Convenzione
europea di estradizione
firmata a Parigi il 13 dicembre 1957
(L.
30 gennaio 1963, n° 300 - Gazzetta Ufficiale n° 84 del 28 marzo 1963)
Articolo
1
(Obbligo
di estradare)
-
Le
Parti Contraenti s’impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le
norme ed alle condizioni determinate negli articoli seguenti, le persone che
sono perseguite per un reato o ricercate per l’esecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza, dalle autorità giudiziarie della Parte
richiedente.
Articolo
2
(Fatti
che danno luogo all’estradizione)
-
Daranno
luogo a estradizione i fatti puniti, dalle leggi della Parte richiedente e
della Parte richiesta, con una pena restrittiva della libertà o con una
misura di sicurezza restrittiva della libertà nel massimo non inferiore ad
un anno o con una pena più severa. Quando la condanna ad una pena è stata
pronunciata o la misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della
Parte richiedente, la sanzione pronunciata dovrà essere della durata dì
almeno quattro mesi.
-
Se
la domanda di estradizione contempla più fatti distinti puniti ciascuno
dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena
restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della
libertà, ma alcuni di essi non soddisfano le condizioni relative all’ammontare
della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare ugualmente l’estradizione
per questi ultimi.
-
Qualsiasi
Parte Contraente la cui legislazione non autorizzi l’estradizione per
taluni reati previsti al paragrafo 1 del presente articolo potrà, per
quanto la riguarda, escludere tali reati dal campo di applicazione della
Convenzione.
-
Ogni
Parte Contraente che vorrà avvalersi della facoltà prevista al paragrafo 3
del presente articolo, notificherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,
all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, sia
un elenco dei reati per i quali l’estradizione è autorizzata, sia un
elenco dei reati per i quali l’estradizione è esclusa, indicando le
disposizioni di legge che autorizzano od escludono l’estradizione. Il
Segretario Generale del Consiglio comunicherà tali elenchi agli altri
firmatari.
-
Se,
in seguito. Dalla legislazione di una Parte contraente altri reati vengano
ad essere esclusi dalla estradizione, la Parte stessa notificherà tale
esclusione al Segretario Generale che ne informerà gli altri firmatari.
Questa notiziazione avrà effetto alla scadenza di un termine di mesi tre a
partire dalla data della ricezione di essa da parte del Segretario Generale.
-
Ogni
Parte che si sarà avvalsa della facoltà prevista ai paragrafi 4 e 5 del
presente articolo, potrà in ogni momento sottoporre all’applicazione
della presente Convenzione reati che ne sono stati esclusi. Essa
notificherà tali modifiche al Segretario Generale del Consiglio che le
comunicherà agli altri firmatari.
-
Ogni
Parte potrà applicare la regola della reciprocità per quanto concerne i
reati esclusi dal campo di applicazione della Convenzione ai termini del
presente articolo.
Articolo
3
(Reati
politici)
-
L’estradizione
non sarà accordata se il reato per il quale è richiesta sia considerato
dalla Parte richiesta come reato politico o come fatto connesso a reato di
tale natura.
-
La
stessa disposizione troverà applicazione qualora la Parte richiesta abbia
seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione, motivata da un
reato di diritto comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di
punire una persona per considerazioni razziali, di religione, di
nazionalità o di opinioni politiche, e che la situazione di detta persona
rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti.
-
Ai
fini dell’applicazione della presente Convenzione, l’attentato alla vita
di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia, non sarà considerato
come reato politico.
-
L’applicazione
del presente articolo non pregiudicherà gli obblighi che le Parti avranno
assunto od assumeranno con ogni altra Convenzione internazionale di
carattere multilaterale.
Articolo
4
(Reati
militari)
-
L’estradizione
per reati militari, che non costituiscono reati di diritto comune, non
rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Articolo
5
(Reati
fiscali)
-
In
materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l’estradizione sarà
accordata, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, solo se in
tal senso sarà stato deciso dalle Parti Contraenti per ogni singolo reato o
categoria di reati.
Articolo
6
(Estradizione
dei nazionali)
-
Ogni
Parte Contraente avrà la facoltà di rifiutare la estradizione dei propri
cittadini.
-
Ogni Parte Contraente potrà, mediante dichiarazione fatta all’atto della
firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione,
definire, per quanto la riguarda, il termine "ressortissants (cittadini)" nel senso
della presente Convenzione.
