Convenzione sulla sorveglianza

 

Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964

 

Legge 15 novembre 1973, n° 772

 

Titolo 1

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 1

 

  1. Le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prestarsi reciprocamente l’assistenza necessaria alla riabilitazione sociale delle persone di cui all’art. 2. Detta assistenza consiste in una sorveglianza dei condannati da effettuarsi sia mediante l’adozione di misure atte a facilitarne la riabilitazione e il riadattamento alla vita sociale che mediante il controllo della loro condotta al fine di permettere, ove occorra, sia l’emanazione di una sentenza sia l’esecuzione di una sentenza già emanata.

  2. Le Parti contraenti daranno esecuzione, in conformità delle disposizioni che seguono, alla pena o alla misura di sicurezza comportanti privazione della libertà, pronunciate contro il condannato e la cui applicazione era stata sospesa.

 

Articolo 2

 

  1. Ai sensi della presente Convenzione, il termine "condannato" indica qualsiasi individuo il quale sul territorio di una delle Parti contraenti sia stato oggetto:

    a) di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena;

    b) di una condanna comportante privazione della libertà, emanata, in tutto o in parte, con la condizionale, sia al momento della condanna, che successivamente.

  2. Negli articoli che seguono, il termine "condanna" indica le decisioni prese in base ai sottoparagrafi a) e b) del precedente paragrafo 1.

 

Articolo 3

 

  1. Le decisioni di cui all’art. 2 debbono essere definitive ed esecutorie.

  2. Il reato sul quale viene basata una richiesta in base all’art. 5 deve essere un reato punibile sia dalla legge dello Stato richiedente che da quella dello Stato richiesto.

 

Articolo 4

 

  1. Lo Stato che ha pronunciato la condanna può chiedere allo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale:

a) di assicurare soltanto la sorveglianza in base al titolo II:

b) di assicurare la sorveglianza e di procedere eventualmente all’esecuzione della condanna in base ai titoli II e III:

c) di assicurare la completa applicazione della condanna in base alle disposizioni del titolo IV.

Articolo 5

 

  1. Lo Stato richiesto è tenuto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, a dar seguito a tale richiesta.

  2. Se lo Stato richiedente ha formulato una delle richieste di cui al precedente paragrafo 1 e se lo Stato richiesto ritiene preferibile, nella fattispecie, utilizzare una delle altre possibilità previste nel presente paragrafo, lo Stato richiesto può rifiutarsi di aderire a tale richiesta, dichiarandosi nello stesso tempo pronto a dar seguito ad un’altra richiesta da esso indicata.

 

Articolo 6

 

  1. A richiesta dello Stato che ha pronunciato la condanna, la sorveglianza, l’esecuzione della stessa o la sua completa applicazione di cui all’articolo precedente, sono assicurate dallo stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale.

 

Articolo 7

 

  1. La sorveglianza, l’esecuzione o la completa applicazione verranno negate:

    a) se esse sono considerate dallo Stato richiesto come di natura tale da lederne la sovranità, la sicurezza, i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o suoi altri interessi essenziali;

    b) allorché la condanna motivante la richiesta di cui all’art. 5 è basata su fatti che sono stati giudicati in ultima istanza dallo Stato richiesto;

    c) allorché io Stato richiesto considera i fatti che hanno motivato la condanna sia come un reato politico sia come un reato connesso ad un reato politico sia infine come un reato esclusivamente militare;

    d) allorché la sanzione sia caduta in prescrizione in base alla legge dello Stato richiedente o a quella dello Stato richiesto;

    e) allorché l’autore del reato beneficia di un’amnistia odi un provvedimento di grazia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto.

  2. La sorveglianza, l’esecuzione o la completa applicazione possono essere negate:

    a) allorché le Autorità competenti dello stato richiesto hanno deciso di non intentare procedimenti o di metter fine ai procedimenti già iniziati per gli stessi fatti;

    b) allorché i fatti motivanti la condanna sono già oggetto di procedimenti nello Stato richiesto;

    c) allorché la richiesta concerne una condanna pronunciata in contumacia;

    d) allorché lo Stato richiesto ritiene che la condanna sia incompatibile con i principi che regolano l’applicazione del proprio diritto penale, ed in particolare se, a motivo dell’età, l’autore del reato non avrebbe potuto essere condannato dallo Stato richiesto.

