Lavoro sostitutivo

 

Lavoro sostitutivo (art. 105 della Legge 689 del 24.11.81)



Che cos’è


Le pene pecuniarie non superiori ad un milione, che non sono state eseguite per insolvibilità del condannato, possono essere convertite in lavoro sostitutivo, anziché in libertà controllata, a richiesta del condannato. Il Magistrato di Sorveglianza determina le modalità del lavoro sostitutivo, sentendo il condannato stesso, e, ove occorra, il servizio sociale, secondo quanto previsto dall’art. 107 della L. 689.81.

Il lavoro sostitutivo consiste in prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, gli enti locali, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale, o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione di particolari convenzioni da parte del Ministero della Giustizia, che può delegare il Magistrato di Sorveglianza.

Viene svolto nell’ambito della provincia di residenza del condannato e consiste in una giornata lavorativa alla settimana, salvo richiesta di maggiore frequenza da parte del condannato.

Condizioni


Il lavoro sostitutivo è subordinato ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato) ed oggettivi (reati ostativi di cui all’art. 4 bis O.P.).


Revoca


Quando vengono violate le prescrizioni imposte, il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver valutato gli atti trasmessi dal Magistrato di Sorveglianza, converte la parte ancora da eseguire in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda).

 

 

 

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