-
La qualità di "ressortissant" sarà valutata al momento della decisione sull’estradizione.
Tuttavia se tale qualità non è riconosciuta che tra l’epoca della
decisione e la data contemplata per la consegna, la Parte richiesta potrà
ugualmente avvalersi della disposizione di cui al comma 1) del presente
paragrafo.
-
Se
la Parte richiesta non proceda all’estradizione del proprio cittadino essa
dovrà, su domanda della parte richiedente, sottoporre la questione alle
autorità competenti onde consentire l’instaurazione, se del caso, di
procedimenti giudiziari. A tale scopo, i fascicoli, gli atti istruttori e
gli oggetti riguardanti il reato, saranno indirizzati gratuitamente nella
forma prevista al paragrafo 1 dell’art. 12. La Parte richiedente sarà
informata circa l’esito della richiesta.
Articolo
7
(Luogo
di perpetrazione del reato)
-
La
Parte richiesta potrà rifiutare di estradare la persona reclamata per un
reato che, secondo la propria legislazione, è stato commesso in tutto o in
parte sul proprio territorio o in luogo assimilato al proprio territorio.
-
Qualora
il reato che giustifica la domanda di estradizione sia stato commesso fuori
del territorio della Parte richiedente, la estradizione potrà essere
rifiutata solo nel caso in cui la legislazione della Parte richiesta non
autorizzi il perseguimento di un reato della stessa indole commesso fuori
dal suo territorio o non consenta l’estradizione per il reato oggetto
della domanda.
Articolo
8
(Procedimenti
in corso per gli stessi fatti)
-
Una
Parte richiesta potrà rifiutare l’estradizione di una persona reclamata
se costei è oggetto da parte sua di procedimenti penali per il fatto od i
fatti per i quali l’estradizione è domandata.
Articolo
9
(Non
bis in idem)
-
L’estradizione
non sarà accordata quando la persona richiesta è stata giudicata in forma
definitiva dalle autorità competenti della Parte richiesta, per il fatto od
i fatti per i quali l’estradizione è domandata.
-
L’estradizione
potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta
hanno deciso di non instaurare procedimenti, o di porre fine ai procedimenti
penali che esse hanno instaurato, per il medesimo od i medesimi fatti.
Articolo
10
(Prescrizione)
-
L’estradizione
non sarà accordata se, secondo la legislazione della Parte richiedente o
della Parte richiesta, l’azione penale o la pena siano prescritte.
Articolo
11
(Pena
capitale)
-
Se
il fatto per il quale è domandata l’estradizione sia punito con la pena
capitale dalla legge della Parte richiedente e se, in questo caso, detta
pena non sia prevista dalla legislazione della Parte richiesta, oppure
generalmente non venga eseguita, l’estradizione potrà essere accordata
solo a condizione che la parte richiedente dia assicurazioni, ritenute
sufficienti dalla parte richiesta, che la pena capitale non sarà eseguita.
Articolo
12
(Richiesta
di documenti e informazioni)
-
La
richiesta sarà redatta per iscritto ed inoltrata per via diplomatica. Un’altra
via potrà essere seguita mediante accordo diretto tra due o più Parti. A
sostegno della richiesta si dovrà produrre:
-
L’originale
o la copia autentica sia della sentenza di condanna esecutiva sia del
mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia,
rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente;
-
Una
esposizione dei fatti per i quali l’estradizione viene richiesta. Il
tempo e il luogo della loro consumazione, la loro qualificazione giuridica
e i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili saranno
indicati con la massima possibile esattezza;
-
una
copia delle disposizioni di legge applicabili o, nel caso che ciò non
fosse possibile, una dichiarazione sulle norme applicabili, nonché i dati
segnaletici più esatti che sia possibile della persona richiesta e
qualsiasi altra informazione atta a determinare le sue identità e
nazionalità.
Articolo
13
(Informazioni
complementari)
-
Se
le informazioni fornite dalla parte richiedente si rivelino insufficienti
per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in
applicazione della presente Convenzione, quest’ultima Parte richiederà le
informazioni complementari necessarie e potrà fissare un termine per
ottenere tali informazioni.
Articolo
14
(Principio
della peculiarità)
-
La
persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell’esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualsiasi altra
restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore
alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione, salvo
che nei casi seguenti:
-
quando
la Parte che l’ha estradata vi acconsenta. In tale caso si dovrà
presentare una domanda corredata dai documenti prescritti dall’art 12 e
da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato.
