Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi,
adottata a L’Aia il 28 maggio 1970
Legge
16 maggio 1977, n° 305
Parte
I
Definizioni
-
Ai
fini della presente Convenzione:
a)
"sentenza penale europea" significa qualsiasi decisione
definitiva pronunciata da un tribunale penale di uno Stato Contraente
a seguito di un procedimento penale;
b)
"reato" comprende, oltre agli interessi contemplati dal
codice penale, quelli considerati ai sensi delle disposizioni legali
elencate nell’allegato II alla presente Convenzione, a condizione
che, qualora tali disposizioni attribuiscono la competenza ad un’autorità
amministrativa, alla persona interessata venga data l’opportunità
di sottoporre il caso al giudizio di un tribunale;
c)
"condanna" significa l’imposizione di una pena;
d)
"pena" significa qualsiasi pena o altro provvedimento espressamente
imposto ad una persona, a seguito di un reato, in una sentenza penale
europea o in un’ordinanza penale;
e)
"decadenza" significa qualsiasi privazione o sospensione
di un diritto, ogni interdizione o incapacità;
f)
"condanna in contumacia" significa qualsiasi decisione considerata
come tale ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 21;
g)
"ordinanza penale" significa una qualsiasi delle decisioni
pronunciate in un altro Stato Contraente ed elencate nell’Allegato
III alla presente Convenzione.
Parte
II. Esecuzione
delle sentenze penali europee
Disposizioni
generali
a)
Condizioni generali di esecuzione
-
La
presente parte si applica a:
a)
pene che comportano la privazione della libertà;
b)
ammende o confische;
c)
decadenza di diritti.
-
Uno
Stato Contraente avrà - in quei casi e a quelle condizioni stabilite
nella presente Convenzione - la competenza di applicare una pena imposta
in un altro Stato Contraente e che sia applicabile in quest’ultimo.
Questa competenza può essere esercitata solo su richiesta da parte
dell’altro Stato Contraente.
-
Un
altro Stato Contraente non applicherà la pena salvo nel caso in cui.
ai sensi della sua legislazione, l’atto a seguito del quale è stata
imposta la pena, sia considerato un reato, se commesso sul suo territorio,
e la persona, cui è stata imposta la pena, sia soggetta a pena se
l’atto fosse stato commesso sul suo territorio. Qualora la sentenza
si riferisca a due o più reati, non tutti in grado di soddisfare i
requisiti di cui al paragrafo 1. Lo Stato che emana la sentenza dovrà
specificare quali pene si applicano a reati che soddisfino tali requisiti.
-
Lo
Stato che emana la sentenza può chiedere ad un altro Stato Contraente
di applicare la pena solo se una, o più, delle seguenti condizioni
sono soddisfatte:
a)
se la persona condannata ha la sua residenza abituale nell’altro Stato;
h)
se l’applicazione della pena nell’altro stato è suscettibile di migliorare
le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata;
c)
se, nel caso di pena privativa della libertà, la pena possa essere
applicata a seguito dell’applicazione di un’altra pena privativa della
libertà che la persona condannata subisce o deve subire nell’altro
Stato;
d)
se l’altro Stato è lo Stato di origine della persona condannata e
si è dichiarato disposto ad assumersi la responsabilità dell’esecuzione
di tale pena;
e)
se esso ritiene di non poter esso stesso procedere all’esecuzione
della pena, anche ricorrendo all’estradizione, e che lo possa l’altro
Stato.
-
L’esecuzione
richiesta, in conformità alle disposizioni che precedono, non può
essere rifiutata, in parte o interamente, salvo nel caso in cui:
a)
l’esecuzione sia contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico
dello Stato richiesto;
b)
lo Stato richiesto consideri il reato per il quale è stata pronunciata
la condanna come avente natura politica o puramente militare;
c)
lo Stato richiesto ritenga vi siano fondati motivi per credere che
la condanna sia stata provocata o aggravata da considerazioni di razza,
religione, nazionalità o di opinioni politiche;
d)
l’esecuzione sia contraria agli impegni internazionali dello Stato
richiesto;
e)
l’atto sia già oggetto di procedimento nello Stato richiesto o se
lo Stato richiesto decide di istruire un processo per lo stesso atto;
f)
le autorità competenti dello Stato richiesto abbiano deciso di non
avviare il procedimento per lo stesso atto, o di annullarlo se è già
in corso;
g)
l’atto sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente;
h)
lo Stato richiesto non sia in grado di eseguire la condanna;
i)
la richiesta si basi sull’art. 5 e non soddisfi nessuna delle altre
condizioni specificate in quell’articolo;
j
) lo Stato richiesto ritenga che lo Stato richiedente sia in grado
di eseguire esso stesso la condanna;
k)
l’età della persona condannata, al tempo del reato, sia stata tale
da non permetterne il processo nello Stato richiesto;
l)
la pena non possa essere applicata perché, ai sensi della legislazione
dello Stato richiesto, caduta in prescrizione;
m)
nel caso e nella misura in cui tale condanna imponga una decadenza
di diritti.
