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Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (art. 16 comma 5 Dlgs 286/98)
Nei confronti di un cittadino straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta (al riguardo non vi è alcun margine di discrezionalità) l’espulsione dal territorio dello Stato per un periodo di 10 anni.
Applicabilità dell’espulsione alternativa alla detenzione
L’espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione può essere disposta nei confronti di:
Chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità e non rientra nelle due categorie, di cui ai punti e) ed f), non può avere questo tipo di espulsione.
Esclusioni dall’applicazione dell’espulsione alternativa alla detenzione
L’espulsione come sanzione alternativa alla detenzione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi reati di una certa gravità, elencati dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (estorsione, rapina, omicidio, spaccio di stupefacenti aggravato, reati associativi, etc.), oppure reati previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione, puniti con una pena edittale superiore nel massimo a due anni (favoreggiamento all’ingresso di straneri clandestini, della loro permanenza in Italia, etc.).
Procedura di applicazione dell’espulsione alternativa alla detenzione
L’espulsione alternativa alla detenzione è disposta dal Magistrato di Sorveglianza che, dopo avere acquisito (tramite l’Ufficio Matricola del carcere) le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello straniero, decide con Decreto motivato. Il Decreto viene comunicato alla persona interessata che, entro 10 giorni, può presentare ricorso davanti al Tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza fissa l’udienza entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso. L’esecuzione dell’espulsione alternativa alla detenzione rimane sospesa fino a che siano decorsi i termini per l’impugnazione, o fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza. Lo straniero rimane comunque in carcere (anche dopo l’eventuale rigetto dell’impugnazione), dove continua a scontare la pena detentiva finché non vi siano le condizioni per eseguire l’espulsione con accompagnamento alla frontiera (organizzazione del viaggio, etc.).
Conseguenze dell’espulsione alternativa alla detenzione
La pena detentiva si estingue dopo 10 anni dal giorno nel quale l’espulsione è stata eseguita, se prima di allora lo straniero rientra in Italia, l’espulsione alternativa alla detenzione è revocata e riprende l’esecuzione della pena.
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