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L’ammissione
dei condannati e degli internati al lavoro all’esterno è disposta dalle
direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di
trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato
approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma dell’articolo
21 della legge.
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L’ammissione
degli imputati al lavoro all’esterno, disposta dalle direzioni su
autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del secondo
comma dell’articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di
sorveglianza.
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La
direzione dell’istituto deve motivare la richiesta di approvazione del
provvedimento o la richiesta di autorizzazione all’ammissione al lavoro
all’esterno, anche con riguardo all’opportunità della previsione della
scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.
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Il
magistrato di sorveglianza o l’autorità giudiziaria procedente, a seconda
dei casi, nell’approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno
del condannato o internato o nell’autorizzare l’ammissione al lavoro all’esterno
dell’imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata,
effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua
parte di essa, nonché dell’esigenza di prevenire il pericolo che l’ammesso
al lavoro all’esterno commetta altri reati.
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I
detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno indossano abiti
civili; ad essi non possono essere imposte manette.
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La
scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all’esterno,
qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal
personale del Corpo di polizia penitenziaria con le modalità stabilite
dalla direzione dell’istituto. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria specificamente comandato, nonché il personale della Polizia
di Stato e dell’Arma dei carabinieri possono effettuare controlli del
detenuto durante il lavoro all’esterno.
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L’accompagnamento
dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per
motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell’Amministrazione
penitenziaria appartenente a ogni qualifica.
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Al
fine di consentire l’assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro
all’esterno il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ricerca,
nell’ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le
autorità competenti.
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Il
provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti
dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili
all’esterno.
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I
datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla
direzione dell’istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste
dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l’importo degli eventuali
assegni per il nucleo familiare sulla base della documentazione inviata alla
direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l’adempimento
degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
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I
detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno esercitano i
diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che
conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della
libertà.
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L’ammissione
al lavoro all’esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere
disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma dell’articolo
21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli
organi competenti ed il detenuto o l’internato dimostri di possedere le
attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale.
Il detenuto o l’internato è tenuto a versare alla direzione dell’istituto
l’utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso
vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell’articolo 24
della legge.
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Nel
provvedimento di assegnazione al lavoro all’esterno senza scorta devono
essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi
per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall’istituto,
nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche
conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei
rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di
trattamento. Inoltre, l’orario di rientro deve essere fissato all’interno
di una fascia oraria che preveda l’ipotesi di ritardo per forza maggiore.
Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico
del detenuto rapporto per il reato previsto dall’articolo 385 del codice
penale.
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La
direzione dell’istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a
trasmettere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al
provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale copia
del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno, dandone notizia all’autorità
di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all’esterno.
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Le
eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di
ammissione al lavoro all’esterno sono comunicate al Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza,
per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente,
per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro
esterno diviene esecutiva dopo l’approvazione del magistrato di
sorveglianza. Il direttore dell’istituto può disporre con provvedimento
motivato la sospensione dell’efficacia dell’ammissione al lavoro all’esterno
in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del
provvedimento di revoca.
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I
controlli di cui al terzo comma dell’articolo 21 della legge sono diretti
a verificare che il detenuto o l’internato osservi le prescrizioni
dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della
dignità.
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La
disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 21 della legge si applica
anche nel caso di ammissione al lavoro all’esterno per svolgere un lavoro
autonomo.
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Quando
il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell’istituto
cura l’adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per
l’immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti
del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.