-
Una
richiesta di esecuzione non verrà eseguita, qualora la sua esecuzione
fosse contraria ai principi riconosciuti nelle disposizioni della
Sezione I della Parte III della presente Convenzione.
b)
Effetti del trasferimento dell’esecuzione
-
Ai
fini dell’art. 6, paragrafo I e della riserva citata nel punto c)
dell’Allegato I alla presente Convenzione, qualsiasi atto che interrompa
o sospenda la prescrizione, attuato in modo valido dalle autorità
dello Stato che ha emanato la sentenza, sarà considerato dallo Stato
richiesto come se avesse prodotto lo stesso effetto ai fini del computo
della prescrizione secondo le proprie leggi.
-
Una
persona condannata, detenuta nello Stato richiedente, che sia stata
trasferita nello Stato richiesto al fine dell’esecuzione della condanna
non sarà processata, condannata o detenuta allo scopo di eseguire
una condanna o un ordine di detenzione relativi a qualsiasi reato
commesso precedentemente al suo trasferimento, se non per il reato
per il quale è stata imposta la condanna da eseguirsi, né può, per
qualsiasi altro motivo, subire limitazioni della sua libertà personale,
salvo che nei seguenti casi:
a)
se lo Stato che lo ha trasferito vi consente. Una richiesta di consenso
dovrà essere all’uopo presentata, corredata di tutti i documenti pertinenti
e di un verbale processuale di qualsiasi dichiarazione resa dalla
persona detenuta riguardo al reato in questione. Il consenso verrà
dato quando il reato per cui è richiesto è di per sé oggetto ad estradizione
ai sensi della legislazione dello Stato che richiede l’esecuzione
o quando l’estradizione sarebbe esclusa solo a motivo della consistenza
della pena;
b)
se la persona condannata, avendo avuto la possibilità di lasciare
il territorio dello Stato in cui è stata trasferita, non lo abbia
fatto entro 45 giorni dalla fine della sua detenzione, o se ha fatto
ritorno in quel territorio dopo averlo lasciato.
Lo
Stato richiesto dell’esecuzione della condanna può, tuttavia, adottare
qualsiasi misura necessaria per trasferire la persona dal suo territorio,
o qualsiasi misura necessaria in base alle sue leggi, ivi incluso
un processo in contumacia, per evitare qualsiasi effetto legale di
prescrizione.
-
L’esecuzione
sarà regolata dalle leggi dello Stato richiesto e tale Stato sarà
competente a prendere tutte le decisioni adeguate, quali quelle relative
alla libertà condizionale. Soltanto lo Stato richiedente avrà il diritto
di decidere in merito a qualsiasi domanda di revisione della condanna.
Entrambi gli Stati possono esercitare il diritto di amnistia o di
grazia.
-
Dal
momento in cui lo Stato che ha emanato la sentenza ne ha chiesto l’esecuzione
non può più dare avvio, esso stesso, all’esecuzione della condanna
che sia oggetto di tale richiesta. Lo Stato che ha emanato la sentenza
può, tuttavia, dare avvio all’esecuzione di una condanna che comporti
la privazione della libertà, qualora la persona condannata sia già
detenuta nel territorio di tale Stato al momento della presentazione
della richiesta. Il diritto di esecuzione verrà riattribuito allo
Stato richiedente:
a)
se esso ritira la sua richiesta prima che lo Stato richiesto lo abbia
informato circa la sua intenzione di intraprendere un’azione relativamente
alla richiesta;
b)
se lo Stato richiesto notifica un rifiuto di dar corso alla richiesta;
c)
se lo Stato richiesto rinuncia espressamente al suo diritto di dare
esecuzione. Tale rinuncia sarà possibile solo se entrambi gli Stati
interessati ne convengono, o se non è più possibile l’esecuzione nello
Stato richiesto. In quest’ultimo caso, una rinuncia fatta dallo Stato
richiesto sarà vincolante.
-
Le
competenti autorità dello Stato richiesto cesseranno l’esecuzione
non appena vengano a conoscenza di qualsiasi grazia, amnistia o domanda
di revisione della sentenza, o di qualsiasi altra decisione in forza
di cui la pena cessa di essere eseguibile. Lo stesso dicasi rispetto
all’esecuzione di una ammenda quando la persona condannata l’abbia
pagata all’autorità competente dello Stato richiedente. Lo Stato richiedente
dovrà, senza indugio, informare lo Stato richiesto circa qualsiasi
decisione o atto procedurale adottati nel suo territorio che provochino
la decadenza dell’esecuzione, in conformità con quanto previsto al
paragrafo che precede.
c)
Disposizioni varie
-
Il
transito attraverso il territorio di uno Stato Contraente di una persona
detenuta, che debba essere trasferita in un terzo Stato Contraente
in applicazione della presente Convenzione, verrà concesso su richiesta
dello Stato in cui la persona è detenuta. Lo Stato di transito può
chiedere che gli venga fornito qualsiasi documento appropriato prima
di prendere una decisione in merito alla richiesta. La persona che
dovrà essere trasferita resterà in custodia nel territorio dello Stato
di transito, salvo che lo Stato da cui viene trasferita non ne richieda
il rilascio. Ad eccezione dei casi in cui il trasferimento viene richiesto
in base all’art. 34, qualsiasi Stato Contraente può rifiutare il transito:
a)
in base ai motivi citati all’art. 6 b) e c);
b)
in base al fatto che la persona di cui trattasi è un suo cittadino.
