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Permessi - premio (art. 30 ter O.P.)
Che cosa sono
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolosi, il Magistrato di Sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi - premio, di durata non superiore a 15 giorni, per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. La durata complessiva dei permessi non può superare 45 giorni in ciascun anno di espiazione.
Requisiti per la concessione
La concessione dei permessi - premio è ammessa:
Limiti alla concessione
I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono avere i permessi premio solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3). Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può avere i permessi premio per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può averli per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).
Istanza di concessione dei permessi - premio
L’istanza va presentata al Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente sull’istituto di pena nel quale il condannato si trova. Prima di pronunciarsi sull’istanza di permesso, il Magistrato di Sorveglianza deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo dell’autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l’istante chiede di recarsi. La decisione è adottata con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità al PM e all’interessato i quali possono, entro 24 ore dalla comunicazione fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza.
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