l’Azienda sanitaria.
1.8. assistenza sanitaria nei luoghi esterni di cura
Ai fini dell’assistenza di cui all’art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni della Regione si avvarranno dei servizi e dei presidi sanitari, siano essi pubblici o privati, transitoriamente accreditati i quali sono obbligati a fornire le prestazioni richieste. Alla stregua di ogni altro utente del servizio, i detenuti e gli ammessi a misure alternative, se iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti, per la prestazione fornita, al pagamento della quota di partecipazione (ticket), salvo i casi di esenzione stabiliti dalla normativa vigente. In particolare per coloro che si trovano in stato di indigenza, iscritti o meno al Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni erogate saranno a carico degli enti identificati dalla suddetta normativa, intendendosi come tale regolamenti, decreti, ordinanze e circolari. Ai fini della presente intesa e in conformità agli articoli 32 e seguenti della legge 6 marzo1998 n. 40, gli stranieri detenuti o ammessi alle misure alternative hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. La Regione Lombardia, il Provveditorato Regionale e il Centro per la Giustizia Minorile s’impegnano a dare piena attuazione al disposto dell’art, 7 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni in legge 12 agosto 1993, n. 296, in relazione all’istituzione di adeguati reparti destinati al ricovero esclusivo di detenuti. L’intesa può anche prevedere reparti interprovinciali, fatta salva la particolare situazione della provincia di Milano.
Capitolo
2
Per la cura e l’assistenza dei bambini, eccezionalmente tenuti dalle madri presso di sé, sia in custodia cautelare che in esecuzione pena. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, si impegnano a realizzare un asilo nido presso un istituto a custodia attenuata e comunque con caratteristiche tali da garantire la sicurezza e una equilibrata crescita del bambino. La Regione si impegna per l’assistenza socio-sanitaria degli stessi, con particolare riguardo all’accesso ai servizi socio-educativi previsti per l’universalità della popolazione. La Regione si impegna altresì alla formazione psicopedagogica dei personale penitenziario addetto all’istituto e selezionato dall’Amministrazione.
Interventi trattamentali
Il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni, o in misura alternativa sul territorio della Lombardia, rientra nelle competenze istituzionali dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati e integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali. Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento dei trattamento la Regione Lombardia, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, recependo le diverse indicazioni nel merito formulate dalla Commissione Nazionale per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, si impegna per una concreta traduzione operativa di quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, per la creazione delle condizioni utili ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra Amministrazione Penitenziaria, Giustizia Minorile (rappresentate nel loro insieme a livello regionale rispettivamente dal Provveditorato regionale e dal Centro per la Giustizia Minorile), Ente Locale e organizzazioni di volontariato. Tale collaborazione, che dovrà assumere le connotazioni proprie del progetto, prevede l’attivazione di un rapporto di convenzione tra Direzione Penitenziaria, Direzione del Centro di Servizio Sociale, Direzione dei servizi della giustizia minorile ed Ente locale di riferimento, stipulato sulla base di uno schema tipo definito tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regione Lombardia. La responsabilità organizzativa degli interventi che sostanziano il trattamento penitenziario appartiene all’Amministrazione Penitenziaria e alla Giustizia Minorile. La gestione degli interventi, laddove sia coinvolto l’Ente locale mediante convenzione, si realizza d’intesa tra Direzione Penitenziaria, Direzione del Centro di Servizio Sociale per Adulti, Direzione dei servizi della giustizia minorile ed Ente Locale di riferimento. In tale ambito il progetto collaborativo locale, a valenza pluriennale, prevederà:
I progetti relativi al trattamento potranno avere anche carattere sperimentale al fine di procedere, d’intesa tra le parti, a quelle modifiche in itinere che si rendessero necessarie per un più efficace perseguimento degli obiettivi prefissati, rimuovendo gli ostacoli che a questo si frappongono. Dalla valutazione dei progetti saranno tratti quegli elementi utili per la eventuale ridefinizione degli standard gestionali nei servizi e nei presidi degli Enti Locali sedi di istituti penitenziari o di istituti penali per i minorenni coinvolti nella materia e debitamente convenzionati. Gli interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in forma totalmente o parzialmente extra murale rivestono per la Regione carattere di particolare importanza. In conformità alle disposizioni vigenti è garantita parità di trattamento tra cittadini italiani, cittadini stranieri, nomadi e apolidi. Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento penitenziario resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale gravano finanziariamente sul bilancio regionale di competenza delle Direzioni generali coinvolte. Concorrono alla realizzazione del progetto per il trattamento delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni della Lombardia o in misure alternative sul territorio, le risorse finanziarie e i servizi a questo ordinati dalle Direzioni generali regionali alla Famiglia e Politiche Sociali - Trasparenza e Cultura - Giovani, Formazione Professionale, Lavoro e Sport - Autonomie Locali e Federalismo - nonché di ogni altro settore dell’Amministrazione regionale suscettibile di fornire opportunità in ordine al recupero e alla reintegrazione sociale di tali cittadini. In tale contesto vengono promosse "d’intesa", all’interno delle strutture, opportune iniziative educative, formative, culturali, ricreative e sportive, sia nell’ambito del trattamento personalizzato che nell’ambito di un possibile trattamento comune in relazione ai bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, con il coinvolgimento diretto degli stessi interessati, sia nella fase programmatoria che gestionale delle iniziative. Per tali iniziative saranno inoltre favorite tutte quelle opportunità che consentano la partecipazione congiunta di detenuti e detenute su progetti specifici di intervento. Nell’incentivare tali iniziative le parti si impegnano ad una programmazione in grado di coinvolgere tutti i cittadini in una maggiore loro conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche riguardanti gli istituti, i servizi penitenziari e i servizi della giustizia minorile. Le parti si impegnano ancora, per gli aspetti di propria competenza, a collaborare per: - conoscere la distribuzione e le caratteristiche dei soggetti entrati nel circuito penale regionale al fine di individuare situazioni su cui, nel quadro delle attività previste in ambito regionale, operare interventi di trattamento e di prevenzione ai vari livelli; - incrementare e sviluppare qualitativamente gli interventi di sostegno a favore dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, degli avviati al lavoro all’esterno, dei dimittendi, dei dimessi, dei liberi vigilati, nonché dei ristretti beneficianti di "permessi premio", affinché detti interventi non rivestano solo carattere economico-assistenziale ma siano anche elementi di un programma di trattamento globale, permettendo altresì una più ampia fruizione delle anzidette misure. In tale contesto anche al fine di effettuare i colloqui di cui all’art. 35 quinto comma D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 è possibile prevedere piccoli centri di accoglienza per soggiorni di breve durata di detenuti in permesso premio o in licenza, ubicati in locali individuati all’interno del patrimonio edilizio regionale o di proprietà di organismi del volontariato convenzionati con la Regione Lombardia;
Settimanalmente i responsabili dei centri di accoglienza comunicheranno al Magistrato di sorveglianza, al Direttore dell’Istituto di Pena e al Direttore del Centro di Servizio Sociale il numero dei posti letto disponibili;
L’amministrazione Penitenziaria, inoltre, si impegna a favorire e facilitare l’accesso negli istituti a quanti (insegnanti, animatori, attori, ecc.) si ritiene dover coinvolgere per la buona riuscita dei programmi-progetto di trattamento di cui alla presente intesa. Per una efficace realizzazione del processo di grande portata volto a rendere il detenuto partecipe e protagonista del proprio insediamento sociale, attraverso la sua adesione alle attività di trattamento in un itinerario progressivo che coinvolga anche i nuclei familiari interessati, l’Amministrazione Penitenziaria si impegna inoltre a rendere effettivo il principio della "territorializzazione della pena". Si impegnano infine ad istituire una commissione di studio che, anche sulla scorta dell’esperienza internazionale, elabori proposte per il territorio regionale finalizzate alla realizzazione di strutture non penitenziarie per l’esecuzione di misure alternative di non breve durata.
