Svizzera

 

L’esecuzione delle pene e le misure di sicurezza in Svizzera

 

La Confederazione Elvetica, di riflesso il Cantone Ticino, s’inserisce in un contesto e movimento d’idee europee che vogliono un regime esecuzione pene il meno rigido possibile e un trattamento umano e dignitoso entro i limiti della legalità (articolo37, comma 1, Codice Penale Svizzero). Per raggiungere questi fini invita i Cantoni a dotarsi di strutture per l’esecuzione delle pene e delle misure adatte ai tempi moderni, alle Convenzioni internazionali e alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; Regole Penitenziarie Europee, etc.).

L’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, come anche la costruzione degli stabilimenti penitenziari, sono di competenza dei Cantoni (Costituzione federale, articolo123; Codice penale svizzero, articolo382 e seguenti). I Cantoni hanno anche la possibilità di stipulare, come già hanno fatto, accordi intercantonali sia per l’esecuzione, sia per la costruzione di istituti di pena (Concordato della Svizzera nord occidentale e centrale; Concordato dei Cantoni Romandi e del Ticino; Convenzione della Svizzera orientale).

Prescindendo nel nostro discorso dall’esecuzione delle pene e delle misure per fanciulli e adolescenti, le quali esecuzioni dipendono dalla Magistratura dei minorenni, Legge cantonale del 4 novembre 1974 e relativo regolamento, l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del Cantone Ticino è regolata dalla relativa Legge del 2 luglio 1974 e Regolamento del 23 novembre1978.

Per l’esecuzione di determinate misure di sicurezza, o in via generale anche delle pene, può far stato il Concordato Romando del 22 ottobre 1984, un accordo intercantonale tra i Cantoni di lingua francese e il Cantone Ticino. Vedremo in seguito in quale specifico caso si può ricorrere a questo accordo intercantonale.

Secondo il Codice penale svizzero il Cantone deve incaricarsi della costruzione di strutture adatte a fare eseguire pene di reclusione (reclusione perpetua o da uno a vent’anni), detenzione (tre giorni sino a tre anni) e arresti (un giorno fino a tre mesi), nonché istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza per anormali mentali, alcolizzati e tossicomani. Inoltre dare la possibilità ai "giovani adulti", secondo quanto prevede l’articolo100 bis, Codice penale svizzero, di scontare misure di sicurezza sotto forma di educazione al lavoro. Infine adibire degli istituti per prevenuti, persone per le quali è in corso un’indagine per eventuale commissione di reato.

L’esecuzione delle pene si possono suddividere in pene di lunga durata. Le prime si inseriscono nel cosiddetto regime progressivo dell’esecuzione della pena (articoli 37 e 38 CPS), attraverso il quale, come si pronuncia la moderna scienza penitenziaria, il detenuto deve essere progressivamente ‘recuperato’ alla società. E questo mediante una serie di possibilità che gli si presentano nel corso dell’esecuzione della pena privativa della libertà.

Egli può, dopo aver scontato un terzo della pena, ottenere un primo congedo di una determinata durata (12 ore) che va ad aumentare progressivamente nel tempo (massimo 54 ore), a metà pena la semilibertà (articolo37, comma 3 CPS), quindi una maggiore libertà e responsabilità ed il primo impatto di notevole importanza con la società che era stato costretto ad abbandonare in seguito alla commissione del reato, ed infine a due terzi della pena potrebbe sperare di ottenere la liberazione condizionale (articolo38, comma 1 C.P.S.).

Per quanto riguarda il Penitenziario cantonale ‘La Stampa’ e varie sezioni situate all’esterno del perimetro di sicurezza ed in altre località del Cantone, occorre precisare quanto segue. Al Penitenziario cantonale ‘La Stampa’ si eseguono pene di lunga durata di reclusione e detenzione superiore a tre mesi; all’interno vi ritroviamo anche una sezione adibita a istituto preventivo e un’altra alla custodia cautelare e all’esecuzione delle pene femminili.

Le pene di breve durata: arresto, max.3 mesi; semiprigionia, massimo sei mesi o un anno; giorni separati (pena di fine settimana), massimo quattordici giorni, come anche l’esecuzione della semilibertà, vengono eseguite in una sezione ‘aperta’ (Sezione di fine pena), cioè dove sussiste una maggiore possibilità di movimento e responsabilità da parte di colui che sconta una delle pene citate. Questa sezione si trova all’esterno del perimetro di sicurezza dello stabilimento "La Stampa". Lo stesso dicasi per le donne che devono scontare pene di breve durata, come anche la continuazione della pena sotto forma di semilibertà o in regime di fine pena. Un’altra piccola sezione per l’esecuzione di pene di breve durata (semiprigionia massimo 12 mesi) è situata a Taverne/Torricella, sede della Sezione esecuzione pene.

Le pene di breve durata (arresti, semiprigionia) prevedono largo margine di libertà e si scontano di regola in stabilimenti separati da quelli previsti per pene di lunga durata. Permettono di lavorare all’esterno dell’istituto e quindi di continuare a mantenere il proprio posto di lavoro e di trascorrere in istituto il periodo di tempo libero e di riposo. Diciamo che questa forma breve di esecuzione pena riprende esperienze fatte nei paesi nordici e ha la funzione su colui che la subisce di "sharp-shock system". Le Pretoriali di Bellinzona, Mendrisio e Locarno sono adibite a istituti preventivi e a partire dal 1° gennaio 1994 a celle di sicurezza sotto la gestione della polizia cantonale, come quella di Chiasso, Lugano, Airolo. Vengono utilizzate più che altro per la custodia cautelare immediata, subito dopo l’arresto e vi si rimane, in linea di massima, sino all’ultimazione dell’inchiesta.

