Permessi di necessità

 

Permessi di necessità (art. 30 O.P.)

 

Che cosa sono

 

Possono essere concessi, nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati: la competenza per la concessione è del Magistrato di Sorveglianza.

 

Questo tipo di permesso è concesso, oltre che ai condannati e agli internati, anche agli imputati.

In questo caso l’autorità competente è:

fino alla sentenza di primo grado, l’autorità giudiziaria che procede;

fino alla sentenza di appello, il presidente del collegio giudicante in primo grado;

fino alla sentenza di cassazione, il presidente dell’ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento d’appello.

 

Analoghi permessi possono essere concessi, eccezionalmente, per eventi di particolare gravità.

 

 

 

Precedente Home Su Successiva