Affidamento
in prova al Servizio Sociale (art. 47 O.P.)
Che cos’è
È la misura alternativa alla detenzione più ampia, si svolge totalmente nel
territorio e intende evitare alla persona condannata i danni derivanti dal
contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della
libertà.
È
regolamentata dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario, così come
modificato dall’art. 2 della Legge n. 165 del 27 maggio 1998 (Legge Simeone -
Saraceni): consiste nell’affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori
dall’istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
Requisiti per l’ammissione
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una
pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni;
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per
chi è detenuto: relazione
"di sintesi" che preveda che la misura alternativa, anche
attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del condannato
e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
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per
chi non è detenuto: aver tenuto
un comportamento tale, dopo la condanna, da consentire lo stesso giudizio
di cui sopra, anche senza procedere all’osservazione in istituto.
Con
la Legge n. 231 del 12.07.99, che ha introdotto l’art. 47 quater O.P., per i
soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra
malattia particolarmente grave, è previsto che l’affidamento in prova al
servizio sociale possa essere concesso anche oltre i limiti di pena previsti.
Limiti all’ammissione
I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74
D.P.R. 309/90) possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo
se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti
impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state
accertate (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1).
I
detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di
terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato
di droghe) possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se
non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).
Chi
è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere
ammesso all’affidamento ai servizi sociali per 3 anni (art. 58 quater, commi 1
e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un
reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante
un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura
alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).
Istanza di affidamento
L’istanza per poter usufruire della misura dell’affidamento deve essere
inviata, corredata dalla documentazione necessaria:
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se
il condannato è in libertà, al
Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione
dell’esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, come
previsto dall’art. 656 c.p.p. Il Pubblico Ministero trasmette l’istanza
al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l’udienza;
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se
il condannato è detenuto, al
Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo
dell’esecuzione, il quale può sospendere l’esecuzione, ordinare la
liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al
Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui siano offerte concrete
indicazioni circa:
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l’esistenza
dei presupposti necessari per l’ammissione all’affidamento;
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l’esistenza
di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione;
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l’assenza
di un pericolo di fuga.
Se
il condannato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, o
da altra malattia particolarmente grave, l’istanza deve essere corredata dalla
certificazione sul suo stato di salute, come previsto nell’art. 5 comma 2
della legge 231/99.
Se
l’istanza non è accolta, riprende, o ha inizio, l’esecuzione della pena.
Non può essere accordata altra sospensione dell’esecuzione per la medesima
pena, anche se vengono presentate altre istanze, per diverse misure alternative.
Compiti del Centro di Servizio Sociale
prima dell’ammissione
il Centro di Servizio Sociale:
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se
il condannato è in libertà, svolge l’inchiesta di servizio sociale
richiesta dal Tribunale di Sorveglianza
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se
il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l’osservazione
scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per
elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di
Sorveglianza.
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In
entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio
sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all’Istituto di pena
elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare
riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse
personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un’ipotesi di
intervento e di inserimento.
Ordinanza
L’affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza:
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se
il condannato è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui
ha sede il pubblico ministero competente dell’esecuzione;
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se
il condannato è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha
giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui è ristretto
l’interessato al momento della presentazione della domanda.
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Inizio
dell’affidamento
L’affidamento
ha inizio dal momento in cui al condannato, previa notifica da parte degli
organi competenti dell’ordinanza, sottoscrive il verbale di determinazione
delle prescrizioni, con l’impegno a rispettarle:
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se
il condannato è in libertà, davanti al Direttore del C.S.S.A.
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se
il condannato è detenuto, davanti al Direttore dell’Istituto
penitenziario.
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Il
verbale delle prescrizioni
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viene
disposto dal Tribunale di Sorveglianza con l’ordinanza di ammissione della
misura;
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detta
le prescrizioni che il condannato in affidamento dovrà seguire.
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Prescrizioni
indispensabili sono quelle relative ai seguenti aspetti:
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rapporti
con il Centro di Servizio Sociale;
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dimora;
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libertà
di movimento;
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divieto
di frequentare determinati locali;
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lavoro;
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divieto
di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al
compimento di altri reati.
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Prescrizioni
possibili:
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divieto
di soggiornare in uno o più Comuni;
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obbligo
di soggiornare in un Comune determinato;
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adoperarsi,
in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato;
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adempiere
puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
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Durante
il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal
Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di
Servizio Sociale.
Compiti del Centro di Servizio Sociale
nel corso della misura
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Aiutare
il condannato a superare le difficoltà d’adattamento alla vita sociale,
al fine di favorire il suo reinserimento;
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controllare
la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni;
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svolgere
azione di tramite tra l’affidato, la sua famiglia e gli altri suoi
ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle
A.S.L. e del privato sociale;
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riferire
periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di
Sorveglianza sull’andamento dell’affidamento ed inviare allo stesso una
relazione finale alla conclusione della misura;
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fornire
al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione
di vita del condannato e sull’andamento della misura (ai fini di
un’eventuale modifica delle prescrizioni, etc.).
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Prosecuzione
della misura
Se nel corso dell’affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di
altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il
Magistrato di Sorveglianza, che dispone la prosecuzione provvisoria della misura
se il cumulo delle pene da espiare non supera i tre anni.
Il
Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza,
che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.
Sospensione
della misura
Il Magistrato di Sorveglianza sospende l’affidamento e trasmette gli atti al
Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:
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quando
il Centro di Servizio Sociale lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di
altra pena detentiva, che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione
provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni)
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quando
l’affidato ha comportamenti tali (trasgredendo alle prescrizioni, o
commettendo dei reati) da determinare la revoca della misura.
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Conclusione
della misura
L’affidamento si conclude:
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con
l’esito positivo del periodo di prova, che estingue la pena ed ogni altro
effetto penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha
giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette
l’ordinanza di estinzione della pena;
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con
la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:
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comportamento
del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto
incompatibile con la prosecuzione della prova;
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sopravvenienza
di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva, che determini un residuo
pena superiore a tre anni.
In
questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui
l’affidato ha la residenza o il domicilio, emette l’ordinanza di revoca e
ridetermina la pena residua da espiare (nel primo caso, anche valutando quanta
parte del periodo trascorso in affidamento possa essere computato come pena
scontata).
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