L’esecuzione delle pene e delle misure per gli anormali mentali e gli alcolizzati avvengono in una sezione dell’istituto neuropsichiatrico di Mendrisio, se non sussiste pericolosità sociale, in caso contrario in penitenziario; mentre le misure per tossicomani possono essere eseguite o nell’istituto specializzato di Centres Le Levant, Cantone Vaud, o per il Ticino, Villa Argentina e il Gabbiano. Infine il Codice penale svizzero, articolo100 bis, prevede l’esecuzione della misura per giovani adulti, persone che hanno compiuto gli anni 18 e non ancora i 25, che possono essere collocati in una casa di educazione al lavoro. In questo specifico caso, in virtù dell’accordo intercantonale coi Cantoni Romandi, e tenuto conto che il Cantone Ticino è sprovvisto di simili strutture, le autorità cantonali che sovrintendono all’esecuzione delle pene e delle misure nel Cantone Ticino (Dipartimento delle istituzioni, Consiglio di Vigilanza, Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure) possono fare eseguire la misura d’educazione al lavoro nell’istituto Pramont, Cantone Vallese.

Con l’entrata in vigore, dal 1° maggio 1990, dell’Ordinanza 3 sul Codice penale svizzero, articolo 3/a e varie modifiche, il Cantone, con il consenso del condannato, potrebbe fare eseguire pene privative della libertà di una durata massima di tre mesi sotto forma di lavoro di utilità pubblica. Quattro ore di lavoro corrispondono ad un giorno di privazione della libertà. Minimo bisogna prestare dieci ore di lavoro di utilità pubblica alla settimana.

In Ticino questa forma di esecuzione non è ancora in vigore. Mentre, con l’accordo della persona condannata, a partire dal 1° settembre 1999, lo è quella degli arresti domiciliari mediante Electronic Monitoring, possibile sia per i condannati all’ultima fase d’esecuzione pena (1/3 della pena, 1 - 6 mesi) sia come pena di breve durata (1 - 6 mesi).

Le pene agli arresti repressivi (obiettori di coscienza) possono essere eseguite sotto forma di lavoro di pubblica utilità (servizio civile) della durata di regola una volta e mezzo dell’intero servizio militare rifiutato.

Le tendenze future del sistema sanzionatorio svizzero 

 

  1. articolo 41 C.P.S.: sospensione condizionale della pena (dai 28 mesi attuali viene portata a 3 anni).

  2. pene pecuniarie.

  3. ritiro della patente.

  4. tassi giornalieri: da 2 a 360 tassi (1 tasso: da Fr.5 a Fr. 1000); 2 tassi giornalieri corrispondono a 1 giorno di privazione della libertà.

  5. fino a 6 mesi nessuna privazione della libertà.

  6. lavoro di utilità pubblica (da 10 ore a 240 ore, secondo revisione Schultz; 1 giorno di privazione della libertà corrisponde a 6 ore di lavoro); attualmente secondo OCP 3 sul C.P.S., articolo 3/a: max 3 mesi di lavoro di pubblica utilità (1 giorno di privazione della libertà corrisponde a 4 ore di lavoro di pubblica utilità; almeno bisogna prestare 10 ore di lavoro alla settimana).

  7. pena unica: 6 mesi - 20 anni.

  8. pene di breve durata verrebbero eliminate e sostituite con pene di lavoro di utilità pubblica e con multe; come ultima ratio rimarrebbero le pene di breve durata da 6 mesi ad 1 anno.

  9. istituti per l’esecuzione di pene inferiori a 3 anni e superiore a 3 anni; verrebbe eliminata la divisione in primari e recidivi.

  10. la liberazione condizionale potrebbe essere anticipata a 1/2 pena, rimarrebbe comunque la possibilità di concederla al più tardi ai 2/3 della pena.

Leggi e regolamenti cantonali

 

  1. Codice di procedura penale ticinese (19 dicembre 1994);

  2. Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti (2 luglio 1974);

  3. Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti (23 novembre ‘78);

  4. Regolamento sulle spese di esecuzione delle pene in regime di semilibertà e di semiprigionia (20 dicembre 1995);

  5. Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Vigilanza (20 novembre 1995);

  6. Regolamento cantonale sul casellario giudiziale (08 gennaio 1975);

  7. Regolamento sul patronato nel Cantone Ticino (20 novembre 1991);

  8. Legge sull’esercizio del diritto di grazia (5 novembre 1945);

  9. Regolamento del Penitenziario di Stato del Cantone Ticino (1999);

  10. Legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (1997);

  11. Regolamento sull’esecuzione di una fase del regime di fine pena nella forma degli arresti domiciliari (25 agosto 1999);

  12. Regolamento sull’esecuzione di pena di breve durata nella forma degli arresti domiciliari (25 agosto 1999).

 

 

Bibliografia

 

Documentazione fornita dai responsabili del Servizio Educativo presso il Penitenziario cantonale "La Stampa" di Lugano (CH).

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