Sospensione
condizionata dell’esecuzione della pena detentiva
nel
limite massimo di due anni (legge n° 207 del 01.08.2003)
Che
cos’è
Non è una misura alternativa in senso proprio, ma una via di mezzo tra l’affidamento
ai servizi sociali (art. 47 O.P.) e il provvedimento d’indulto "classico": la persona ammessa alla sospensione condizionata della pena deve rispettare le prescrizioni disposte dal Magistrato di Sorveglianza, come per l'affidamento, però per ottenerla non sono necessari i requisiti di "meritevolezza" (buona condotta durante l'espiazione della pena, progressi nel percorso rieducativo), come avviene appunto per l'indulto. È disciplinata dalla legge n° 207, del 1° agosto 2003, e consiste nella possibilità di trascorrere fuori del carcere il periodo di tempo corrispondente alla pena sospesa.
Requisiti per l’ammissione
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essere
"definitivi" in data 22 agosto 2003 (in espiazione della pena, o
in attesa di espiazione); |
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avere
scontato almeno la metà della pena inflitta; |
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avere
una pena residua non superiore a due anni. |
Esclusioni
dall’ammissione
Non possono ottenere la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena:
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i
condannati per uno dei seguenti reati: violenza sessuale, tratta di persone
a scopo di sfruttamento sessuale, riduzione in schiavitù, pornografia
minorile, associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona
a scopo di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata; |
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chi
è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai
sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; |
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chi
è stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo
14-bis della legge 26 luglio 1975, n° 354, salvo che sia stato accolto
il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge; |
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chi
è straniero e si trova in Italia come "irregolare", quindi nelle
condizioni previste dall’articolo 13, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione
(entrato in Italia senza visto di ingresso, oppure privo del permesso di
soggiorno, oppure con il permesso di soggiorno scaduto da più di 60
giorni); |
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chi
è stato ammesso alle misure alternative alla detenzione. |
Istanza
di sospensione condizionata dell’esecuzione della pena
L'istanza per usufruire della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena deve essere inviata al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione e può essere presentata dall'interessato o dal suo difensore. Il giudice deve solo controllare se il detenuto è in possesso dei requisiti "oggettivi" stabiliti dalla legge e non compiere valutazioni sui requisiti
"soggettivi" (ad esempio sul suo comportamento durante la detenzione).
L’Ordinanza
del Magistrato di Sorveglianza e le prescrizioni
Con
il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena il
Magistrato di Sorveglianza applica, per il periodo corrispondente alla pena di
cui è stata sospesa l’esecuzione, le seguenti prescrizioni, previste dalla
legge n° 207/2003:
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l’obbligo
di presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria, nei giorni e nell’orario
che saranno fissati tenendo conto delle condizioni di salute, dell’attività
lavorativa e del luogo di dimora del condannato; |
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l’obbligo
di non allontanarsi dal territorio del Comune di dimora abituale del
condannato, o dove egli svolge la propria attività lavorativa. |
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il
divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l’utilizzazione
del passaporto e degli altri documenti validi per l’espatrio, salvo
specifica autorizzazione, in relazione ad esigenze familiari o lavorative. |
Applica,
inoltre, le prescrizioni previste per l’affidamento ai servizi sociali (art.
47 O.P.), relative a:
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rapporti
con il Centro di Servizio Sociale; |
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divieto
di frequentare determinati locali; |
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lavoro; |
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divieto
di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al
compimento di altri reati; |
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adoperarsi,
in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato; |
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adempiere
puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. |
Durante
il periodo di sospensione condizionata della pena le prescrizioni possono essere
modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni
del Centro di Servizio Sociale e dell’autorità di polizia competente.
Compiti del Centro di Servizio Sociale
nel corso della sospensione condizionata
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aiutare
il condannato a superare le difficoltà d’adattamento alla vita sociale,
al fine di favorire il suo reinserimento; |
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controllare
la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni; |
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svolgere
azione di tramite tra l’affidato, la sua famiglia e gli altri suoi
ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle
A.S.L. e del privato sociale; |
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fornire
al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione
di vita del condannato e sull’andamento della misura (ai fini di un’eventuale
modifica delle prescrizioni, etc.). |
Revoca
della sospensione condizionata
La
sospensione dell’esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni disposte dal Magistrato di Sorveglianza o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, oppure se sopravviene un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini una pena residua superiore a due anni.
Il
Tribunale di Sorveglianza decide sulla revoca riunendosi in Camera di Consiglio
e determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata
delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento, durante il
periodo di sospensione della pena.
Conclusione
della sospensione condizionata della pena
La
pena è estinta dopo cinque anni dall’applicazione della sospensione
condizionata. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione
nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l’ordinanza di estinzione
della pena.
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