Protocollo Emilia - Ministero

 

Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia 
e la Regione Emilia - Romagna

La giunta della regione Emilia - Romagna

 

Bologna, 14 dicembre 1998

 

Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la regione Emilia - Romagna

Parte prima - interventi rivolti ai minori imputati di reato

A. Territorializzazione degli interventi

B. Utilizzo delle strutture e degli spazi

C. Assistenza sanitaria

D. Scolarizzazione, alfabetizzazione e mediazione culturale

E. Formazione professionale e avviamento al lavoro

F. Interventi nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo

G. Formazione comune degli operatori

H. Promozione culturale e comunicazione

I. Attività di sperimentazione

Parte seconda - interventi rivolti agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà

A. Territorializzazione degli interventi

B. Edilizia penitenziaria

C. Assistenza sanitaria e salute in carcere

C.1 Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia

C.2 Competenza degli uffici di Igiene pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali dell'Emilia-Romagna

C.3 Assistenza sanitaria e socio-riabilitativa dei tossicodipendenti in esecuzione di pena e prevenzione dell'HIV

D. Formazione professionale e inserimento nel mondo lavorativo

E. Attività trattamentali nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo

F. Mediazione culturale per immigrati

G. Area penale esterna

H. Formazione del personale

I. Assistenza alle donne detenute e ai loro figli

Parte terza - strumenti di collaborazione, coordinamento e verifica

B. Ruolo del volontariato e dell'associazionismo

C. Organismi permanenti di coordinamento

Compiti delle Commissioni regionali

C.1 b) La Commissione tecnica di coordinamento delle attività dei servizi

C.2 b) I Comitati locali per l'area dell'esecuzione penale adulti

D. Applicazione e verifica del Protocollo

Vista la delibera di Consiglio regionale n. 778 del 10 dicembre 1997, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva approvato il Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia - Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà (proposta della Giunta regionale in data 14 ottobre 1997, n. 1842);

stabilito che al punto 2 del deliberato del suddetto atto, si dà mandato alla Giunta regionale a integrare o emendare il testo de Protocollo qualora all'atto della firma si riscontrasse la necessità di apportare integrazioni o emendamenti a condizione che questi ultimi siano non sostanziali;

considerato che in sede di firma si é rilevata la necessità da parte del Ministero di Grazia e Giustizia di apportare al testo alcune correzioni non sostanziali;

vista la deliberazione di Giunta 2541/95 e ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo comma della L.R. 31/77 e successive modifiche e che pertanto, l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale "Sanità e Servizi sociali" dott. Francesco Taroni in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,

sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonché della deliberazione di Giunta 2541/95;

dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio "Politiche per l'Accoglienza e Integrazione sociale" dott. Celeste Franco Giannotti in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.

19 novembre 1992, n. 41 nonché della deliberazione di Giunta 2541/95;

su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e familiari - Scuola - Qualità urbana, a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare per le ragioni specificate in premessa il "Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia - Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà" così come allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia 
e la regione Emilia - Romagna

 

Per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà.

 

Premesso che la protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza:

- sono un interesse-dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni;

che il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo della persona;

il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna individuano nella persona umana, nella sua unitarietà e globalità, il fulcro dell'intervento e ritengono che gli sforzi delle istituzioni e dei servizi devono tendere a ricomporre sull'individuo l'inevitabile frammentazione delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità;

e che pertanto:

per garantire concretamente e per rendere esigibili i diritti sociali dei minori occorre favorire una politica coordinata che affronti con una strategia globale la promozione degli stessi attraverso un intervento specifico e differenziato per i minori imputati di reato, perché anche la vicenda penale sia occasione di recupero sociale del

minore prima ancora che di pretesa punitiva dello Stato; 

considerando che gli interventi rivolti agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà:

- sono da intendersi attuativi di un sistema di interventi di politica sociale finalizzato anche alle prescrizioni di cui all'art. 27 della Costituzione secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi positivamente nella società, come peraltro ribadito dagli artt. 81 delle Regole Minime dell'ONU del 1955 e del Consiglio d'Europa del 1973, nonché dalla Raccomandazione R (87) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987 (artt. 26, 32, 43, 65, 70, 88 e 89);

- devono tener conto di quanto già concordato con il protocollo sottoscritto il 20 febbraio 1987, dell'esperienza compiuta a seguito di detto accordo, delle evoluzioni avvenute nel frattempo a livello istituzionale e nella legislazione penale e penitenziaria, dei cambiamenti registrati per quanto concerne le caratteristiche ed i

bisogni della popolazione detenuta e in misura alternativa (che attualmente ammonta ad oltre un terzo dell'intera popolazione ristretta nella nostra regione) nonché degli sviluppi avvenuti nell'attività di prevenzione, di trattamento e di reinserimento sociale, anche in collegamento con i programmi di sicurezza nelle città;

rilevato che la collaborazione già in essere:

- può estendersi consentendo idonee interazioni su tutte le materie sulle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilità da parte delle due Amministrazioni integrandosi su un piano di pari dignità, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali e con particolare riferimento agli strumenti operativi (Sistema informativo) e partecipativi (Commissioni regionali e Comitati locali sulla esecuzione penale) che rendano possibile l'attuazione e

verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica, dei vari aspetti contenuti nel presente Protocollo;

- può essere efficacemente perseguita e potenziata con la stipula di un nuovo accordo generale, articolato in due parti distinte riferite rispettivamente ai minori e gli adulti, come previsto dalla Dichiarazione d'Intenti sottoscritta il 2 dicembre 1996 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Presidente della Regione Emilia - Romagna;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Parte prima - interventi rivolti ai minori imputati di reato

  Dato atto che il DPR 448/88 e il DLgs 272/89 sul processo penale minorile e relative norme di attuazione, la Legge 176/91 di recepimento della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, le sentenze della Corte Costituzionale in materia penale minorile, nonché le norme relative al decentramento amministrativo ed alla riforma delle autonomie locali (Legge 698/75, DPR 616/77 e Legge 142/90) sanciscono:

- il diritto, per ogni fanciullo soggetto a procedura penale, ad un trattamento rispettoso della sua dignità, della sua età e della necessità di facilitare il suo reinserimento e l'assunzione di un ruolo positivo nella società;

- la territorializzazione degli interventi perché assicura una più completa e penetrante realizzazione delle funzioni di tutela dei minori;

- la valenza educativa che anche un evento penale deve garantire, favorendo la continuità dei percorsi di crescita, di maturazione individuale e di socializzazione della persona in età minore;

- la residualità del ricorso alla detenzione, l'applicazione di misure cautelari non detentive, la chiusura anticipata del processo nei casi più lievi per permettere una uscita dal penale attraverso interventi precoci di sostegno e di messa alla prova;

- la necessaria complementarietà tra gli Enti e Servizi interessati ed il coordinamento delle reciproche attività;

- la qualificazione e la specializzazione degli organi e degli operatori di tutti i Servizi che operano con e per i minori;

- la partecipazione e la valorizzazione delle energie e delle competenze presenti nella comunità locale attraverso la messa in rete delle risorse pubbliche e private del territorio.

Visto che:

- la Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regioni, costituita dal 1978, ha approvato indirizzi in materia di esecuzione penale, di Commissioni regionali per i problemi della devianza e della criminalità, di volontariato, di formazione congiunta;

- la Regione Emilia - Romagna ha regolamentato l'esercizio delle funzioni ex art. 23 del DPR 616/77, l'autorizzazione al funzionamento delle comunità e della funzione di vigilanza sugli interventi per minori, nonché il riordino delle funzioni di assistenza sociale con la L.R. 2/85;

- dal 1996 il Ministero di Grazia e Giustizia ha costituito il Centro per la Giustizia minorile per la Regione Emilia-Romagna, composto dall'Istituto Penale minorile, dal Centro prima accoglienza e Comunità, dal Servizio Sociale minorile, dal Servizio Tecnico distrettuale, con sede nel Comune di Bologna;

 

considerato che:

 

- essere Servizi diversi di uno stesso territorio implica l'obiettivo comune di mettersi in rete per costruire percorsi di crescita che sappiano supportare i ragazzi durante le vicende che attraversano la loro vita, siano esse di carattere familiare, scolastico, lavorativo, giudiziario o quant'altro, per favorire la costruzione di una speranza e di un disegno di vita anche laddove il rapporto sociale risulta interrotto;

- che le dimensioni del fenomeno, lette attraverso le osservazioni incrociate dei Servizi dell'Amministrazione della giustizia e dei Servizi degli Enti locali indicano:

- una percezione diffusa dell'aumento e della diversificazione delle situazioni di disagio giovanile;