Se
si ricorre al trasporto aereo, si applicheranno le seguenti disposizioni:
a)
ove non sia previsto un atterraggio, lo stato da cui la persona deve
essere trasferita può notificare allo Stato, il cui territorio verrà
sorvolato, che la persona di cui trattasi viene trasferita in applicazione
della presente Convenzione. Nel caso di un atterraggio imprevisto,
tale notifica avrà l’effetto di una richiesta di arresto provvisorio
come disposto nell’art. 32, paragrafo 2, e dovrà essere presentata
una richiesta formale di transito;
b)
ove sia previsto un atterraggio, verrà presentata una richiesta formale
di transito.
-
Gli
Stati Contraenti rinunceranno a chiedersi reciprocamente il rimborso
di qualsiasi spesa derivante dall’applicazione della presente Convenzione.
Sezione
2
Richieste
di esecuzione
-
Tutte
le richieste specificate nella presente Convenzione dovranno essere
presentate per iscritto. Queste, e tutte le comunicazioni necessarie
per l’applicazione della presente Convenzione, dovranno essere inviate
o da parte del Ministero del Giustizia dello Stato richiedente al
Ministero della Giustizia dello Stato richiesto; oppure, ove gli Stati
Contraenti lo concordino, direttamente da parte delle autorità dello
Stato richiedente alle autorità dello Stato richiesto. Esse saranno
restituite attraverso lo stesso canale. Nei casi urgenti, le richieste
e le comunicazioni possono essere inviate attraverso l’Organizzazione
Internazionale di Polizia Criminale (Interpol). Qualsiasi Stato Contraente
può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa, notificare la sua intenzione di adottare altre
regole rispetto alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente
articolo.
-
La
richiesta di esecuzione sarà corredata dell’originale, o di una copia
autenticata, della decisione di cui viene chiesta l’esecuzione e di
tutti gli altri documenti necessari. L’originale, o la copia autenticata,
di tutto o parte del fascicolo processuale verrà inviata allo Stato
richiesto, su sua domanda. L’autorità competente dello stato richiedente
dovrà certificare la pena eseguibile.
-
Qualora
lo Stato richiesto consideri che le informazioni fornitegli dallo
Stato richiedente non siano adeguate per permettergli di applicare
la presente Convenzione, esso richiederà le ulteriori informazioni
necessarie. Esso può anche fissare un termine per il ricevimento di
tali informazioni.
-
Le
autorità dello Stato richiesto informeranno senza indugio le autorità
dello Stato richiedente di aver dato corso alla richiesta di esecuzione.
Le autorità dello Stato richiesto dovranno, qualora fosse opportuno,
trasmettere a quelle dello Stato richiedente un documento che certifichi
che la pena è stata eseguita.
-
Subordinatamente
a quanto disposto ai paragrafo 2 del presente articolo, non verrà
richiesta alcuna traduzione delle richieste né dei documenti che le
accompagnino. Qualsiasi Stato Contraente può, al momento della firma
o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione,
per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa, riservarsi il diritto di chiedere che le richieste
e i documenti ad esse inerenti siano accompagnati da una traduzione
nella sua propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio
d’Europa, o in quella lingua che esso stesso indicherà. Gli altri
Stati Contraenti possono invocare la reciprocità. Il presente articolo
non comporterà alcun pregiudizio alle disposizioni concernenti la
traduzione delle richieste e dei documenti ad esse inerenti che possono
essere contenute in accordi o intese attualmente in vigore o che possano
essere conclusi tra due o più Stati Contraenti.
-
Le
prove e i documenti trasmessi. in applicazione della presente Convenzione,
non hanno bisogno di essere autenticati.
Sezione
3
Condanne
in contumacia e ordinanze penali
-
Salvo
che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, l’esecuzione
di condanne in contumacia e di ordinanze penali sarà soggetta alle
stesse norme di esecuzione delle altre sentenze. Salvo per quanto
disposto al paragrafo 3, una condanna in contumacia, ai fini della
presente Convenzione, significa qualsiasi sentenza emanata da un tribunale
in uno degli Stati Contraenti a seguito di un procedimento penale
durante le cui udienze la persona condannata non era presente. Senza
alcun pregiudizio per quanto disposto agli artt. 25, paragrafo 2,
26 paragrafo 2 e 29, le seguenti sentenze verranno considerate emanate
avendo ascoltato l’imputato:
a)
qualsiasi condanna in contumacia e qualsiasi ordinanza penale che
siano state confermate o pronunciate nello Stato che ha emanato la
sentenza a seguito dell’opposizione della persona condannata;
b)
qualsiasi condanna in contumacia emessa in appello, a condizione che
l’appello contro la sentenza del tribunale di prima istanza sia stato
presentato dalla persona condannata.