  3. Nel caso di reati contro le leggi fiscali, la sorveglianza e l’esecuzione hanno luogo, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto se è stato cosi deciso dalle Parti contraenti per ciascun reato o categorie di reati

 

Articolo 8

 

  1. Qualora sia ritenuto necessario, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si terranno reciprocamente informati di qualsiasi circostanza avente conseguenze sulla attuazione delle misure di sorveglianza sul territorio dello Stato richiesto o sull’esecuzione della condanna in tale Stato.

 

Articolo 9

 

 

  1. Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla richiesta di quest’ultimo. Qualsiasi diniego totale o parziale dovrà essere motivato dallo Stato richiesto.

 

Titolo II

Della sorveglianza

 

Articolo 10

 

  1. Lo Stato richiedente rende note allo stato richiesto le condizioni imposte al condannato e, se esistono, le misure di sorveglianza alle quali quest’ultimo deve uniformarsi durante il periodo di sospensione condizionale della penale.

 

Articolo 11

 

  1. Nel soddisfare la richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, se necessario, adeguerà le misure di sorveglianza prescritte alla propria legislazione.

  2. In nessun caso le misure di sorveglianza applicate dallo Stato richiesto possono essere più severe, per natura e durata, di quelle prescritte dallo Stato richiedente.

 

Articolo 12

 

  1. Allorché lo Stato richiesto accetta di assicurare la sorveglianza dovrà adottare le misure seguenti:

    1. informare senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla sua richiesta;

    2. assicurare la collaborazione delle autorità o degli organismi che, sul proprio territorio, sono responsabili della sorveglianza e dell’assistenza dei condannati;

    3. informare lo Stato richiedente di tutti i provvedimenti adottati e della loro applicazione.

 

Articolo 13

 

  1. Nel caso in cui il condannato divenga oggetto di una revoca della condizionale di cui all’art. 2, o perché sottoposto a procedimento o a condanna per un nuovo reato, ovvero perché inadempiente agli obblighi impostigli, le informazioni necessarie vengono fornite d’ufficio e senza indugio allo Stato richiedente dallo Stato richiesto.

 

Articolo 14

 

  1. Allo scadere del periodo di sorveglianza, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie.

 

Articolo 15

 

  1. Lo Stato richiedente è il solo competente a giudicare, tenuto conto delle informazioni e dei pareri forniti dallo Stato richiesto, se il condannato ha adempiuto o meno gli obblighi che gli erano stati imposti e, sulla base di tale apprezzamento, ad adottare ulteriori misure previste dalla propria legislazione. Esso informa lo Stato richiesto della propria decisione.

 

Titolo III

Dell’esecuzione delle condanne

 

Articolo 16

 

  1. Dopo la revoca della sospensione condizionale da parte dello Stato richiedente e su domanda di detto Stato, competerà allo Stato richiesto di dare esecuzione alla condanna.

 

Articolo 17

 

  1. L’esecuzione avviene in conformità della legge dello Stato richiesto, previa verifica dell’autenticità della richiesta di esecuzione e della sua compatibilità con le condizioni fissate dalla presente Convenzione

 

Articolo 18

 

  1. Lo Stato richiesto trasmette in tempo utile allo Stato richiedente un documento attestante l’esecuzione della condanna.

 

Articolo 19

 

  1. Lo Stato richiesto sostituisce. ove occorra. alla sanzione inflitta nello Stato richiedente, la pena o la misura prevista dalla propria legge per un reato analogo. Tale pena o misura corrisponde, per sua natura, nella misura massima possibile a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato richiesto, né essere più severa, per natura e durata, della pena inflitta dallo Stato richiedente.

 

Articolo 20

 

  1. Lo Stato richiedente non può più adottare alcuna delle misure di esecuzione richieste, a meno che un rifiuto o una impossibilità di esecuzione gli siano stati notificati dallo Stato richiesto.

 

Articolo 21

 

  1. Lo Stato richiesto è competente in materia di libertà condizionata. Il diritto di grazia può essere esercitato sia dallo Stato richiedente che dallo Stato richiesto.

 

Titolo IV

Cessione di poteri in favore dello stato richiesto

 

Articolo 22

 

  1. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto la sentenza di cui chiede la completa applicazione.

 

Articolo 23

 

  1. Lo Stato richiesto adegua la pena o la misura inflitta alla propria legislazione penale, come se la condanna fosse stata pronunciata per lo stesso reato commesso nel proprio territorio.

  2. La pena inflitta nello Stato richiesto non può essere più severa di quella inflitta nello Stato richiedente.

 

Articolo 24

 

  1. Lo Stato richiesto garantisce la completa applicazione della sentenza, in tal modo adeguata come se si trattasse di una sentenza pronunciata dai propri organi giudiziari.

 

Articolo 25

 

  1. L’accettazione da parte dello Stato richiesto di una domanda, formulata in conformità del presente titolo, estingue il diritto di eseguire la condanna nello Stato richiedente.

 

Titolo V

Disposizioni comuni

 

Articolo 26

 

  1. Ogni richiesta di cui all’art. 5 deve essere formulata per iscritto, detta richiesta dovrà indicare:

    a) l’autorità che l’ha emanata:

    b) l’oggetto:

    c) l’identità del condannato ed il suo luogo di residenza nello Stato richiesto.

  2. La richiesta di sorveglianza sarà accompagnata dall’originale o da una copia autentica della decisione contenente le ragioni che hanno motivato la sorveglianza e quelle che fissano le misure alle quali viene sottoposto il condannato. Detto documento deve attestare il carattere esecutivo della decisione e delle misure di sorveglianza prescritte Preciserà inoltre, nella misura del possibile, le circostanze del reato che ha motivato la decisione relativa alla sorveglianza, il tempo ed il luogo nel quale è stato commesso il reato, la sua qualificazione giuridica e, ove occorra, la durata della pena da eseguire. Fornirà inoltre tutte le informazioni del caso sulla natura e durata delle misure di sorveglianza di cui è richiesta l’applicazione. Conterrà, infine, riferimento alle disposizioni di legge applicabili, nonché le informazioni necessarie circa la personalità del condannato e la sua condotta nello Stato richiedente prima e dopo la pronunzia della decisione di sorveglianza.

  3. La richiesta di esecuzione sarà accompagnata dall’originale, o da una copia autentica della decisione, che attesti la revoca della sospensione condizionale della condanna o della sua esecuzione nonché del provvedimento di condanna. Il carattere esecutivo delle predette due decisioni sarà certificato nella forma prescritta dalla legge dello Stato che le ha pronunciate. Allorché il provvedimento da eseguire ne sostituisce uno emesso in precedenza senza contenere l’esposizione dei fatti, dovrà essere allegata una copia autentica del provvedimento contenente detta esposizione. La richiesta di una completa applicazione della condanna sarà accompagnata dai documenti di cui al precedente paragrafo.

 

Articolo 27

 

  1. La richiesta sarà indirizzata dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. La risposta verrà trasmessa con la stessa procedura.

  2. Le comunicazioni necessarie all’applicazione della presente Convenzione verranno scambiate sia col procedimento indicato al paragrafo 1 del presente articolo, che direttamente tra le autorità delle Parti contraenti.

  3. Nei casi urgenti, le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere trasmesse tramite l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

  4. Ogni Parte contraente può, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, render noto che essa intende derogare alle norme di trasmissione di cui ai paragrafi le 2 del presente articolo.

  5. Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato richiedente sono insufficienti per permettergli l’applicazione della presente Convenzione, richiederà le informazioni supplementari ritenute necessarie. Esso può fissare un termine per l’ottenimento di dette informazioni.

