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Presentazione disegno di legge sul difensore civico carcerario (Ersilia Salvato e da altri Senatori)
L’attenzione sul carcere è spesso calamitata da episodi eclatanti, i quali portano fuori strada, rispetto a tentativi sereni di ragionamento. In questi ultimi anni il dibattito nel mondo politico e dell’università ha riguardato principalmente l’estensione o meno delle sanzioni alternative alla detenzione, la necessità di decongestionare il carcere e quindi di decarcerizzare e depenalizzare, ossia di intervenire con decisione sul diritto penale. Non si è invece sviluppato un altrettanto qualificato dibattito a riguardo degli strumenti migliorativi delle condizioni di detenzione, delle forme di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale e dei meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute. L’ennesima visita ispettiva che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha effettuato in Italia nel 1995-1996 si spiega in considerazione delle condizioni disumane di vita presenti a San Vittore, sicuramente determinate da una situazione gravissima di sovraffollamento e dalla presenza di strutture inidonee e fatiscenti. L’eccessivo cumulo di funzioni poste a carico dei magistrati di sorveglianza, sempre più giudici delle misure alternative e con sempre meno tempo a disposizione per esercitare funzioni di controllo, la presenza massiccia di detenuti tossicodipendenti ed extracomunitari nelle carceri (quasi il 50 per cento della popolazione detenuta), ossia di soggetti socialmente deboli e quindi più esposti al rischio di violenze, rendono nuovamente attuale una campagna per un carcere trasparente. È necessario individuare nuove forme di controllo della legalità nei luoghi di detenzione, senza mettere in discussione quelle esistenti, al fine di istituire un nuovo soggetto di controllo e di verifica delle condizioni di detenzione, che per procedura di nomina e per cultura giuridica garantisca un’effettiva terzietà. Un’idea, attinta dalla tradizione nordeuropea, ma non estranea ad altri paesi dell’area mediterranea (vedi Portogallo e Spagna), è il difensore civico. Oggi in Italia il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza. I parlamentari dispongono di un potere di visita. La legge individua, infine, i soggetti, quasi tutti interni all’amministrazione penitenziaria, cui i detenuti possono rivolgere reclamo. Non esistono, invece, forme d’ispezione nelle stazioni di polizia e nelle caserme dei carabinieri, dimenticando che le camere di sicurezza sono anch’esse veri e propri luoghi di detenzione. Tutto ciò è sufficiente garanzia di dignitose ed umane condizioni di detenzione? La presenza di un soggetto terzo rispetto alle Amministrazioni degli interni, della difesa e della giustizia può essere l’obiettivo, di una nuova campagna per un carcere trasparente. In un carcere gli equilibri sono estremamente precari e basta poco per far crescere le tensioni. Ogni intervento esterno deve tenere conto della fragilità e della difficoltà dei rapporti fra la popolazione detenuta ed il personale di polizia penitenziaria. Detenuto ed agente di polizia, seppur soggetti conflittuali, presentano tratti comuni di debolezza. Questa premessa è funzionale ad una successiva osservazione: il difensore civico penitenziario ha quale principale obiettivo, nel rispetto della tradizione della difesa civica, l’allentamento delle tensioni, la mediazione, la precostituzione di un luogo comune d’incontro, la raccolta e l’organizzazione di un utile patrimonio informativo, la funzione di deterrenza rispetto a tentazioni di maltrattamenti, il diventare specchio pubblico delle condizioni di detenzione e punto di partenza per una periodica discussione parlamentare (partendo dalla relazione annuale del difensore civico) sui temi del carcere e dei diritti delle persone private della libertà personale. Le lacune di organico dell’Amministrazione non devono essere supplite dagli interventi del difensore civico, anzi questi deve funzionare da cassa di risonanza di tali vuoti nelle piante organiche, che drammaticamente si ripercuotono sulla realizzazione in concreto del diritto al trattamento. Infine, esso non deve aggiungersi ai soggetti cui è già ora possibile rivolgere reclamo formale, perché l’informalità è il modus operandi tipico dell’ombudsman. La sua attività non mira a concludersi in rigetti o accoglimenti, non richiede il rispetto di forme solenni, bensì è il prodotto di sollecitazioni provenienti dalle più diverse fonti e con le più differenti forme, e richiede poteri ispettivi paragonabili a quelli posseduti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. L’attività del difensore civico, deve mirare a snellire le procedure, ridimensionare la litigiosità, informare correttamente l’opinione pubblica sulla situazione all’interno delle carceri in modo da superare indenni le emergenze legislative. Il difensore civico potrebbe essere, quindi, una figura di continuità fra i vari governi e le varie amministrazioni, a garanzia della trasparenza e dell’ordinarietà; tale organo deve riportare il tutto alla concretezza dei cosiddetti piccoli problemi, nella consapevolezza che la vita quotidiana nelle carceri, il management degli istituti, la situazione strutturale sono le precondizioni per un trattamento poco rispettoso della dignità umana. Alcuni esempi di attività possono chiarire l’importanza di tale funzione:
Per assicurare queste, come altre funzioni di controllo della legalità nelle carceri, assolutamente necessario è dotare il difensore civico di un penetrante potere ispettivo, coordinando il suo funzionamento con quello dei difensori civici regionali, per una più capillare presenza sul territorio, o con l’eventuale istituendo difensore civico nazionale. Da quest’ultimo deve necessariamente differenziarsi per la peculiarità dei terni trattati e la rilevanza dell’oggetto specifico, ossia la tutela dei diritti umani delle persone detenute. All’interno dei suoi rapporti, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) ha costantemente sollecitato i governi a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione ed ha altrettanto spesso utilmente attinto informazioni attendibili dalle relazioni del difensore civico nazionale (o mediateur, o ombudsman, o supervisore). Significative a riguardo sono alcune impressioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) nel rapporto sulla Danimarca a seguito della visita effettuata nel 1990: «La delegazione del CPT ha sentito diverse lamentele circa il sistema penitenziario: alcune riguardavano l’eccessivo tempo utilizzato per esaminare i reclami dei detenuti, altre che il Dipartimento penitenziario accoglieva sempre il punto di vista delle autorità del carcere senza effettuare una seria investigazione. Un’altra lamentela era che, durante le ispezioni del carcere da parte dei responsabili del servizio ispettivo nazionale, i detenuti non avessero l’impressione di dialogare con organismi indipendenti dalle autorità carcerarie. Il CPT ritiene auspicabile prevedere ispezioni da parte di specifici organismi indipendenti a garanzia di un dignitoso trattamento di tutte le persone private della libertà personale. In occasione della tavola rotonda degli ombudsmen europei, organizzata dal Consiglio d’Europa e tenutasi a Limassol (Cipro) l’8-10 maggio 1996, Constantin Economides, membro del CPT, ha sottolineato che l’istituto dell’ombudsman costituisce un qualificato ed utile contributo alla protezione dei diritti delle persone private della libertà personale. In considerazione di ciò il CPT, durante le sue visite, incontra gli ombudsman nazionali, ed in generale tali incontri sono estremamente produttivi. Il rilievo preventivo e propositivo riconosciuto dal CPT all’ombudsman ha indotto finanche l’attivazione di un vero e proprio percorso di studio sui suoi possibili poteri in ambito penitenziario o di polizia. Nel novembre del 1997, in un Convegno internazionale tenutosi a Padova, promosso dalla Associazione diritti umani-sviluppo umano di Padova e da Antigone, autorevoli esponenti politici, istituzionali e dell’accademia hanno dibattuto sull’introduzione di questa figura nel nostro ordinamento giudiziario, auspicandone l’immediata operatività, sicuri della non confliggenza con le altre figure giurisdizionali esistenti. Il riferimento, ai poteri di autorità nazionali in diversi Paesi europei, aventi funzioni di controllo della legalità nelle carceri, può essere anch’essa utile per disegnare una figura compatibile con i caratteri dell’ordinamento, italiano. Ovviamente, in via esemplificativa, ci si limiterà a descrivere gli organismi, solo di alcuni Stati, non interni all’amministrazione penitenziaria, dotati di poteri ispettivi, e non anche invece quelli legittimati soltanto a ricevere reclami scritti. In Austria la Vollzugskommissionen ha il compito di verificare le condizioni di trattamento dei detenuti con l’obbligo di effettuare almeno una volta l’anno una visita, senza preavviso, in ciascuno degli stabilimenti penitenziari. B mediatore, invece, (istituito con legge costituzionale del P luglio 1981) ha il potere di visionare i fascicoli personali dei detenuti; tutti i responsabili di istituzioni pubbliche hanno l’obbligo di fornire al mediatore le informazioni richieste. La relazione annuale del mediatore nella parte riguardante le carceri è stata la più utile fonte di informazioni per il CPT durante la sua visita ispettiva: è stato Io stesso mediatore a sottolineare, nella sua relazione al Parlamento, il rischio di maltrattamenti cui i detenuti vanno incontro durante la detenzione nelle stazioni di polizia. In Danimarca il Board of Visitors (organo indipendente composto da due membri eletti per quattro anni in ciascuna regione) può effettuare ispezioni, anche non preannunciate, solo nelle carceri ove sono reclusi detenuti in attesa di giudizio definitivo; ogni abuso riscontrato è riportato al Ministro della giustizia, che dovrà esaminarlo e successivamente relazionare. L’idea di allargarne le competenze agli istituti