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Sospensione dell'esecuzione della pena per soggetti tossicodipendenti art. 90 dpr 390/90
Per i soggetti che erano tossicodipendenti al momento in cui hanno compiuto il reato è prevista anche la misura della sospensione della pena detentiva (art. 90) che si differenzia dall'ipotesi dell'art. 94 perché il programma terapeutico deve essere in corso o già positivamente concluso. La concessione della misura è comunque facoltativa e non sono previsti interventi e controlli esterni.
Presupposti
Il tribunale può sospendere l'esecuzione della pena per 5 anni qualora accerti che il soggetto si è sottoposto o abbia in corso un programma. La concessione può avvenire una sola volta (art. 90 comma 4), e non può essere concessa se viene commesso un delitto non colposo tra il periodo di inizio del programma e la pronuncia di sospensione del tribunale (art. 90 comma 2).
Modalità di concessione e gestione
(Si rimanda alla disciplina prevista per l'affidamento in prova terapeutico.) Si pone il problema di stabilire se gli artt. 90 e 94 siano riferibili ad ipotesi analoghe. Si deve constatare che, mentre per l'affidamento in prova terapeutico, rileva soltanto l'effettiva sussistenza al momento della concessione della misura dello stato di tossicodipendenza, a prescindere dal nesso causale tra tale stato e la commissione del reato, nella sospensione della pena, al contrario, rileva il fatto che il soggetto abbia commesso il reato in stato di tossicodipendenza:
Coerentemente con questa impostazione, ex art. 94 l'attività di cura programmata e concordata con le strutture sanitarie deve essere in corso ovvero essere intrapresa, mentre ex. art. 90 deve essere in corso o conclusasi positivamente. Fino ad oggi il tribunale di sorveglianza (di Firenze) ha invece ritenuto le due misure concorrenti, e ha preferito concedere l'affidamento ex art. 94 perché offre maggiori garanzie prevedendo l'attività di sostegno svolta dal CSSA coordinata all'attività di controllo degli organi di polizia. L'art. 90 invece prevede una sorta di sospensione condizionale (art. 163 c.p.), per cui il soggetto detenuto viene posto in libertà senza alcuna prescrizione, controllo ed assistenza. La scelta del tribunale di sorveglianza, per quanto tolga al detenuto un diritto che la lettera della legge sembra concedergli, è fatta alla luce della considerazione che difficilmente si può escludere che un tossicodipendente, che pure abbia terminato positivamente il programma, torni a "farsi".In conseguenza di questa scelta la sospensione della pena è stata concessa in casi eccezionali:
Revoca
La sospensione dell'esecuzione della pena è revocata di diritto:
Esito
Se il condannato attua il programma terapeutico e nei 5 anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo, punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono (art. 93.1). La legge non prevede l'emissione di uno specifico provvedimento dichiarativo dell'estinzione della pena all'esito positivo della sospensione.
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