Legge
16 ottobre 1989 n°
350
Ratifica
ed esecuzione della convenzione tra gli stati membri
delle
comunità
europee relativa all'applicazione del principio ne
bis in idem
Articolo
1
-
Il
presidente della repubblica é autorizzato a ratificare la convenzione tra
gli stati membri delle comunità europee relativa all'applicazione del
principio ne bis in idem, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.
Articolo
2
-
Piena
ed intera esecuzione é data alla convenzione di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 6 della convenzione stessa.
Articolo
3
-
L'articolo
1 della convenzione non si applica nell'ipotesi prevista nell'articolo 2,
paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione stessa.
-
Ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della convenzione
costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente
essenziali dello stato i delitti contro la personalità dello stato.
Articolo
4
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La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
-
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Convenzione
tra gli stati membri delle comunità europee
relativa
all'applicazione del principio ne bis in idem
|
gli
stati membri delle comunità europee, qui di seguito denominati "stati
membri";
considerati gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli;
tenendo conto degli sviluppi verso la eliminazione degli ostacoli alla
libera circolazione delle persone tra gli stati membri; |
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desiderosi
di estendere la loro cooperazione in materia penale su una base di fiducia,
comprensione e rispetto reciproci;
convinti che il riconoscimento reciproco dell'effetto ne bis in idem alle
decisioni giudiziarie straniere costituisca una concreta espressione di
detti fiducia, comprensione e rispetto |
Hanno
convenuto quanto segue:
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Una
persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in uno stato membro
non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in
un altro stato membro a condizione che, in caso di condanna, la pena sia
stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o,
secondo la legge dello stato di condanna, non possa più essere eseguita.
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Uno
stato membro può, al momento della ratifica, dell'accettazione o
dell'approvazione della presente convenzione, dichiarare di non essere
vincolato dall'articolo 1 in uno o più dei casi seguenti:
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quando
i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio,
in tutto o in parte. In questo ultimo caso questa eccezione non si applica
se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello stato membro nel
quale la sentenza é stata pronunciata; |
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quando
i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la
sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello stato
membro; |
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quando
i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico
ufficiale di quello stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio. |
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Uno
stato membro che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione
menzionata al paragrafo 1, lettera b), preciserà le categorie di reati per
le quali tale eccezione può essere applicata.
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Uno
stato membro potrà, in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente
ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo 1. Il ritiro sarà
notificato al ministero degli affari esteri del Belgio ed avrà effetto il
primo giorno del mese successivo al giorno della notificazione.
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Le
eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo
1 non si applicano quando lo stato membro di cui si tratta ha, per gli
stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altro
stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.
-
Se
in uno stato membro un nuovo procedimento penale é instaurato contro una
persona che é stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti
in un altro stato membro, ogni periodo di privazione della libertà scontato
in quest'ultimo stato per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che
sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura
consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative
della libertà che siano state eseguite.
-
Quando
una persona é imputata di un reato in uno stato membro, e le autorità
competenti di questo stato membro hanno motivo di ritenere che l'imputazione
riguarda gli stessi fatti per i quali la persona é già stata giudicata in
un altro stato membro con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo
ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità
competenti dello stato membro nel quale la sentenza é stata pronunciata.
-
Le
informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno
tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.
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Ciascuno
stato membro indicherà, al momento della firma, della ratifica,
dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, le autorità
designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.
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Le
precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di
disposizioni nazionali più ampie, concernenti l'effetto ne bis in idem
attribuito a decisioni giudiziarie straniere.
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La
presente convenzione é aperta alla firma degli stati membri. Essa sarà
sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il
ministero degli affari esteri del Belgio.
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La
presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito
degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di
tutti gli stati che sono membri delle comunità europee alla data
dell'apertura alla firma.
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Fino
all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno stato può, al
momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la presente
convenzione gli é applicabile, nelle sue relazioni con gli stati che
abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del
deposito.
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La
presente convenzione é aperta all'adesione di ogni stato che diventi membro
delle comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso
il ministero degli affari esteri del Belgio.
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La
presente convenzione entrerà in vigore nei confronti di ogni stato che vi
aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di
detto stato.
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Ogni
stato membro può, al momento della firma o al momento del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare
il territorio o i territori a cui si applica la presente convenzione.
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Ogni
stato membro può, al momento del deposito del proprio strumento di
ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in
seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al ministero degli affari
esteri del Belgio, estendere l'applicazione del presente accordo ad ogni
altro territorio indicato nella dichiarazione, per il quale esso cura le
relazioni internazionali o per conto del quale può concludere accordi.
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Ogni
dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2, per quanto riguarda i
territori in essa designati, può essere denunciata mediante notifica
indirizzata al ministero degli affari esteri del Belgio.
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La
denuncia prende effetto immediatamente o dalla data successiva precisata
nella notifica.
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Il
ministero degli affari esteri del Belgio notificherà a tutti gli stati
membri ogni firma, deposito di strumenti, dichiarazione o notifica.
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Il
ministero degli affari esteri del Belgio ne invierà una copia autenticata
al governo di ogni stato membro.
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