Norme
di attuazione della convenzione per la sorveglianza
delle
persone condannate o liberate condizionalmente
Legge
3 luglio 1989, n° 257
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Ai
fini dell’esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione
della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o
liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si
osservano le disposizioni degli artt. 1 e 2 e degli artt. 3, comma 1; 4,
comma 1; 5, comma 1 e 3, della presente legge.
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Agli
effetti dell’art. 7, paragrafo 2, della convenzione, il riconoscimento
della sentenza straniera non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle
lett. b) e d). La corte d’appello che delibera il riconoscimento invia gli
atti al magistrato di sorveglianza per la determinazione delle misure di
sorveglianza, ai sensi dell’art. 11 della convenzione. Si osservano le
disposizioni degli artt. 71, 71 bis, 71 ter e 71 quater della Legge 26
luglio 1975, n° 354. Quando la sentenza straniera è stata riconosciuta, il
condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento
penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente
considerato per il titolo, per il grado per le circostanze. Tuttavia, nei
casi di applicazione del titolo II della convenzione, il condannato, a
seguito della decisione prevista nell’art. 15 della convenzione stessa, può
essere estradato verso lo Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna
o, se l’estradizione non è concessa, essere di nuovo sottoposto a
procedimento penale nello Stato per lo stesso fine.
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