Convenzione
europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la
condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964
Legge
15 novembre 1973, n° 772
Titolo
1
Disposizioni
generali
Articolo
1
-
Le
Parti contraenti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a
prestarsi reciprocamente l’assistenza necessaria alla riabilitazione
sociale delle persone di cui all’art. 2. Detta assistenza consiste in una
sorveglianza dei condannati da effettuarsi sia mediante l’adozione di
misure atte a facilitarne la riabilitazione e il riadattamento alla vita
sociale che mediante il controllo della loro condotta al fine di permettere,
ove occorra, sia l’emanazione di una sentenza sia l’esecuzione di una
sentenza già emanata.
-
Le
Parti contraenti daranno esecuzione, in conformità delle disposizioni che
seguono, alla pena o alla misura di sicurezza comportanti privazione della
libertà, pronunciate contro il condannato e la cui applicazione era stata
sospesa.
Articolo
2
-
Ai
sensi della presente Convenzione, il termine "condannato" indica
qualsiasi individuo il quale sul territorio di una delle Parti contraenti
sia stato oggetto:
a)
di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale
della pena;
b)
di una condanna comportante privazione della libertà, emanata, in tutto o
in parte, con la condizionale, sia al momento della condanna, che
successivamente.
-
Negli
articoli che seguono, il termine "condanna" indica le decisioni
prese in base ai sottoparagrafi a) e b) del precedente paragrafo 1.
Articolo
3
-
Le
decisioni di cui all’art. 2 debbono essere definitive ed esecutorie.
-
Il
reato sul quale viene basata una richiesta in base all’art. 5 deve essere
un reato punibile sia dalla legge dello Stato richiedente che da quella
dello Stato richiesto.
Articolo
4
-
Lo
Stato che ha pronunciato la condanna può chiedere allo Stato sul territorio
del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale:
a)
di assicurare soltanto la sorveglianza in base al titolo II:
b)
di assicurare la sorveglianza e di procedere eventualmente all’esecuzione
della condanna in base ai titoli II e III:
c)
di assicurare la completa applicazione della condanna in base alle
disposizioni del titolo IV.
Articolo
5
-
Lo
Stato richiesto è tenuto, alle condizioni previste dalla presente
Convenzione, a dar seguito a tale richiesta.
-
Se
lo Stato richiedente ha formulato una delle richieste di cui al precedente
paragrafo 1 e se lo Stato richiesto ritiene preferibile, nella fattispecie,
utilizzare una delle altre possibilità previste nel presente paragrafo, lo
Stato richiesto può rifiutarsi di aderire a tale richiesta, dichiarandosi
nello stesso tempo pronto a dar seguito ad un’altra richiesta da esso
indicata.
Articolo
6
-
A
richiesta dello Stato che ha pronunciato la condanna, la sorveglianza,
l’esecuzione della stessa o la sua completa applicazione di cui
all’articolo precedente, sono assicurate dallo stato sul territorio del
quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale.
Articolo
7
-
La
sorveglianza, l’esecuzione o la completa applicazione verranno negate:
a)
se esse sono considerate dallo Stato richiesto come di natura tale da
lederne la sovranità, la sicurezza, i principi fondamentali del suo
ordinamento giuridico o suoi altri interessi essenziali;
b)
allorché la condanna motivante la richiesta di cui all’art. 5 è basata
su fatti che sono stati giudicati in ultima istanza dallo Stato richiesto;
c)
allorché io Stato richiesto considera i fatti che hanno motivato la
condanna sia come un reato politico sia come un reato connesso ad un reato
politico sia infine come un reato esclusivamente militare;
d)
allorché la sanzione sia caduta in prescrizione in base alla legge dello
Stato richiedente o a quella dello Stato richiesto;
e)
allorché l’autore del reato beneficia di un’amnistia odi un
provvedimento di grazia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto.
-
La
sorveglianza, l’esecuzione o la completa applicazione possono essere
negate:
a)
allorché le Autorità competenti dello stato richiesto hanno deciso di non
intentare procedimenti o di metter fine ai procedimenti già iniziati per
gli stessi fatti;
b)
allorché i fatti motivanti la condanna sono già oggetto di procedimenti
nello Stato richiesto;
c)
allorché la richiesta concerne una condanna pronunciata in contumacia;
d)
allorché lo Stato richiesto ritiene che la condanna sia incompatibile con i
principi che regolano l’applicazione del proprio diritto penale, ed in
particolare se, a motivo dell’età, l’autore del reato non avrebbe
potuto essere condannato dallo Stato richiesto.