per condannati o di prevedere un sistema di ispezioni permanenti è attualmente in esame. Il Comitato parlamentare interessato della riforma del codice penale nel 1994 ha proposto di affidare all’ombudsman parlamentare questo compito ispettivo. In Finlandia gli stabilimenti penitenziari sono regolarmente ispezionati dall’ombudsman parlamentare, il quale è un esperto eletto dal Parlamento per quattro anni. Il Parlamento elegge anche l'Assistant parlamentary ombudsman che ha il compito della supervisione del sistema penitenziario con poteri di visita sia delle carceri sia degli altri luoghi di detenzione (stazioni di polizia) ove vi sia il rischio di maltrattamenti. Durante le visite, detenuti e staff hanno l’opportunità di discutere dei loro problemi con l’Assistant parlamentary ombudsman. Inoltre uno dei doveri dell’ombudsman è quello di monitorare la legalità delle azioni di polizia. Nel 1995 è stato, istituito in Ungheria l'ufficio dell’ombudsman parlamentare che può ricevere reclami di detenuti ed effettuare visite ispettive di controllo nelle carceri. Un sistema diversificato di controlli è presente in Olanda. Un Supervisory Board (organo indipendente composto, da membri con differenti professionalità) è istituito in ogni carcere; ha compiti di supervisione del trattamento dei detenuti e di garanzia del rispetto della legge. Mensilmente i membri del Supervisory Board incontrano il direttore del carcere relazionando sulla situazione nell’istituto; hanno libero accesso nello stabilimento. Uno dei membri dell’ufficio ha il dovere di sentire i detenuti almeno una volta al mese. In Norvegia l’ombudsman pub ricevere reclami da detenuti. Ad esempio, nel 1987 il totale dei reclami nei confronti delle autorità penitenziarie e di polizia ha rappresentato, il 6,3 per cento del numero complessivo dei ricorsi presentati. Fra i poteri dell’ombudsman vi è quello ispettivo. Esso è esercitato di propria iniziativa dall’ombudsman, e non necessariamente deve essere svolto, su base regolare. Nelle stesse relazioni annuali viene segnalata l’estrema importanza di tali ispezioni, in special modo delle carceri, dove gli utenti hanno una particolare difficoltà a tutelate i loro diritti e la loro integrità personale. Ovviamente tali ispezioni, viene ribadito, non devono sostituire le funzioni di sorveglianza della stessa amministrazione penitenziaria. Ogni anno l’ombudsman visita da due a quattro carceri o ospedali psichiatrici. In Portogallo dal 1996 opera l’Igai che dispone di penetranti poteri ispettivi diretti a verificare la consonanza del lavoro delle polizie con i diritti umani fondamentali. La legislazione italiana si presenta, rispetto al quadro sopra richiamato, doppiamente monca:
Ecco che con il presente disegno, di legge, diretto all’introduzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, si cerca di porre rimedio, a tale lacuna. Deve trattarsi di una figura necessariamente di nomina parlamentare al fine di assicurarne autonomia ed indipendenza. I suoi poteri, accesso alle strutture e libera consultazione di tutti gli atti ritenuti utili allo svolgimento del suo operato, deve essere esercitato senza restrizioni e condizionamenti. All’articolo 4 del disegno di legge sono indicati tutti i poteri di cui dispone il difensore civico delle persone private della libertà personale. Il suo potere di visita non è limitato alle carceri, perché anche nelle camere di sicurezza delle stazioni di polizia vi può essere una situazione di restrizione, seppur breve. A questi poteri si affianca un meccanismo sanzionatorio, non tradizionale: in primo luogo, un tentativo di persuasione e, in secondo luogo, ma solo quando questo fosse andato a vuoto, una dichiarazione pubblica e pubblicizzata di biasimo. L’articolo 7 non esclude nei casi più gravi l’attivazione di un procedimento disciplinare. È evidente la finalità preventiva e propositiva del difensore civico delle persone private della libertà personale. A tal fine l’articolo 9 prevede che esso debba presentare una relazione annuale sul lavoro svolto, fondamentale punto di partenza, anche per il Parlamento, sia per conoscere nel dettaglio la condizione delle carceri nel Paese, sia per predisporre i necessari accorgimenti normativi. La relazione va anche indirizzata agli organismi internazionali che si occupano di tortura e di maltrattamenti, cosi creando un ponte con i soggetti transnazionali che si interessano di detenuti. Disegno di legge per un difensore civico carcerario (Salvato ed altri)
Art. 1 (Oggetto della legge)
Art. 2 (Nomina)
Art. 3 (Organizzazione territoriale)
Art. 4 (Funzioni e poteri)
Art. 5 (Destinatari)
Art. 6 (Attivazione)
Art. 7 (Meccanismi di sanzione)
Art. 8 (Ipotesi di reato)
Art. 9 (Relazione annuale)
Art. 10 (Collaborazioni)
Art. 11 (Caratteristiche)
Art. 12 (Durata della carica)
Art. 13 (Cause di impedimento, di incompatibilità e di revoca)
Art. 14 (Ufficio del difensore civico delle persone private della libertà personale)
Art. 15 (Copertura finanziaria)
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