Articolo
174 del Codice Penale (Indulto e grazia)
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L’indulto
o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in
un’altra specie di pena stabilita della legge (672 e succ. Codice
Procedura Penale). Non estingue le pene accessorie (19 Codice Penale), salvo
che il decreto disponga diversamente, neppure gli altri effetti penali della
condanna.
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Nel
concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate
le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (71 e succ.
Codice Penale).
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Si
osservano, per l’indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi
capoversi dell’articolo 151 (79, 87 Costituzione; 671 e succ. Codice
Procedura Penale).
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