-
Nel
caso di reati contro le leggi fiscali, la sorveglianza e l’esecuzione
hanno luogo, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto
se è stato cosi deciso dalle Parti contraenti per ciascun reato o categorie
di reati
Articolo
8
-
Qualora
sia ritenuto necessario, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si
terranno reciprocamente informati di qualsiasi circostanza avente
conseguenze sulla attuazione delle misure di sorveglianza sul territorio
dello Stato richiesto o sull’esecuzione della condanna in tale Stato.
Articolo
9
-
Lo
Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato
alla richiesta di quest’ultimo. Qualsiasi diniego totale o parziale dovrà
essere motivato dallo Stato richiesto.
Titolo
II
Della
sorveglianza
Articolo
10
-
Lo
Stato richiedente rende note allo stato richiesto le condizioni imposte al
condannato e, se esistono, le misure di sorveglianza alle quali quest’ultimo
deve uniformarsi durante il periodo di sospensione condizionale della
penale.
Articolo
11
-
Nel
soddisfare la richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, se
necessario, adeguerà le misure di sorveglianza prescritte alla propria
legislazione.
-
In
nessun caso le misure di sorveglianza applicate dallo Stato richiesto
possono essere più severe, per natura e durata, di quelle prescritte dallo
Stato richiedente.
Articolo
12
-
Allorché
lo Stato richiesto accetta di assicurare la sorveglianza dovrà adottare le
misure seguenti:
-
informare
senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla sua richiesta;
-
assicurare
la collaborazione delle autorità o degli organismi che, sul proprio
territorio, sono responsabili della sorveglianza e dell’assistenza dei
condannati;
-
informare
lo Stato richiedente di tutti i provvedimenti adottati e della loro
applicazione.
Articolo
13
-
Nel
caso in cui il condannato divenga oggetto di una revoca della condizionale
di cui all’art. 2, o perché sottoposto a procedimento o a condanna per un
nuovo reato, ovvero perché inadempiente agli obblighi impostigli, le
informazioni necessarie vengono fornite d’ufficio e senza indugio allo
Stato richiedente dallo Stato richiesto.
Articolo
14
-
Allo
scadere del periodo di sorveglianza, su domanda dello Stato richiedente, lo
Stato richiesto fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie.
Articolo
15
-
Lo
Stato richiedente è il solo competente a giudicare, tenuto conto delle
informazioni e dei pareri forniti dallo Stato richiesto, se il condannato ha
adempiuto o meno gli obblighi che gli erano stati imposti e, sulla base di
tale apprezzamento, ad adottare ulteriori misure previste dalla propria
legislazione. Esso informa lo Stato richiesto della propria decisione.
Titolo
III
Dell’esecuzione
delle condanne
Articolo
16
-
Dopo
la revoca della sospensione condizionale da parte dello Stato richiedente e
su domanda di detto Stato, competerà allo Stato richiesto di dare
esecuzione alla condanna.
Articolo
17
-
L’esecuzione
avviene in conformità della legge dello Stato richiesto, previa verifica
dell’autenticità della richiesta di esecuzione e della sua compatibilità
con le condizioni fissate dalla presente Convenzione
Articolo
18
-
Lo
Stato richiesto trasmette in tempo utile allo Stato richiedente un documento
attestante l’esecuzione della condanna.
Articolo
19
-
Lo
Stato richiesto sostituisce. ove occorra. alla sanzione inflitta nello Stato
richiedente, la pena o la misura prevista dalla propria legge per un reato
analogo. Tale pena o misura corrisponde, per sua natura, nella misura
massima possibile a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può
eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato richiesto, né essere
più severa, per natura e durata, della pena inflitta dallo Stato
richiedente.
Articolo
20
-
Lo
Stato richiedente non può più adottare alcuna delle misure di esecuzione
richieste, a meno che un rifiuto o una impossibilità di esecuzione gli
siano stati notificati dallo Stato richiesto.
Articolo
21
-
Lo
Stato richiesto è competente in materia di libertà condizionata. Il
diritto di grazia può essere esercitato sia dallo Stato richiedente che
dallo Stato richiesto.
Titolo
IV
Cessione
di poteri in favore dello stato richiesto
Articolo
22
-
Lo
Stato richiedente comunica allo Stato richiesto la sentenza di cui chiede la
completa applicazione.
Articolo
23
-
Lo
Stato richiesto adegua la pena o la misura inflitta alla propria
legislazione penale, come se la condanna fosse stata pronunciata per lo
stesso reato commesso nel proprio territorio.
