La
liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento
dell’esecuzione dai condannati che abbiano commesso il reato da minorenni.
Se
la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la
richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno
in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto (art. 682 c.p.p.).
Istanza
di liberazione condizionale
L’istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata,
corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere, che la
trasmette al Tribunale di Sorveglianza.
Compiti del Centro di Servizio Sociale
prima dell’ammissione alla liberazione condizionale
Il Centro di Servizio Sociale partecipa al gruppo per l’osservazione
scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare la
relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In particolare, il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio
sociale per fornire all’istituto, e tramite esso, al Tribunale di
Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con
particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed
alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare
un’ipotesi di intervento e di inserimento.
Ordinanza
La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal
Tribunale di Sorveglianza (art. 682 c.p.p.) che ha giurisdizione sull’istituto
penitenziario in cui è ristretto l’interessato al momento della presentazione
della domanda. L’ordinanza di ammissione alla liberazione condizionale è
comunicata al Magistrato di Sorveglianza ed al Centro di Servizio Sociale del
luogo dove si esegue la libertà vigilata.
Compiti del Centro di Servizio Sociale
nel corso della misura
Nei
confronti delle persone sottoposte al regime di libertà vigilata da liberazione
condizionale, il C.S.S.A. svolge gli interventi previsti per la libertà
vigilata.
Revoca
della misura
La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza,
a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei
seguenti casi: