Misure alternative


Parte seconda

 

Oggetto e metodo della ricerca

Analisi dei dati statistici

Quadro sintetico delle modificazioni apportate dalla legislazione d'emergenza

Permessi premio

Affidamento in prova al servizio sociale ordinario

Detenzione domiciliare

Regime di semilibertà

Affidamento in prova al servizio sociale terapeutico

Liberazione condizionale

Oggetto e metodo della ricerca

 

Roma

 

Le norme la cui applicazione viene considerata da molti autori capace di produrre sul piano della prassi giurisprudenziale significativi cambiamenti nell'applicazione della pena sono il d.l. 13 maggio 1991 n.152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203), il d.l. 8 giugno 1992 n.306 (convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356) e il d.l. 14 giugno 1993 n. 187 (convertito dalla legge 12 agosto 1993 n.296).

Caratteristica fondamentale di questi elementi legislativi è, come analizzato nelle pagine precedenti, quella di rendere inaccessibile l'intero insieme delle agevolazioni e dei permessi ai detenuti che abbiano commesso determinati reati; viene aperta così una prospettiva che si caratterizza per un vero e proprio "doppio regime" penitenziario, sulla base di un criterio di differenziazione riconducibile alla natura del reato commesso e alla caratterizzazione della finalità dell'impiego delle suddette misure come strumento diretto a favorire condotte di collaborazione con la giustizia da parte dei medesimi condannati.

Il rischio è situato soprattutto al di fuori della materia espressamente regolata dai provvedimenti di natura emergenziale: non vi è dubbio, da questo punto di vista, che la suddetta disciplina appare in grado di condizionare l'accesso ai percorsi alternativi anche dei condannati per reati assolutamente estranei alle recenti previsioni normative, poiché sembra verosimile ritenere che una Magistratura di sorveglianza alla quale, in definitiva, si è sostanzialmente rimproverata una eccessiva morbidezza in fase decisionale abbia dal 1991 in poi dato maggior peso a ogni generica "notizia di pericolosità sociale" relativa a un qualsiasi detenuto.

Da qui l'esigenza di verificare statisticamente la fondatezza di tale convincimento e di analizzare i processi di costruzione della discrezionalità cercando di determinare i parametri obiettivi -e, quindi, costanti e qualificabili- che di fatto rilevano.

Questa ricerca è un'indagine osservazionale delle misure effettivamente concesse a cui si affiancherà uno studio di tipo retrospettivo sulla carriera dei sentencers. L'analisi appaiata dei dati così raccolti mi consentirà di valutare la correlazione tra carriere e comportamenti.

Scopo di questa indagine è, cioè, quello di portare alla luce quelle variabili che favoriscono o meno la concedibilità delle varie misure a prescindere da ciò che la legge espressamente prevede.

La ricerca si riferisce agli anni 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 con specifico riferimento a quegli istituti che sono stati oggetto della riformata disciplina.

La scelta del campione non è stata casuale, ma si è svolta nelle fasi che seguono:

l'universo dei tribunali di sorveglianza è stato ripartito in tre aree geografiche: Nord, Centro, Sud-Isole.

all'interno di ogni area sono stati scelti due Tribunali di sorveglianza (tre per il Sud, in quanto nella regione Calabria si hanno due distretti di Corte d'appello).

La scelta è stata effettuata assegnando a ogni tribunale un peso proporzionale al volume dei provvedimenti (sia di accoglimento che di rigetto) posti in essere nel complesso degli anni sottoposti a rilevazione.

Con questo processo di ponderazione del campione sono stati scelti i Tribunali di sorveglianza di Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Catanzaro, Reggio Calabria.

 

Analisi dei dati statistici

 

Scopo di questo studio è innanzitutto quello di verificare la concreta influenza della legislazione d'emergenza sulla concessione di misure alternative.

Deve a tal proposito ricordarsi che vari autori hanno denunciato la indiscriminata chiusura di fatto dei percorsi alternativi per tutte le categorie di detenuti, indipendentemente dall'esistenza di rapporti con la criminalità organizzata, a partire dal 1991.

Passiamo, quindi, a verificare la fondatezza di queste ipotesi analizzando le linee generali che emergono dall'insieme delle decisioni di ognuno dei tribunali analizzati.

 

Risultati della ricerca sul sentencing

 

Le decisioni di questo tribunale risultano le più palesemente influenzate in senso negativo dal messaggio politico del Legislatore.

Le differenze percentuali riscontrate tra il periodo precedente all'entrata in vigore della legislazione d'emergenza e quella successiva sono particolarmente significative.