-
La
pena inflitta nello Stato richiesto non può essere più severa di quella
inflitta nello Stato richiedente.
Articolo
24
-
Lo
Stato richiesto garantisce la completa applicazione della sentenza, in tal
modo adeguata come se si trattasse di una sentenza pronunciata dai propri
organi giudiziari.
Articolo
25
-
L’accettazione
da parte dello Stato richiesto di una domanda, formulata in conformità del
presente titolo, estingue il diritto di eseguire la condanna nello Stato
richiedente.
Titolo
V
Disposizioni
comuni
Articolo
26
-
Ogni
richiesta di cui all’art. 5 deve essere formulata per iscritto, detta
richiesta dovrà indicare:
a)
l’autorità che l’ha emanata:
b)
l’oggetto:
c)
l’identità del condannato ed il suo luogo di residenza nello Stato
richiesto.
-
La
richiesta di sorveglianza sarà accompagnata dall’originale o da una copia
autentica della decisione contenente le ragioni che hanno motivato la
sorveglianza e quelle che fissano le misure alle quali viene sottoposto il
condannato. Detto documento deve attestare il carattere esecutivo della
decisione e delle misure di sorveglianza prescritte Preciserà inoltre,
nella misura del possibile, le circostanze del reato che ha motivato la
decisione relativa alla sorveglianza, il tempo ed il luogo nel quale è
stato commesso il reato, la sua qualificazione giuridica e, ove occorra, la
durata della pena da eseguire. Fornirà inoltre tutte le informazioni del
caso sulla natura e durata delle misure di sorveglianza di cui è richiesta
l’applicazione. Conterrà, infine, riferimento alle disposizioni di legge
applicabili, nonché le informazioni necessarie circa la personalità del
condannato e la sua condotta nello Stato richiedente prima e dopo la
pronunzia della decisione di sorveglianza.
-
La
richiesta di esecuzione sarà accompagnata dall’originale, o da una copia
autentica della decisione, che attesti la revoca della sospensione
condizionale della condanna o della sua esecuzione nonché del provvedimento
di condanna. Il carattere esecutivo delle predette due decisioni sarà
certificato nella forma prescritta dalla legge dello Stato che le ha
pronunciate. Allorché il provvedimento da eseguire ne sostituisce uno
emesso in precedenza senza contenere l’esposizione dei fatti, dovrà
essere allegata una copia autentica del provvedimento contenente detta
esposizione. La richiesta di una completa applicazione della condanna sarà
accompagnata dai documenti di cui al precedente paragrafo.
Articolo
27
-
La
richiesta sarà indirizzata dal Ministero della giustizia dello Stato
richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. La risposta
verrà trasmessa con la stessa procedura.
-
Le
comunicazioni necessarie all’applicazione della presente Convenzione
verranno scambiate sia col procedimento indicato al paragrafo 1 del presente
articolo, che direttamente tra le autorità delle Parti contraenti.
-
Nei
casi urgenti, le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo
potranno essere trasmesse tramite l’Organizzazione internazionale di
polizia criminale (Interpol).
-
Ogni
Parte contraente può, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario
generale del Consiglio d’Europa, render noto che essa intende derogare
alle norme di trasmissione di cui ai paragrafi le 2 del presente articolo.
-
Qualora
lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato
richiedente sono insufficienti per permettergli l’applicazione della
presente Convenzione, richiederà le informazioni supplementari ritenute
necessarie. Esso può fissare un termine per l’ottenimento di dette
informazioni.
Articolo
28
-
Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non sarà
richiesta la traduzione delle richieste e dei documenti allegati, né di
qualsiasi altro documento concernente l’applicazione della presente
Convenzione.
-
Ogni
Parte contraente potrà, al momento della firma o del deposito del proprio
strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante dichiarazione
indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, riservarsi la
facoltà di esigere che le richieste e i documenti allegati le siano inviati
accompagnati, sia da una traduzione nella lingua di detta Parte, che da una
traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa
o nella lingua, fra quelle menzionate, che essa indicherà. Le altre Parti
contraenti potranno invocare il trattamento di reciprocità.
-
Il
presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni relative alla
traduzione delle richieste e dei documenti allegati, contenute negli accordi
o nelle intese in vigore o da concludere fra due o più Parti contraenti.
Articolo
29
-
Gli
atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione
saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.