Tale consenso verrà concesso quando il reato per il quale è richiesto
comporta di per sé l’obbligo dell’estradizione in virtù della
presente Convenzione;
-
allorquando,
avendo avuto la possibilità di farlo, la persona estradata non abbia
lasciato, entro i 45 giorni successivi al suo rilascio definitivo, il
territorio della Parte alla quale è stata consegnata oppure se vi abbia
fatto ritorno dopo averlo lasciato. Tuttavia, la Parte richiedente potrà
prendere le misure necessarie, sia in vista sia di un eventuale
allontanamento dal territorio, sia di una interruzione della prescrizione
in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un
procedimento contumaciale, allorquando la qualificazione data al fatto
incriminato venga modificata nel corso del procedimento, la persona
estradata non sarà perseguita o giudicata che nella misura in cui gli
elementi costitutivi del reato cosi nuovamente qualificato consentano l’estradizione.
Articolo
15
-
Salvo
il caso previsto al paragrafo 1 comma b) dell’art. 14, il consenso della
Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di
consegnare ad un’altra Parte o ad un terzo Stato la persona che le sia
stata consegnata e che sia ricercata dall’altra Parte o da un terzo Stato
per dei reati precedenti alla consegna. La Parte richiesta potrà esigere la
produzione dei documenti previsti al paragrafo 1 dell’art. 12
Articolo
16
(Arresto
provvisorio)
-
In
caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno
chiedere l’arresto provvisorio della persona ricercata: le autorità
competenti della Parte richiesta decideranno su tale domanda in conformità
con la legge di detta Parte 2: nella domanda di arresto provvisorio si darà
atto dell’esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo 2 comma 1
dell’art. 12 e si preannuncerà l’inoltro di una richiesta di
estradizione: la domanda menzionerà il reato per il quale sarà richiesta l’estradizione,
l’epoca ed il luogo in cui è stato commesso nonché, per quanto
possibile, i dati segnaletici della persona ricercata,
-
La
domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti
della Parte richiesta o per via diplomatica, o direttamente a mezzo posta, o
telegraficamente, o mediante l’Organizzazione internazionale di Polizia
criminale (Interpol), o con ogni altro mezzo purché ne rimanga prova
scritta o sia consentito dalla Parte richiesta.
-
L’autorità
richiedente sarà informata senza indugio dell’esito della sua domanda.
-
L’arresto
provvisorio potrà cessare se, entro 10 giorni dall’arresto, la Parte
richiesta non sia stata investita della domanda di estradizione e dei
documenti di cui all’art. 12: la durata dell’arresto non potrà in ogni
caso superare 40 giorni. Tuttavia in ogni tempo può farsi luogo alla
concessione della libertà provvisoria, salvo per la Parte richiesta di
prendere ogni misura che essa ritenga necessaria onde evitare la fuga della
persona estradata.
-
La
concessione della libertà provvisoria non osterà ad un nuovo arresto e all’estradizione
qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente.
Articolo
17
(Concorso
di richieste)
-
Se
l’estradizione sia richiesta in concorso da più Stati o per uno stesso
fatto, per fatti diversi, la Parte richiesta deciderà, tenuto conto di
tutte le circostanze ed in particolare della relativa gravità e del luogo
ove i reati sono stati perpetrati, delle rispettive date delle domande,
della nazionalità della persona estradando, della possibilità di una
ulteriore estradizione ad un altro Stato.
Articolo
18
(Consegna
dell’estradato)
-
La
Parte richiesta comunicherà alla Parte richiedente nelle forme previste al
paragrafo 1 dell’art 12.
-
La
sua decisione in merito all’estradizione e qualsiasi rigetto, totale o
parziale, sarà motivato.
-
In
caso di accoglimento, la Parte richiedente sarà informata del luogo e della
data di consegna, nonché della durata della detenzione subita in vista dell’estradizione
della persona, estradando con riserva del caso previsto al paragrafo 5 del
presente articolo.
-
Se
la persona richiesta non sia stata presa in consegna alla data fissata,
potrà essere posta in libertà allo scadere del quindicesimo giorno a
partire da tale data e sarà, in ogni caso, posta in libertà allo scadere
di 30 giorni. La Parte richiesta potrà rifiutarsi di estradarla per lo
stesso fatto
-
In
caso di forza maggiore, che impedisca la consegna e la ricezione dalla
persona da estradare, la Parte interessata ne informerà l’altra Parte: le
due Parti si accorderanno su una nuova data di consegna e saranno
applicabili le disposizioni del paragrafo del presente articolo.