Il rapporto tra misure concesse e misure respinte vede, a partire dal 1991, una drastica diminuzione nelle concessioni, e il corrispondente aumento delle reiezioni, con riferimento a tutte le misure studiate.

La percentuale delle istanze accolte, che già era la più bassa tra i tribunali esaminati, subisce una riduzione di circa il 50%. Esemplificativi sono in questo senso i dati inerenti la liberazione condizionale dove si passa da un 11% di concesse nel 1990 al 5% del 1991, fino a giungere al 3% del 1992; ugualmente significativi i dati circa le semilibertà per le quali si passa dal 26% di concesse nel 1990 al 15% del 1991; per le detenzioni domiciliari si passa dal 19% del 1991 all'8% del 1993. Questo andamento è costante anche con riferimento alle altre misure. Uniche anomalie si riscontrano in ordine all'affidamento sociale ordinario; rispetto a questa misura deve però notarsi che nuove norme ed interpretazioni giurisprudenziali hanno ampliato notevolmente la possibilità d'accesso.

Questa "anomalia" rende i dati relativi all'affidamento scarsamente significativi ai nostri fini. Tale considerazione può riproporsi, ovviamente, con riferimento ad ogni tribunale.

Significativa è anche la lettura dei dati inerenti il rapporto tra misure concesse e popolazione detenuta nel distretto di Corte d'Appello. Dall'elaborazione di questi dati emerge il profilo di un tribunale che concede le misure a quote bassissime e sempre più in diminuzione di detenuti. Nel 1990 le liberazioni condizionali sono concesse allo 0.6% dei detenuti (a fronte di una media nazionale di circa il 3%), per passare poi allo 0.3% del 1991 e assestarsi negli anni successivi allo 0.1%. Con riferimento all'affidamento in prova nonostante le novità normative e giurisprudenziali prima ricordate, si passa dal 9% del 1990 al 4% del 1991 e al 3% del 1992 per poi risalire "lentamente" al 5% del 1994.

Questo andamento percentuale è costante anche con riferimento alle altre misure. Deve peraltro sottolinearsi che dai dati emerge una complessiva diminuzione del numero delle istanze. Questo fenomeno può riscontrarsi, a partire dal 1991, in ognuno dei tribunali esaminati, e, con riferimento a questa sede, può essere quantificato in una contrazione di circa il 30%. Ciò porta ad ipotizzare che il messaggio politico sotteso alla legislazione d'emergenza abbia in qualche modo influenzato anche i comportamenti dei detenuti.

Per analizzare se l'accertata contrazione nelle concessioni può ricondursi all'applicazione della mutata disciplina introdotta dalla legislazione d'emergenza, oppure se deve ricondursi a posizioni di intransigenza assunte dalla magistratura di sorveglianza oltrepassando gli stessi limiti posti dalla "lettera" della legge, si devono prendere in esame i dati relativi alle motivazioni che si associano alle reiezioni e alle concessioni delle misure.

Per quanto riguarda questo collegio si può affermare che la diminuzione delle concessioni non può certo addebitarsi all'applicazione della mutata disciplina. Con riferimento alla semilibertà l'applicazione delle misure antimafia determina soltanto il 3% delle reiezioni nel 1991,1992, 1993, per salire al 4% nel 1994. Per quel che riguarda le liberazioni condizionali le reiezioni direttamente riconducibili alla legislazione d'emergenza sono il 17% del totale nel 1991, il 18% nel 1992, il 16% nel 1993, addirittura il 12% nel 1994. Per contro devono ricondursi alle norme che riconoscono la concessione automatica della misura ai collaboratori di giustizia il 22% delle liberazioni condizionali concesse nel 1991, il 50% nel 1992, il 38% nel 1993 e nel 1994. Per quel che concerne le semilibertà deve ricondursi alla legislazione antimafia il 10% delle concessioni nel 1992, l'11% nel 1993 e il 13% nel 1994. Queste percentuali sono complessivamente associabili a tutte le altre misure.

È evidente da questi dati che il Tribunale di Roma si è attestato su posizioni di intransigenza che oltrepassano lo stesso dettato normativo.

Questa lettura è confermata anche dal dato inerente i permessi, i quali, pur non costituendo oggetto delle innovazioni normative introdotte nel biennio 91/92, hanno visto scendere la percentuale di concessioni dal 56% del 1990 al 34% del 1994.

 

Catanzaro

 

Anche le decisioni di questo tribunale di sorveglianza risultano fortemente influenzate dagli indirizzi di politica giudiziaria forniti dal Legislatore.