- la modifica nel tempo delle caratteristiche e della tipologia dell'utenza che transita nei servizi della Giustizia minorile presenti nel territorio regionale che vede attualmente un considerevole aumento della fascia dei minori stranieri a fronte di una flessione evidente di quella italiana;

- lo sviluppo nella regione di una consistente rete di servizi educativi, di aggregazione ed ospitalità, istituiti dagli Enti locali e dalle Aziende Unità sanitarie locali, che consentono di dare risposte integrate sulla persona, nel territorio di appartenenza, ai bisogni espressi dall'utenza che transita nei Servizi del Centro per la Giustizia minorile;

- la necessità di assumere iniziative che qualifichino il ruolo del Comune di Bologna quale sede dell'Istituto Penale minorile, del Tribunale e della Pretura minorile;

- che risulta di primaria importanza pervenire ad un sistema di accesso e scambio di informazioni utili e necessarie ai fini di una corretta programmazione degli interventi comuni fra le diverse istituzioni;

- che fondamentale appare alla luce delle diverse esperienze, concordare percorsi, modi e strumenti di sperimentazione e attuazione di progetti di intervento che vedano convergere risorse umane ed economiche e competenze professionali e funzionali su tutti gli adolescenti, con un'attenzione particolare e mirata alle situazioni

di difficoltà, disagio e devianza;

- che é dovere delle diverse istituzioni garantire che gli operatori che si occupano di minori abbiano una specifica competenza e preparazione;

- che le risorse presenti all'interno della società civile assumono una particolare rilevanza se opportunamente valorizzate e partecipate, non solo per affrontare e superare particolari problemi ma anche come strumento di crescita dell'individuo e della società stessa;

- che gli Enti locali valuteranno, nella loro autonomia e per valorizzare le loro specifiche competenze, l'opportunità di sottoscrivere apposite convenzioni con il Ministero di Grazia e Giustizia anche per specificare ulteriormente gli impegni assunti col presente Protocollo;

convengono di assumere gli elementi indicati di seguito quali riferimenti fondamentali per la realizzazione di azioni e interventi relativi ai minori imputati di reato.

 

A. Territorializzazione degli interventi

 

Poiché la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore sottoposto a procedimento penale una scelta residuale rispetto alle misure penali esistenti, il principio generale di territorializzazione dell'intervento si deve realizzare attraverso l'attivazione di risorse territoriali che forniscano al minore ed al suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo della sua personalità e alla presa di coscienza del reato.

Questo comporta un impegno a:

- favorire, ogni qualvolta ciò non contrasti con l'interesse del/la ragazzo/a, il rientro nel territorio di appartenenza dei minori collocati in istituti o servizi di altre regioni;

- programmare percorsi e predisporre progetti di reinserimento con la partecipazione e collaborazione delle diverse agenzie del territorio;

- limitare il ricorso a misure penali restrittive della libertà sviluppando, nei reciproci servizi, la sensibilità e le competenze necessarie per predisporre i progetti ed i percorsi indispensabili per rendere effettivo tale principio, così come enunciato nel DPR 448/88.

Per quanto riguarda i minori stranieri, la cui presenza nelle strutture penali non é più da considerarsi un fatto marginale ed occasionale ma strutturale, occorre affrontare le problematiche legate alla loro condizione antropologico - culturale con preparazione tecnica e strumenti d'intervento adeguati.

Gli elementi di problematicità dell'immigrato rispetto alla giustizia del Paese ospite sono caratterizzati quasi sempre dalla scarsa conoscenza della lingua, delle norme e delle consuetudini del Paese ospite. Ciò di conseguenza non consente l'esatta conoscenza del senso del reato commesso, nonché delle reali conseguenze che lo stesso può determinare.

La condizione di clandestino, l'assenza di una famiglia, l'essere senza fissa dimora, il vivere in un Paese che non conosce la cultura di appartenenza, comportano un utilizzo sempre più frequente e supplente della pena detentiva.

Appare pertanto necessario concorrere a realizzare canali di comunicazione capaci di stabilire relazioni adeguate e di progettare interventi che tengano conto della cultura di origine oltre che delle esigenze di accoglienza e di inserimento.

 

B. Utilizzo delle strutture e degli spazi

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, d'intesa con gli Enti locali, concorderanno un programma di adeguamento degli spazi e dei requisiti strutturali delle comunità che ospitano i minori e la possibilità di adeguare ed utilizzare gli spazi attuali per la creazione di servizi a disposizione del territorio e fortemente integrati in esso, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di vigilanza, di requisiti e di finalità d'uso delle strutture per i minori (Legge 698/75, DLgs 272/89, Legge 216/91).

La Regione Emilia-Romagna si impegna in un'azione di ulteriore qualificazione della rete delle offerte residenziali e

semi-residenziali per i minori.

 

C. Assistenza sanitaria

 

Acquisito che il diritto alla salute va garantito ad ogni minore che transita nei servizi di tipo penale, si concorda sulla necessità di assicurare una adeguata copertura medico-sanitaria e la continuità delle prestazioni, anche in regime penitenziario. A questo scopo ci si impegna ad attuare un programma di prevenzione e cura integrato tra il Servizio sanitario penitenziario e il Servizio sanitario nazionale.

In particolare:

- la medicina di base é affidata al Sistema sanitario penitenziario;

- per la medicina specialistica il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna ad aggiornare il proprio nomenclatore tariffario con riferimento a quello del Servizio sanitario nazionale;

- la Regione si impegna a garantire, attraverso le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, l'assistenza specialistica inframuraria per tutte le specialità, secondo i criteri di continuità e tempestività previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie a favore di minori immigrati irregolari il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a negoziare con il Ministero degli Interni ed il Ministero della Sanità l'integrazione relativa alle quote capitarie corrispondenti, laddove esse non siano ricuperabili facenti riferimento alla residenza anagrafica.

Sino alla definizione di detto accordo, sono da ritenersi confermate le indicazioni contenute nella parte seconda, punto 7 del DPR 24 dicembre 1992 "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria", secondo cui le prestazioni che non possono essere assicurate dal Servizio sanitario penitenziario sono a carico del Servizio sanitario nazionale, come indicato al punto B.6.16 della circolare n. 9 del 22 aprile 1997 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna.

 

D. Scolarizzazione, alfabetizzazione e mediazione culturale

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a favorire al massimo grado, sia per i minori soggetti a misure cautelari che detentive, l'accesso ai percorsi di scolarizzazione ed alfabetizzazione presenti nel territorio con la prospettiva della continuità, anche oltre il periodo del procedimento penale.

Poiché la fruibilità dei corsi é caratterizzata da una tipologia diversificata dell'utenza dei Servizi minorili della Giustizia, (il corso elementare é frequentato unicamente da ragazzi stranieri e solo raramente da nomadi italiani, la scuola media é frequentata, di regola, da quei minori che non hanno conseguito la licenza dell'obbligo e da ragazzi che necessitano di un recupero scolastico;

anche qui la gran parte dell'utenza é straniera) i corsi scolastici vanno modulati attraverso unità didattiche che devono tener conto di tempi e necessità fortemente articolati, nonché delle diverse lingue e culture di appartenenza dei ragazzi. Le barriere di lingua, di cultura, di solitudine, costituiscono una forte limitazione al

processo di intervento e di recupero del ragazzo straniero, soprattutto se perseguito penalmente.

Per favorire comunicazione ed apprendimento é stata di recente sperimentata, pur con una disponibilità limitata di tempo, la figura del mediatore culturale durante le ore di lezione. L'attività dei mediatori culturali si é rilevata molto utile allo scopo, ed anzi ha favorito i rapporti interni, l'acquisizione di notizie importanti sui minori, la decodifica di modelli culturali di atteggiamento e comportamento nonché di espressioni linguistiche, facilitando la predisposizione di programmi di intervento più adeguati al singolo, sia in vista di un possibile rientro nel Paese di origine che di inserimento. Ci si impegna, pertanto, in accordo con gli Enti locali ed il Provveditorato agli Studi, ad approfondire e consolidare l'esperienza.

 

E. Formazione professionale e avviamento al lavoro

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a sostenere l'attività di formazione professionale interna all'Istituto Penale minorile tenendo conto:

- del carattere modulare di questi corsi, con un primo e secondo livello consequenziali, finalizzati a dare continuità all'attività didattica;

- di una forte flessibilità per numero e durata di partecipazione dei ragazzi;

- delle effettive esigenze del mercato del lavoro e del livello di adesione degli utenti.

Per dare continuità alla formazione interna attraverso percorsi di inserimento lavorativo esterno, ci si impegna a potenziare e qualificare l'utilizzo dello strumento borsa-lavoro, in stretto raccordo con gli Enti interessati, anche attraverso gli appositi raccordi con le cooperative sociali.

