Lavoro esterno R.E.

 

Regolamento Penitenziario (D.P.R. 230/2000)

 

Articolo 48

Lavoro esterno

 

  1. L’ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all’esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma dell’articolo 21 della legge.

  2. L’ammissione degli imputati al lavoro all’esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell’articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.

  3. La direzione dell’istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all’ammissione al lavoro all’esterno, anche con riguardo all’opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.

  4. Il magistrato di sorveglianza o l’autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell’approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno del condannato o internato o nell’autorizzare l’ammissione al lavoro all’esterno dell’imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell’esigenza di prevenire il pericolo che l’ammesso al lavoro all’esterno commetta altri reati.

  5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.

  6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all’esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria con le modalità stabilite dalla direzione dell’istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria specificamente comandato, nonché il personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro all’esterno.

  7. L’accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.

  8. Al fine di consentire l’assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all’esterno il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ricerca, nell’ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità competenti.

  9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all’esterno.

  10. I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

  11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.

  12. L’ammissione al lavoro all’esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l’internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l’internato è tenuto a versare alla direzione dell’istituto l’utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell’articolo 24 della legge.

  13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all’esterno senza scorta devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall’istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l’orario di rientro deve essere fissato all’interno di una fascia oraria che preveda l’ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale.

  14. La direzione dell’istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno, dandone notizia all’autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all’esterno.

  15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno sono comunicate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell’istituto può disporre con provvedimento motivato la sospensione dell’efficacia dell’ammissione al lavoro all’esterno in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.

  16. I controlli di cui al terzo comma dell’articolo 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l’internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

  17. La disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all’esterno per svolgere un lavoro autonomo.

  18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell’istituto cura l’adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l’immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.

 

 

 

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