I risultati dimostrano infatti una evidente contrazione della percentuale di misure concesse sul totale delle istanze presentate. Quale esempio di questa tendenza può notarsi come con riferimento alle liberazioni condizionali si passi dal 23% di concessioni nel 1990,al 9% nel 1991, per scendere poi al 5% nel 1992; allo stesso modo con riferimento alle semilibertà si passa dal 51% di concessioni del 1990, al 21% del 1991, per scendere fino ad un minimo del 18% nel 1993. Questi andamenti percentuali (riduzione di circa il 50 % delle concessioni con riferimento al totale delle istanze) sono confermati anche riguardo alle altre misure.

Anche i dati che emergono dal rapporto tra misure concesse e popolazione detenuta nel distretto di corte d'appello confermano la forte influenza del messaggio politico sotteso alla legislazione d'emergenza. Le quote di detenuti che beneficiano delle misure diminuiscono a partire dal 1991 del 50% ed oltre, e, come a Roma, raggiungono livelli bassissimi (nel 1994 la liberazione condizionale è stata concesse in quest'area giurisdizionale soltanto allo 0,07% dei detenuti presenti nel distretto di corte d'appello).

Inoltre, anche con riferimento a questo tribunale, si riscontra, nel periodo 91/92, una diminuzione di circa il 30% nel numero delle istanze. Dopo questa contrazione il numero delle istanze va poi assestandosi negli anni successivi.

Come si vede le variazioni percentuali riscontrate non sono difformi da quelle rilevate con riferimento al Tribunale di sorveglianza di Roma. Tuttavia si deve sottolineare una differenza significativa che emerge dall'analisi delle motivazioni delle decisioni di questo organo giudicante. Infatti, mentre con riferimento al Tribunale di Roma l'aumento delle reiezioni poteva direttamente ricondursi alla disciplina antimafia per non più del 10%, con riferimento al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro la percentuale di reiezioni direttamente riconducibili alla legislazione d'emergenza sale fino a valori che risultano in media intorno al 20%.

Quindi anche con riferimento al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro emerge una forte propensione ad uniformarsi agli indirizzi di politica giudiziaria forniti dal Legislatore, oltrepassando la "lettera" della legge. Tuttavia questa "influenza", pur se assai consistente, appare meno condizionante di quanto rilevato con riferimento al Tribunale di sorveglianza di Roma.

 

Reggio Calabria

 

Anche in questo distretto di Corte d'appello emerge una forte propensione della magistratura di sorveglianza ad assumere posizioni molto "restrittive". Tendenzialmente può addirittura affermarsi che questo Tribunale di sorveglianza assume, insieme al Tribunale di sorveglianza di Roma, le posizioni più intransigenti.

Dai dati emerge, infatti, che la percentuale di istanze accolte subisce una fortissima contrazione a partire dal 1991. Le variazioni percentuali che si riscontrano in quest'area giurisdizionale sono le più elevate riscontrate nell'ambito del campione di tribunali esaminato.

Iniziando l'analisi dall'istituto dei permessi premio, si rileva che sul totale delle istanze presentate nel 1990 hanno esito positivo il 26%, nel 1991 il 4%, nel 1992 e nel 1993 il 2% e nessuna nel 1994.

A sua volta con riferimento all'istituto della liberazione condizionale, si passa da una percentuale di concesse pari al 40% nel 1990 ad una dell'11% nel 1991, per arrivare al 4% nel 1992. Questi andamenti percentuali (diminuzione di circa il 70% nelle concessioni) sono riscontrabili con riferimento a tutte le misure esaminate.

Deve, inoltre, dirsi che anche in quest'area giurisdizionale, come già notato per Roma e Catanzaro, solo quote molto basse di detenuti (meno dell'1% dei detenuti presenti nel distretto di Corte d'Appello) fruiscono di qualche misura alternativa, e, nel periodo 91/92, si rileva una diminuzione di circa il 30% nel numero delle istanze presentate, che vanno poi ad assestarsi su questi valori "diminuiti" negli anni successivi.

Deve infine rilevarsi che anche con riferimento a questo tipo di collegio, le decisioni "negative" direttamente riconducibili alla normativa antimafia non rappresentano mai più del 20% del totale, per cui, come già rilevato con riferimento a Roma e Catanzaro, deve ritenersi che questo Tribunale di sorveglianza abbia assunto atteggiamenti "rigoristici" che vanno ben al di là del contenuto letterale della legge.