 

F. Interventi nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna promuovono le condizioni che consentono la partecipazione degli Enti locali e il coinvolgimento degli organismi pubblici, privati, dell'associazionismo e del volontariato per iniziative educative, culturali, ricreative e sportive nei Servizi dell'Amministrazione della giustizia.

Inoltre, ovunque le condizioni giuridiche lo consentano, si impegnano a favorire la partecipazione dei giovani ristretti alle iniziative offerte dal territorio.

 

G. Formazione comune degli operatori

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna riconoscono l'esigenza di percorsi di formazione congiunta dei propri operatori, ai diversi livelli funzionali ed istituzionali, al fine di creare una continuità sostanziale tra i momenti della prevenzione, del trattamento e del recupero dei soggetti per i quali si opera, come peraltro previsto dalle norme nazionali e dalle convenzioni internazionali recepite dallo Stato Italiano.

L'art. 14 del DLgs 272/89, nonché le deleghe alle Regioni ed agli Enti locali di cui al DPR 616/77, comportano la realizzazione di programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'Amministrazione della giustizia, degli Enti locali, delle Aziende Unità sanitarie locali, ma anche per gli operatori del privato sociale, dell'associazionismo e del volontariato, con gli obiettivi di:

- produrre cultura e cambiamento nei reciproci Enti di appartenenza e nei singoli operatori;

- promuovere il diritto-dovere di formazione ed autoformazione;

- sviluppare la capacità di lavorare insieme e programmare interventi integrati;

- definire e valutare reciproci spazi di operatività, opportunità, livelli di autonomia, ambiti e limiti di azione e acquisire la capacità di interpretare i differenti linguaggi attraverso la condivisione di corrette chiavi di lettura;

- sviluppare la capacità di gestire interventi coordinati e che rispettino una corretta progressione tra i seguenti momenti:

1) analisi dei bisogni e dei problemi;

2) individuazione e valutazione delle risorse;

3) progettazione dell'intervento;

4) realizzazione dell'intervento;

5) monitoraggio;

6) verifica dei risultati.

 

H. Promozione culturale e comunicazione

 

Affinché la conoscenza dei principi, dei valori, dei criteri, delle metodologie di lavoro e degli obiettivi che determinano le scelte politiche ed operative che vengono quotidianamente adottate in materia, diventi patrimonio comune e non solo degli addetti ai lavori, é più che mai attuale, per i suoi evidenti risvolti sociali, il tema delle capacità e degli stili di comunicazione tra Enti, tra operatori, con gli utenti dei servizi, con i cittadini.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si impegnano, pertanto, ad avviare percorsi di valutazione, approfondimento e formazione sui temi della comunicazione verbale e scritta, in particolare per quanto riguarda:

- il rapporto con gli utenti, per sostenere la capacità degli operatori che lavorano a contatto con questi minori a decodificare e gestire situazioni umane difficili e complesse;

- il rapporto tra istituzioni e tra operatori di istituzioni diverse, in particolare per quanto riguarda gli stili di comunicazione tra Magistratura e Servizi;

- il rapporto con i mezzi di comunicazione, perché sia possibile trasmettere, rendere consapevole e partecipe la cittadinanza dei principi che improntano l'operato dei Servizi pubblici.

 

I. Attività di sperimentazione

 

Le due Amministrazioni si impegnano ad attuare congiuntamente sperimentazioni su terreni di particolare rilevanza quali, ad esempio, quelli della mediazione penale minorile tra vittima ed autore del reato, della ricomposizione del conflitto, del servizio di tutoring a favore dei minori dell'area penale e con modalità di intervento innovative e condivise, ovvero:

- in base ad una preventiva analisi del bisogno;

- d'intesa tra le due istituzioni;

- con la partecipazione degli altri soggetti pubblici interessati;

- concordando obiettivi, contenuti e strumenti di intervento e di verifica;

- attraverso una valutazione delle reciproche risorse e di un loro produttivo utilizzo;

- con i percorsi formativi comuni.

Parte seconda - interventi rivolti agli adulti sottoposti a misure

penali restrittive della libertà

 

Dato atto che l'assetto istituzionale conseguente alla normativa vigente, in particolare: alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiornata con Legge 10 ottobre 1986, n. 663 - recanti norme in materia di ordinamento penitenziario - al DPR 24 luglio 1977, n. 616 - disciplinante il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative dello Stato e alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 - ordinamento delle autonomie locali - individua, nel rispetto delle diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di riferimento, settori di intervento congiunto sui quali il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione, anche quale coordinatrice e promotrice delle attività degli Enti locali, devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore; convengono di assumere gli elementi indicati di seguito quali riferimenti fondamentali per la realizzazione di azioni e interventi relativi agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà.

 

A. Territorializzazione degli interventi

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia, nell'attuazione del principio generale di territorializzazione dell'esecuzione penale, atteso il rilievo che questa assume per il recupero e la reintegrazione sociale del cittadino sottoposto a misura penale, tenderà, per quanto possibile, a destinare negli Istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna i detenuti di residenza e/o provenienza emiliano-romagnola nonché a favorire il rientro degli stessi da istituti di altre regioni e di quanti intendano motivatamente stabilire la loro residenza nella regione.

L'Amministrazione penitenziaria s'impegna inoltre a favorire la reintegrazione sociale delle persone residenti in Emilia-Romagna, ristrette negli Istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna in ambito regionale, per le quali sia già in corso un programma trattamentale interno o sia in via di definizione un progetto di reinserimento elaborato d'intesa con i servizi territoriali competenti.

Parimenti l'Amministrazione penitenziaria, per quanto possibile e sempreché non sussistano indicazioni contrarie di ordine giudiziario o di prevenzione, tenderà ad assegnare nell'ambito delle strutture penitenziarie della regione le persone detenute, tenendo conto della residenza del nucleo familiare, onde favorire o ricostruire il rapporto diretto con la famiglia e con il tessuto sociale di appartenenza.

 

B. Edilizia penitenziaria

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna procederanno, nell'ambito degli spazi consentiti dai contratti già stipulati, alla rilettura congiunta dell'attuale piano di edilizia penitenziaria ed al suo conseguente aggiornamento, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge (territorializzazione e diversificazione della pena).

Il Ministero provvederà inoltre, per il tramite dell'Amministrazione penitenziaria ad apportare alla struttura dell'Ospedale Psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia le modifiche necessarie per renderla più adeguata alle sue funzioni terapeutiche, oppure, se possibile, ad individuare, anche con il concorso degli Enti locali, una collocazione più idonea. Le parti si impegnano, parimenti, a concertare programmi d'intervento edilizio sulla scorta dei suggerimenti forniti dagli Uffici di Igiene pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali in base al questionario-verbale di sopralluogo elaborato di concerto dalle due Amministrazioni e allegato al presente Protocollo (Allegato 1).

Ulteriori interventi saranno finalizzati a quelle modifiche strutturali capaci di migliorare la qualità della vita interna o comunque dirette ad adeguare le strutture a nuove esigenze, in particolare per la creazione di appositi Istituti a custodia attenuata o per il regime di semilibertà. Anche nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, considerando il costante aumento dei soggetti in misura alternativa, la Regione sensibilizzerà gli Enti locali perché contribuiscano alla individuazione di strutture idonee per gli uffici deputati alla gestione delle misure alternative (CSSA), sia per quanto concerne le sedi dei centri attualmente esistenti che una loro futura articolazione territoriale.

In questo contesto l'allestimento di strutture diversificate adeguate all'accoglienza dei nuovi giunti e a modalità di custodia attenuata é obiettivo prioritario. 

A tal fine l'Amministrazione penitenziaria e la Regione Emilia-Romagna concordano di elaborare, entro un anno dalla firma del presente Protocollo attraverso un apposito gruppo di lavoro congiunto, uno studio di fattibilità per la realizzazione di strutture diversificate per donne, giovani, adulti, nuovi giunti, incontri con i familiari e custodia attenuata.

In fase di ideazione e di programmazione di eventuali nuovi progetti di edilizia penitenziaria, ferme restando le procedure previste dalla legislazione attuale per la realizzazione dei singoli istituti e servizi (CSSA), il Ministero di Grazia e Giustizia richiederà il parere della Regione (da questa espresso in accordo con gli Enti locali) anche per quanto riguarda un'idonea distribuzione delle diverse tipologie di istituti e servizi (case di reclusione, case di

lavoro, colonie agricole, case circondariali, case mandamentali, ospedali psichiatrici giudiziari, case di semilibertà e di semidetenzione, strutture a sicurezza attenuata e centri di servizio sociale).

L'Amministrazione penitenziaria favorirà progetti d'integrazione rivolti al proprio personale con il tessuto sociale

circostante, in un rapporto diretto con le realtà locali, promuovendo iniziative di cooperazione su temi particolarmente importanti quali la casa, il tempo libero e su altre tematiche da concordare con la Regione e gli Enti locali.

