Liberazione condizionale

 

Liberazione condizionale (art. 176 c.p.)



Che cos’è


La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all’esterno del carcere, in regime di libertà vigilata.

 

Requisiti per l’ammissione

 

Oggettivi:

avere scontato almeno trenta mesi, o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni;

avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;

avere scontato almeno ventisei anni di pena, in caso di condanna all’ergastolo;

aver scontato almeno due terzi della pena, in caso di condanna per i reati di cui all’art. 4 bis O.P..


Soggettivi:

aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento;

avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

 

La liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento dell’esecuzione dai condannati che abbiano commesso il reato da minorenni.

Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto (art. 682 c.p.p.).

 

Istanza di liberazione condizionale


L’istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere, che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza.


Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell’ammissione alla liberazione condizionale


Il Centro di Servizio Sociale partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In particolare, il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio sociale per fornire all’istituto, e tramite esso, al Tribunale di Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un’ipotesi di intervento e di inserimento.

Ordinanza


La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza (art. 682 c.p.p.) che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui è ristretto l’interessato al momento della presentazione della domanda. L’ordinanza di ammissione alla liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di Sorveglianza ed al Centro di Servizio Sociale del luogo dove si esegue la libertà vigilata.


Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura

 

Nei confronti delle persone sottoposte al regime di libertà vigilata da liberazione condizionale, il C.S.S.A. svolge gli interventi previsti per la libertà vigilata.

 

Revoca della misura


La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei seguenti casi:

qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole;

qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.

 

Conclusione della liberazione condizionale


La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all’ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.

 

 

 

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