 

Napoli

 

Sicuramente meno condizionate rispetto ai Tribunali di sorveglianza sin qui esaminati dalle linee di politica penale indicate dalla legislazione d'emergenza appare la magistratura di sorveglianza napoletana.

Complessivamente si rileva anche in quest'area giurisdizionale sia una forte diminuzione della percentuale di istanze che hanno avuto esito positivo sia il fatto che quote assai basse di detenuti fruiscono delle misure alternative. Tuttavia i valori sono meno "drastici" di quelli riscontrati con riferimento all'attività dei tre tribunali esaminati precedentemente. Analizzando, ad esempio, i dati relativi alla semilibertà, si rileva una diminuzione della percentuale di concessioni che scendono dal 53% del 1990 al 39% del 1991; non si scende, tuttavia, mai al di sotto del 22%. Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento ai permessi premio (la percentuale di concessioni non scende mai al di sotto del 29%) o alle liberazioni condizionali (le istanze con esito positive non sono mai, tranne che nel 1992, inferiori al 16% del totale).

Addirittura in controtendenza appaiono i dati relativi alle detenzioni domiciliari con riferimento alle quali le istanze ad esito positivo aumentano dal 6% del 1990 al 13% del 1994.

È comunque rilevabile una significativa discrasia tra la lettera della legge e la contrazione concretamente avvenuta nella percentuale di concessioni a partire dal 1991 ed il fatto che le reiezioni sono direttamente riconducibili alla normativa antimafia in media per non più del 10% del totale. Anche in riferimento a questo tribunale di sorveglianza, quindi, deve parlarsi di posizioni di intransigenza immotivate alla luce del dettato normativo. La situazione appare, tuttavia, sicuramente migliore di quella riscontrata nelle aree giurisdizionali precedentemente esaminate.

 

Genova

 

Le considerazioni che possono farsi con riferimento al Tribunale di sorveglianza di Genova sono sostanzialmente sovrapponibili alle osservazioni fatte per il Tribunale di Napoli.

Anche in questo distretto di Corte d'appello si rilevano significative differenze percentuali nel rapporto tra misure concesse e respinte a partire dal 1991: la percentuale delle istanze accolte subisce una riduzione di circa il 40% - 50%. Tuttavia, in virtù del fatto che si partiva da percentuali di accoglimento relativamente elevate (65% per i permessi premio, 32% per le semilibertà, 30% per l'affidamento in prova), la situazione appare meno "eclatante" rispetto ai primi tre tribunali esaminati.

Questa lettura appare confermata anche dai dati inerenti il rapporto tra misure concesse e popolazione detenuta nel distretto di Corte d'appello. Si ha una forte diminuzione, ma, partendo da percentuali di beneficiari relativamente elevate, la situazione appare meno grave. Ad esempio nel 1990 le detenzioni domiciliari sono concesse al 3% dei detenuti presenti nel distretto di Corte d'appello, dal 1991 al 1993 si scende all'1%, nel 1994 si risale al 2%. Per quel che concerne le semilibertà si passa dal 18% del 1990 al 3% nel 1991 e nel 1992 per poi risalire al 7% nel 1993.

Infine per quel che concerne le motivazioni dei provvedimenti, sono direttamente riconducibili alla legislazione d'emergenza circa il 15% - 20% delle reiezioni. Con riferimento alle semilibertà, ad esempio, sono direttamente riconducibili alle norme antimafia circa il 14% delle reiezioni (a Roma il 3%); con riferimento alle detenzioni domiciliari sono direttamente riconducibili alle norme antimafia il 20% delle reiezioni nel 1992, il 16% nel 1993 e il 26% nel 1994.

Complessivamente, quindi, sembra potersi dire che anche il Tribunale di sorveglianza di Genova appare, così come quello di Napoli, sensibilmente condizionato dalle linee di politica penale indicate dal Legislatore del biennio 91/92, tuttavia non si riscontra la situazione di totale "appiattimento" al messaggio del Legislatore che si è riscontrata con riferimento alle prime tre aree giurisdizionali esaminate.

 

Venezia

 

La situazione rilevata con riferimento a questo ufficio giudiziario non è difforme da quelle rilevate con riferimento ai Tribunali di Napoli e di Genova. La percentuale delle istanze accolte subisce a partire dal 1991 una riduzione di circa il 40% - 50%. Cosi con riferimento alle liberazioni condizionali si passa dal 21% di concessioni nel 1990 al 9% del 1991, al 6% del 1992, al 5% del 1993. Con riferimento alle semilibertà si passa dal 44% di concessioni del 1990 al 25% del1991, al 21% del 1992, per poi risalire al 345 del 1993 e al 315 del 1994. Con riferimento ai permessi premio si passa dal 65% di concessioni nel 1990 al 52% nel 1991, al 42% del 1992, al 32% del1993, al 36% del 1994.