A sua volta la Regione sensibilizzerà gli Enti locali per una funzionale individuazione delle aree su cui realizzare eventuali strutture, nel senso di assicurare l'inserimento delle stesse nel tessuto territoriale, di garantire i servizi necessari (strade, illuminazione, fognature, collegamenti nei trasporti), di favorire l'inserimento sociale del personale (alloggi, asili-nido, accesso a centri sportivi e culturali ecc), in collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria (attraverso gli strumenti indicati nella parte terza). Analoghi interventi verranno effettuati anche per

gli istituti e centri di servizio sociale già esistenti.

 

C. Assistenza sanitaria e salute in carcere

 

Considerato che il diritto alla salute é un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività garantito dal dettato costituzionale e che tale diritto va ancor più garantito a coloro che vivono in condizioni di restrizione, il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna concordano:

- sulla necessità di garantire la salute alla popolazione detenuta ed internata, con particolare riferimento alle patologie infettive e alla salute mentale, favorendo l'integrazione delle competenze proprie del Sistema sanitario penitenziario e delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

- sulla prioritaria esigenza di garantire la continuità delle prestazioni intramurarie con quelle extramurarie ai fini della salvaguardia della salute e quindi sulla necessità di attuare una programmazione di prevenzione e cura integrata tra il Servizio sanitario penitenziario e il Servizio sanitario nazionale;

- sulla necessità di perseguire la suddetta integrazione allo scopo di garantire dal punto di vista della prevenzione sanitaria la popolazione in generale.

Partendo da queste premesse e preso atto che, nella situazione attuale, la medicina di base é affidata al Servizio sanitario penitenziario, si concorda sull'esistenza delle seguenti aree problematiche:

1) per quanto riguarda la medicina specialistica, il nomenclatore tariffario del Ministero di Grazia e Giustizia non é equiparato ai prezzi del Sistema sanitario nazionale, il che rende attualmente particolarmente difficoltoso, se non impossibile, al Servizio sanitario regionale, garantire l'assistenza specialistica inframuraria;

2) gli immigrati irregolari presenti all'interno degli Istituti penitenziari costituiscono un nucleo di persone la cui spesa sanitaria non é di competenza né del Ministero di Grazia e Giustizia, né del Servizio sanitario regionale;

3) l'incertezza attualmente esistente sul luogo di residenza di molti detenuti non consente di attivare le compensazioni interregionali relative alle spese sanitarie.

Per quanto riguarda la problematica di cui al punto 3), nella fase attuale, al fine di consentire alla Regione di attivare le compensazioni interregionali, stante l'incertezza sul luogo di residenza dei detenuti, il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a garantire con tempestività e con continuità informazioni precise riferite alla residenza anagrafica dei detenuti.

Per quanto riguarda i punti 1) e 2), le possibili soluzioni a tali problematiche esulano dalla potestà dei due contraenti questo Protocollo, investendo la competenza del Ministero della Sanità e del Ministero degli Interni. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, si impegnano pertanto, per quanto rientra nelle rispettive competenze, affinché si raggiungano con la massima tempestività accordi con quelle Amministrazioni, titolari delle suddette problematiche, affinché possano essere tempestivamente risolte.

A soluzione avvenuta delle problematiche, la Regione si impegna a garantire, attraverso le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, l'assistenza specialistica inframuraria per tutte le specialità, secondo i criteri di continuità e tempestività previsti dalla normativa vigente.

La Regione Emilia-Romagna, sulla base di quanto sopra, si impegna a risolvere tutti i problemi restanti legati ai senza fissa dimora italiani, alle anomalie riguardanti la compensazione dei ticket, ad altri eventuali problemi, all'interno del piano socio-sanitario e con riferimento alla predisposizione di uno schema-tipo di convenzione

fra Istituti penitenziari e Aziende Unità sanitarie locali.

Le parti concordano infine che il passaggio dall'attuale alla nuova organizzazione dovrà avvenire in maniera graduale e nel rispetto dei diritti stabiliti nelle convenzioni attualmente in vigore. Qualora insorgessero difficoltà applicative riferite a questa parte del Protocollo, rimane l'obbligo da parte dell'Amministrazione penitenziaria di garantire la tutela della salute dei detenuti anche con il ricorso a convenzioni libero-professionali.

 

C.1 Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia

 

Le riforme dell'ordinamento psichiatrico del 1978 hanno permesso la realizzazione nell'arco di circa quindici anni di un passaggio da un sistema assistenziale centrato sul manicomio ad un sistema centrato sul territorio. Col termine di quest'anno dovrebbe concludersi questo processo con la chiusura dei residui ospedali psichiatrici, mentre gli Ospedali Psichiatrici giudiziari rimangono a rappresentare, in Italia, una realtà rimasta fuori dai processi di cambiamento positivamente innescati dalla riforma penitenziaria e da quella sanitaria (con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica). Il fatto che un'area cruciale dell'assistenza psichiatrica sia rimasta esclusa da questo processo non può non suscitare preoccupazioni: infatti, essendo il trattamento psichiatrico oggi giorno costituito da un insieme di misure mediche, psicologiche e sociali praticamente non disponibili per gli internati in OPG, si viene a mantenere una disparità di trattamento tra cittadini che possono usufruire di cure più moderne ed efficaci e cittadini che in ragione del regime in cui vengono trattati non possono usufruire della piena efficacia dei mezzi terapeutici oggi disponibili.

Le funzioni svolte dagli OPG, pur considerando "i miglioramenti" più recenti apportati in alcune realtà, sono ancora sostanzialmente:

- quella di cronicari per malati psichici da lungo tempo internati e più o meno regrediti e distrutti a causa della stessa pesante istituzionalizzazione,

- quella di terminali dove si raccolgono e si depositano persone che hanno vissuto i fallimenti sia della psichiatria che dell'istituzione carceraria.

La Regione Emilia-Romagna, insieme alla Regione Toscana, hanno messo a punto un progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, d'iniziativa delle Giunte regionali: "Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).

Nuova disciplina dell'imputabilità, del difetto della stessa, della sentenza di assoluzione per tale causa e delle misure conseguenti, della perizia psichiatrica e della ammissibilità della revisione della sentenza di assoluzione indicata".

Contestualmente a questa iniziativa legislativa, la Regione Emilia-Romagna ha promosso un progetto integrato denominato "Malattia mentale e tutela sociale", all'interno del quale é stato attivato il progetto di ricerca "Monitoraggio dimissioni dall'OPG", utile alla creazione di un quadro conoscitivo sullo stato psichico e psicosociale degli attuali degenti negli Ospedali Psichiatrici giudiziari residenti in Emilia-Romagna e successivamente di tutti gli

attuali degenti, con valutazione anche dell'andamento del programma successivo al riassetto del settore, qualora questo dovesse avvenire.

Nello stesso tempo la Regione Emilia-Romagna, in accordo con il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria

dell'Emilia-Romagna, con la Direzione dell'OPG di Reggio Emilia, con l'Azienda Unità sanitaria locale, con gli Enti territoriali e con un'associazione di volontariato di Reggio Emilia, si é fatta promotrice, cofinanziandolo, di un progetto sperimentale che si inquadra nella prospettiva delineata, al fine di supportare l'azione sul piano legislativo con la verifica di soluzioni praticabili.

Il progetto si rivolge ad internati dell'OPG di Reggio Emilia, per i quali sia stata fatta una valutazione clinica sulla possibilità di avviare un percorso di riabilitazione e di dimissione nel proprio ambiente di vita e per i quali sia stato preventivamente definito un progetto con i Servizi socio-sanitari di competenza e prevede la creazione di strutture intermedie residenziali per persone internate nell'OPG, in grado di consentire programmi a breve e media scadenza con finalità articolate, per una graduale riacquisizione di abilità e autonomia.

La Regione Emilia-Romagna e l'Amministrazione penitenziaria concordano sull'utilità di:

- proseguire questa iniziativa e svilupparla in altre situazioni del territorio regionale;

- proseguire nella collaborazione in atto per la realizzazione del Progetto integrato "Malattia mentale e tutela sociale" e della ricerca "Monitoraggio dimissioni dall'Ospedale Psichiatrico giudiziario" come da Allegato (Allegato 2).