-
Ogni
condanna in contumacia e ogni ordinanza penale che non siano ancora
stati oggetto di appello o d’opposizione possono, non appena siano
state pronunciate, essere trasmesse allo Stato richiesto al fine di
notifica ed eventuale esecuzione.
-
Qualora
lo Stato richiesto ritenga opportuno intraprendere un’azione in merito
alla richiesta per eseguire un’ordinanza in contumacia o un. ordinanza
penale, occorrerà notificare personalmente la persona condannata della
decisione pronunciata nello Stato richiedente. L’atto di notifica
della persona condannata dovrà anche contenere le seguenti informazioni:
-
che
è stata presentata una richiesta d. esecuzione in conformità alla
presente Convenzione;
-
che
la sola strada cui potrà far ricorso è un’opposizione, come previsto
all’art. 24 della presente Convenzione;
-
che
l’opposizione deve essere inoltrata a quell’autorità che sarà specificata
e che tale opposizione, al fine di poter essere accettata, dovrà conformarsi
alle disposizioni dell’art. 24 della presente Convenzione, e che la
persona condannata può chiedere di essere ascoltata dalle autorità
dello Stato che ha emanato la sentenza;
-
che,
ove non venisse inoltrata alcuna opposizione entro i termini stabiliti,
la sentenza, al fine della completa applicazione della presente Convenzione,
verrà considerata come emanata dopo aver ascoltato l’imputato. Una
copia della notifica dovrà essere inviata immediatamente all’autorità
che ne ha richiesto l’esecuzione.
-
Dopo
che sia stata notificata la denuncia, in conformità all’art. 23, la
sola strada cui potrà far ricorso la persona condannata sarà l’opposizione.
Tale opposizione verrà esaminata, a scelta della persona condannata,
o dal tribunale competente nello Stato richiedente o da quello nello
Stato richiesto. Qualora la persona condannata non esprima alcuna
scelta, l’opposizione verrà esaminata dal tribunale competente nello
Stato richiesto. Per i casi specificati al paragrafo precedente, l’opposizione
verrà accolta, se inoltrata all’autorità competente dello Stato richiesto,
entro 30 giorni dalla data in cui è stata redatta la notifica. Questo
periodo verrà calcolato in conformità alle pertinenti norme della
legislazione dello Stato richiesto. L’autorità competente di tale
Stato dovrà notificare senza indugi all’autorità che ha presentato
la richiesta di esecuzione.
-
Se
l’opposizione è esaminata nello stato richiedente, la persona verrà
chiamata a comparire in tale Stato nel nuovo dibattimento del caso.
Il mandato di comparizione dovrà esserle recapitato almeno 21 giorni
prima della data della nuova udienza. Tale periodo può essere ridotto
con consenso della persona condannata Il nuovo dibattimento verrà
tenuto presso il tribunale competente nello Stato richiedente e in
conformità alla procedura di tale Stato. Se la persona condannata
non dovesse comparire, o non fosse rappresentata, in conformità con
le leggi dello Stato richiedente, il tribunale dichiarerà l’opposizione
nulla e priva di effetti e la sua decisione sarà comunicata all’autorità
competente dello Stato richiesto. La stessa procedura verrà seguita
nel caso in cui il tribunale respingesse l’opposizione In entrambi
i casi, la condanna in contumacia e l’ordinanza penale verranno considerate,
ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, come
emanate dopo aver ascoltato l’imputato. Se la persona condannata compare
di persona o è rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato
richiedente, e se l’opposizione viene accolta, la richiesta di esecuzione
verrà considerata nulla e priva di effetti.
-
Se
l’opposizione è esaminata nello stato richiesto, la persona condannata
verrà chiamata a comparire in quello Stato nel nuovo dibattimento
del caso. Il mandato di comparizione dovrà esserle recapitato personalmente
almeno 21 giorni prima della data dell’udienza. Questo termine può
essere ridotto con il consenso della persona condannata. Il nuovo
dibattimento verrà tenuto dinanzi al tribunale competente nello Stato
richiesto e in conformità alla procedura di tale Stato. Se la persona
condannata non dovesse comparire, o non fosse rappresentata, in conformità
con le leggi dello Stato richiesto, il tribunale dichiarerà l’opposizione
nulla e priva di effetti. In tal caso, e se il tribunale respingesse
l’opposizione, la condanna in contumacia e l’ordinanza penale verranno
considerate, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione,
come emanate dopo aver ascoltato l’imputato. Se la persona condannata
compare di persona o è rappresentata, conformemente alle leggi dello
Stato richiesto, e se l’opposizione viene accolta, l’atto verrà giudicato
come se fosse stato commesso in tale Stato. Tuttavia qualora l’azione
penale fosse caduta in prescrizione, non sarà possibile esaminare
il caso. La sentenza pronunciata nello Stato richiedente verrà considerata
nulla e priva di effetto. Qualsiasi azione al fine di intentare un
processo o di istruirlo, intrapresa nello Stato che ha emanato la
sentenza, in conformità alle sue leggi e regolamenti, avrà lo stesso
valore nello Stato richiesto come se fosse stata intrapresa dalle
autorità di tale Stato, a condizione che l’assimilazione non attribuisca
a tali azioni una forza probante superiore a quella che terrà nello
Stato richiedente.
-
Al
fine dell’inoltro di un’opposizione e della susseguente procedura,
la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale avrà
diritto all’assistenza legale nei casi e alle condizioni prescritti
dalla legge dello Stato richiesto e, ove opportuno, da quelle dello
Stato richiedente.
-
Ogni
decisione giudiziaria emanata ai sensi dell’art. 26, paragrafo 3 e
la relativa esecuzione sarà regolata esclusivamente dalle leggi dello
Stato richiesto.
-
Se
la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale non
fa opposizione, la decisione, ai fini della completa applicazione
della presente Convenzione, verrà ritenuta essere stata emanata avendo
ascoltato l’imputato.
-
Le
disposizioni delle legislazioni nazionali saranno applicabili in materia
di ristabilimento nella situazione antecedente, se la persona condannata,
per motivi indipendenti dalla sua volontà, ha mancato di rispettare
le scadenze fissate negli artt. 24, 25 e 26 o di comparire personalmente
all’udienza fissata per il nuovo esame del caso.
Sezione
4 Norme
transitorie
-
Qualora
la persona condannata si trovi nello Stato richiedente dopo il ricevimento
della notifica dell’accettazione della sua richiesta di esecuzione
di una condanna che comporti la privazione della libertà, tale Stato
può, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare l’esecuzione,
arrestarla in vista del suo trasferimento ai sensi delle disposizioni
dell’art. 43.
-
Quando
lo Stato richiedente ha chiesto l’esecuzione, lo Stato richiesto può
arrestare la persona condannata.
a)
se, in conformità alle leggi dello Stato richiesto, il reato è tale
da autorizzare la detenzione preventiva;
b)
se sussiste il pericolo di latitanza o, nel caso di una condanna in
contumacia, il pericolo di occultamento di prove.
Quando
lo Stato richiedente annuncia la sua intenzione di chiedere l’esecuzione,
lo Stato richiesto può, su domanda dello Stato richiedente, procedere
all’arresto della persona condannata, a condizione che siano soddisfatti
i requisiti di cui ai commi a) e h) del paragrafo precedente. La suddetta
domanda dovrà dichiarare il reato che ha implicato la condanna e il
tempo e luogo della sua perpetrazione, e dovrà contenere una descrizione
la più accurata possibile della persona condannata. Dovrà inoltre
contenere una breve dichiarazione dei fatti sui quali si basa la condanna.
-
La
persona condannata sarà trattenuta in custodia. in conformità alle
leggi dello Stato richiesto, le leggi di tale Stato detteranno anche
le condizioni in base alle quali la persona potrà essere posta in
libertà. La persona detenuta dovrà in ogni caso essere rimessa in
libertà:
a)
dopo un periodo di detenzione pari a quello inflitto con la condanna;
b)
se è stato arrestato conformemente all’art 31, paragrafo 1, e lo Stato
richiesto non ha ricevuto, entro 18 giorni dalla data dell’arresto,
la richiesta corredata dei documenti specificati all’art 16.
-
Una
persona detenuta nello Stato richiesto, in conformità all’art. 31,
e che sia convocata a comparire dinanzi al tribunale competente nello
Stato richiedente conformemente all’art 15 eseguito dell’opposizione
che questa ha inoltrato, verrà trasferita a tale scopo nel territorio
dello Stato richiedente. Dopo il trasferimento, tale persona non verrà
detenuta dallo Stato richiedente se si soddisfa la condizione posta
all’art 33, paragrafo 1 a), o se lo Stato richiedente non chiede l’esecuzione
di una nuova condanna. La persona trasferita sarà prontamente rinviata
nello Stato richiesto, salvo che sia rimessa in libertà.
-
Una
persona citata a comparire dinanzi a un tribunale competente dello
Stato richiedente a seguito dell’opposizione da questa inoltrata non
verrà perseguita, condannata o detenuta in vista dell’esecuzione di
una condanna o ordine di detenzione né subirà limitazioni alla sua
libertà per qualsiasi altro motivo relativamente a qualsiasi atto
o reato che sia avvenuto prima della sua partenza dal territorio dello
Stato richiesto e che non sia specificata nel mandato di comparizione,
salvo che la persona non vi consenta espressamente per iscritto. Nel
caso citato all’art 34, paragrafo 1, una copia della dichiarazione
di consenso dovrà essere inviata allo Stato da cui è stata trasferita.
Gli effetti previsti al paragrafo precedente cesseranno qualora la
persona citata a comparire, avendo avuto la possibilità di farlo,
non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente entro 15
giorni successivi alla data della decisione emanata a conclusione
dell’udienza per la quale era stato citato a comparire, o qualora
la persona ritorni in quel territorio dopo averlo lasciato senza che
sia stata nuovamente citata a comparire.
-
Se
lo Stato richiedente ha chiesto l’esecuzione di una confisca di proprietà,
lo Stato richiesto può procedere alla confisca temporanea della proprietà
in oggetto, a condizione che le sue leggi prevedano la confisca per
atti simili. La confisca verrà effettuata in conformità alle leggi
dello Stato richiesto che determinerà anche le condizioni nelle quali
la confisca potrà essere rimessa.