Tuttavia, pur in presenza di questa sensibile diminuzione della percentuale di concessioni, non si scende mai alle percentuali assai basse rilevate con riferimento ai primi tre tribunali analizzati.

Stesse considerazioni possono farsi circa il rapporto tra misure concesse e popolazione detenuta nel distretto di Corte d'appello: la riduzione della percentuale di beneficiari è rilevante, ma non si toccano mai le percentuali bassissime rilevate con riferimento ai primi tre tribunali analizzati. Così con riferimento alla semilibertà la percentuale di beneficiari passa dal 20% del 1990 al 7% del 1991, al 3% del 1992, per poi risalire all'8% nel 1993; con riferimento alle detenzioni domiciliari si passa dal 4% del 1990 al 1% del 1991 e del 1992, per poi risalire al 2% nel 1993 e nel 1994.

Infine, per quel che riguarda le motivazioni dei provvedimenti, sono direttamente riconducibili alla legislazione d'emergenza circa il 10% - 15% delle reiezioni. Ad esempio con riferimento alle detenzioni domiciliari le reiezioni direttamente riconducibili all'applicazione delle norme antimafia sono il 7% del totale nel 1991, il 10% nel 1992, il 14% nel 1993, il 15% nel 1994; con riferimento alle liberazioni condizionali le reiezioni direttamente riconducibili alle norme antimafia sono il 18% nel 1991, il 15% nel 1992, l'11% nel 1993, il 14% nel 1994; con riferimento alle semilibertà le reiezioni direttamente riconducibili alle norme antimafia sono il 6% del totale nel 1991 e nel 1992, il 10% nel 1993 e nel 1994.

Complessivamente quindi sembra confermato che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, così come quelli di Napoli e Genova, è sensibilmente condizionato dagli indirizzi di politica penale forniti dal Legislatore, senza però che si verifichi la situazione di totale "appiattimento" riscontrata con riferimento ai primi tre tribunali esaminati.

 

Firenze

 

Le decisioni di questo Tribunale sembrano, caso unico tra gli uffici giudiziari fin qui esaminati, sostanzialmente indipendenti dal messaggio politico del Legislatore.

Gli andamenti percentuali sono in linea di massima costanti lungo tutto il periodo esaminato le liberazioni condizionali e per i permessi premio), e laddove le variazioni percentuali si verificano si tratta di variazioni "positive", nel senso che ad aumentare dopo il 1991 è la percentuale di istanze con esito positivo e non quella delle reiezioni. Con riferimento alla semilibertà, ad esempio, si passa dal 50% delle concessioni del 1990, al 63% del 1993; analoghi aumenti si riscontrano con riferimento alle detenzioni domiciliari.

Sostanzialmente costante lungo tutto il periodo esaminato anche la percentuale di popolazione detenuta a cui vengono concesse misure alternative.

Inoltre, quello di Firenze è l'unico distretto di Corte d'appello esaminato in cui, nel periodo esaminato, non si verificano rilevanti diminuzioni nel numero delle istanze presentate.

Complessivamente sembra, dunque, potersi dire che il Tribunale di sorveglianza di Firenze è l'unico tra gli uffici giudiziari esaminati a rispettare sempre i limiti tecnici della legislazione antimafia, senza cadere mai in posizioni di intransigenza immotivate alla luce del dettato normativo.

 

Risultati della ricerca sulla carriera dei sentencers

 

Roma

 

È il tribunale con l'anzianità media nelle funzioni di sorveglianza più bassa tra quelle analizzati (3, 36 anni).

Il presidente del tribunale ha una anzianità di soli 6 anni e più dell'80% dei magistrati in organico (9 su 11) svolge le funzioni di magistrato di sorveglianza da meno di 5 anni e il 45% (5 su 11) da meno di 2 anni (periodo minimo di permanenza nelle funzioni per espressa disposizione di legge).

 

Reggio Calabria

 

L'anzianità media nelle funzioni di sorveglianza è di 4,3 anni. Il presidente ha una anzianità di soli 6 anni. Sui tre magistrati in organico due hanno una anzianità superiore ai 5 anni e uno inferiore ai 2 anni.

 

Catanzaro

 

L'anzianità media è di 4,4 anni. Il presidente del tribunale ha una anzianità decennale. Uno dei cinque magistrati in organico svolge le funzioni di giudice di sorveglianza da più di 5 anni, due da meno di 2 anni.

