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Dall’amnistia all’indulto e all’indultino
Il Manifesto, 13 novembre 2002
Lo chiamano "indultino", è la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive proposta da Giuliano Pisapia, del PRC, ed Enrico Buemi, dello SDI, per fare la cosa senza dirne il nome. Perché quel nome, indulto, comporta un iter parlamentare dall’esito incerto e dai tempi, invece, certamente lunghissimi. Infatti, a norma dell’articolo 79 della Costituzione, le leggi di indulto e di amnistia - che estinguono rispettivamente le pene e i reati - richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi in ciascuno dei due rami del parlamento. È in corso anche un processo di riforma costituzionale che, dopo il primo voto in commissione affari costituzionali alla camera, arriverà in aula il 17 novembre, ma richiederà (articolo 138 della costituzione) due distinte votazioni a distanza di tre mesi e, se non ci saranno due terzi di "sì", potrebbe essere seguita dal referendum confermativo. E diversi partiti, tra cui AN, i DS e la Lega, sono contrari o potrebbero astenersi. Nasce così la proposta Pisapia - Buemi (C. 3323). Non è una legge che apre le Porte delle carceri senza condizioni, anzi contiene precise e pesanti condizioni per i condannati. "Nei confronti di chi deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, l’esecuzione della stessa è sospesa", si legge all’articolo 1. La sospensione è disposta dal tribunale di sorveglianza ed è revocata di diritto se il condannato, nei cinque anni seguenti, "commette un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. (articolo 2). La revoca scatterebbe anche in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla legge stessa per il condannato, ricalcati sulle norme applicate in caso di affidamento in prova ai servizi sociali: primo, il divieto d’espatrio; secondo, l’obbligo di firma tutti i giorni negli uffici della Polizia giudiziaria indicati dal giudice; terzo (se la pena sospesa supera un anno), l’obbligo di dimora nel comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa" quarto, l’impegno "a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le 21". Se tutto va bene, se il condannato cioè non commette altri reati e ottempera alle prescrizioni, "la pena è dichiarata estinta". La proposta di legge Pisapia - Buemi limita i suoi effetti alle condanne riportate per reati commessi prima del 31 luglio 2000 ma, a differenza di altri progetti - come quello di indulto promosso da Pietro Folena e Vincenzo Siniscalchi (DS) - si applicherebbe a tutti i condannati, a prescindere dal tipo di reato, senza escludere particolari categorie di infrazioni al codice penale. |