Ordinamento
Penitenziario (Legge
354/75)
Articolo
21
Lavoro
all’esterno
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I
detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in
condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti
dall’art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena di
reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 14 bis l’assegnazione
al lavoro all’esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno
un terzo della pena e, comunque, di non oltre i cinque anni. Nei confronti
dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione
di almeno dieci anni.
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I
detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a
prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria
per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno
previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
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Quando
si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto
controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o internato è
assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del
servizio sociale.
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Per
ciascun detenuto o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno
diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza.
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Le
disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo
periodo del comma sedicesimo dell’art. 20 si applicano anche ai detenuti
ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale
all’esterno degli istituti penitenziari.
Articolo
21-bis
Assistenza
all’esterno dei figli minori
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Le
condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza
all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle
condizioni previste dall’articolo 21.
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Si
applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all’esterno, in
particolare l’articolo 21, in quanto compatibili.
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La
misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse
condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o
impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
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