Articolo
30
-
Lo
Stato richiesto è competente a percepire su domanda dello Stato
richiedente, il rimborso delle spese del processo e dell’emanazione della
sentenza sopportate da quest’ultimo Stato. Se lo Stato richiesto procede a
tale riscossione, sarà tenuto a rimborsare allo Stato richiedente
unicamente gli onorari degli esperti che ha percepiti.
Articolo
31
-
Le
spese di sorveglianza e di esecuzione incorse nello Stato richiesto non
vengono rimborsate.
Titolo
VI
Disposizioni
finali
Articolo
32
-
La
presente Convenzione non pregiudica in alcun modo le disposizioni di
pubblica sicurezza relative agli stranieri.
Articolo
33
-
La
presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
d’Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o
di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del
Consiglio d’Europa.
-
La
Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo
strumento di ratifica o di accettazione.
-
Essa
entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato firmatario che la
ratifichi o l’accetti successivamente, tre mesi dopo il deposito del
proprio strumento di ratifica o di accettazione.
Articolo
34
-
Dopo
l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio
ad aderire alla presente Convenzione.
-
L’adesione
si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del
Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre
mesi dopo la data del deposito stesso.
Articolo
35
-
Ogni
Parte contraente. al momento della firma o all’atto del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà
designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente
Convenzione.
-
Ogni
Parte contraente, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica,
di accettazione o di adesione o in ogni altro momento successivo, potrà
estendere l’applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione
indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi
altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le
relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata a stipulare.
-
Ogni
dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere
ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta
dichiarazione, alle condizioni previste dall’art. 39 della presente
Convenzione.
Articolo
36
-
La
presente Convenzione non pregiudica in alcun modo gli obblighi contenuti
nelle disposizioni di ogni altra Convenzione internazionale a carattere
bilaterale o multilaterale che, fra due o più Parti contraenti, regolino o
regoleranno l’estradizione o altre forme di reciproca assistenza
giudiziaria in materia penale.
-
Le
Parti contraenti potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o
multilaterali relativi alle questioni trattate nella presente Convenzione
unicamente allo scopo di completarne le disposizioni o di facilitare
l’applicazione dei principi in essa contenuti.
-
Tuttavia,
se due o più Parti contraenti hanno basato o baseranno i loro rapporti su
di una legislazione uniforme o su un regime particolare, esse avranno la
facoltà di regolare i loro reciproci rapporti in materia, basandosi
esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente
Convenzione.
-
Le
Parti contraenti che dovessero escludere l’applicazione della presente
Convenzione nei loro reciproci rapporti, in base alle disposizioni del
presente paragrafo, invieranno a tale scopo una notifica al Segretario
generale del Consiglio d’Europa.
Articolo
37
-
Ogni
Parte contraente, al momento della firma o all’atto del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà
dichiarare di fare uso di una o più delle riserve contenute nell’allegato
alla presente Convenzione.
-
Ogni
Parte contraente potrà ritirare del tutto o in parte una riserva da essa
formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione
indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa e che avrà
effetto alla data del suo ricevimento.
-
La
Parte contraente che ha formulato una riserva al riguardo di una
disposizione della presente Convenzione non potrà pretendere
l’applicazione di tale disposizione da parte di un’altra Parte;
tuttavia, Essa potrà, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere
l’applicazione di detta disposizione nella misura in cui Essa stessa
l’ha accettata.
-
Ogni
Parte contraente potrà. al momento della firma della presente Convenzione o
all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o
di adesione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del
Consiglio d’Europa, notificare che Essa considera la ratifica,
l’accettazione o l’adesione come comportante l’obbligo, in base al
diritto internazionale, di introdurre nell’ordinamento interno le
disposizioni necessarie all’attuazione della presente Convenzione.
Articolo
38
-
La
presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.
-
Ogni
Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente
Convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio
d’Europa.
-
La
denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale
ne avrà ricevuto notifica.
Articolo
39
-
Il
Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri
del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a)
ogni firma:
b)
il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
c)
ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità
dell’art. 34:
d)
ogni notifica e ogni dichiarazione ricevute in applicazione del paragrafo 4
dell’art. 27, del paragrafo 2 dell’art. 29, del paragrafo 3 dell’art. 37
e del paragrafo 4 dell’art. 38;
e)
ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2
e 3 dell’art. 36;
f)
ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1
dell’art. 38;
g)
il ritiro di ogni riserva, effettuato in applicazione delle disposizioni del
paragrafo 2 dell’art. 38;
h)
ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’art. 39 e la
data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.
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