 

C.2 Competenza degli uffici di Igiene pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali dell'Emilia-Romagna

 

Preso atto:

 

- che la Legge 26 luglio 1975, n. 354 definisce le caratteristiche generali dei locali di soggiorno e pernottamento e le esigenze di igiene personale negli Istituti penitenziari;

- che il DPR 431/76 - Regolamento di esecuzione della Legge 354/75 é la principale norma di riferimento sulle condizioni igieniche e l'assistenza sanitaria ai detenuti e che tuttavia esso non definisce specifici requisiti di riferimento;

- che il medico provinciale, oggi "Servizio di Igiene pubblica" accerta, a norma dell'art. 11 della Legge 354/75, almeno due volte all'anno, "lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal Servizio sanitario penitenziario e le condizioni igienico-sanitarie dei ristretti negli istituti";

- i Servizi di Igiene pubblica esercitano la sorveglianza all'interno degli Istituti penitenziari, tramite un verbale-questionario per il sopralluogo (Allegato 1) e con riferimento a tre ambiti di verifica:

a) dei requisiti strutturali e funzionali dei vari locali, compresi quelli per attività sanitaria, della sorveglianza radioprotezionistica; 

b) dell'igiene degli alimenti e dell'alimentazione; 

c) della profilassi delle malattie infettive.

Preso inoltre atto che i verbali sono inviati: al Ministero della Sanità e al Ministero di Grazia e Giustizia (Dipartimento Amministrazione penitenziaria); al Magistrato di sorveglianza competente; alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche sociali e, per conoscenza, all'Assessorato alla Sanità; al direttore dell'Istituto di pena; all'Assessorato ai Servizi sociali del Comune di competenza,

- la Regione Emilia-Romagna si impegna ad attivare tutte quelle iniziative che mettano i Servizi medesimi in grado di svolgere con regolarità i propri compiti;

- il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna, per quanto di propria competenza, a porre in essere gli interventi richiesti nei tempi amministrativi strettamente necessari.

 

C.3 Assistenza sanitaria e socio-riabilitativa dei tossicodipendenti in esecuzione di pena e prevenzione dell'HIV

 

Premesso:

- che tutti i Servizi per le tossicodipendenze della regione nel cui ambito é situato un Istituto di pena hanno effettuato interventi in carcere in base ad accordi precedenti alla Legge 162/90;

- che successivamente a tale data, presso tutte le sedi é stata inviata la scheda predisposta che definisce i rapporti tra Ministero di Grazia e Giustizia ed Aziende Unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna, in merito agli interventi di cura e riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti e/o alcoolisti coinvolti nell'area penale interna;

- che parallelamente, nell'area penale esterna, si é avviata e ormai consolidata un'integrazione operativa fra CSSA e SERT che attua in gran parte le indicazioni della convenzione e del Protocollo operativo;

- che il diritto alle cure mediche e all'assistenza psico-sociale dei tossicodipendenti in esecuzione di pena viene ad essere il punto di riferimento di una integrazione operativa fra i diversi soggetti istituzionali: Istituti di pena, CSSA e Aziende Unità sanitarie locali, e non istituzionali (Enti ausiliari di volontariato), secondo quanto previsto dalle norme di riferimento;

- che la scelta di affidare la cura e la promozione sociale dei condannati tossicodipendenti ai SERT, in collaborazione con gli operatori della Sanità e dei Presidi del trattamento degli Istituti penitenziari, é stata determinata dalla consapevolezza che l'uscita dalla condizione tossicomanica é un processo perseguibile solo

attraverso un lavoro complesso e congiunto da parte di molteplici agenzie;

- che questo percorso va ben oltre il confine spazio-temporale della detenzione in carcere e che quindi deve essere necessariamente definito e svolto in collaborazione fra servizi interni ed esterni al carcere anche con il supporto di risorse presenti e attive nella società civile;

- che al servizio pubblico spetta il compito di definire e di accompagnare il tossicodipendente nel percorso terapeutico riabilitativo e, nello stesso tempo, di costituire una cerniera nel rapporto con le risorse sociali esterne;

- che l'avvio del programma può essere efficace solo se avviene in continua interazione con l'Amministrazione penitenziaria nelle sue varie espressioni decentrate (CSSA e Istituti penitenziari) e con gli organi giudiziari che sovrintendono all'esecuzione della pena;

- che ad integrazione della convenzione delibera di Giunta regionale n. 4043 del 21 novembre 1995 si allega (Allegato 3) il protocollo operativo per la definizione dei compiti, delle competenze e delle funzioni delle rispettive strutture;

- che per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e socio-riabilitativa per i tossicodipendenti sia detenuti che in

esecuzione penale esterna, si recepiscono le indicazioni della bozza di convenzione approvata dalla Commissione Nazionale Consultiva per i rapporti tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regioni e la convenzione che la Giunta regionale ha recepito con proprio atto deliberativo n. 4043 del 21 novembre 1995;

 

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

 

1. La Regione Emilia-Romagna si impegna: - ad intervenire presso le Aziende Unità sanitarie locali competenti affinché si pervenga alla stipula delle convenzioni, ove ancora mancanti, sia con le Direzioni degli Istituti penitenziari che con quelle dei due Centri di Servizio sociale della regione, mentre per le convenzioni già stipulate le parti si impegnano a renderle operanti nei modi concordati; - ad emanare opportune direttive affinché si realizzi la necessaria integrazione tra Servizi sanitari e sociali là dove la competenza relativa agli interventi socio-assistenziali é attribuita ai Comuni;

- a favorire il collegamento operativo tra le proprie strutture socio-assistenziali e quelle del privato-sociale al fine di poter utilizzare una più ampia rete di risorse in campo riabilitativo.

2. L'Amministrazione penitenziaria, per gli imputati agli arresti domiciliari in comunità terapeutica, si impegna a portare a termine entro sei mesi la verifica dell'adeguatezza delle rette.

3. Preso atto che sul territorio regionale operano già da anni due strutture penitenziarie a custodia attenuata per la definizione e l'avvio di programmi socio-riabilitativi sulla base delle adesioni volontarie dei detenuti e che le caratteristiche attuali delle due strutture sono nettamente diverse, il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna indicano come riferimento l'esperienza della SEATT di Rimini, la cui organizzazione é dettagliata nella convenzione concordata fra la Direzione dell'Istituto penitenziario e l'Azienda Unità sanitaria locale di Rimini, che si allega al Protocollo (Allegato 4), che si intende recepita a tutti gli effetti.

Considerando l'alto numero di tossicodipendenti presenti negli Istituti penitenziari, le due Amministrazioni si impegnano a portare avanti il progetto per l'Istituto a custodia attenutata per tossicodipendenti da realizzarsi nell'attuale casa di lavoro di Castelfranco Emilia, con apposita convenzione, sulla base dell'allegata ipotesi (Allegato 5).

4. Preso atto che negli Istituti penitenziari della regione é presente un numero elevato di soggetti sieropositivi all'HIV o affetti da AIDS per i quali é necessario prevedere percorsi e trattamenti sanitari differenziati, si conviene di attenersi orientativamente come segue: 

a) qualora, senza gravi compromissioni e in condizione di detenzione, siano prescritti trattamenti farmacologici personalizzati e complessi (quali le terapie con gli inibitori delle proteasi), la valutazione clinica e l'esecuzione

delle terapie deve essere effettuata da un Servizio specialistico del Servizio sanitario nazionale in collaborazione con il Servizio sanitario penitenziario;

b) qualora si presentino invece gravi compromissioni fisiche, acute o permanenti, per AIDS o per patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti, é necessario prevedere un'adeguata disponibilità di posti-letto nelle strutture-alloggio esistenti nel territorio.

5. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, per contrastare il diffondersi dell'HIV all'interno degli Istituti di pena, assumono le "Linee guida per la prevenzione dell'infezione da HIV e dell'AIDS nelle strutture penitenziarie dell'Emilia-Romagna" definite congiuntamente fra Provveditorato regionale all'Amministrazione penitenziaria e Regione come parte integrante del presente protocollo (Allegato 6) e con l'impegno a definire

localmente specifici protocolli operativi.

 

D. Formazione professionale e inserimento nel mondo lavorativo

 

Premesso che:

- la formazione professionale e il lavoro si pongono come parte integrante del trattamento penitenziario e ne costituiscono una rilevante componente;

- gli interventi relativi alla formazione e al lavoro coinvolgono in uguale misura sia l'Amministrazione penitenziaria che gli Enti locali su un piano di pari dignità ed in modo integrato e coordinato;

- gli interventi in tale area non comportano, di norma, per gli Enti locali, la creazione di servizi aggiuntivi o l'ampliamento di quelli esistenti.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si impegnano ad attivare tutte le iniziative possibili in attuazione della Legge 296/93; in particolare concordano sulle valutazioni e impegni che seguono:

1. Sono ammessi e sostenuti, ove se ne ravvisi la necessità, "progetti individuali" per detenuti ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno e/o a percorsi di orientamento e/o formazione professionale. I "progetti individuali" dovranno essere parte integrante del programma di trattamento e comprendere ipotesi di percorso formativo e/o inserimento lavorativo. I progetti individuali saranno elaborati attraverso il lavoro congiunto degli educatori,

degli assistenti sociali del CSSA e dei progettisti di formazione. é previsto inoltre il coinvolgimento sistematico degli Assessorati alla Formazione professionale, degli Uffici del Lavoro e dell'Agenzia per l'Impiego affinché i detenuti possano usufruire degli strumenti ordinari di inserimento lavorativo. Ogni Comitato locale, di cui alla

parte terza del Protocollo, individuerà metodi, gruppi di lavoro e sedi adeguate a raggiungere questo obiettivo.

