Ratifica
ed esecuzione del secondo Protocollo
aggiuntivo
alla
Convenzione
europea di estradizione
adottato
a Strasburgo
il 17 marzo 1978
Il
Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare il secondo protocollo
aggiuntivo alla convenzione Europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17
marzo 1978.
Piena
ed intera esecuzione é data al protocollo di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 del
protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. É fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Secondo
Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di estradizione
Gli Stati membri del consiglio d'Europa, firmatari del presente protocollo,
Desiderosi di facilitare l'applicazione in materia di reati fiscali della
convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi in data 13
dicembre 1957 (in appresso chiamata "la convenzione");
Considerando altresì che é opportuno completare la convenzione sotto taluni
altri aspetti,
Hanno convenuto quanto segue:
Il
paragrafo 2 dell'articolo 2 della convenzione é completato dalla disposizione
seguente: "questa facoltà sarà applicabile anche a fatti che sono
passibili solo di sanzione di natura pecuniaria".
L'articolo
5 della convenzione é sostituito dalle disposizioni seguenti: "(reati
fiscali).
-
In
materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, l'estradizione sarà
concessa tra le parti contraenti, in conformità alle disposizioni della
convenzione per i fatti che corrispondono, secondo la legge della parte
richiesta, ad un reato della stessa natura.
-
L'estradizione
non potrà essere rifiutata a motivo che la legislazione della parte
richiesta non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo
stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse o di imposte, di dogana
e di cambio della legislazione della parte richiedente".
La
convenzione é completata dalle disposizioni seguenti: "(sentenze
contumaciali).
-
Quando
una parte contraente chiede ad un'altra parte contraente l'estradizione di
una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
pronunciata con provvedimento reso in contumacia nei suoi confronti, la
parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale fine se, a suo avviso,
la procedura del giudizio non ha soddisfatto i diritti minimi della difesa
riconosciuti ad ogni persona accusata di reato. Tuttavia, l'estradizione sarà
concessa se la parte richiedente darà assicurazioni ritenute sufficienti
per garantire alla persona la cui estradizione é chiesta il diritto ad un
nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa. Questa
decisione autorizza la parte richiedente a dare esecuzione alla sentenza di
cui trattasi se il condannato non propone opposizione, o a perseguire
l'estradato in caso contrario.
-
Quando
la parte richiesta comunica alla persona di cui si chiede l'estradizione la
decisione pronunciata in contumacia nei suoi confronti, la parte richiedente
non considererà tale comunicazione come una notifica avente effetto ai fini
della procedura penale in questo Stato".
La
convenzione é completata dalle disposizioni seguenti: "(amnistia).
L'estradizione non sarà concessa per un reato estinto per amnistia nello Stato
richiesto se tale Stato era competente a perseguire il reato secondo la propria
legge penale".
Il
paragrafo 1 dell'articolo 12 della convenzione é sostituito dalle disposizioni
seguenti:
"la richiesta sarà formulata per iscritto ed indirizzata dal ministero
della giustizia della parte richiedente al ministero della giustizia della parte
richiesta; tuttavia non é esclusa la via diplomatica. Un'altra via potrà
essere convenuta mediante accordo diretto tra due o più parti".
-
Il
presente protocollo é aperto alla firma degli stati membri del consiglio
d'Europa che hanno firmato la convenzione. Esso sarà soggetto a ratifica,
accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o
d'approvazione saranno depositati presso il segretario generale del
consiglio d'Europa.
-
Il
protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo
strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.
-
Entrerà
in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che lo ratificherà, lo
accetterà o lo approverà successivamente, 90 giorni dopo la data di
deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione.
-
Uno
Stato membro del consiglio d'Europa non può ratificare, accettare od
approvare il presente protocollo senza avere contemporaneamente o
preventivamente ratificato la convenzione.
-
Ogni
Stato che ha aderito alla convenzione può aderire al presente protocollo
dopo la sua entrata in vigore.
-
L'adesione
si effettuerà mediante il deposito, presso il segretario generale del
consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto 90 giorni
dopo la data del suo deposito.
-
Ogni
Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o d'adesione,
designare il o i territori ai quali si applicherà il presente protocollo.
-
Ogni
Stato può, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica,
d'accettazione o d'approvazione o di adesione, ovvero in ogni altro momento
successivo, estendere l'applicazione del presente protocollo, mediante
dichiarazione indirizzata al segretario generale del consiglio d'Europa, ad
ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le
relazioni internazionali o per il quale é abilitato a stipulare.
-
Ogni
dichiarazione fatta in virtù del paragrafo che precede potrà essere
ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella dichiarazione,
mediante notifica indirizzata al segretario generale del consiglio d'Europa.
Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica
da parte del segretario generale del consiglio d'Europa.
-
Le
riserve formulate da uno Stato concernenti una disposizione della
convenzione si applicheranno anche al presente protocollo, a meno che tale
Stato non esprima l'intenzione contraria all'atto della firma o all'atto del
deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione,d'approvazione o
d'adesione.
-
Ogni
Stato può, all'atto della firma o all'atto del deposito del proprio
strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione,
dichiarare che si riserva il diritto:
-
di
non accettare il titolo I
-
di
non accettare il titolo II, ovvero di accettarlo soltanto per quanto
concerne taluni reati o categorie di reati contemplati all' articolo 2 ;
-
di
non accettare il titolo III o di accettare soltanto il paragrafo 1 dell'
articolo 3 ;
-
di
non accettare il titolo IV;
-
di
non accettare il titolo V.
-
Ogni
parte contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo che
precede può ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al segretario
generale del consiglio d'Europa che avrà effetto alla data di ricevimento.
-
Una
parte contraente che ha applicato al presente protocollo una riserva
formulata in merito ad una disposizione della convenzione o che ha formulato
una riserva in merito ad una disposizione del presente protocollo non può
pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di un'altra parte
contraente; tuttavia, se la riserva é parziale o condizionata, essa può
pretendere l'applicazione della disposizione nella misura in cui essa stessa
l'ha accettata.
-
Nessun'altra
riserva é ammessa alle disposizioni del presente protocollo.
Il
comitato europeo per i problemi criminali del consiglio d'Europa seguirà
l'esecuzione del presente protocollo e faciliterà ove necessario il
componimento amichevole di ogni difficoltà cui l'esecuzione del protocollo
darà luogo.
-
Ogni
parte contraente potrà, per quanto la riguarda, denunciare il presente
protocollo inviandone notifica al segretario generale del consiglio
d'Europa.
-
La
denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica
da parte del segretario generale.
-
La
denuncia della convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente
protocollo.
Il
segretario generale del consiglio d'Europa notificherà agli stati membri del
consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla convenzione:
-
ogni
firma del presente protocollo;
-
il
deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o
d'adesione;
-
ogni
data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità ai suoi
articoli 6 e 7;
-
ogni
dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e
3 dell' articolo 8 ;
-
ogni
dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1
dell' articolo 9 ;
-
ogni
riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2
dell'articolo 9;
-
il
ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del
paragrafo 3 dell'articolo 9;
-
ogni
notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell' articolo 11 e la
data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.
In
fede di che, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato il
presente protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, in lingua francese e inglese, entrambi i
testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli
archivi del consiglio d'Europa. Il segretario generale del consiglio d'Europa ne
trasmetterà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli
stati firmatari ed aderenti.
(seguono le firme)
Entrata in vigore del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione Europea di
estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.
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