Articolo
19
(Consegna
rimandata o condizionata)
-
La
Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione,
rimandare la consegna della persona richiesta perché possa essere da essa
perseguita o se è già stata condannata perché possa espiare, sul suo
territorio, la pena inflittale per un fatto diverso da quello per cui l’estradizione
è richiesta.
-
Invece
di rimandare la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare
temporaneamente alla Parte richiedente la persona richiesta alle condizioni
che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.
Articolo
20
(Consegna
di oggetti)
-
Su
domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e
consegnerà, nella misura consentita dalla propria legislazione, gli oggetti
che possono costituire mezzo di prova, o che, provenienti dal reato, siano
stati trovati, al momento dell’arresto, in possesso della persona
richiesta o scoperti successivamente.
-
La
consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sarà
effettuata anche nel caso in cui l’estradizione già concessa non abbia
potuto aver luogo a causa della morte o dell’evasione della persona da
estradare.
-
Quando
i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul
territorio della Parte richiesta, quest’ultima potrà, ai fini di un
procedimento penale in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a
condizione che vengano restituiti.
-
Restano
comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquisito su
tali oggetti. Se tali diritti esistano, gli oggetti saranno, al termine del
processo, restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte
richiesta.
Articolo
21
(Transito)
-
Il
transito sul territorio di una delle Parti Contraenti sarà accordato su
domanda indirizzata nelle forme di cui al paragrafo 1 dell’art 12, purché
non si tratti di un reato che la Parte richiesta del transito consideri di
carattere politico o puramente militare avuto riguardo alle disposizioni
degli artt. 3 e 4 della presente Convenzione
-
Il
transito di un cittadino (ressortissant), nel senso dell’art. 6. del Paese
richiesto del transito, potrà essere rifiutato.
-
Sarà
necessaria la produzione dei documenti previsti al paragrafo 2 dell’art 12
salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.
-
Nel
caso in cui venga utilizzata la via aerea, si applicano le disposizioni
seguenti: quando non si prevede alcun atterraggio, la Parte richiedente ne
informerà la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l’esistenza
di uno degli atti previsti al paragrafo 2 comma dell’art. 12. In caso di
atterraggio fortuito, questa comunicazione produrrà gli stessi effetti
della domanda di arresto provvisorio di cui all’art. 16 e la Parte
richiedente inoltrerà regolare domanda di transito; quando si prevede un
atterraggio, la Parte richiedente inoltrerà regolare domanda di transito.
-
Tuttavia,
una Parte potrà dichiarare, al momento della firma della presente
Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione,
che non accorderà il transito di persona, se non alle stesse condizioni
richieste per l’estradizione o ad alcune di esse. In questi casi potrà
essere applicata la regola della reciprocità.
-
Il
transito della persona estradata non si effettuerà attraverso un territorio
ove si ha ragione di credere che per motivi di razza, di religione, di
nazionalità o di opinioni politiche, la vita o la libertà di detta persona
potrebbero essere minacciate.
Articolo
22
(Procedura)
-
Salvo
disposizione contraria della presente Convenzione, la legge della Parte
richiesta è la sola applicabile alla procedura di estradizione come a
quella dell’arresto provvisorio.
Articolo
23
(Lingua
da usare)
-
Gli
atti da produrre saranno redatti sia nella lingua della Parte richiedente,
sia in quella della Parte richiesta. Quest’ultima potrà richiedere una
traduzione nella lingua ufficiale del Consiglio di Europa che essa
sceglierà.
Articolo
24
(Spese)
-
Le
spese derivanti dall’estradizione sul territorio della Parte richiesta,
saranno a carico di quest’ultima. Le spese relative al transito sul
territorio della Parte richiesta del transito saranno a carico della Parte
richiedente.
-
Nel
caso di estradizione da un territorio non metropolitano della Parte
richiesta, le spese relative al trasporto da questo territorio al territorio
metropolitano della Parte richiedente saranno a carico di quest’ultima. Lo
stesso avverrà per le spese derivanti dal trasporto tra il territorio non
metropolitano della Parte richiesta ed il territorio metropolitano di essa.
