Affidamento
in prova alcooldipendenti
e tossicodipendenti
art. 94 dpr 309/90
Questa misura è stata introdotta per permettere al
soggetto tossicodipendente o alcooldipendente di intraprendere
o continuare un programma riabilitativo.
Presupposti
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pena
non superiore a 4 anni anche se residuo di maggior
pena
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che
il condannato sia persona alcooldipendente o tossicodipendente
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che
il condannato abbia in corso o intenda sottoporsi
ad un programma di recupero
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che
tale programma, a contenuto terapeutico, sia stato
concordato con una ASL, ovvero con altri enti pubblici
o privati espressamente indicati dalla legge
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che
una struttura sanitaria pubblica attesti lo stato
di tossicodipendenza o alcooldipendenza del condannato
e la idoneità, ai fini del recupero, del programma
terapeutico concordato.
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Ex art. 94 comma 5 l'affidamento in prova al servizio
sociale non può essere disposto più di 2 volte.
Modalità
di concessione e gestione
Soggetto
detenuto
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La
domanda deve essere presentata al PM che ha emesso
l'ordine di esecuzione; questi se non osta il limite
di pena di cui al primo comma dell'art. 90, ordina
la scarcerazione del condannato e trasmette gli atti
immediatamente al tribunale di sorveglianza per la
decisione che deve intervenire entro 45gg. (art. 91.4).
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Si
discute in questi casi se sia ammissibile anche l'ipotesi
del 47.4 (istanza di sospensione al magistrato di
sorveglianza) in quanto lo stesso art. 94 al comma
6 rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla
disciplina generale delle misure alternative della
legge 354/75, ora modificata dalla legge Simeone.
Alcuni addirittura sostengono che con l'entrata in
vigore della legge Simeone si sia implicitamente abrogata
la procedura prevista dall'art. 91 (che si riferisce
tanto alla sospensione dell'esecuzione ex art. 90
quanto all'affidamento ex art. 94). In realtà
è opportuno tenere distinte le due procedure
e ritenere applicabile l'art. 91. La disciplina contenuta
negli artt. 90ss. rispondeva, invero a specifiche
esigenze, quelle cioè di approntare un sistema
più funzionale per quei soggetti che si dimostrino
disposti ad affrontare un programma terapeutico e
di recupero, ed era infatti caratterizzata da una
serie di particolarità, quali appunto la minore
discrezionalità circa la concessione (il PM
si limitava semplicemente a verificare i presupposti
oggettivi, cioè durata della pena, stato di
tossicodipendenza, predisposizione di un programma)
e i tempi brevi di decisione che non permettevano
l'osservazione: posto infatti che il soggetto alcool
o tossico dipendente fosse disponibile al trattamento,
questa misura era considerata la regola della modalità
di esecuzione della pena. Il problema che si poneva
era solo quello di accertare lo stato di tossicodipendenza,
per la reticenza molte volte dimostrata dai SERT a
dichiarare un tale stato.
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Non
sembra che, con l'entrata in vigore della Simeone,
si siano volute cancellare queste differenze, rimanendo
ancora configurabile un sistema doppio di misure
alternative: uno generale, previsto dall'art.
656 c.p.p., e uno più specifico contenuto nel
DPR 309/90. La questione rimane tuttavia ancora aperta,
dal momento che la Corte di cassazione ancora non
ha preso una decisione univoca sul tema.
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Soggetto
libero
Se
l'ordine di carcerazione non è stato ancora
emesso o eseguito l'istanza è presentata sempre
al PM il quale sospende l'esecuzione e trasmette immediatamente
gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione.
Prima dell'entrata in vigore della legge Simeone era
necessaria l'istanza di parte per attivare questa
procedura, al contrario adesso il 656.5 ha sostituito
per questa parte l'art. 91.3, e il PM procede d'ufficio.
La
concessione della misura avviene con ordinanza in
cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà
seguire in ordine alla dimora, alla libertà
di locomozione, al divieto di frequentare determinati
locali e al lavoro; in particolare sono stabilite
prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere
attività o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
Revoca
La
revoca interviene:
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se
il soggetto si sottrae al trattamento terapeutico;
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in
caso di violazione di prescrizioni;
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in
caso di superamento dei limiti di pena per la commissione
di un altro reato.
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Un
problema costante, che spesso emerge in ordine a questa misura,
è quello di individuare il SERT competente per la presa
in carico del soggetto, in particolare quando si tratti di soggetti
stranieri privi di residenza; la regola, comunque, è
che ci si riferisca in primo luogo al SERT del carcere.
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