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Sospensione dell’esecuzione pena per tossicodipendenti (art. 90 D.P.R. 309/90)
Che cos’è
Per i soggetti che erano tossicodipendenti al momento in cui hanno compiuto il reato è prevista la misura della sospensione della pena detentiva (art. 90 D.P.R. 390/90), che si differenzia dall’ipotesi dell’art. 94 perché il programma terapeutico deve essere in corso o già positivamente concluso. La concessione della misura è, comunque, facoltativa e non sono previsti interventi e controlli esterni.
Requisiti per l’ammissione
Il tribunale può sospendere l’esecuzione della pena per 5 anni, qualora accerti che il soggetto si è sottoposto o abbia in corso un programma terapeutico di riabilitazione. La concessione può avvenire una sola volta (art. 90 comma 4, D.P.R. 309/90), e non può avvenire se viene commesso un delitto non colposo tra il periodo di inizio del programma e la pronuncia di sospensione del tribunale (art. 90 comma 2 D.P.R. 309/90). Mentre per l’affidamento in prova terapeutico (art. 94 D.P.R. 309/90) ha rilievo soltanto l’effettiva sussistenza, al momento della concessione della misura, dello stato di tossicodipendenza, a prescindere dal nesso tra tale stato e la commissione del reato, nella sospensione della pena, al contrario, ha rilievo il fatto che il soggetto abbia commesso il reato in stato di tossicodipendenza:
Coerentemente con quest’impostazione, l’art. 94 vuole che l’attività di cura, programmata e concordata con le strutture sanitarie, debba essere in corso o essere intrapresa, mentre per l’art. 90 deve essere in corso, o essersi già conclusa positivamente.
Revoca della misura
La sospensione dell’esecuzione della pena è revocata di diritto:
Conclusione della misura
Se il condannato attua il programma terapeutico e, nei 5 anni successivi al provvedimento di sospensione dell’esecuzione, non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.
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