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Affidamento in prova ai servizi sociali art. 47 O.P.
Caratteristiche
Questa misura consente di espiare la pena in libertà:
È concessa al fine di evitare gli effetti dannosi della carcerazione e di favorire il reinserimento sociale.
Presupposti
La pena non deve superare i 3 anni anche se residuo di maggior pena.
Nella prassi il tribunale di Firenze, nel concedere la misura, valuta, quali precondizioni indefettibili, le risorse esterne effettivamente esistenti (lavoro, domicilio, etc.) e solo accertata dopo la loro esistenza procede a valutare la relazione dell'equipe del trattamento, o comunque il comportamento del soggetto dopo la commissione del reato, (è comunque accertato che la misura qualche volta sia stata concessa anche in mancanza di relazione).
Modalità di concessione e gestione
Ai fini della concessione della misura è necessario distinguere tra:
Soggetti detenuti:
procedura ex art. 656.2 c.p.p.: in base alla quale la consegna (interpretata come notificazione a mani proprie) dell'ordine di esecuzione viene fatta direttamente all'interessato, che può proporre istanza di concessione della misura in questione al tribunale di sorveglianza che dovrebbe decidere entro 45gg. Questa procedura non prevede che venga emesso il decreto di sospensione della pena, quindi il soggetto continua la sua detenzione fino alla eventuale pronuncia di accoglimento del tribunale. procedura ex art. 47.4 o.p.: secondo la quale il detenuto può proporre istanza direttamente al magistrato di sorveglianza, che può disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione ed ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. Il magistrato di sorveglianza, nel caso in cui accolga l'istanza, trasmette immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza che dovrebbe pronunciarsi in via definitiva entro 45 gg. È bene tenere presente che il termine previsto per le pronunce del tribunale di sorveglianza è puramente indicativo e non perentorio. Di norma il tribunale di Sorveglianza di Firenze decide entro 3 mesi dalla ricezione dell'istanza. Qualora il magistrato rigetti la richiesta, all'interessato rimane come unica strada quella di attendere la decisione del tribunale di sorveglianza; secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la domanda di sospensione provvisoria è inoppugnabile (non essendo esperibile neppure il ricorso per cassazione), avendo un carattere meramente interlocutorio e provvisorio (Cass. 29/03/99 n. 1050). La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza; se l'istanza non è accolta riprende l'esecuzione della pena e non può essere accordata una nuova sospensione quale che sia l'istanza per altre misure successivamente proposta. La sospensione ex art. 47.4 o.p. è tuttavia scarsamente concessa nella prassi, perché si tende a dare un'interpretazione restrittiva della locuzione "gravi pregiudizi" (che possono essere legati tanto allo stato di salute quanto a prospettive occupazionali, di studio o affettivo-familiari). Il semplice ritardo nella decisione da parte del tribunale di sorveglianza non è considerato di per sé grave pregiudizio, tuttavia il ritardo può essere eccezionalmente ritenuto causa di tale grave pregiudizio quando:
È quindi preferibile che il detenuto presenti l'istanza direttamente al tribunale salvo che non vi sia reale urgenza di provvedere.
Soggetti liberi o agli arresti domiciliari
Procedura ex art. 656.5 c.p.p.: il PM, tenuto conto della durata della pena, sospende l'esecuzione e consegna (sempre interpretato come consegna a mani proprie) all'interessato l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione con l'avviso che entro 30gg. può presentare istanza volta a ottenere la concessione di una delle misure alternative. L'istanza deve essere presentata al PM che la trasmette al tribunale di sorveglianza il quale decide sempre entro 45gg. La sospensione di cui all'art. 656.5 non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza, sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima diversamente motivata. Può accadere che l'interessato, pur essendo detenuto, venga erroneamente ritenuto libero e così venga attivata la procedura ex. art. 656.5.. Se la notificazione dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione risulta dunque fatta a persona diversa dall'interessato (es. notifica ad un familiare) si verifica una nullità della notifica; tale nullità può essere rilevata con incidente di esecuzione. Tuttavia in tali casi a seguito dell'incidente di esecuzione il giudice rileverà l'erronea procedura, disponendo la rinnovazione della notificazione, ma non la rinnovazione della sospensione (perché non ne ricorrono i presupposti vista la detenzione) a seguito della quale il soggetto potrà proporre l'ordinaria istanza di affidamento al tribunale di sorveglianza. Viceversa se si verifica nullità della notificazione dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione nei confronti di un soggetto libero, l'incidente di esecuzione, eventualmente proposto permetterà di riattivare nuovamente la procedura di sospensione rimettendo in termini il soggetto libero per la presentazione dell'istanza di misura alternativa. Nel disporre