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La proposta di Antigone per il difensore civico in Italia
Qui di seguito vi è il testo della proposta di legge diretta all'introduzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, organismo pensato proprio con il fine preciso di coniugare i compiti di sicurezza con le garanzie inalienabili. Presentata pubblicamente in occasione del Cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, è stata depositata in entrambi i rami del Parlamento dai Senatori Salvato, Manconi, Russo Spena, Follieri, Fassone, Scopelliti, Fumagalli Carulli, Milio, Meloni, Perruzzotti, Nieddu (Atto Senato 3744) e dall'onorevole Pisapia (Atto Camera 5509). Art. 1 (Oggetto della legge)
Art. 2 (Nomina)
Art. 3 (Organizzazione territoriale)
Art. 4 (Funzioni e poteri)
Art. 5 (Destinatari)
Art. 6 (Attivazione)
Art. 7 (Meccanismi di sanzione)
Art. 8 (Ipotesi di reato)
1. Nei casi di fatti che possano costituire reato, il difensore civico delle persone private della libertà personale ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente. Art. 9 (Relazione annuale)
1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale ha l'obbligo di presentare entro il 30 aprile di ogni anno la propria relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, al Parlamento, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati. 2. La relazione annuale é altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e di ogni altra forma di trattamento inumano, crudele o degradante ed al Comitato ONU contro la tortura. 3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche. 4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le forze di polizia vi deve essere un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla figura del difensore civico. Art. 10 (Collaborazioni)
1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione. Art. 11 (Caratteristiche)
1. Ognuno dei componenti dell'ufficio del difensore civico delle persone private della libertà personale, per essere nominato, deve essere persona di indubbia moralità ed avere una pluriennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti. Art. 12 (Durata della carica)
1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale rimane in carica per quattro anni non prorogabili. 2. Il difensore civico delle persone private della libertà personale rimane in carica in regime di prorogatio sino alla nomina del suo successore, le cui procedure devono essere attivate almeno due mesi prima della scadenza del mandato. 3. Ognuno dei quattro componenti l'organo del difensore civico delle persone private della libertà personale può essere anticipatamente sostituito in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento fisico o psichico, di decesso. Art. 13 (Cause di impedimento, di incompatibilità e di revoca)
1. Ognuno dei quattro componenti l'organo del difensore civico delle persone private della libertà personale può essere sostituito dalle Camere, con la stessa procedura di nomina, a seguito di impedimento fisico o psichico che ne ostacolano l'esercizio delle funzioni o di comportamento non conforme all'incarico svolto. 2. La carica di difensore civico delle persone private della libertà personale é incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo, istituzionale, o con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, di associazione, di partito o di sindacato. 3. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità si procede alla sua sostituzione. Art. 14 (Ufficio del difensore civico delle persone private della libertà personale)
1. Alle dipendenze del difensore civico é posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio é equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente é determinato, in misura non superiore a venti unità, su proposta del difensore civico medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del difensore civico. 2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rendiconto della gestione finanziaria é soggetto al controllo della Corte dei conti. 3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro di grazia e giustizia, e su parere conforme dello stesso difensore civico. 4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il difensore civico può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali. 5. Ai componenti l'organo del difensore civico compete un'indennità di funzione non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, determinata con il regolamento di cui al comma 1, in misura tale da poter essere corrisposta a carico degli ordinari stanziamenti. Art. 15 (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2000 e seguenti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
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