Permessi premio

 

Ordinamento penitenziario (legge 354/75)

 

Articolo 30 ter

Permessi premio

 

Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione (reg. es. 65).

Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.

L’esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

La concessione dei permessi è ammessa:

  1. nei confronti dei condannati all’arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all’arresto;

  2. nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c, dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena;

  3. nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis, dopo l’espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

  4. nei confronti dei condannati all’ergastolo, dopo l’espiazione di almeno dieci anni.

Nei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell’articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all’articolo 30-bis.

La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali

 

Vedi anche Regolamento Penitenziario

 

 

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