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Carceri: una situazione drammatica La lettera aperta dei detenuti e una proposta di presa di posizione
Al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio
Il Governo italiano, poneva la proibizione alla pubblicazione di tale Rapporto, che veniva reso pubblico, dopo molte pressioni solo nel 1997, e solo dopo un durissimo intervento del Consiglio europeo. Oggi, le condizioni di vita dei detenuti, ristretti nelle carceri italiane, sono peggiorate, ancor più del 1995. Oggi ancora nulla s’intravede all’orizzonte, relativamente ad un intervento risolutore di tale vergognosa ed indegna situazione. Una situazione perfettamente conosciuta dai vertici della Direzione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP), dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Penitenziaria, dallo stesso Sig. Ministro della Giustizia, da appartenenti al Governo e da Deputati e Senatori che hanno visitato alcuni Istituti Penitenziari. Non si tratta più di esprimere, ma di denunciare penalmente avanti l’autorità di competenza uno stato di cose, una situazione che non solo viola articoli di legge, rendendosi pertanto penalmente perseguibile,ma di fatto viola anche le direttive legislative e costituzionali europee, portando in evidenza fatti e misfatti di una Istituzione che non solo non pone in essere il Dettato Costituzionale che informa che: " la pena deve tendere alla rieducazione del condannato…", ma produce, di fatto e scientemente l’esatto contrario, ovvero: lo stato detentivo in cui si trova oggi la Popolazione detenuta italiana, produce criminalità. Incancrenisce gli animi, distrugge famiglie, induce il detenuto all’autolesionismo ed addirittura in molti casi al suicidio, produce malattie ed altro ancora. Questa
"j’accuse" si pone in essere di fronte allo stato di abbandono e di
trascuratezza in cui versano la stragrande maggioranza della carceri; per tutto
ciò che riguarda il loro non funzionamento, e la costante violazione delle
leggi e regolamenti che avviene giornalmente al loro interno; considerati i
sempre più illogici richiami alla sicurezza, che poi si mutano obiettivamente
in mera repressione. Davanti alla costante inapplicazione di leggi, regolamenti,
risoluzioni, trattati, circolari, violazioni della stessa Costituzione e del suo
Dettato sorge spontanea la domanda sulle ragioni di una simile realtà-illegale
in uno Stato che si dice e proclama civile e rispettoso delle sue stessi leggi,
di uno Stato che si afferma Europeo. Tale stato di cose è situazione da tempo immemore conosciuta anche dallo stesso Sig. Ministro di Grazia e Giustizia, dal Sig. Direttore del Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria, dagli Ufficiali, Sottufficiali, Agenti di Polizia Penitenziaria, dai Direttori degli Istituti, dagli Operatori Penitenziari: Educatori, Psicologi, Assistenti Sociali, ed infine a maggior verità a documentazione dai Cappellani delle carceri e dai Volontari penitenziari. Non ha né bisogno di testimonianze né di altre prove. I soggetti citati, se interpellati, saranno in grado di affermare la verità e di dare prove di quanto sin qui detto. Il Consiglio europeo, in vari testi e convenzioni ha affermato: "il fatto stesso che una persona venga privata della libertà, comporta per lo Stato, la responsabilità di detenere quella persona in condizioni che rispettino la dignità inerente la persona stessa". Se
ciò non fosse sufficiente, poiché si è europei solo a convenienza, è
sufficiente una rapida visione degli articoli 24;25; 27 della nostra
Costituzione che prevedono tassativamente: il Diritto inviolabile alla difesa;
il principio di stretta legalità (anche in tema di sicurezza); quello della
umanizzazione e della rieducazione attraverso tutte le pene. La legalità è
stata più volte ribadita dalla stessa Corte Costituzionale, per tutte una:
Sentenza 2 luglio 1990, n° 313, la Corte Costituzionale ha stabilito ed
affermato che: la finalità della pena è cogente e non facoltativa;
"coesiste" nella pena fin dal momento in cui è stata comminata e non
soltanto da quello in cui inizia in concreto ad essere eseguita; ha pari
dignità con le altre finalità…". A) "Cittadinanza e questione carceraria, relazione, atti di Luigi Agostini del Dipartimento Politiche Sociali della CGIL, apprendiamo che:
B) Vedere dichiarazioni del dottor Luigi Pagano direttore del carcere di San Vittore pubblicata da Sellerio Editore nel libro: "Rapporto degli Ispettori europei sullo stato delle carceri e dei carcerati in Italia". C) Convegno dei Medici Penitenziari "sulle condizioni igienico - sanitarie degli Istituti di pena" ove pubblicamente i medici penitenziari hanno denunciato le gravissime condizioni sanitarie ed il pericolo che comportano, esistenti nel circuito penitenziario italiano: Convegno svoltosi nel carcere La Dozza di Bologna anno 1996. D) Il dottor Francesco Ceraudo, Presidente dei medici penitenziari italiani, svolge la sua attività presso il Centro Clinico del Carcere Don Bosco di Pisa, non solo è arrivato ad incatenarsi davanti al carcere, per protestare contro lo stato di detenzione dei detenuti italiani, contro le carenze igienico sanitarie, contro l’inerzia degli Organi competenti ed il Ministero nonché la direzione generale degli Istituti Penitenziari. E) Il Prof. Massimo Pavarini, docente all’Università di Bologna, Coordinatore di vari progetti, esperto di Diritto Penitenziario. Ha da sempre denunciato lo stato di imbarbarimento delle condizioni detentive nelle carceri italiane. Orbene
se tutto ciò è vero, come è vero, la situazione carceraria attuale è di
fatto una violazione incancrenita di leggi e trattati ed è in odore di
incostituzionalità. Una situazione abnorme, di inadempienze, se non addirittura
di reati penali, commessi da coloro i quali, pur conoscendo tale situazione
nelle forme più incivili, non intervengono, semplicemente evitando di
affrontare il problema.
Giurisprudenza
In tale ipotesi e solo in riferimento a questa, la norma dell’art. 40 cpv. C. P., posta l’equivalenza, tra la diretta casualità ed il mancato impedimento dell’evento, limita l’equivalenza detta (e quindi la sussistenza del nesso di casualità) al caso in cui il soggetto restato inerte, aveva l’obbligo giuridico di evitare l’evento".
Cfr, Cass. Pen. Sez. IV 20 giugno 1984 n° 5748 Cfr, Cass. Pen. Sez. IV 17 ottobre 1984 n° 8664 Ed altre.
Cfr. Cass. Pen. Sez. II 18 aprile 1990 n. 5541
Articolo 608 C.P. "Abuso di autorità contro persona arrestata o detenuta":
Pertanto per la sussistenza del delitto in esame non è sufficiente un qualsiasi atto illecito posto in essere nei confronti del detenuto ma è necessario che il soggetto attivo, adottando misure di rigore abusive come la modalità della custodia, abbia determinato una lesione del bene della libertà inteso in senso stretto".
A ulteriore sostegno le seguenti Sentenze della Corte Costituzionali:
Tutto
ciò premesso
L’intervento
delle autorità preposta e competente, onde la Stessa, accertati i fatti ed
eventualmente rilevati i reati proceda in ordine agli stessi, come da
disposizione di legge.
Per i detenuti italiani
Associazione Nazionale Volontariato Penitenziario
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