2. Occorre valorizzare ed utilizzare tutte le tipologie della formazione professionale e dell'orientamento con particolare riferimento a quelle più elastiche o ai percorsi individuali. Se necessario, le tipologie previste dalle "Direttive regionali attuative per la formazione professionale e per l'orientamento - triennio 1997/1999" possono essere integrate o emendate su proposta della Commissione regionale o dei Comitati locali di cui alla parte

terza del protocollo.

3. Nell'ambito della "Commissione regionale" di cui alla parte terza si provvederà ad una organica ridefinizione delle borse-lavoro con riferimento ai diversi obiettivi a cui sono finalizzate; nello stesso contesto si verificherà la possibilità di disciplinare la materia evidenziandone le finalità di tipo sociale, pur con riferimento alla normativa nazionale e regionale sulla formazione e sul lavoro elaborando di conseguenza le opportune proposte di merito.

4. Considerato che l'inserimento lavorativo costituisce uno dei principali obiettivi delle attività di formazione professionale e lavorativa, specie se con finalità di produzione di beni per il mercato esterno, realizzate all'interno degli Istituti di pena, il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna concordano sull'opportunità di individuare congiuntamente tali attività in base alle effettive possibilità occupazionali esistenti utilizzando gli organismi competenti operanti a livello regionale. In tale ambito il Ministero e la Regione si impegnano, secondo le

modalità che saranno opportunamente definite, a promuovere e a stimolare commesse di lavoro per i detenuti da parte degli Enti pubblici territoriali e di privati.

5. La Regione, nel quadro della propria programmazione, promuoverà l'attività di avviamento al lavoro dei detenuti - con particolare riferimento a coloro che sono nelle condizioni di usufruire di misure alternative alla detenzione - attraverso progetti sperimentali diretti a verificare nuove professionalità e nuove forme imprenditoriali, cooperative di lavoro, l'istituzione di borse di formazione-lavoro.

6. Il Ministero di Grazia e Giustizia, nel rispetto delle determinazioni degli organi competenti, favorirà l'ammissione al lavoro all'esterno dei detenuti che abbiano maturato specifiche esperienze professionali o di formazione.

7. Le parti concordano sull'opportunità che alle persone in esecuzione penale, detentiva o esterna, vengano applicati i benefici previsti per le altre fasce deboli dalla legislazione nazionale e regionale e che alle imprese disposte ad operare all'interno degli Istituti penitenziari vengano concessi sgravi contributivi in analogia con le provvidenze previste per le aree di crisi.

8. Le parti, coerentemente con quanto esposto, concordano nell'agevolare, attraverso la definizione di intese operative locali, progetti di cooperative sociali formate anche da detenuti e ex detenuti che abbiano lo scopo di creare posti di lavoro interni ed esterni agli Istituti penitenziari e che siano dotati di garanzie di fattibilità e di continuità basate anche su commesse pubbliche.

9. Per quanto riguarda tutti i punti sopraesposti la Regione si impegna a rendere disponibili le risorse anche attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento degli Enti locali; l'Amministrazione penitenziaria si impegna affinché i propri responsabili locali operino in linea con gli obiettivi definiti nel presente Protocollo e a rendere compatibili le rispettive dotazioni organiche con gli obiettivi concordati.

Le parti si impegnano a realizzare le indicazioni sopraesposte attraverso l'attuazione, in via sperimentale, del progetto di cui all'Allegato 7. La sperimentazione avverrà secondo le indicazioni della Legge 296/93, della normativa vigente sul lavoro, nonché secondo le linee di indirizzo e le iniziative che saranno elaborate e

approvate nell'ambito della Commissione consultiva nazionale e di coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali.

 

E. Attività trattamentali nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna promuovono, all'interno degli Istituti di pena, opportune iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, sia nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'art. 1 della Legge 354/75, che nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall'art. 14 della stessa legge, creando le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti locali e promuovendo altresì il coinvolgimento degli organismi pubblici, privati e del volontariato che operano all'interno del carcere.

Per tali iniziative saranno inoltre favorite, in quanto possibili, tutte quelle opportunità che consentano la partecipazione congiunta di detenuti e detenute su progetti specifici di intervento. Saranno valorizzate, agevolando la partecipazione di detenuti e detenute, tutte quelle iniziative che, per le caratteristiche di continuità e quotidianità, si pongano l'obiettivo di contrastare gli stati d'animo, le attitudini mentali e i comportamenti antieducativi legati alla forzata mancanza di attività che caratterizza larga parte del tempo di vita all'interno delle carceri. Saranno inoltre promosse e valorizzate le iniziative indirizzate alla diminuzione del disagio all'interno degli istituti di pena, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e diffondere

metodologie nuove nel contesto nazionale, con la possibilità di convenzioni con istituti universitari.

Nell'incentivare tali iniziative, il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si impegnano ad una programmazione in grado di coinvolgere i cittadini in una maggior conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche riguardanti gli Istituti ed i Servizi penitenziari.

La programmazione e il coordinamento di tali interventi é svolta dai "Comitati locali per l'area penale" di cui alla parte terza del Protocollo.

 

F. Mediazione culturale per immigrati

 

Considerato:

- che la situazione degli stranieri in carcere presenta un quadro di netto aggravamento rispetto ai problemi comuni alla generalità dei detenuti in relazione ad alcuni aspetti di tipo sociale e di tipo antropologico-culturale, quali: difficoltà di relazioni sia all'interno che all'esterno del carcere; difficoltà economiche e affettive per mancanza di supporto familiare; emarginazione all'interno stesso della struttura carceraria; impossibilità per la

maggioranza dei casi di fruire delle misure alternative alla detenzione; diverse esigenze alimentari legate a fattori religiosi o ad abitudini; un peculiare assetto psicosomatico per il quale problemi psicologici o difficoltà legate all'ambiente esterno vengono "legati" al corpo con conseguente somatizzazione o addirittura agiti autolesionisti;

- che, come per gli italiani, il problema della detenzione per molti detenuti immigrati si lega all'uso e/o allo spaccio della droga;

- che tuttavia i SERT della regione, compresi quelli che entrano in contatto con tossicodipendenti detenuti, non segnalano di avere in carico o di avere rapporti significativi con immigrati;

- che da ciò consegue che gli immigrati non si rivolgono ai Servizi, ponendo di fatto in discussione la soglia di accessibilità dei Servizi stessi da un punto di vista interculturale specie in situazione di particolare "affollamento" di immigrati;

le parti concordano nell'opportunità di valorizzare e agevolare i progetti che abbiano gli obiettivi di: 

a) realizzare un servizio interno al carcere di mediazione culturale e supporto giuridico per gli immigrati ponendo di fatto in discussione le soglie di accessibilità dei servizi stessi; 

b) svolgere un'azione - esterna - di consulenza e informazione per i detenuti in relazione ai diritti di tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla detenzione;

c) supportare i detenuti immigrati nella ricerca di condizioni idonee (lavoro, riferimento domiciliare, documenti, ecc.) per l'accesso al lavoro esterno e alle misure alternative, attraverso il contatto con la rete di risorse pubbliche e private esistenti.

Al momento attuale é già in corso di realizzazione il progetto di rilievo regionale "Sportello immigrati" (Allegato 8).

Con il presente protocollo il progetto viene assunto congiuntamente dalle parti.

 

G. Area penale esterna

 

Considerato l'attuale volume delle misure alternative nella regione Emilia-Romagna (una media di 1.300 casi) e le previsioni di un progressivo aumento delle stesse, la Regione e il Ministero si impegnano a porre in essere tutti gli interventi idonei a garantire la rete territoriale di sostegno per i soggetti in misura alternativa che necessitino di tale appoggio, qualunque sia il tipo di posizione giuridica (affidati in prova, ammessi al lavoro esterno, semiliberi,

in detenzione domiciliare, liberi controllati, liberi vigilati, minori messi alla prova, ecc.).

Detti interventi, oltre alle necessarie componenti economico-assistenziali, devono porsi come elementi di un programma di sostegno globale, facendo anche attenzione agli aspetti esistenziali di carattere relazionale, sociale e culturale.