Formazione professionale e lavoro
La Regione Lombardia e il Ministero di Grazia e Giustizia assumono come impegno prioritario il tema del reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche in forma alternativa e delle persone dimesse. In tal senso le attività di formazione professionale e di avviamento al lavoro rappresentano per un verso le componenti centrali per il raggiungimento di tale obiettivo e per l’altro la componente specifica del trattamento penitenziario. La Regione Lombardia - attraverso il C.F.P. "B. e F. Vigorelli" di Milano - e il Ministero di Grazia e Giustizia - attraverso il Provveditorato Regionale e il Centro per la Giustizia Minorile - orientano quindi i propri servizi e le proprie risorse nel quadro di una collaborazione intersettoriale e interistituzionale, così come definita dalla normativa vigente. All’interno di tale collaborazione particolare rilievo assume il rapporto con la Commissione Regionale per il Lavoro Penitenziario di cui all’art. 25 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 introdotto dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Relativamente alle attività di formazione professionale, la Regione Lombardia si impegna ad assicurare uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione professionale, promossi a favore dei detenuti, degli ammessi a misure alternative e delle persone dimesse, e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro regionale. A tal fine, la Regione Lombardia si impegna ad utilizzare le informazioni e le conoscenze sulla domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul territorio regionale, attraverso il collegamento tra i propri organi e servizi (Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, Servizi di Inserimento Lavorativo, Formazione Professionale), le istituzioni (Commissione Regionale per l’impiego, Agenzia per l’impiego) e i soggetti privati regionali (Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Camera di Commercio, Industrie, Agricoltura e Artigianato, Cooperazione Sociale e Consorzi). Questa conoscenza sarà orientata a:
Ai fini dell’attivazione di un servizio permanente di orientamento e tutoring a favore degli ammessi al lavoro all’esterno, alle misure alternative e alle persone dimesse, la Regione Lombardia si impegna inoltre ad istituire un Centro Regionale di Servizi (1) esterno all’istituzione penitenziaria che supporti concretamente le persone in fase di reinserimento, in stretta collaborazione con le direzioni degli istituti penitenziari e dei Centri di Servizio Sociale per Adulti. Obiettivo specifico dei Centro Regionale di Servizi sarà fornire personale specificatamente formato dalla Regione Lombardia (orientatori - tutors del reinserimento con attestato rilasciato dalla Regione Lombardia), che accompagni i soggetti succitati nelle diverse tappe del percorso di reinserimento. Il Centro Regionale di Servizi, ubicato presso una sede apposita individuata dalla Regione Lombardia, si avvarrà sia di operatori retribuiti che di volontari, purché in possesso delle competenze previste nel percorso formativo offerto dalla Regione. Relativamente alle attività di avviamento al lavoro la Regione Lombardia e il Ministero di Grazia e Giustizia si impegnano a:
La Regione Lombardia si impegna inoltre a riservare e assegnare una quota parte delle proprie commesse alle iniziative produttive, infra e extra murarie, gestite dalle imprese e dalla cooperazione sociale e consorzi che coinvolgono, in tutto o in parte, detenuti ammessi a misure alternative e persone dimesse, anche a ciò indirizzando gli Enti Locali. In particolare, verranno riservate risorse a concorso di progetti (informazione, orientamento, formazione professionale, inserimento lavorativo, formazione del personale, ecc.) promossi dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio esiste una struttura penitenziaria. Il Ministero di Grazia e Giustizia assicurerà inoltre:
Per l’area minorile, il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia si impegnano a:
a) progetti complessivi di intervento formulati da parte delle AS.SS.LL., di Comuni capoluogo di provincia o, comunque, di singoli Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, in collaborazione con i soggetti che erogano formazione sul territorio, con la costituzione di un team di operatori che attraverso specifiche metodologie realizzi il processo di integrazione lavorativa; b) strumenti di supporto al processo di inserimento lavorativo organizzati anche da singoli Comuni o cooperative sociali realizzati mediante:
Capitolo
5
Rilevata:
il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia si impegnano: a) a ricercare un’intesa in fase di ideazione e di programmazione dei nuovi progetti di edilizia penitenziaria; b) a procedere, nell’ambito degli spazi consentiti dai contratti già stipulati alla rilettura congiunta dell’attuale piano di edilizia penitenziaria e al suo conseguente aggiornamento, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e in particolare del principio della territorializzazione dell’esecuzione delle pene e delle misure detentive, nonché tenendo conto degli indici di sovraffollamento tali da ricadere nei parametri della media nazionale; c) a prevedere contestualmente laddove debba realizzarsi un nuovo istituto, la soppressione di quello vecchio e sempre fatto salvo un diverso accordo tra le parti in ordine ad obiettive esigenze dell’amministrazione penitenziaria. Tale previsione decorre dal completamento dell’attuale piano di edilizia penitenziaria in Lombardia, da realizzarsi secondo le modalità precedentemente indicate. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia convengono sull’opportunità: 1) di escludere la fattibilità di istituti penitenziari con capienza superiore alle 250 unità, fatte salve comprovate e concordate esigenze; 2)
di prevedere istituti penitenziari a custodia attenuata e per la semilibertà in
sedi diverse e staccate rispetto agli altri istituti penitenziari. 3) di prevedere, attraverso il contributo operativo degli Enti Locali, sia la individuazione di strutture idonee per i Centri di Servizio Sociale per Adulti e per gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni attualmente operanti, che una loro eventuale diversa articolazione territoriale; 4) di prevedere la collocazione dei C.P.A. (centro di prima accoglienza) maschile e femminile ex D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in idonea sede diversa e distaccata dall’istituto penale minorenni C. Beccaria e comunque situata nel territorio urbano; 5) di prevedere per i minori una sezione per l’esecuzione di misure alternative, di sanzioni sostitutive e di lavoro all’esterno collocata in una sede diversa e staccata dall’istituto penale minorenni C. Beccaria, comunque anch’essa situata nel territorio urbano. La Regione Lombardia attuerà le azioni di competenza ai sensi della vigente legislazione in materia di disinquinamento (fognature e depurazione), viabilità minore e approvvigionamento idrico, programmando per tempo le necessarie infrastrutture degli istituti penitenziari in Lombardia. Concorrono a questa programmazione territoriale dell’edilizia penitenziaria le competenze e le relative risorse regionali in materia di edilizia residenziale a favore degli operatori penitenziari. Gli oneri relativi alla costruzione e al riadattamento degli istituti penitenziari ivi compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, gravano sulle parti come da normativa vigente. In tale ambito la Regione Lombardia intende far confluire le risorse previste dalle vigenti leggi regionali in materia, introducendo criteri di priorità d’accesso ai Comuni sedi di istituti penitenziari. La Regione si impegna ad aumentare i fondi di dotazione a Comuni sedi di istituti penitenziari nell’ambito degli interventi regionali di edilizia sovvenzionata e a rivalutare in misura adeguata nella percentuale e nella procedura di erogazione la riserva di alloggi anche per la polizia penitenziaria. Con riferimento all’edilizia agevolata convenzionata, che ha quale interlocutore privilegiato la cooperazione, la Regione Lombardia si impegna ad introdurre senza ulteriori vincoli territoriali, negli atti amministrativi di riferimento, criteri di priorità d’accesso per le persone che si collocano nell’area dell’emarginazione sociale con particolare riferimento a dimessi, agli ammessi alle misure alternative e affidati al servizio sociale. La Regione Lombardia, d’intesa con il Centro per la Giustizia minorile, si impegna a favorire il reperimento di nuovi spazi in cui collocare la struttura carceraria e i Servizi minorili. Ciò a motivo di:
Capitolo
6
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia, nel riconoscere la rilevanza e la specificità dell’intervento nell’area penale minorile, ritengono interessanti e valide le esperienze istituzionali e interdisciplinari, realizzate in alcuni ambiti territoriali, che hanno consentito risultati significativi quali l’abbattimento della recidività e lo sviluppo di modelli d’intervento non soltanto riabilitativi, ma anche preventivi. La specificità dell’ambito penale minorile si caratterizza per:
In questo quadro la Regione Lombardia, nel contesto del proprio Piano socio-assistenziale, si impegna a sostenere il sistema di servizi anche per i minori sottoposti a procedimento penale promuovendo, alla luce del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, interventi che ne garantiscano il rispetto della personalità, le esigenze educative e lo sviluppo evolutivo. Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna, a sua volta, a potenziare e ridefinire l’assetto organizzativo-operativo dei propri servizi, anche in collaborazione con quelli territoriali. Le parti si impegnano, per gli aspetti di propria competenza, a collaborare per:
A tal fine la Regione Lombardia e il Ministero di Grazia e Giustizia intendono potenziare le esperienze in atto e promuovere iniziative sperimentali, in parte contenute nel Progetto strategico della Regione "Politiche di intervento a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani", quali:
Le parti si impegnano a garantire ai minori stranieri sottoposti a processo penale, in osservanza delle convenzioni internazionali recepite nell’ordinamento italiano e della legge 6 marzo 1998, n. 40, una particolare attenzione educativa e assistenziale al fine di assicurare loro parità di trattamento coi minorenni italiani. Considerati il progressivo aumento dell’utenza straniera in Lombardia e la necessità di superare le attuali difficoltà operative, le intese dovranno essere volte a:
In un’ottica preventiva, le parti si impegnano ad avviare collaborazioni con altri livelli istituzionali, in particolare con i Provveditorati agli Studi e le Scuole dell’obbligo per iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e alla promozione dell’educazione alla legalità. La Regione e il Ministero di Grazia e Giustizia, inoltre, sosterranno lo sviluppo di progetti sperimentali sulla Mediazione Penale Minorile valorizzando quelli già in atto nell’ambito del Distretto della Corte d’Appello di Milano, anche attraverso la formazione dei mediatori. Ciò al fine di offrire una maggiore attenzione alle vittime, riaprire una comunicazione fra queste e il reo, attivandone processi di responsabilizzazione. Nella predisposizione e nell’attuazione degli interventi sperimentali nell’area penale minorile esterna, il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia contribuiranno finanziariamente, previa definizione di progetti operativi integrati da inserire nell’ambito delle proprie previsioni annuali di bilancio.
Capitolo
7
Oltre agli interventi specifici previsti nei capitoli di carattere generale, le parti concordano nell’opportunità di valorizzare e agevolare i progetti che abbiano gli obiettivi di: a) realizzare un servizio di mediazione culturale all’interno al carcere; b) svolgere un’azione di consulenza e informazione per la tutela giuridica e la fruizione di percorsi alternativi alla detenzione; c) sostenere all’esterno coloro che fruiscono di misure alternative o di altri benefici attraverso l’attivazione di quelle risorse pubbliche o private cui accede la comunità residente.
Capitolo
8
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia: a) recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R(92)16 del 19 ottobre1992; b) attribuiscono all’esecuzione penale all’esterno un ruolo fondamentale nel reinserimento sociale dei condannati; c) si impegnano ad intervenire in tutti i settori in cui hanno comune o autonomo potere d’impulso; d) si impegnano a promuovere e a valorizzare le iniziative pubbliche e private assicurando che le stesse si raccordino con l’attività dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni. In particolare, si impegnano a sostenere: l’inserimento lavorativo dei soggetti ammessi alle misure alternative sia mediante la frequenza di corsi di formazione professionale che con progetti specifici di avviamento al lavoro; l’intervento degli Enti Locali, anche attraverso l’indicazione di indirizzi operativi che garantiscano maggiore omogeneità sul territorio, nella promozione di iniziative intese a supportare lo sforzo riabilitativo e di reinserimento dei soggetti in esecuzione di pena all’esterno; l’azione del volontariato e del privato sociale volta al trattamento degli ammessi alle misure alternative e all’informazione a favore dei condannati in sospensione pena (art. 656 c.p.p., modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165). Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a fornire i dati relativi alle esecuzioni sul territorio utili alla programmazione degli interventi regionali.
Capitolo
9
Nel recepire le "Linee di indirizzo in materia di volontariato", approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia, oltre agli interventi specifici previsti nei capitoli di carattere generale, favoriscono la collaborazione organica con il privato sociale non profit e con il volontariato impegnati nei confronti dei condannati e dei soggetti a rischio di comportamenti criminali. Obiettivo di tale azione congiunta è la promozione di interventi di prevenzione, di trattamento e di supporto al reinserimento sociale che, partendo da iniziative autonome o da progetti comuni, si coordinino con le funzioni e le attività programmatiche e organizzativi delle istituzioni pubbliche. Si impegnano altresì a promuovere corsi di formazione del volontariato che prevedano l’apporto professionale degli operatori penitenziari e del territorio.
Capitolo
10
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia si impegnano a organizzare iniziative di formazione congiunta rivolte al personale dipendente dall’Amministrazione Penitenziaria e dagli Enti Locali, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento il 10 marzo 1994. Nell’individuazione dei contenuti e delle modalità delle iniziative di formazione permanente odi aggiornamento terranno conto delle variabili legate: 1) alle tipologie di utenza, al loro modificarsi, alle caratteristiche socio-culturali del territorio; 2) alle esigenze culturali e sociali degli operatori provenienti da contesti diversi da quello lavorativo.
Capitolo
11
La Regione Lombardia e il Ministero di Grazia e Giustizia, nel ribadire l’importanza del ruolo della polizia penitenziaria ai fini del trattamento dei detenuti e della sicurezza delle comunità locali, si impegnano a promuoverne e migliorarne i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili-nido, accesso a centri sportivi e culturali, ecc.), analogamente a quanto accade per le altre Forze di Polizia, fermi restando gli impegni assunti in tema di edilizia e formazione professionale.
Capitolo
12
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia concordano sulla necessità di riconoscere alla tematica delle vittime del reato un ruolo significativo nell’ambito della cultura dell’esecuzione della pena e si impegnano a promuovere iniziative in tal senso nei confronti degli autori di reato e di sensibilizzazione della comunità esterna. In particolare la Regione Lombardia si impegna, attraverso raccomandazioni e sollecitazioni alle amministrazioni locali, a favorire l’accesso alle risorse del territorio da parte delle vittime o dei loro familiari. Si impegnano altresì a promuovere o a sostenere i progetti che prevedono la prestazione di attività socialmente utili da parte di condannati in favore di enti o associazioni di volontariato.
Capitolo
13
Al fine di consentire alla Regione Lombardia la necessaria programmazione dei servizi, il Ministero di Grazia e Giustizia fornirà a cadenza semestrale: 1) i dati sulle presenze dei detenuti negli istituti della Regione con l’indicazione della loro area di provenienza; 2) i dati sulle presenze di detenuti residenti nella Regione e ristretti in altri istituti del territorio nazionale; 3) i dati in ambito regionale relativi ai soggetti sottoposti a misure alternative. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia, secondo le indicazioni contenute negli indirizzi approvati l’8 marzo 1993 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, si impegnano ad istituire una Commissione regionale composta da funzionari dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione regionale, con i seguenti compiti: a) articolare strumenti permanenti di collaborazione e Coordinamento per l’attuazione del presente Protocollo; b) elaborare i necessari indirizzi per l’esecuzione degli impegni assunti; c) verificare l’attuazione degli impegni presi con il presente Protocollo. Attribuiscono alla suddetta Commissione poteri di acquisizione di informazioni, nell’ambito della normativa vigente, nonché di comunicazione diretta a tutti i soggetti istituzionali coinvolti sullo stato di attuazione degli impegni. Le parti affidano alla suddetta Commissione la stesura annuale del documento sullo stato di attuazione del presente Protocollo, da trasmettere ai firmatari per le necessarie valutazioni e decisioni. Con successivo accordo il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia perfezioneranno la composizione della suddetta commissione. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia provvederanno a formalizzare l’adesione al Protocollo rispettivamente con un decreto dei Ministro di Grazia e Giustizia e con un decreto del Presidente della Giunta regionale. Si impegnano altresì a dare la più ampia diffusione al presente Protocollo nonché alle direttive generali per la sua realizzazione. Gli aggiornamenti e gli adeguamenti del presente Protocollo verranno effettuati su richiesta della suddetta Commissione anche a iniziativa di una sola delle parti e concordati dal Ministero di Grazia e Giustizia e dalla Regione Lombardia. Il presente protocollo viene firmato in duplice originale.
Il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni
Il Ministro di Grazia e Giustizia Oliviero Diliberto
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