Pena
pecuniaria come sanzione sostitutiva (art. 53 L. 689.81)
Le pene pecuniarie (multa e ammenda) diventano, con la legge n. 689 del 1981,
una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi. Il giudice può
sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente
(multa o ammenda) quando ritiene che essa non debba essere superiore ai tre
mesi.
La
pena pecuniaria come sanzione sostitutiva è subordinata ad alcuni limiti
soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato) ed oggettivi
(reati ostativi di cui all’art. 4 bis O.P.).