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Conversione di pene pecuniarie in libertà controllata (art. 102 L. 689.81)
Qualora la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita in lavoro sostitutivo, su richiesta dell’interessato. Il Pubblico Ministero trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza competente che, in seguito agli opportuni accertamenti, provvede alla conversione della pena pecuniaria. Ogni quota di 38,73 Euro, della pena pecuniaria non pagata, sarà sostituita con un giorno di libertà controllata, o di lavoro socialmente utile, la cui durata non potrà comunque superare:
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