 

Venezia

 

L'anzianità media è di 5,25 anni. Il Presidente del tribunale ha una anzianità nelle funzioni di sorveglianza pari a 13 anni. Altri due magistrati hanno una anzianità pari, rispettivamente, a 10 e 7 anni. Cinque magistrati su otto hanno una anzianità inferiore ai 2 anni.

 

Napoli

 

L'anzianità media è di 5,8 anni. Il presidente del tribunale fa parte della magistratura di sorveglianza fin dal 1976. Quattro magistrati sui restanti nove in organico hanno una anzianità superiore ai 5 anni, quattro una anzianità inferiore ai 2 anni.

 

Genova

 

Anche con riferimento a questa sede l'anzianità media è di 5,8 anni. Il presidente del tribunale fa parte della magistratura di sorveglianza dal 1976. Tre magistrati sui sei in organico hanno una anzianità nelle funzioni di sorveglianza inferiore ai due anni.

 

Firenze

 

L'anzianità media è di 9 anni, di gran lunga la più alta tra quelle rilevate in questo studio. Due magistrati (tra cui il presidente) esercitano le funzioni di sorveglianza fin dal 1976, un terzo magistrato dall'83 e un quarto dal 1991. I restanti magistrati presenti in organico hanno una anzianità inferiore ai due anni.

 

Analisi dei risultati

 

I risultati che, in estrema sintesi, emergono dal materiale sin qui presentato sono sostanzialmente i seguenti:

A partire dal 1991 la magistratura di sorveglianza si è, nel suo complesso, attestata su posizioni di intransigenza, oltrepassando lo stesso dettato normativo.
Questa situazione ha di fatto determinato una indiscriminata chiusura dei percorsi alternativi per tutte le categorie di detenuti, non solo per quelli direttamente riconducibili alla criminalità organizzata.

Il comportamento dei sette tribunali di sorveglianza esaminati è stato tutt'altro che uniforme.

Da questo punto di vista si può classificare l'insieme dei tribunali studiati in base alla variabile "influenza sul sentencing degli indirizzi di politica giudiziaria forniti dal legislatore".

Si rileva così l'esistenza di tre gruppi di tribunali accomunati da comportamenti uniformi. In un primo gruppo, caratterizzato da una influenza molto forte, rientrano i Tribunali di sorveglianza di Roma, Catanzaro e Reggio Calabria. Nel secondo gruppo, contrassegnato da una minore influenza, rientrano i Tribunali di sorveglianza di Napoli, Genova, Venezia. Infine il Tribunale di sorveglianza di Firenze, che sembra del tutto insensibile agli indirizzi politici forniti dal Legislatore dell'emergenza e conserva una assoluta linearità di comportamenti.

Una analoga classificazione può essere poi effettuata in base alla variabile "anzianità nelle funzioni di sorveglianza dei magistrati presenti in organico".

Anche in questo caso si rileva l'esistenza di tre gruppi di tribunali omogenei tra loro per anzianità media. In un primo gruppo, caratterizzato da una anzianità media di circa quattro anni, rientrano i Tribunali di sorveglianza di Roma, Catanzaro, Reggio Calabria. In un secondo gruppo, contrassegnato da una anzianità media di circa sei anni, rientrano i Tribunali di sorveglianza di Napoli, Genova, Venezia. Infine, con una anzianità media di nove anni, il Tribunale di sorveglianza di Firenze si distingue nettamente dagli altri uffici giudiziari.

Ancora, negli organici dei Tribunali di sorveglianza di Roma, Catanzaro e Reggio Calabria non è presente nessun magistrato con una anzianità superiore ai 10 anni. Negli organici dei Tribunali di sorveglianza di Napoli, Genova e Venezia è presente un magistrato (sempre il presidente) con anzianità superiore ai 10 anni. Infine presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze sono ben tre i magistrati con anzianità superiore ai 10 anni tra i sette in organico.

Le tre classificazioni appena proposte sono perfettamente sovrapponibili. In altre parole, pur essendo le classificazioni fondate su variabili diverse, si ottengono risultati identici.

Sembra dunque ipotizzabile l'esistenza di una diretta correlazione tra maggiore anzianità dei sentencers nelle funzioni di sorveglianza e maggiore indipendenza della loro attività di sentencing dagli indirizzi forniti dal potere politico.