Sezione
5
Esecuzione
delle pene
a)
Clausole generali
-
Una
pena inflitta nello Stato richiedente non sarà eseguita nello Stato
richiesto salvo che in virtù di una decisione del tribunale dello
Stato richiesto, ciascuno Stato Contraente può, tuttavia, attribuire
ad altre autorità il potere di prendere tali decisioni se la pena
da eseguirsi è costituito solo da un’ammenda o una confisca e se tali
decisioni sono suscettibili di appello a un tribunale.
-
Il
caso dovrà essere portato dinanzi al tribunale o all’autorità che
ne abbia i poteri ai sensi dell’art. 37, se lo Stato richiesto ritiene
opportuno intraprendere un’azione in merito alla richiesta di esecuzione.
-
Prima
che un tribunale emetta una decisione circa una richiesta di esecuzione,
la persona condannata dovrà avere la possibilità di dichiarare i suoi
punti di vista, dietro domanda, egli sarà ascoltato dal tribunale
o per il tramite di lettere rogatorie o di persona, una udienza di
persona deve essere concessa in base ad espressa richiesta in tal
senso presentata dall’imputato. Il tribunale può, tuttavia, decidere
circa l’accettazione della richiesta di esecuzione in assenza di una
persona condannata che abbia richiesto di essere ascoltata personalmente
ove questi sia detenuto nello Stato richiedente. In questo caso, qualsiasi
decisione relativa alla sostituzione della pena, ai sensi dell’art.
44, sarà aggiornata finché, a seguito del trasferimento della persona
condannata nello Stato richiesto, questa non abbia avuto la possibilità
di comparire dinanzi al tribunale.
-
Il
tribunale o, nei casi previsti all’art. 37, l’autorità cui lo stesso
art. 37 ha conferito i poteri, che trattino il caso dovranno accertare:
a)
che la pena della quale è richiesta l’esecuzione sia stata imposta
attraverso una sentenza penale europea;
b)
che siano soddisfatti i requisiti dell’art. 4;
c)
che la condizione prevista all’art. 6 a) non si verifichi, o non precluda
l’esecuzione;
d)
che l’esecuzione non sia preclusa in base all’art 7 e) che, nel caso
di una condanna in contumacia o di un’ordinanza penale, i requisiti
della sezione 3 della presente Parte siano soddisfatti, ogni Stato
Contraente può assegnare al tribunale, o all’autorità che ne abbia
i poteri ai sensi dell’art. 37, il compito di esaminare altre condizioni
per l’esecuzione prevista dalla presente Convenzione.
-
Sarà
possibile il ricorso in appello contro le decisioni giudiziarie emesse
in applicazione della presente sezione al fine dell’esecuzione richiesta
e contro quelle prese in sede di appello sulle decisioni da parte
delle autorità amministrative di cui all’art. 37.
-
Lo
Stato richiesto è vincolato alla constatazione dei fatti nella misura
in cui essi sono dichiarati nella decisione o nella misura in cui
quest’ultima si basi implicitamente su di essi.
b)
Clausole specificamente relative all’esecuzione di pene che comportino
la privazione della libertà
-
Qualora
la persona condannata sia detenuta nello Stato richiedente essa dovrà,
salvo diversamente previsto dalle leggi di tale Stato, essere trasferita
nello Stato richiesto, non appena lo Stato richiedente abbia ricevuto
notifica di accettazione della richiesta di esecuzione.
-
Se
la richiesta di esecuzione viene accettata, il tribunale deve sostituire
la pena comportante la privazione della libertà imposta nello Stato
richiedente con la pena prescritta dalle proprie leggi relativamente
allo stesso reato. Questa pena può, subordinatamente alle limitazioni
previste al paragrafo 2, essere di natura o durata diverse da quelle
imposte nello Stato richiedente. Qualora quest’ultima pena fosse inferiore
al minimo che può essere imposto ai sensi delle leggi dello Stato
richiesto, il tribunale non sarà vincolato da tale minimo e imporrà
una pena corrispondente a quella imposta nello Stato richiedente.
c)
Clausole specificamente relative alla esecuzione di decadenze
-
Qualora
venga inoltrata una richiesta di esecuzione di una decadenza, tale
decadenza imposta nello Stato richiedente può essere posta in atto
nello Stato richiesto solo se la legge di quest’ultimo Stato permette
la decadenza per il reato in questione. Il tribunale investito del
caso valuterà l’opportunità di eseguire la decadenza nel territorio
del proprio Stato.
-
Se
il tribunale ordina l’esecuzione della decadenza, esso ne determinerà
la durata, entro i limiti prescritti dalle proprie leggi, ma non potrà
superare i limiti fissati nella sentenza imposta nello Stato richiedente.
Il tribunale può ordinare che la decadenza venga eseguita rispetto
solo ad alcuni dei diritti la cui perdita o sospensione è stata pronunciata.
-
L’art.
11 non si applicherà alla decadenza.
-
Lo
Stato richiesto avrà il diritto di conferire alla persona condannata
i diritti di cui è stata privata, in conformità ad una decisione adottata
in applicazione della presente sezione.
Parte
III
Effetti
internazionali delle sentenze penali europee
Ne
bis in idem
-
Una
persona nei cui confronti è stata emanata una sentenza penale europea
non può per quello stesso atto né essere perseguita né condannata
né soggetta a esecuzione di una pena in un altro Stato Contraente:
a)
se è stata assolta;
b)
se la pena imposta è stata completamente eseguita o è in fase di esecuzione,
o è stata interamente, o rispetto alla parte non eseguita, soggetta
a grazia o amnistia, o non può più essere eseguita a causa della prescrizione;
c)
se il tribunale ha contestato la colpevolezza della persona senza
imporre una pena.
Ciononostante,
uno Stato Contraente, salvo che non abbia esso stesso richiesto il
procedimento, non sarà obbligato a riconoscere r effetto di "ne
bis in idem" se l’atto che ha dato luogo al giudizio era diretto
contro o una persona o un’istituzione o qualsiasi bene avente carattere
pubblico in tale Stato, o se il soggetto del giudizio aveva esso stesso
un carattere pubblico in tale Stato. Inoltre, qualsiasi Stato Contraente
ove l’atto è stato commesso, o considerato come tale conformemente
alle leggi di tale Stato, non sarà obbligato a riconoscere l’effetto
di "ne bis in idem", a meno che tale Stato non abbia esso
stesso richiesto il procedimento.
-
Se
viene istituito un nuovo procedimento a carico di una persona che
in un altro Stato Contraente è stata condannata per lo stesso atto,
in tal caso qualsiasi periodo di privazione della libertà derivante
dalla sentenza eseguita verrà dedotto dalla pena che possa essere
imposta.
-
La
presente sezione non impedirà l’applicazione di più ampie disposizioni
interne relative all’effetto di "ne bis in idem" collegati
a giudizi penali pronunciati all’estero.
Considerazione
di precedenti
-
Ciascuno
Stato Contraente adotterà le misure legislative che riterrà appropriate
per permettere ai suoi tribunali, al momento di emanare una sentenza,
di prendere in considerazione qualsiasi precedente sentenza penale
europea emanata per un altro reato, avendo udito l’imputato, al fine
di aggiungere a tale sentenza tutti o alcuni degli effetti che le
proprie leggi prevedono per sentenze emanate nel proprio territorio.
Esso determinerà le condizioni in cui tale sentenza viene presa in
considerazione.
-
Ciascuno
Stato Contraente adotterà le misure legislative in considerazione
di qualsiasi sentenza penale europea, emanata avendo udito l’imputato,
in modo da permettere l’applicazione di tutta o parte di una decadenza
che le sue leggi prevedono per le sentenze emanate nel proprio territorio
Esso determinerà le condizioni in cui tale sentenza viene presa in
considerazione.
Disposizioni
finali
-
La
presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati Membri rappresentati
nel Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, sarà soggetta a
ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito
del terzo strumento di ratifica o di accettazione. Per quanto riguarda
uno Stato firmatario che depositi la ratifica o l’accettazione in
un secondo tempo, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la
data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o di accettazione.
-
Dopo
l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro ad
accedervi, a condizione che la risoluzione contenente tale invito
riceva il consenso unanime dei membri del Consiglio che hanno ratificato
la Convenzione.
-
Qualsiasi
Stato Contraente può, al momento della firma o del deposito dei suoi
strumenti di ratifica, accettazione o adesione, specificare il territorio
o i territori cui si applicherà la presente Convenzione 2 Qualsiasi
Stato Contraente può, al momento del deposito dei suoi strumenti di
ratifica, accettazione o adesione o in qualsiasi data successiva,
per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi
altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e per
le cui relazioni internazionali esso sia responsabile o in nome del
quale sia autorizzato a assumere impegni. Ogni dichiarazione fatta
in virtù del paragrafo precedente può, rispetto a qualsiasi territorio
menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata conformemente alla
procedura fissata all’articolo 66 della presente Convenzione.
-
Qualsiasi
Stato Contraente può, al momento della firma del deposi dei suoi strumenti
di ratifica, accettazione o adesione, dichiarare che si avvale di
una o più delle riserve previste nell’allegato I alla presente Convenzione.
Qualsiasi Stato contraente può interamente o parzialmente ritirare
una riserva che abbia formulato in virtù del paragrafo precedente
per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa che avrà effetto a partire dalla data del suo
ricevimento. Uno Stato Contraente che abbia formulato una riserva
riguardo a una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione
non può pretendere l’applicazione di tale disposizione da parte di
nessun altro Stato: esso può, tuttavia. se la sua riserva è parziale
o condizionale, pretendere l’applicazione di tale disposizione nella
misura in cui l’abbia esso stesso accettata.
-
Qualsiasi
Stato Contraente può in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata
al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare le disposizioni
legali da includersi negli Allegati II o III della presente Convenzione.
Qualsiasi modifica delle disposizioni nazionali elencate negli Allegati
II o III sarà notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,
ove tale modifica renda inesatte le informazioni contenute in tali
Allegati. Qualsiasi modifica apportata agli Allegati II o IIII in
applicazione del paragrafo precedente avrà effetto in ciascun Stato
Contraente un mese dopo la data della loro modifica da parte del Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
-
Ciascuno
Stato Contraente, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica,
accettazione o adesione, dovrà fornire al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa le pertinenti informazioni relative alle pene applicabili
in tale Stato e la loro esecuzione, ai fini dell’applicazione della
presente Convenzione. Qualsiasi modifica successiva, che renda inesatte
le informazioni fornite conformemente al paragrafo che precede, verrà
anche notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
-
La
presente Convenzione non pregiudica né i diritti e gli impegni derivanti
da trattati di estradizione e Convenzioni internazionali multilaterali
riguardanti questioni speciali, né disposizioni riguardanti le materie
oggetto della presente Convenzione e che sono contenute in altre Convenzioni
esistenti tra Stati Contraenti. Gli Stati Contraenti non possono concludere
tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto
della presente Convenzione, salvo che al fine di completarne le sue
disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi ivi contenuti.
Tuttavia, qualora due o più Stati Contraenti avessero già stabilito
le loro relazioni in materia sulla base di una legislazione uniforme,
o istituito un loro speciale sistema, o qualora lo facessero in futuro,
essi avranno il diritto di regolare tali relazioni conformemente a
essi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Gli Stati
Contraenti, che cessino di applicare le disposizioni della presente
Convenzione alle loro relazioni reciproche, su questa materia ne notificheranno
il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
-
Il
Comitato Europeo per i problemi del crimine del Consiglio d’Europa
verrà tenuto informato circa l’applicazione della presente Convenzione
e farà tutto quanto sia necessario per facilitare lo amichevole soluzione
di qualsiasi difficoltà che possa derivare dalla sua esecuzione.
-
La
presente Convenzione resterà in vigore indefinitamente. Qualsiasi
Stato Contraente può, per quanto lo concerne, denunciare la presente
Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la
data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.
-
Il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati
membri, rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio, e a
qualsiasi Stato che abbia aderito alla presente Convenzione
a)
ogni firma:
b)
ogni deposito di strumenti di ratifica o accettazione o adesione;
c)
ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente
all’art. 58 di essa:
d)
ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 19, paragrafo
1:
e)
ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 44, paragrafo
4:
f)
ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 60;
g)
ogni riserva formulata in applicazione dell’art. 61, paragrafo 1,
e il ritiro di tale riserva;
h)
ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 62, paragrafo
1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di detto articolo,
paragrafo 2;
i)
ogni informazione ricevuta in applicazione dell’art. 63, paragrafo
1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di tale articolo.
paragrafo 2;
j)
ogni notifica riguardante accordi bilaterali o multilaterali conclusi
in applicazione dell’art. 64, paragrafo 2, o riguardante una legislazione
uniforme introdotta in applicazione dell’art. 64, paragrafo 3;
k)
ogni notifica ricevuta in applicazione dell’art. 66 e la data in cui
la denuncia avrà effetto.
-
La
presente Convenzione e le dichiarazioni e notifiche autorizzate in
base alla suddetta si applicheranno solo all’esecuzione di decisioni
emanate dopo l’entrata in vigore della Convenzione tra gli Stati Contraenti
interessati.
Allegato
1
Ogni
Stato Contraente può dichiarare che si riserva il diritto:
a)
di rifiutare l’esecuzione, se ritiene che la sentenza sia relativa a un
reato fiscale o religioso;
b)
di rifiutare l’esecuzione di una pena per un atto che, ai sensi delle
leggi dello Stato richiesto, avrebbe potuto essere esaminato solo da un’autorità
amministrativa;
c)
di rifiutare l’esecuzione di una sentenza penale europea, che le autorità
dello Stato richiedente abbiano emanato in una data in cui, ai sensi delle
proprie leggi, l’azione penale per il reato punito attraverso la sentenza
non è possibile a causa della prescrizione;
d)
di rifiutare l’esecuzione di condanne emanate in contumacia e di ordinanze
penali o soltanto di una di queste categorie di decisioni;
e)
di rifiutare l’applicazione delle disposizioni dell’art. 8, qualora questo
Stato abbia una competenza originaria e di riconoscere in questi casi
solo l’equivalenza degli atti che hanno interrotto o sospeso i termini
di prescrizione che siano stati eseguiti nello Stato richiedente;
j)
di accettare l’applicazione della Parte III rispetto a una delle sue due
sezioni soltanto
Allegato
II
Lista
dei reati diversi dai reati considerati dal codice penale
I
seguenti reati verranno assimilati ai reati previsti dal codice penale:
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in
Francia, qualsiasi comportamento illegale sanzionato con una contravvenzione
relativa alle grandi comunicazioni;
|
nella
Repubblica Federale di Germania, qualsiasi comportamento illegale
considerato conformemente alla procedura stabilita nella legge sulle
violazioni dei regolamenti;
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in
Italia, qualsiasi comportamento illegale cui si applica la Legge
n° 317 del 3 marzo 1967.
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