Affidamento
in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/90)
Che cos’è
È una particolare forma di affidamento in prova, rivolta ai tossicodipendenti e
agli alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma
terapeutico, ed è prevista dall’art. 94 del Testo Unico in materia di
stupefacenti (D.P.R. 309/90)
Requisiti per l’ammissione
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pena
detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni;
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il
condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha
in corso, o che intende sottoporsi, ad un programma di recupero;
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il
programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una A.S.L. o
con altri enti, pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge (art.
115 D.P.R. 309/90);
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una
struttura sanitaria pubblica deve attestare lo stato di tossicodipendenza o
alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma
terapeutico concordato.
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L’affidamento
in prova in casi particolari non può essere concesso alla stessa persona per più
di due volte.
Istanza di affidamento in casi
particolari
L’istanza può essere presentata in ogni momento, corredata dalla
documentazione necessaria:
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se
il condannato è in libertà e l’ordine di esecuzione non è stato ancora
emesso o eseguito, al Pubblico Ministero della Procura competente, che
sospende l’emissione o l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e
trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l’udienza;
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se
il condannato è in libertà, in sospensione dell’esecuzione della pena,
al Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione, che trasmette gli atti
al Tribunale di Sorveglianza perché fissi l’udienza (art. 656 c.p.p., così
come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98);
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se
il condannato è detenuto, al Direttore dell’istituto, che la trasmette al
Tribunale di Sorveglianza ed al Pubblico Ministero che ha emesso l’ordine
di esecuzione. Se il condannato non supera il limite di pena previsto il
Pubblico Ministero ne ordina la scarcerazione e la sospensione
dell’esecuzione della pena rimane in atto sino alla decisione del
Tribunale di Sorveglianza.
Se l’istanza non è accolta, riprende l’esecuzione della pena. Se non è
possibile effettuare la notifica dell’avviso al condannato, al domicilio
indicato nella richiesta, e lo stesso non compare all’udienza, il
Tribunale di Sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.
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Compiti del Centro di Servizio Sociale
prima dell’ammissione
Il Centro di Servizio Sociale svolge l’inchiesta di servizio sociale richiesta
dal Tribunale di Sorveglianza per fornire allo stesso sia gli elementi relativi
al programma terapeutico (attraverso la collaborazione con i servizi pubblici e
privati competenti), sia quelli relativi più complessivamente alla situazione
di vita del condannato, con particolare riferimento all’ambiente sociale e
familiare di appartenenza.
Ordinanza
L’affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di
Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente
dell’esecuzione.
Inizio dell’affidamento
L’affidamento ha inizio dal momento in cui il condannato sottoscrive, davanti
al Direttore del C.S.S.A., il verbale di determinazione delle prescrizioni, con
l’impegno a rispettarle.
Il verbale delle prescrizioni
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viene
disposto dal Tribunale di Sorveglianza con l’ordinanza di ammissione della
misura;
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detta
le prescrizioni che il condannato in affidamento dovrà seguire.
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Prescrizioni
indispensabili sono quelle relative alle modalità d’attuazione del programma
terapeutico e quelle relative alle forme di controllo per accertare che il
condannato prosegua lo stesso programma.
Le
altre prescrizioni sono quelle previste per l’affidamento in prova al servizio
sociale, e quindi quelle indispensabili relative ai seguenti aspetti:
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rapporti
con il Centro di Servizio Sociale;
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dimora;
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libertà
di movimento;
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divieto
di frequentare determinati locali;
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lavoro;
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divieto
di svolgere attività o di avere rapporti che possono portare al compimento
di altri reati;
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divieto
di soggiornare in uno o più Comuni;
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obbligo
di soggiornare in un Comune determinato;
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adoperarsi,
in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato;
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adempiere
puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
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Durante
il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal
Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di
Servizio Sociale.
Compiti del Centro di Servizio Sociale
nel corso della misura
Il Centro di Servizio Sociale effettua i propri interventi con una particolare
attenzione alla collaborazione, ed al coordinamento, con i servizi del
territorio responsabili del programma riabilitativo.
Per il resto, svolge gli interventi d’aiuto e di controllo previsti per
l’affidamento in prova al servizio sociale:
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aiutare
il condannato a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, al
fine di favorire il suo reinserimento;
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controllare
la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni;
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svolgere
azione di tramite tra l’affidato, la sua famiglia e gli altri suoi
ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle
A.S.L. e del privato sociale;
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riferire
periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di
Sorveglianza sull’andamento dell’affidamento ed inviare allo stesso una
relazione finale alla conclusione della misura.
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fornire
al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione
di vita del condannato e sull’andamento della misura (ai fini di
un’eventuale modifica delle prescrizioni, etc.).
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Prosecuzione
della misura
Se nel corso dell’affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di
altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il
Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura
se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i
quattro anni.
Il
Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza
che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.
Sospensione della misura
Il Magistrato di Sorveglianza sospende l’affidamento e trasmette gli atti al
Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:
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quando
il Centro di Servizio Sociale lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di
altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione
provvisoria della misura (residuo pena inferiore a quattro anni);
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quando
l’affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.
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Conclusione
della misura
L’affidamento si conclude:
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con
l’esito positivo del periodo di prova, che estingue la pena ed ogni altro
effetto penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha
giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette
l’ordinanza di estinzione della pena.
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con
la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:
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comportamento
del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,
ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;
-
sopravvenienza
di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un
residuo pena superiore a quattro anni.
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In
questi casi il Tribunale di Sorveglianza, che ha giurisdizione nel luogo in cui
l’affidato ha la residenza o il domicilio, emette l’ordinanza di revoca e
ridetermina la pena residua da espiare (nel primo caso, anche valutando quanta
parte del periodo trascorso in affidamento possa essere computato come pena
scontata).
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