Affidamento tossicodipendenti

 

Affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/90)



Che cos’è


È una particolare forma di affidamento in prova, rivolta ai tossicodipendenti e agli alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico, ed è prevista dall’art. 94 del Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/90)


Requisiti per l’ammissione

 

pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni;

il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso, o che intende sottoporsi, ad un programma di recupero;

il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una A.S.L. o con altri enti, pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge (art. 115 D.P.R. 309/90);

una struttura sanitaria pubblica deve attestare lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.

 

L’affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso alla stessa persona per più di due volte.


Istanza di affidamento in casi particolari


L’istanza può essere presentata in ogni momento, corredata dalla documentazione necessaria:

se il condannato è in libertà e l’ordine di esecuzione non è stato ancora emesso o eseguito, al Pubblico Ministero della Procura competente, che sospende l’emissione o l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l’udienza;

se il condannato è in libertà, in sospensione dell’esecuzione della pena, al Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione, che trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza perché fissi l’udienza (art. 656 c.p.p., così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98);

se il condannato è detenuto, al Direttore dell’istituto, che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza ed al Pubblico Ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione. Se il condannato non supera il limite di pena previsto il Pubblico Ministero ne ordina la scarcerazione e la sospensione dell’esecuzione della pena rimane in atto sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Se l’istanza non è accolta, riprende l’esecuzione della pena. Se non è possibile effettuare la notifica dell’avviso al condannato, al domicilio indicato nella richiesta, e lo stesso non compare all’udienza, il Tribunale di Sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.


Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell’ammissione


Il Centro di Servizio Sociale svolge l’inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza per fornire allo stesso sia gli elementi relativi al programma terapeutico (attraverso la collaborazione con i servizi pubblici e privati competenti), sia quelli relativi più complessivamente alla situazione di vita del condannato, con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza.

 

Ordinanza


L’affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell’esecuzione.


Inizio dell’affidamento


L’affidamento ha inizio dal momento in cui il condannato sottoscrive, davanti al Direttore del C.S.S.A., il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l’impegno a rispettarle.


Il verbale delle prescrizioni

 

viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza con l’ordinanza di ammissione della misura;

detta le prescrizioni che il condannato in affidamento dovrà seguire.

 

Prescrizioni indispensabili sono quelle relative alle modalità d’attuazione del programma terapeutico e quelle relative alle forme di controllo per accertare che il condannato prosegua lo stesso programma.

Le altre prescrizioni sono quelle previste per l’affidamento in prova al servizio sociale, e quindi quelle indispensabili relative ai seguenti aspetti:

rapporti con il Centro di Servizio Sociale;

dimora;

libertà di movimento;

divieto di frequentare determinati locali;

lavoro;

divieto di svolgere attività o di avere rapporti che possono portare al compimento di altri reati;

divieto di soggiornare in uno o più Comuni;

obbligo di soggiornare in un Comune determinato;

adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato;

adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

 

Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di Servizio Sociale.


Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura


Il Centro di Servizio Sociale effettua i propri interventi con una particolare attenzione alla collaborazione, ed al coordinamento, con i servizi del territorio responsabili del programma riabilitativo.
Per il resto, svolge gli interventi d’aiuto e di controllo previsti per l’affidamento in prova al servizio sociale:

aiutare il condannato a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, al fine di favorire il suo reinserimento;

controllare la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni;

svolgere azione di tramite tra l’affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;

riferire periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento dell’affidamento ed inviare allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura.

fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del condannato e sull’andamento della misura (ai fini di un’eventuale modifica delle prescrizioni, etc.).

 

Prosecuzione della misura


Se nel corso dell’affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i quattro anni.

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.


Sospensione della misura


Il Magistrato di Sorveglianza sospende l’affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:

quando il Centro di Servizio Sociale lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a quattro anni);

quando l’affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

 

Conclusione della misura


L’affidamento si conclude:

con l’esito positivo del periodo di prova, che estingue la pena ed ogni altro effetto penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l’ordinanza di estinzione della pena.

con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:

  1. comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;

  2. sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a quattro anni.

In questi casi il Tribunale di Sorveglianza, che ha giurisdizione nel luogo in cui l’affidato ha la residenza o il domicilio, emette l’ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare (nel primo caso, anche valutando quanta parte del periodo trascorso in affidamento possa essere computato come pena scontata).

 

 

 

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