Articolo
151 del Codice Penale (Amnistia)
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L’amnistia
estingue il reato (129, 531, 578 Codice Procedura Penale) e, se vi è stata
condanna (648 Codice Procedura Penale) fa cessare l’esecuzione della
condanna e le pene accessorie (672 e succ. Codice Procedura Penale).
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Nel
concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali
è conceduta.
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L’estinzione
del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto
il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la
data diversa.
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L’amnistia
può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
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L’amnistia
non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo
99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per
tendenza (102, 103, 105, 108 Codice Penale), salvo che il decreto disponga
diversamente.
*La
Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1971, n° 175, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui esclude che
l’imputato, rinunciando all’applicazione dell’amnistia possa ottenere di
essere giudicato nel merito, con conseguenti applicazioni delle sanzioni penali
a suo carico, ove egli risulti colpevole, ma anche col riconoscimento della sua
completa innocenza, ove ciò emerga nella prosecuzione o definizione del
giudizio.
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