Liberazione condizionale

 

Liberazione condizionale art. 176 C.P.

 

Caratteristiche

 

Consente di trascorrere il residuo pena in libertà vigilata al fine di realizzare la risocializzazione attraverso l'allontanamento dal carcere e il riavvicinamento alla società.

 

Presupposti

 

Ravvedimento:

Viene rilevato utilizzando gli strumenti dell'osservazione e del trattamento. La liberazione condizionale costituisce il momento terminale di una scala progressiva di strumenti di reinserimento sociale, ponendosi, normalmente, come momento successivo all'ammissione al regime di semilibertà.

 

Computo pena espiata:

  1. per i non recidivi e i recidivi semplici devono essere trascorsi almeno 30 mesi e metà della pena, e comunque il rimanente della pena da scontare non deve superare 5 anni.

  2. per i recidivi qualificati devono essere decorsi 4 anni e 3/4 della pena e sempre un residuo non superiore a 5 anni.

  3. in caso di ergastolo devono essere decorsi 26 anni.

Ai fini del computo della pena per essere ammessi alla liberazione condizionale si tiene conto dei periodi di liberazione anticipata concessi.

Per i minori non è richiesto un minimo di pena da espiare.

 

Risarcimento del danno:

Il risarcimento è previsto ma è raro che vi sia. Vi sopperisce l'accertamento dell'impossibilità del soggetto di adempiere cui provvede il tribunale di sorveglianza, su richiesta del condannato.

Anche se sussistono tutti i requisiti permane un'ampia discrezionalità del tribunale. La Corte Costituzionale (sent. 282/89), come già aveva affermato nella sent. 204/74, ha precisato che, secondo la ratio dell'art. 27 cost., "essere ammessi alla liberazione condizionale costituisce per il condannato che si trovi nella situazione prevista dall'art. 176 primo comma c.p. (a parte la "discrezionalità vincolata" nell'accertamento del sicuro ravvedimento di cui allo stesso comma) diritto ... il tribunale di sorveglianza ha il dovere, esperite tutte le formalità relative, di porre il condannato nello stato di libertà condizionale".

 

Modalità di concessione e di gestione

 

Competente è il tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione della condanna. La concessione avviene tenuto conto di una serie di elementi di giudizio, quali i pareri degli organi carcerari, gli atti processuali, la sentenza di condanna e i rapporti di polizia.

Si applica il procedimento di sorveglianza. Il beneficiario viene sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata le cui prescrizioni, spesso, vengono dettate nella stessa ordinanza che concede la misura, anziché nel decreto separato come dispone la legge.

La gestione della misura è affidata agli organi di polizia anziché al CSSA, tali organi si limitano ad accertamenti puramente formali. Manca dunque una verifica e una relazione sul comportamento del soggetto che renda possibile accertare una sua reale partecipazione e adesione al programma concordato (ad es. verifica della sua regolare partecipazione all'attività lavorativa).

 

Revoca

 

Art. 177 comma 1: la liberazione condizionale è revocata se la persona liberata:

 

commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole rispetto al reato per cui riportò una condanna, accertato con sentenza irrevocabile.

Questa norma era interpretata nel senso che la revoca della liberazione condizionale doveva essere disposta in conseguenza della successiva commissione di un altro reato; la medesima indole era richiesta solo per le contravvenzioni e non anche per i delitti. La Corte cost. con sentenza n. 418/98 ha dichiarato incostituzionale questa disposizione nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

Ai fini della revoca deve aversi riguardo al momento in cui sia intervenuta la causa che la determina. La revoca della liberazione retroagisce al momento del compimento della commissione del nuovo reato, tuttavia il provvedimento dichiarativo può essere adottato solo dopo che la condanna è divenuta irrevocabile, per il principio sancito ex art. 27.2 cost., (presunzione di innocenza). Può accadere che la sentenza divenga irrevocabile dopo aver terminato il periodo di liberazione condizionale. In tal caso è prassi aprire immediatamente, alla notizia della commissione del reato, il procedimento di revoca (l'interessato ne viene a conoscenza soltanto con l'avviso della fissazione dell'udienza disposta ai fini della revoca). Tuttavia non si emana alcuna decisione fino all'irrevocabilità della sentenza per il reato commesso durante la liberazione condizionale.

Nel caso di violazione degli obblighi della libertà vigilata la revoca non è automatica e il tribunale può riservarsi di valutare l'entità delle trasgressioni al momento del giudizio finale sull'esito della misura. Perché si abbia revoca occorre che le trasgressioni siano tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona cui sia stata concessa la misura; se, al contrario, si tratta di una violazione di particolare lievità è chiaro che non viene presa in considerazione la revoca.

Relativamente agli effetti del provvedimento di revoca, la Corte Costituzionale con sentenza 282/89 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 177 primo comma, nella parte in cui escludeva che il tempo trascorso in libertà condizionale venisse computato nella pena da espiare. Secondo la Corte l'intervenuta revoca non comporta, di per sé, anche l'effetto risolutivo (ex tunc) del periodo trascorso in libertà condizionale. Il tribunale di sorveglianza deve, quindi, "stabilire, in concreto, quanta afflittività sia stata sopportata dal condannato nel tempo in cui era stato sottoposto alla libertà vigilata e sottrarre dalla pena detentiva originaria la predetta entità afflittiva allo scopo di determinare la pena detentiva residua, anche in base a tale entità oltre che in relazione al nuovo (dopo la revoca) giudizio prognostico di rieducabilità".

La giurisprudenza, di regola, tiene conto del tempo trascorso in libertà condizionale fino al momento della commissione del nuovo reato.

La Corte cost. con sentenza n. 161/97 ha, altresì, dichiarato incostituzionale, ma solo con riferimento al condannato all'ergastolo, l'ultima parte del primo comma, laddove non prevede che il condannato alla pena, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti. Vista la limitazione alla sola ipotesi dell'ergastolo si deve dedurre che in tutti gli altri casi il condannato, cui sia stata revocata la misura, non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

 

Esito

 

A conclusione della misura viene emesso un giudizio da parte del tribunale di sorveglianza, qualora il giudizio sia positivo si ha l'estinzione della pena detentiva (non di quella pecuniaria) e della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Orientamento della magistratura di sorveglianza di Firenze

È una misura di rara concessione (a Firenze solo 20 casi in un anno). Di regola la si concede solo a chi è già ammesso alla semilibertà, a chi è stato condannato a pene molto lunghe, e agli anziani; può essere concessa agli extracomunitari purché abbiano un'abitazione, anche in istituto di ricovero, in Italia.

 

 

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