A tal fine occorre stabilire una stretta integrazione fra i Servizi socio-sanitari territoriali e i Servizi sociali del Ministero di Grazia e Giustizia, anche mediante la stipula di apposite convenzioni e/o protocolli operativi.

inoltre necessario che i programmi per i detenuti, condotti all'interno degli istituti, in previsione dell'applicazione di misure alternative (vedi paragrafi C, D, E, F del presente Protocollo), possano essere resi fruibili anche dalle persone condannate che si trovano in misura alternativa senza essere state in precedenza detenute (questo gruppo sta diventando maggioranza assoluta tra i soggetti condannati in misura alternativa).

La Regione Emilia-Romagna si impegna altresì a favorire la formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti locali per quanto concerne l'assistenza penitenziaria e l'assistenza alle vittime del delitto, nonché ad attuare programmi di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso azioni mirate a sostenere l'applicazione delle misure alternative.

 

H. Formazione del personale

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna riaffermano il comune impegno nell'organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolte al personale sia dell'Amministrazione penitenziaria che degli Enti locali in tutti gli ambiti in cui si realizza il rapporto di collaborazione.

Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate verrà considerato a tutti gli effetti in servizio. Gli oneri relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni interessate. Iniziative di formazione e aggiornamento verranno organizzate dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, anche per chi, volontariamente, presta la sua opera nel settore secondo quanto espressamente richiesto.

Tutto ciò premesso le due Amministrazioni individueranno un gruppo misto che avrà l'incarico di elaborare proposte di formazione congiunta tenendo conto prioritariamente delle osservazioni e indicazioni che seguono:

1. Per quanto riguarda gli operatori esistono tre tipologie di bisogno formativo/informativo: 

a) un bisogno legato alla dimensione strettamente professionale; 

b) un bisogno sentito in quanto il personale vive strettamente a contatto con situazioni umane difficili ed ha bisogno di strumenti atti a decodificare e gestire situazioni complesse;

c) problemi che acquistano maggiore spessore per il fatto che il personale é spesso lontano dai propri punti di riferimento affettivo-relazionale e può avere difficoltà di integrazione nel nuovo contesto sociale.

2. Gli Istituti penitenziari della regione, come peraltro quelli del Paese, hanno visto nell'ultimo decennio un imponente processo di trasformazione qualitativa della popolazione detenuta, per cui oggi essa é costituita da un 30% di tossicodipendenti, con diverse percentuali di affetti da HIV, e da un 25-30% di stranieri, per lo più extracomunitari. Trasformazioni qualitative si sono altresì verificate nella popolazione in esecuzione penale esterna, ambito dove l'eterogeneità dei soggetti rende altrettanto necessari interventi formativi mirati.

3. Per quanto riguarda i tossicodipendenti, nel corso degli ultimi dieci anni sono stati positivamente organizzati corsi formativi congiunti rivolti a personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Regione: assistenti sociali, educatori, agenti, operatori dei SERT. Tali corsi sono stati allargati anche agli enti ausiliari, hanno coinvolto i volontari ed hanno preso in considerazione anche i temi riguardanti la comunicazione interpersonale.

4. La situazione degli stranieri in carcere presenta un quadro di netto aggravamento rispetto ai problemi comuni alla generalità dei detenuti, come é stato spiegato sopra, nel punto riguardante la mediazione culturale, sia in riferimento ai Servizi penitenziari che ai Servizi per tossicodipendenti. Quanto sopra rimanda anche ad esigenze formative del personale, peraltro esplicitamente espresse dai sindacati di categoria.

5. Per quanto riguarda l'Ospedale Psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia si evidenzia come il personale di custodia, destinato a costante contatto col disagio psichico dei malati, non abbia alcuna formazione di tipo psichiatrico. Si individua pertanto come prioritaria la necessità per tutto il personale (di custodia, educatori e infermieri di ruolo e non) di una formazione in campo psichiatrico, di un supporto e di una supervisione psicologica per le attività quotidiane. A questo scopo la Direzione dell'Ospedale ha attivato un primo corso; si ritiene necessario approfondire questa esperienza e darle continuità progettando congiuntamente gli interventi formativi.

 

I. Assistenza alle donne detenute e ai loro figli

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna convengono sulla necessità di dare risposte maggiormente finalizzate alle esigenze delle donne detenute e a quelle dei loro figli minori da 0 a 3 anni che, ai sensi dell'art. 11 della Legge 354/75, possono essere accolti negli Istituti penitenziari.

 

Pertanto:

 

- Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a garantire adeguata tutela sanitaria a tutte le donne detenute.

- La Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e coordinamento affinché sia garantito a tutti i minori l'accesso ai Servizi sanitari e socio-educativi previsti per l'universalità della popolazione.

- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si impegnano ad attuare iniziative per realizzare pari opportunità. La mancanza di un sistema di supporto esterno o di una residenza accessibile implica spesso, per le donne ancor più che per gli uomini, l'impossibilità di beneficiare di misure alternative alla detenzione, anche laddove le caratteristiche della pena le renderebbero possibili. Per questo motivo la Commissione pari opportunità della Regione Emilia-Romagna sollecita iniziative per l'avviamento lavorativo e l'accoglienza esterna per donne detenute anche con figli. L'Amministrazione penitenziaria e la Regione Emilia-Romagna si impegnano ad elaborare su questa base un progetto di fattibilità attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro.

Parte terza - strumenti di collaborazione, coordinamento e verifica

 

A. Sistema informativo

 

Si concorda di realizzare un Sistema informativo quale strumento di supporto agli obiettivi di territorializzazione e di integrazione degli interventi. Le parti si impegnano pertanto ad attivare un confronto permanente sulle reciproche esigenze e modalità di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati, nonché a curare la necessaria interconnessione con le altre possibili fonti istituzionali, associative o di volontariato, allo scopo di costruire una rete informativa comune, rispettosa della riservatezza dei dati e della relativa normativa di tutela, valida sia per l'interpretazione dei fenomeni sociali, sia come base per la programmazione di iniziative integrate tra i diversi soggetti sociali.

Tale sistema informativo si avvarrà, per l'area minori, degli strumenti predisposti dal progetto del Sistema Informativo socio-assistenziale minori elaborato dalla Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di mantenere una lettura globale ed integrata del fenomeno del disagio in area minorile in tutti i suoi aspetti, ivi compreso quello relativo alla devianza e alle procedure penali. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si

impegnano, altresì, a curare la necessaria connessione con gli altri enti che, per compito istituzionale, operano con i minori (Procura e Tribunale per i minorenni, Provveditorato agli studi, Uffici del Lavoro, etc...) per agevolare la conoscenza della realtà territoriale ed una più efficace programmazione degli interventi e delle attività di prevenzione.

Il progressivo diversificarsi degli interventi penali, di trattamento e di custodia, nonché dei soggetti ad essi interessati determina l'improrogabile necessità di una conoscenza attendibile e continuamente aggiornata dei dati riguardanti gli adulti sottoposti a misure restrittive della libertà. Il sistema informativo riguardante gli adulti comprenderà almeno i seguenti ambiti:

- i dati individuali suscettibili di essere elaborati per fornire un profilo articolato e continuamente aggiornato delle caratteristiche dei diversi gruppi;

- una banca dati periodicamente aggiornata delle risorse rese disponibili per i diversi interventi da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del sistema degli Enti locali, del volontariato e dell'associazionismo;

- i flussi comunicativi fra i singoli, la comunità e i servizi esterni di riferimento.

Il documento allegato (Allegato 9) in tema di sistema informativo "adulti" si intende approvato.

 

B. Ruolo del volontariato e dell'associazionismo

 

Le Amministrazioni firmatarie riconoscono l'importanza del ruolo che il volontariato e l'associazionismo possono esercitare nelle attività di prevenzione generale, nonché nel corso del trattamento e del reinserimento sociale degli adulti e dei minori sottoposti a provvedimenti penali. Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali, sia attraverso la programmazione di attività e l'integrazione delle risorse in forma associata fra volontariato, associazionismo, Amministrazione penitenziaria, Centro per la Giustizia minorile, Enti locali.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a stabilire forme organiche di collaborazione con le associazioni di volontariato presenti nel territorio, in favore, in particolare, dei 

- ragazzi ospiti delle strutture dell'Amministrazione della giustizia;

- ragazzi che devono reinserirsi nel loro territorio di origine.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna ritengono perciò importante stabilire forme di collaborazione stabili e organiche con le associazioni di volontariato e con l'associazionismo, sia con quelle attive specificatamente nel penitenziario (ex artt. 17 e 78 dell'Ordinamento penitenziario), sia con quelle operanti sul territorio. Obiettivo di tale collaborazione promuovere una cultura dell'intervento del volontariato e dell'associazionismo non più sporadica ed occasionale, ma come riconoscimento di spazi operativi e per la realizzazione di progetti e azioni in stretta integrazione e collaborazione con gli interventi degli operatori delle istituzioni pubbliche.

obiettivo comune alle due Amministrazioni realizzare moduli informativi, di formazione congiunta e di aggiornamento, propedeutici alla progettazione ed esecuzione di interventi comuni o distinti, ma coordinati. Tali moduli vanno progettati congiuntamente ai soggetti destinatari dell'intervento.

