Libertà
controllata (artt. 53 e 56 della Legge 689 del 24.11.81)
Che cos’è
La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle pene detentive
brevi (art. 53 L. 689/81), ed anche una modalità di conversione di pene
pecuniarie (art. 102 L. 689/81).
Condizioni
Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata, quando
ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi (art. 53 L. 689/81). La
libertà controllata è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva,
abitualità o professionalità nel reato) ed oggettivi (reati ostativi di cui
all’art. 4 bis O.P.).
Il
Magistrato di Sorveglianza può inoltre convertire in libertà controllata le
pene pecuniarie, la multa per un periodo massimo di un anno e l’ammenda per un
periodo massimo di sei mesi, dopo che abbia accertato una situazione di
insolvibilità da parte del condannato (art. 102 L. 689/81). In questo caso il
Magistrato di Sorveglianza determina le modalità della libertà controllata
sentendo il condannato stesso, secondo quanto previsto dall’art. 107 della
Legge 689.81, ed acquisendo informazioni anche tramite il C.S.S.A..
Prescrizioni
Durante tale periodo il condannato è sottoposto alle seguenti prescrizioni,
determinate, con ordinanza, dal Magistrato di Sorveglianza:
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divieto
di allontanarsi dal Comune di residenza salvo autorizzazione, di volta in
volta per motivi di studio, di lavoro, di famiglia o di salute;
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obbligo
di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate presso
l’ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il
Comando dei Carabinieri territorialmente competente;
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divieto
di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;
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sospensione
della patente di guida (qualora sia necessaria per l’attività lavorativa
il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione in base
all’art. 62 2° comma L. 689/81):
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ritiro
del passaporto, nonché sospensione della validità ai fini dell’espatrio
di ogni altro documento d’identità;
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obbligo
di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e
nel termine fissato, la copia dell’ordinanza del Magistrato di
Sorveglianza nella quale sono indicate le modalità di esecuzione della pena
sostitutiva e delle eventuali modificazioni.
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Gli
organi competenti per il controllo sull’adempimento delle prescrizioni sono
l’Ufficio di pubblica sicurezza del Comune ove si svolge la misura, o il
comando dell’Arma dei carabinieri.
Compiti del C.S.S.A.
Il C.S.S.A. nell’applicazione della sanzione sostitutiva della libertà
controllata svolge, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, interventi di
sostegno al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato.
Modalità di esecuzione
Se il condannato è detenuto copia dell’ordinanza va trasmessa al direttore
dell’Istituto di pena che deve informare gli organi di polizia della
dimissione del condannato, la cui pena sostitutiva decorrerà dal giorno
successivo alla dimissione.
I
soggetti in libertà controllata possono beneficiare di sospensioni delle a pena
per un periodo non superiore a sette giorni per motivi di particolari rilievo,
attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia.
La
pena della libertà controllata è eseguita dopo le pene detentive e dopo la
semidetenzione.
Le misure alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in
esecuzione di pena sostitutiva.
Revoca
Quando vengono violate le prescrizioni imposte, l’autorità di pubblica
sicurezza deve informare senza indugio il Magistrato di Sorveglianza e questi, a
sua volta, il Tribunale di Sorveglianza, che converte la sanzione sostitutiva
nel seguente modo:
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libertà
controllata in sostituzione di pene detentive brevi: il resto della pena si
converte nella pena detentiva sostituita (art. 66 L. 689/81);
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libertà
controllata conseguente alla conversione di una pena pecuniaria: la parte
ancora da eseguire viene convertita in un uguale periodo di reclusione, o di
arresto, a seconda della specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta
(multa o ammenda).
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L’esecuzione
della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di
carcerazione, o in caso di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura
del condannato, o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
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