Attuazione trasferimento

       

Norme di attuazione della convenzione
sul trasferimento delle persone condannate

 

Legge 3 luglio 1989, n° 257

 

  1. Ai fini dell’esecuzione della pena in Italia, nei casi di applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di Grazia e Giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale straniera. A tale scopo trasmette al Procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del Casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato, da parte dello Stato estero, con cui questo Stato acconsente all’esecuzione. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Si seguono le disposizioni stabilite nel secondo e terzo comma dell’art. 674 del codice di procedura penale.

  2. Alla sentenza penale straniera è dato riconoscimento se ricorrono, oltre a quelle previste dalla convenzione, le seguenti condizioni:

    a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;

    b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è stata pronunciata nello stato sentenza irrevocabile;

    c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è in corso nello Stato procedimento penale.

    Con la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora eseguita.

    Nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell’art. 10 della convenzione.

  3. Quando l’entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli artt. 133, 133 bis e 133 ter del codice penale.

  4. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario. Il condannato trasferito in applicazione della convenzione non può essere né estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

  5. L’esecuzione all’estero di una sentenza di condanna non è ammessa se non vi è stata deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello. Il consenso del condannato è prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trova, ovvero davanti alla corte che procede. L’autorità giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma dell’art. 674 del codice di procedura penale.

  6. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa, dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nell’altro Stato, e per tutta la durata della medesima. La pena non può essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell’altro Stato, essa è stata interamente espiata.

 

 

Precedente Home Su Successiva