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Ordinamento penitenziario (legge 354/75)
Articolo 30 bis Provvedimenti e reclami in materia di permessi
Prima di pronunciarsi sull’istanza di permesso, l’autorità competente (o.p. 301) deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l’istante chiede di recarsi (reg. es. 65). La decisione sull’istanza è adottata con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all’interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, al tribunale di sorveglianza (o.p. 70), o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il tribunale di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente. Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d’appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso. Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre il tribunale di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all’integrazione del tribunale ai sensi dell’articolo 68, terzo [e quarto] comma. L’esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell’articolo 30. In tale caso è obbligatoria la scorta (reg. es. 64). Il procuratore generale presso la corte d’appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito, con relazione trimestrale, degli organi che li hanno rilasciati.
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