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Decreto
legislativo n° 286 del 1998
Articolo
16 2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva è revocata dal giudice competente. 5.
Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell’articolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore
a due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente decreto. 6.
Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. 7.
L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano
stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità
dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena".
*L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
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