Articolo
25
(Definizione
di "misure di sicurezza")
-
Agli
effetti della presente Convenzione, l’espressione "misure di
sicurezza" designa qualsiasi misura restrittiva della libertà
personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena, con sentenza
di una giurisdizione penale.
Articolo
26
(Riserve)
-
Ogni
Parte Contraente potrà al momento della firma della presente Convenzione o
del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, formulare una
riserva in merito a una o più disposizioni determinate della Convenzione.
-
Ciascuna
Parte Contraente che avrà formulato una riserva vi rinuncerà non appena le
circostanze lo consentiranno. Il ritiro delle riserve sarà fatto mediante
notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
-
Una
Parte Contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una
disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un’ altra Parte
applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l’abbia
accettata.
Articolo
27
(Campo
di applica::ione territoriale)
-
La
presente Convenzione si applicherà ai territori metropolitani delle Parti
Contraenti.
-
Essa
si applicherà del pari, per quanto concerne la Francia, all’Algeria o ai
dipartimenti d’oltremare e, per quanto concerne il Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord, alle isole Anglo-Normanne e all’isola di
Man.
-
La
Repubblica Federale Tedesca potrà estendere l’applicazione della presente
Convenzione al "land" Berlino mediante dichiarazione diretta al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il quale notificherà tale
dichiarazione alle altre Parti.
-
Mediante
accordo diretto tra due o più Parti Contraenti, il campo di applicazione
della presente Convenzione potrà essere esteso alle condizioni che siano
stipulate in detto accordo a ciascun territorio di una di queste Parti
diverso da quelli contemplati nei paragrafi 1 2, 3 del presente articolo e
di cui una delle Parti garantisce le relazioni internazionali.
Articolo
28
(Rapporto
tra la presente Convenzione e gli accordi bilaterali)
-
La
presente Convenzione abroga, per quanto concerne i territori ai quali si
applica, le disposizioni che nei trattati, convenzioni o accordi bilaterali
regolano, tra due Parti, la materia dell’estradizione.
-
Le
Parti Contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o
multilaterali se non per completare le disposizioni della presente
Convenzione o per facilitare l’applicazione di principi in essa contenuti.
-
Qualora,
fra due o più Parti Contraenti si applichi l’estradizione sulla base di
una legittimazione uniforme, le Parti avranno la facoltà di regolare i loro
mutui rapporti in materia di estradizione basandosi esclusivamente su tale
legislazione nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Lo
stesso principio sarà applicabile tra due o più Parti Contraenti di cui
ciascuna abbia in vigore una legge che preveda l’esecuzione sul proprio
territorio di mandati d’arresto emessi sul territorio dell’altra o delle
altre Parti.
-
Le
Parti Contraenti che escludono o escluderanno dai loro reciproci rapporti l’applicazione
della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del presente
paragrafo, dovranno indirizzare a tale scopo una notificazione al Segretario
Generale del Consiglio di Europa. Questi comunicherà alle altre Parti
Contraenti ogni notificazione ricevuta ai sensi del presente paragrafo.
Articolo
29
(Firma,
ratifica e entrata in vigore)
-
La
presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa.
Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso
il Segretario Generale del Consiglio.
-
La
Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del terzo
strumento di ratifica.
-
Nei
riguardi di ciascun firmatario che l’avrà ratificata successivamente,
essa entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del suo strumento di
ratifica.
Articolo
30
(Adesione)
-
Il
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato
che non sia Membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La
decisione di tale invito dovrà ottenere l’accordo unanime dei Membri del
Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.
-
L’adesione
si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del
Consiglio, di uno strumento di adesione che avrà effetto 90 giorni dopo il
suo deposito.
Articolo
31
(Denuncia)
-
Ciascuna
Parte Contraente potrà, per quanto la riguarda, denunciare la presente
Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa. Tale denuncia sarà operante 6 mesi dopo la data di
ricezione della sua notificazione da parte del Segretario Generale del
Consiglio.
Articolo
32
(Notificazioni)
-
Il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del
Consiglio e al governo di ciascuno Stato che ha aderito alla presente
Convenzione:
-
il
deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
-
la
data dell’entrata in vigore;
-
ogni
dichiarazione resa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’art.
6 e del paragrafo 5 dell’art 21;
-
ogni
riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’art.
26;
-
la
revoca di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del
paragrafo 2 dell’art. 26;
-
ogni
notificazione di denuncia ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’art.
31 della presente Convenzione e la data in cui essa sarà operante.
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