Del resto si può ritenere che i magistrati che esercitano le funzioni di sorveglianza per periodi relativamente brevi non sviluppino un forte senso di appartenenza alla magistratura di sorveglianza e si sentano invece facenti parte della magistratura tout court, la quale è spesso assai critica nei confronti del principio della flessibilità della pena in executivis. Al contrario, chi resta in servizio per lunghi periodi evidentemente crede alla flessibilità della pena. Non sorprende quindi che il messaggio politico del Legislatore abbia avuto maggior successo negli uffici giudiziari caratterizzati nel loro complesso da una bassa anzianità, poiché in queste sedi gli indirizzi del potere politico sono andati a ricadere su una ideologia dei magistrati già di per sé contraria alla flessibilità della pena in executivis.

 

Quadro sintetico delle modificazioni apportate dalla legislazione d'emergenza

 

Ipotesi prese in considerazione (art.4bis L.354/75) nel testo modificato dal d.l. 306/92 così come convertito:

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso);

ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso:

associazione di tipo mafioso (art.416bis c.p.)

sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art.630 c.p.)

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

omicidio (art.575 c.p.)

rapina, se ricorrono le condizioni di cui al 3º comma dell'art.628 c.p.

estorsione, se ricorrono le condizioni di cui al 2º comma dell'art.629 c.p.

produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, se il fatto riguarda quantità ingenti di tali sostanze, ovvero se le sostanze stesse sono adulterate o commiste ad altre in da accrescerne la pericolosità.

 

Permessi premio

 

concedibilità per i delitti sub A/1 solo ai collaboratori ai sensi dell'art. 58ter ord. penit.;

concedibilità per i delitti sub A/1 ricorrendo gli artt.62 n.6, 114, 116 2º comma c.p. se esclusa con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

concedibilità per i delitti sub A/2 in assenza di elementi dimostrativi di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;

possibile diniego di concessione in base alle informazioni "negative" del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica;

divieto di concessione per tre anni dalla revoca - se successiva al 13 maggio - di benefici per condannati per i delitti sub A/1 e A/2;

divieto di concessione per tre anni in caso di evasione per condannati per delitti sub A/1 eA/2;

concedibilità in deroga a tutte le vigenti disposizioni per pentiti con programma di protezione;

esclusione di concedibilità in seguito a comunicazione del Procuratore antimafia;

inasprimento della quota di pena da scontare per accedere alla misura per i delitti sub A/1 e A/2 se commessi dopo il 13 maggio 1991;

inasprimento della quota di pena da scontare per accedere alla misura per i delitti di cui agli artt.289 bis e 630 c.p. se si produce la morte del sequestrato e se i delitti in oggetto sono commessi dopo il 13 maggio 1991.

 

Affidamento in prova al servizio sociale ordinario

 

concedibilità per i delitti sub A/1solo ai collaboratori ai sensi dell'art.58ter ord. penit.;

concedibilità per delitti sub A/1 ricorrendo gli artt.62 n.6, 114, 116 2ºcomma c.p. se esclusa con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

concedibilità per i delitti sub A/2 in assenza di elementi dimostrativi di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;

possibile diniego di concessione in base alle informazioni "negative" dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica;

divieto di concessione per tre anni in caso di evasione per condannati per delitti sub A/1 e A/2;

divieto di concessione per tre anni dalla revoca - se successiva al 13 maggio 1991 - di benefici per condannati per delitti sub A/1 e A/2;

concedibilità in deroga a tutte le vigenti disposizioni per pentiti con programma di protezione;

esclusione di concedibilità in seguito in seguito a comunicazione del Procuratore antimafia;

speciali modalità di esecuzione in via d'urgenza per pentiti in attesa del programma di protezione con l'autorizzazione necessaria del procuratore generale;

possibile diniego di concessione in base alle informazioni "negative" del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica;

divieto di concessione per tre anni in caso di evasione per condannati per condannati per i delitti sub A/1 e sub A/2;

divieto di concessione per tre anni dalla revoca - se successiva al 13 maggio 1991 - di benefici per condannati per delitti sub A/1 e A/2;

concedibilità in deroga a tutte le vigenti disposizioni vigenti per pentiti con programma di protezione;

inasprimento della quota di pena da scontare per accedere alla misura

Deve peraltro notarsi che, a partire dal 1988, nuove norme e interpretazioni giurisprudenziali hanno introdotto nuove fattispecie giuridiche e modificato quelle esistenti, ampliando le possibilità d'accesso alla misura:

il D.P.R. 447/88 all'art.683 ha introdotto la competenza del Tribunale di sorveglianza per la concessione della riabilitazione;