 

Articolo 28

 

  1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non sarà richiesta la traduzione delle richieste e dei documenti allegati, né di qualsiasi altro documento concernente l’applicazione della presente Convenzione.

  2. Ogni Parte contraente potrà, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e i documenti allegati le siano inviati accompagnati, sia da una traduzione nella lingua di detta Parte, che da una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa o nella lingua, fra quelle menzionate, che essa indicherà. Le altre Parti contraenti potranno invocare il trattamento di reciprocità.

  3. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni relative alla traduzione delle richieste e dei documenti allegati, contenute negli accordi o nelle intese in vigore o da concludere fra due o più Parti contraenti.

 

Articolo 29

 

  1. Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.

 

Articolo 30

 

  1. Lo Stato richiesto è competente a percepire su domanda dello Stato richiedente, il rimborso delle spese del processo e dell’emanazione della sentenza sopportate da quest’ultimo Stato. Se lo Stato richiesto procede a tale riscossione, sarà tenuto a rimborsare allo Stato richiedente unicamente gli onorari degli esperti che ha percepiti.

 

Articolo 31

 

  1. Le spese di sorveglianza e di esecuzione incorse nello Stato richiesto non vengono rimborsate.

 

Titolo VI

Disposizioni finali

 

Articolo 32

 

  1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo le disposizioni di pubblica sicurezza relative agli stranieri.

 

Articolo 33

 

  1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

  2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

  3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l’accetti successivamente, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

 

Articolo 34

 

  1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

  2. L’adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.

 

Articolo 35

 

  1. Ogni Parte contraente. al momento della firma o all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

  2. Ogni Parte contraente, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione o in ogni altro momento successivo, potrà estendere l’applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata a stipulare.

  3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall’art. 39 della presente Convenzione.

 

Articolo 36

 

  1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo gli obblighi contenuti nelle disposizioni di ogni altra Convenzione internazionale a carattere bilaterale o multilaterale che, fra due o più Parti contraenti, regolino o regoleranno l’estradizione o altre forme di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale.

  2. Le Parti contraenti potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni trattate nella presente Convenzione unicamente allo scopo di completarne le disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti.

  3. Tuttavia, se due o più Parti contraenti hanno basato o baseranno i loro rapporti su di una legislazione uniforme o su un regime particolare, esse avranno la facoltà di regolare i loro reciproci rapporti in materia, basandosi esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione.

  4. Le Parti contraenti che dovessero escludere l’applicazione della presente Convenzione nei loro reciproci rapporti, in base alle disposizioni del presente paragrafo, invieranno a tale scopo una notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

 

Articolo 37

 

  1. Ogni Parte contraente, al momento della firma o all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà dichiarare di fare uso di una o più delle riserve contenute nell’allegato alla presente Convenzione.

  2. Ogni Parte contraente potrà ritirare del tutto o in parte una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa e che avrà effetto alla data del suo ricevimento.

  3. La Parte contraente che ha formulato una riserva al riguardo di una disposizione della presente Convenzione non potrà pretendere l’applicazione di tale disposizione da parte di un’altra Parte; tuttavia, Essa potrà, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l’applicazione di detta disposizione nella misura in cui Essa stessa l’ha accettata.

  4. Ogni Parte contraente potrà. al momento della firma della presente Convenzione o all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, notificare che Essa considera la ratifica, l’accettazione o l’adesione come comportante l’obbligo, in base al diritto internazionale, di introdurre nell’ordinamento interno le disposizioni necessarie all’attuazione della presente Convenzione.

 

Articolo 38

 

  1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.

  2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

  3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

 

Articolo 39

 

 

  1. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma:

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell’art. 34:

d) ogni notifica e ogni dichiarazione ricevute in applicazione del paragrafo 4 dell’art. 27, del paragrafo 2 dell’art. 29, del paragrafo 3 dell’art. 37 e del paragrafo 4 dell’art. 38;

e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’art. 36;

f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’art. 38;

g) il ritiro di ogni riserva, effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 38;

h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’art. 39 e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.

 

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