Norme
di attuazione della convenzione
sul trasferimento delle persone condannate
Legge
3 luglio 1989, n° 257
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Ai
fini dell’esecuzione della pena in Italia, nei casi di applicazione della
convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a
Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di Grazia e Giustizia richiede il
riconoscimento della sentenza penale straniera. A tale scopo trasmette al
Procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha
sede l’ufficio del Casellario competente ai fini della iscrizione, una
copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli
atti che vi siano allegati e con la documentazione e le informazioni
disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato, da
parte dello Stato estero, con cui questo Stato acconsente all’esecuzione.
Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte
di appello. Si seguono le disposizioni stabilite nel secondo e terzo comma
dell’art. 674 del codice di procedura penale.
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Alla
sentenza penale straniera è dato riconoscimento se ricorrono, oltre a
quelle previste dalla convenzione, le seguenti condizioni:
a)
la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico dello Stato;
b)
per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è stata
pronunciata nello stato sentenza irrevocabile;
c)
per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è in corso
nello Stato procedimento penale.
Con
la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base
della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge
italiana, che deve essere ancora eseguita.
Nel
determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti
nell’art. 10 della convenzione.
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Quando
l’entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte
la determina sulla base dei criteri indicati negli artt. 133, 133 bis e 133
ter del codice penale.
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All’esecuzione
provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che
ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto,
al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale
ordinario. Il condannato trasferito in applicazione della convenzione non può
essere né estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello
Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato
per il titolo, per il grado o per le circostanze.
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L’esecuzione
all’estero di una sentenza di condanna non è ammessa se non vi è stata
deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu
pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia
trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il
procedimento davanti alla corte di appello. Il consenso del condannato è
prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il
condannato si trova, ovvero davanti alla corte che procede. L’autorità
giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la
piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Si
applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma dell’art. 674 del
codice di procedura penale.
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L’esecuzione
della pena nello Stato è sospesa, dal momento in cui ha inizio
l’esecuzione nell’altro Stato, e per tutta la durata della medesima. La
pena non può essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi
dell’altro Stato, essa è stata interamente espiata.
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