Semidetenzione
(artt. 53 e 55 della Legge 689 del 24.11.81)
Che cos’è
La semidetenzione è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi
(art. 53 L. 689.81) e consiste nell’obbligo, per il condannato, di trascorrere
almeno dieci ore al giorno negli Istituti di pena adibiti all’esecuzione del
regime di semilibertà, o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate
all’esecuzione della misura.
Condizioni
Il
giudice può sostituire la pena detentiva con la semidetenzione, quando ritiene
che essa non debba essere superiore ad un anno (art. 53 L. 689.81). La
semidetenzione è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità
o professionalità nel reato) ed oggettivi (reati ostativi di cui all’art. 4
bis O.P.).
Prescrizioni
La semidetenzione viene attuata attraverso la prescrizione dei seguenti obblighi
e divieti determinati con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza:
Gli
organi, competenti per il controllo sull’adempimento delle prescrizioni, sono
l’Ufficio di pubblica sicurezza del Comune ove si svolge la misura, o il
comando dell’Arma dei carabinieri.
Compiti del C.S.S.A.
Il Centro di Servizio Sociale Adulti non ha competenze specifiche relative ai
soggetti in semidetenzione, per cui può svolgere interventi solo in caso di
eventuali richieste del direttore dell’istituto penitenziario, o del
Magistrato di Sorveglianza.
Modalità di esecuzione
I soggetti semidetenuti possono beneficiare di sospensioni della pena per un
periodo non superiore a sette giorni, per motivi di particolari rilievo,
attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia. In caso di ritardo di rientro
superiore alle dodici ore, la pena sostituiva viene convertita in pena
detentiva.
L’esecuzione della semidetenzione è sospesa in caso di notifica di un ordine
di carcerazione, o in caso di arresto in flagranza di reato, di fermo o di
cattura del condannato, o di applicazione provvisoria di una misura di
sicurezza. La semidetenzione è eseguita dopo le pene detentive. Le misure
alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in esecuzione di
pena sostitutiva.
Revoca
Quando vengono violate le prescrizioni, la Pubblica Sicurezza o il Direttore
dell’Istituto di pena devono informare il Magistrato di Sorveglianza, che
propone al Tribunale di Sorveglianza la conversione della pena sostitutiva nella
pena detentiva (art. 66 L. 689.81).