l'affidamento in prova il tribunale di sorveglianza determina, con processo verbale separato dall'ordinanza di concessione, le prescrizioni che il soggetto è tenuto a seguire in ordine ai rapporti con i servizi sociali, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed all'attività lavorativa. È prevista la possibilità che sia imposto il divieto di soggiorno in uno o più comuni ovvero l'obbligo di soggiornare in un comune determinato. È obbligatoria la statuizione di prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati; mentre, di solito, le ordinanze del tribunale (con riferimento specifico a quello di Firenze)ignorano quanto risulta dalla disposizione dell'art. 47.7 (obbligo di adoperarsi in favore della vittima del reato). La prescrizione dell'obbligo di adempiere agli obblighi di assistenza familiare è solitamente disposta in relazione a determinati reati quali quelli previsti dal capo IV del codice penale (delitti contro l'assistenza familiare). È data la facoltà al magistrato di sorveglianza di modificare le prescrizioni nel corso dell'affidamento. La revisione delle prescrizioni generalmente viene fatta su istanza dell'interessato, raramente l'istanza è del C.S.S.A. Il provvedimento di concessione è dunque articolato in 2 distinti atti:
Solitamente, tuttavia, le prescrizioni sono contenute nella stessa ordinanza di concessione e il verbale attesta semplicemente l'accettazione. Se il soggetto è detenuto il verbale viene redatto dall'ufficio matricola e sottoscritto davanti al direttore dell'istituto penitenziario; altrimenti se è libero con la notificazione dell'ordinanza da parte degli organi di polizia, il soggetto viene invitato a presentarsi al CSSA, dove verrà redatto e sottoscritto il verbale. Per chi è detenuto la sottoscrizione del verbale comporta l'immediata scarcerazione, tuttavia nelle ipotesi di soggetti ritenuti non affidabili (es. detenuto, non affidabile se solo, che deve andare in comunità), si dispone che la scarcerazione avvenga solo in seguito a consegna del soggetto a persona che si incarica di accompagnarlo nel luogo stabilito nell'ordinanza. La decorrenza dell'affidamento è dalla sottoscrizione del verbale: per i liberi viene indicata l'entità della pena da eseguire (è una conseguenza del fatto che in questo caso ci sono dei tempi morti tra il momento di notificazione dell'ordinanza e quello in cui il soggetto si recherà presso il centro servizi sociali a firmare il verbale, data da cui si considera iniziato l'affidamento), per i detenuti solo il fine pena (l'affidamento, in questo caso, decorre immediatamente dalla scarcerazione). L'organo cui è affidata la gestione è il C.S.S.A che svolge un'attività al contempo di sostegno sul piano sociale della persona e di controllo non solo in relazione all'osservanza delle prescrizioni, ma anche al mantenimento di una linea riabilitativa nel percorso seguito dal soggetto.
Revoca
La revoca si ha:
Per motivi di mera legittimità quando si superano i limiti di pena stabiliti per l'affidamento a seguito di sopravvenienza di nuovo titolo esecutivo.
In tale ipotesi il tempo trascorso in affidamento deve essere computato interamente alla stregua di pena espiata. Tuttavia ex. art. 51 bis o.p. il magistrato di sorveglianza puņ disporre la prosecuzione provvisoria dell'affidamento quando, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni per la concessione della misura. In caso contrario dispone la sospensione della misura stessa; trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di 20gg. la prosecuzione o la cessazione della misura.
Quando il soggetto tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni che risulti incompatibile con la prosecuzione della prova.
Per effetto della sentenza n. 343/87 C. cost. è consentito al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva che risulta da espiare a seguito della revoca, tenuto conto della durata, delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. In questo caso il problema sarà quello di stabilire, quando l'affidamento si riferisce a pene risultanti da più sentenze, e non sia stato fatto il cumulo (procedura ordinaria), a quale di esse il tempo trascorso dovrà essere imputato. Sebbene l'art. 76 c.p. disponga che le pene anche concorrenti debbano considerarsi pene uniche, nella prassi la ripetizione dell'esecuzione riguarderà solo quelle pene contenute nella parte finale dell'esecuzione dell'affidamento che non si dà per buona, e di solito sarà lo stesso tribunale a indicare quali pene dovranno considerarsi espiate. A seguito dell'introduzione dell'art. 51ter o.p. è ammessa la sospensione cautelativa delle misure alternative di competenza del magistrato di sorveglianza; quindi quando il soggetto tiene comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Se entro 30 gg. il tribunale non si pronuncia il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia, e il soggetto ritorna in affidamento.
Esito
Alla fine della prova vi è un giudizio che se negativo comporta la "revoca" e quindi spetterà al tribunale determinare il quantum di pena che resta da espiare; se positivo estingue la pena e ogni altro effetto penale, salvo la pena pecuniaria.
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