la sentenza della Corte Costituzionale numero 569/89 ha abolito la previsione che condizionava la concedibilità della misura all'aver precedentemente subito un periodo di custodia cautelare:

le norme del nuovo codice di procedura penale relative all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art.444) consente una riduzione nella erogazione della pena edittale;

l'interpretazione autentica dell'art.14 bis della Legge 7 agosto 1992 n.356 effettuata dalla Corte Costituzionale a sezioni unite, con sentenza n. 106 del 18 agosto 1993, ha chiarito che per "pena da espiarsi in concreto" deve considerarsi la parte residua di maggiore pena inflitta;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1º comma dell'art.1 e del 3º comma dell'art.3 della Legge 167/83 nella parte in cui prevedevano che il condannato per reati originati da obiezione di coscienza fosse affidato in prova esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministero della Difesa anziché al servizio sociale. Di conseguenza ai CSSA è stata assegnata la competenza anche per la gestione dell'esecuzione di questi provvedimenti.

 

Detenzione domiciliare

 

concedibilità per delitti sub A/1 solo ai collaboratori, ai sensi dell'art. 58ter ord. penit.;

concedibilità per delitti sub A/1 ricorrendo gli artt.62 n.6, 114,116 2º comma c.p. se esclusa con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

concedibilità per delitti sub A/2 in assenza di elementi dimostrativi di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;

possibile diniego di concessione a seguito di informazioni "negative" provenienti dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica;

divieto di concessione per tre anni in caso di evasione per condannati per delitti sub A/1 e A/2;

divieto di concessione per tre anni dalla revoca - se successiva al 13 maggio 1991 - di benefici per i condannati per delitti sub A/1 e A/2;

concedibilità in deroga a tutte le vigenti disposizioni per pentiti con programma di protezione;

inasprimento della quota di pena da scontare per accedere alla misura in oggetto per i condannati ex artt.289bis e 630 c.p. se si è prodotta la morte del sequestrato e il delitto è stato compiuto dopo il 13 maggio 1991;

speciali modalità di esecuzione in via d'urgenza per pentiti in attesa del programma di protezione su autorizzazione del Procuratore generale.

 

Regime di semilibertà

 

concedibilità per i delitti sub A/1 solo ai collaboratori, ai sensi dell'art.58 ter ord. penit.;

concedibilità per i delitti sub A/1 ricorrendo gli artt.62 n.6, 114, 116 2º comma c.p. se è esclusa con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

concedibilità per i delitti sub A/2 in assenza di elementi dimostrativi di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;

possibile diniego di concessione in seguito alle informazioni "negative" del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica;

divieto di concessione per tre anni in caso di evasione per i condannati per delitti sub A/1 e A/2;

divieto di concessione per tre anni dalla revoca - se successiva al 13 maggio 1991 - di benefici per i condannati per i delitti sub A/1 e A/2;

concedibilità in deroga a tutte le vigenti disposizioni per pentiti con programma di protezione;

inasprimento della quota di pena da scontare per accedere alla misura in esame per gli autori dei delitti sub A/1 e A/2 se commessi dopo il 13 maggio 1991, fatta eccezione per i collaboratori (art.58ter ord. penit.);

inasprimento della quota di pena da scontare per accedere alla misura per i condannati ex artt.289bis e 630 c.p. se si è prodotta la morte del sequestrato e il delitto è stato commesso successivamente al 13 maggio 1991;

speciali modalità di esecuzione in via d'urgenza per pentiti in attesa del programma di protezione su autorizzazione del Procuratore generale.

 

Affidamento in prova al servizio sociale terapeutico

 

La normativa in esame non è applicabile a questa misura

 

Liberazione condizionale

 

concedibilità per i delitti sub A/1 solo ai collaboratori, ai sensi dell'art. 58 ter ord. penit.;

concedibilità per i delitti sub A/1 ricorrendo gli artt. 62 n. 6, 114, 116 2º comma c.p. se è esclusa con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

concedibilità per i delitti sub A/2 in assenza di elementi dimostrativi in assenza di elementi dimostrativi di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;

possibile diniego di concessione a seguito delle informazioni "negative" provenienti dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica;

inasprimento della quota di pena da scontare per accedere alla misura per gli autori di delitti sub A/1 e A/2 se commessi dopo il 13 maggio 1991, fatta eccezione per i collaboratori ( art.2 L.203/91);

espiazione di almeno due terzi della pena temporanea per accedere alla misura per i condannati per i delitti sub A/1 e A/2, fatta eccezione per i collaboratori (art.58ter ord. penit.).

 

 

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