Articolo 79 Costituzione

 

Articolo 79 della Costituzione italiana

 

  1. L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

  2. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

  3. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

 

* Questo articolo è stato così sostituto dall’articolo 1 della Legge costituzionale 6 marzo 1992, n° 1, recante revisione a questo articolo della Costituzione.

 

 

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