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Misure
alternative per i condannati in Aids conclamata, o affetti da
Con l’inserimento di questo articolo nell’Ordinamento Penitenziario il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da Aids conclamata, o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, la possibilità di iniziare o proseguire un programma di cure idonee, in apposite strutture, evitando i danni derivanti dalla condizione di privazione della libertà e dall’ambiente penitenziario. L’articolo 47 quater O.P. permette di poter accedere alle misure alternative dell’affidamento in prova al Servizio Sociale e della detenzione domiciliare senza limiti di pena ancora da espiare, come invece è previsto dagli art. 47 e 47 ter O.P.. Ne possono fruire i condannati affetti da Aids conclamata, o da grave deficienza immunitaria (accertata ai sensi dell’art. 286 bis comma 2, del codice di procedura penale), che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura ed assistenza, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie, o altre unità operative prevalentemente impegnate nell’assistenza ai casi di Aids. L’istanza può essere presentata dall’interessato, o dal suo legale, al Tribunale di Sorveglianza competente, allegando alla stessa la certificazione del Servizio sanitario pubblico competente, o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute e che indichi la concreta attuabilità del programma di cura ed assistenza. Anche gli internati e coloro che sono stati condannati per i reati che rientrano nel 4 bis O.P., fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2 bis e 3 dello stesso articolo (sulla eventuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva). Il Tribunale di Sorveglianza, nell’ordinanza di ammissione, deve impartire le prescrizioni per l’esecuzione della misura alternativa e quelle relative alle modalità di esecuzione del programma (art 5 comma 3 della legge 231/99). I Centri di Servizio Sociale per adulti si attengono ai compiti previsti dall’art. 47 ter dell’Ordinamento Penitenziario (detenzione domiciliare) e svolgono attività di sostegno e controllo circa l’attuazione del programma (art. 5 comma 4 della 231/99). Qualora il condannato risulti imputato, o sia stato sottoposto a misura cautelare per aver commesso un reato successivamente all’ammissione alla misura, può scattare la revoca della misura alternativa stessa.
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