Articolo
79 della Costituzione italiana
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L’amnistia
e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
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La
legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
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In
ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
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Questo articolo è stato così sostituto dall’articolo 1 della Legge
costituzionale 6 marzo 1992, n° 1, recante revisione a questo articolo della
Costituzione.
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