Si recepiscono integralmente le "Linee di indirizzo in materia di volontariato" approvate nel marzo 1994 dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali, e si intende lavorare alla loro diffusione e puntuale applicazione.

 

C. Organismi permanenti di coordinamento

 

Le parti convengono, anche in riferimento al documento "Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali per i problemi della devianza e della criminalità" approvato dalla Commissione nazionale l'8 luglio 1993, di istituire o consolidare e articolare strumenti permanenti di collaborazione e coordinamento con

scopi di programmazione e verifica.

Le due Amministrazioni si impegnano inoltre a promuovere l'istituzione dei Comitati locali in materia di esecuzione penale - area adulti in ciascuno dei territori sede di Istituti penitenziari e CSSA.

Tali strumenti sono identificati:

Per il settore minori:

C.1 a) la Commissione regionale per i minori imputati di reato,

C.1 b) la Commissione tecnica di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli Enti locali.

Per il settore adulti:

C.2 a) la Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale adulti,

C.2 b) i Comitati locali per l'area dell'esecuzione penale adulti, che sostituiscono, ove fossero stati costituiti, i Comitati Carcere-Città.

Caratteristiche delle Commissioni di cui ai punti C.1 a), C.1 b), C.2 a) e C.2 b):

- Tali strumenti si intendono articolati su tre livelli: uno istituzionale, uno tecnico-progettuale e uno politico-consultivo:

- il livello istituzionale ha i compiti previsti dalla normativa nazionale e per l'attuazione del presente Protocollo;

- il livello progettuale viene attivato attraverso la costituzione, per iniziativa del livello istituzionale, di sottocommissioni tematiche con funzioni di analisi, elaborazione di proposte e progetti, in particolare in merito ai temi enunciati nel documento sopracitato "Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali per i problemi della devianza e della criminalità" nei capitoli 7 (Compiti della sottocommissione per

minori) e 9 (Compiti delle sottocommissioni per adulti). Tali sottocommissioni tematiche sono costituite anche con la partecipazione diretta di rappresentanti delle parti sociali e di rappresentanti dell'associazionismo e del volontariato;

- il livello consultivo ha il compito di associare all'attività delle Commissioni regionali o dei Comitati locali, nonché alla verifica circa l'attuazione del presente Protocollo, i rappresentanti delle parti sociali e i rappresentanti dell'associazionismo e del volontariato.

- Tali strumenti sono istituiti con delibera degli Enti competenti, previa indicazione dell'Amministrazione di appartenenza, per quanto riguarda i componenti, con le modalità riportate nel punto C.2 b).

- Le Commissioni regionali partecipano alla Commissione nazionale consultiva per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

- Qualora si renda opportuno, le due Commissioni regionali di cui ai punti C.1 a) e C.2 a) possono venire convocate in maniera congiunta.

- Le Commissioni regionali di cui ai punti C.1 a) e C.2 a) e i Comitati locali di cui al punto C.2 b), come primo atto dopo l'istituzione, definiscono il proprio regolamento, mentre la Commissione di cui al punto C.1 b) mantiene l'attuale regolamentazione.

- I membri effettivi delle Commissioni regionali e dei Comitati locali, in caso di delega, dovranno comunque garantire la continuità rappresentativa.

- Le Commissioni regionali sono costituite con atto formale della Giunta regionale, previa indicazione dei componenti da parte delle rispettive Amministrazioni.

- La Commissione di cui al punto C.1 b) viene istituita con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio centrale per la Giustizia minorile, d'intesa con la Regione.

 

Compiti delle Commissioni regionali

 

Sono compiti delle Commissioni regionali determinare gli orientamenti, programmare le attività e coordinare le iniziative per l'integrazione degli interventi di rispettiva competenza delle Amministrazioni interessate, anche in base a criteri di partecipazione allargata ai rappresentanti delle parti sociali e ai rappresentanti dell'associazionismo e volontariato.

La Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale adulti indicherà i criteri di massima per i regolamenti dei Comitati locali. Compiti della Commissione tecnica di cui al punto C.1 b) e dei Comitati locali di cui al punto C.2 b)

Sono compiti della Commissione di cui al punto C.1 b) e dei Comitati locali di cui al punto C.2 b) la rilevazione dei bisogni e la conoscenza delle dimensioni dei fenomeni, la programmazione e la sperimentazione di progetti innovativi, la formulazione di intese operative anche col settore privato, la pubblicazione, la diffusione e la verifica dei risultati. Inoltre provvederanno ad elaborare ed inoltreranno annualmente un rapporto sullo stato di attuazione del presente Protocollo alle Commissioni regionali di cui ai punti C.1 a) e C.2 a).

C.1 a) La Commissione regionale per i minori imputati di reato La Commissione regionale, con riferimento anche al citato documento di indirizzi della Commissione nazionale, é composta da:

Presidente: l'Assessore regionale competente,

Componenti:

- il Direttore del Centro di Giustizia minorile,

- l'Assessore competente del Comune di Bologna quale rappresentante del territorio in cui sono ubicati i servizi del Centro Giustizia minorile per l'Emilia-Romagna,

- due rappresentanti dell'Amministrazione della Giustizia, individuati dal Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio centrale per la Giustizia minorile,

- due Dirigenti di nomina regionale,

- un membro della Commissione tecnica di cui al punto C.1 b).

Sono inoltre invitati permanenti:

- un rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni,

- un rappresentante del Tribunale per i minorenni,

- un rappresentante del Prefetto di Bologna, componente del Comitato provinciale della pubblica Amministrazione di cui alla Legge 216/91 e all'art. 3 della Legge 465/95.

 

C.1 b) La Commissione tecnica di coordinamento delle attività dei servizi

 

Quale organo tecnico-operativo, viene individuata la Commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei Servizi di assistenza degli Enti locali di cui all'art. 13 del DLgs 272/89, composta secondo quanto previsto dal decreto legislativo citato e con i compiti previsti dal presente Protocollo e dalla normativa vigente. Oltre ai compiti indicati in premessa, é compito della Commissione il monitoraggio dell'attuazione del DPR 448/88. 

La Commissione regionale é composta da:

Presidente: l'Assessore regionale competente,

Componenti:

- il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria,

- un rappresentante per ciascun Comitato locale,

- due Dirigenti di nomina regionale,

- due Direttori dell'Amministrazione penitenziaria (un Direttore d'Istituto e un Direttore di CSSA) individuati dal Ministero di Grazia e Giustizia,

sono inoltre invitati permanenti:

- un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia (DAP)

- un rappresentante del Prefetto di Bologna, per le sue funzioni di coordinamento regionale,

- un rappresentante del Tribunale di sorveglianza.

 

C.2 b) I Comitati locali per l'area dell'esecuzione penale adulti

 

I Comitati locali (ex Comitati Carcere-Città), non più di uno per provincia, vengono istituiti dal Comune in cui ha sede l'Istituto di maggiore dimensione e/o dove é in esecuzione il maggior numero di misure alternative. La loro composizione e la presidenza vengono definite localmente, fermo restando che ne sono componenti di diritto: gli Assessori comunali competenti, i Direttori degli Istituti, (nel caso di più istituti in diversi comuni), il Direttore del Centro di Servizio sociale adulti (CSSA), l'Assessore provinciale competente.

 

D. Applicazione e verifica del Protocollo

 

- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna provvederanno a formalizzare l'adesione al Protocollo rispettivamente con un decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e con atto del Consiglio regionale.

- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna individueranno nominativamente i due Dirigenti delle rispettive Amministrazioni quali referenti per l'attuazione del presente Protocollo. é loro compito risolvere o segnalare tempestivamente i problemi applicativi che si possono porre; annualmente invieranno congiuntamente un breve rapporto sullo stato di attuazione del Protocollo alle due Amministrazioni.

- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a dare la più ampia diffusione al presente Protocollo nonché alle direttive generali per la sua realizzazione.

- L'applicazione operativa degli interventi prevista dagli allegati costituenti parte del presente Protocollo, ove ritenuto necessario da entrambe le parti o da una di esse, potrà essere dettagliata attraverso appositi protocolli operativi.

 

Il Ministero di Grazia e Giustizia, nella persona del Ministro prof. Giovanni Maria Flick e la Regione Emilia-Romagna, nella persona del Presidente della Giunta regionale Antonio La Forgia, sottoscrivono il presente Protocollo con il quale si impegnano all'esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.

 

Ministero di grazia e giustizia

 

Regione Emilia-Romagna

 

Precedente Home Su Successiva