Affidamento tossicodipendenti

 

Affidamento in prova alcooldipendenti

e tossicodipendenti art. 94 dpr 309/90

 

Questa misura è stata introdotta per permettere al soggetto tossicodipendente o alcooldipendente di intraprendere o continuare un programma riabilitativo.

 

Presupposti

 

pena non superiore a 4 anni anche se residuo di maggior pena

che il condannato sia persona alcooldipendente o tossicodipendente

che il condannato abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma di recupero

che tale programma, a contenuto terapeutico, sia stato concordato con una ASL, ovvero con altri enti pubblici o privati espressamente indicati dalla legge

che una struttura sanitaria pubblica attesti lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza del condannato e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.

Ex art. 94 comma 5 l'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto più di 2 volte.

 

Modalità di concessione e gestione

 

Soggetto detenuto

 

La domanda deve essere presentata al PM che ha emesso l'ordine di esecuzione; questi se non osta il limite di pena di cui al primo comma dell'art. 90, ordina la scarcerazione del condannato e trasmette gli atti immediatamente al tribunale di sorveglianza per la decisione che deve intervenire entro 45gg. (art. 91.4).

Si discute in questi casi se sia ammissibile anche l'ipotesi del 47.4 (istanza di sospensione al magistrato di sorveglianza) in quanto lo stesso art. 94 al comma 6 rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina generale delle misure alternative della legge 354/75, ora modificata dalla legge Simeone. Alcuni addirittura sostengono che con l'entrata in vigore della legge Simeone si sia implicitamente abrogata la procedura prevista dall'art. 91 (che si riferisce tanto alla sospensione dell'esecuzione ex art. 90 quanto all'affidamento ex art. 94). In realtà è opportuno tenere distinte le due procedure e ritenere applicabile l'art. 91. La disciplina contenuta negli artt. 90ss. rispondeva, invero a specifiche esigenze, quelle cioè di approntare un sistema più funzionale per quei soggetti che si dimostrino disposti ad affrontare un programma terapeutico e di recupero, ed era infatti caratterizzata da una serie di particolarità, quali appunto la minore discrezionalità circa la concessione (il PM si limitava semplicemente a verificare i presupposti oggettivi, cioè durata della pena, stato di tossicodipendenza, predisposizione di un programma) e i tempi brevi di decisione che non permettevano l'osservazione: posto infatti che il soggetto alcool o tossico dipendente fosse disponibile al trattamento, questa misura era considerata la regola della modalità di esecuzione della pena. Il problema che si poneva era solo quello di accertare lo stato di tossicodipendenza, per la reticenza molte volte dimostrata dai SERT a dichiarare un tale stato.

Non sembra che, con l'entrata in vigore della Simeone, si siano volute cancellare queste differenze, rimanendo ancora configurabile un sistema doppio di misure alternative: uno generale, previsto dall'art. 656 c.p.p., e uno più specifico contenuto nel DPR 309/90. La questione rimane tuttavia ancora aperta, dal momento che la Corte di cassazione ancora non ha preso una decisione univoca sul tema.

 

Soggetto libero

 

Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito l'istanza è presentata sempre al PM il quale sospende l'esecuzione e trasmette immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione. Prima dell'entrata in vigore della legge Simeone era necessaria l'istanza di parte per attivare questa procedura, al contrario adesso il 656.5 ha sostituito per questa parte l'art. 91.3, e il PM procede d'ufficio.

La concessione della misura avviene con ordinanza in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

 

Revoca

 

La revoca interviene:

se il soggetto si sottrae al trattamento terapeutico;

in caso di violazione di prescrizioni;

in caso di superamento dei limiti di pena per la commissione di un altro reato.

Un problema costante, che spesso emerge in ordine a questa misura, è quello di individuare il SERT competente per la presa in carico del soggetto, in particolare quando si tratti di soggetti stranieri privi di residenza; la regola, comunque, è che ci si riferisca in primo luogo al SERT del carcere.

 

 

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