Libertà
vigilata (art. 228 c.p.)
Che
cos’è
Non è una pena, ma una misura di sicurezza non detentiva e consiste nella
concessione della libertà al condannato, che è affidato alla pubblica
sicurezza, per la sorveglianza, ed al Centro di Servizio Sociale, per il
sostegno e l’assistenza.
La
libertà vigilata è ordinata nei seguenti casi:
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se
è inflitta una pena non inferiore a dieci anni;
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se
è stata disposta la liberazione condizionale (art. 176 c.p.);
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se
il contravventore abituale o professionale commette un nuovo reato che sia
manifestazione di "abitualità" o "professionalità";
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se
il Magistrato di Sorveglianza, in sede di accertamento o riesame della
pericolosità sociale (art. 679 c.p.) dispone la trasformazione di una
misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata (art. 69 Legge 354/75);
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in
altri casi determinati da varie disposizioni di legge, in maniera
obbligatoria o in maniera discrezionale (artt. 229 e 230 c.p.);
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in
caso di ammissione di una licenza agli internati;
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in
caso di ammissione di una licenza ai semiliberi.
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Compiti del Centro di Servizio Sociale
prima dell’ammissione alla libertà vigilata
Il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio sociale,
richiesta, a seconda dei casi, dal Magistrato di Sorveglianza, dal direttore
dell’istituto penitenziario, o dal Tribunale di Sorveglianza, finalizzata a
fornire elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare
riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse
personali, familiari, relazionali ed ambientali.
Ordinanza
Il giudice competente alla ammissione è in alcuni casi il giudice che infligge
la condanna principale, in altri casi il Magistrato di Sorveglianza in sede di
primo esame o di riesame della pericolosità sociale del condannato. In caso di
libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di
Sorveglianza. In ogni caso la competenza a dettagliare le prescrizioni è del
Magistrato di Sorveglianza (art. 190 norme att. c.p.p.).
Le
prescrizioni non sono rigidamente predeterminate; il loro contenuto minimo è
comunque dato da:
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l’obbligo
di conservare la carta precettiva e di presentarla ad ogni richiesta;
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l’obbligo
di essere sempre reperibile;
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il
divieto di trasferire la residenza da Comune a Comune senza autorizzazione
del Magistrato di Sorveglianza e nell’ambito del Comune senza preavvisare
l’organo di polizia ed il Centro di Servizio Sociale;
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l’obbligo
di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di pubblica
sicurezza.
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Compiti del Centro di Servizio Sociale
nel corso della misura
Il Centro di servizio sociale ha il compito di aiutare il condannato in libertà
vigilata ai fini del suo reinserimento e, pertanto:
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svolge
interventi di sostegno e di assistenza;
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riferisce
periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi
effettuati.
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La
sorveglianza del condannato in libertà vigilata è invece affidata alle autorità
di pubblica sicurezza, e deve comunque essere esercitata in modo da agevolare il
riadattamento alla vita sociale (art. 228 c.p.).
Trasgressione delle prescrizioni
Quando la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il
Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di
buona condotta oppure, in alcuni particolari casi, sostituire alla libertà
vigilata l’assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (art.
230 c.p.).
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