Detenzione domiciliare

 

Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P.)



Che cos’è

 

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla Legge n. 663 del 10.10.1986 (Legge Gozzini), di modifica dell’Ordinamento Penitenziario (O.P.). Con tale beneficio si è voluto ampliare l’opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, d’istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative.
L’art. 47 ter O.P. è stato modificato dalla Legge n° 165 del 27.05.1998 (Legge Simeone - Saraceni), che ha ampliato la possibilità di fruire di questo beneficio. La misura consiste nell’esecuzione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, o in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.


Requisiti per l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter c. 1 O.P.


Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni, nei seguenti casi:

donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

 

Requisiti per l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter c. 1 bis O.P.


Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, quando:

non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale;

l’applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

non si tratti di condannati che hanno commesso i reati di particolare gravità specificati nell’art. 4 bis O.P..

 

Se tale misura viene revocata la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

 

Requisiti per l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter c. 1 ter O.P.


Pena anche superiore ai quattro anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi dell’artt. 146 e 147 del c.p..

Casi di rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena (art.146 c.p.):

  1. donna incinta;

  2. donna che ha partorito da meno di sei mesi;

  3. persona affetta da infezione da HIV, nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell’art. 286 bis, del c.p.p..

Casi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (art. 147 c.p.):

  1. presentazione di una domanda di grazia

  2. condizione di grave infermità fisica

  3. donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Il Tribunale di Sorveglianza dispone l’applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante l’esecuzione della misura.


Requisiti per l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 656 c.p.p. c. 10


Pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, in caso di condannato agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire.
Il Pubblico Ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti, senza ritardo, al Tribunale di Sorveglianza, affinché provveda senza formalità all’eventuale applicazione della detenzione domiciliare.

Fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il condannato rimane agli arresti domiciliari e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata, a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’art. 47 ter O.P. provvede, in ogni caso, il Magistrato di Sorveglianza.

Con la Legge n. 231 del 12.07.99, che ha introdotto l’art. 47 quater, per i soggetti affetti da AIDS conclamata, o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, la ammissione della misura alternativa può essere concessa anche oltre i limiti di pena previsti.

Limiti all’ammissione


I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1).

I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).

Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla detenzione domiciliare per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).


Istanza di detenzione domiciliare


L’istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare deve essere inviata:

se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena. Il Pubblico Ministero trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l’udienza;

se il condannato è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura quando sono presenti i requisiti di cui all’art. 47 ter commi 1 e 1 bis sopra indicati. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l’udienza.

 

Se il condannato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l’istanza deve essere corredata da idonea certificazione come previsto nell’art. 5 comma 2 della 231/99.

Se l’istanza non è accolta, ha inizio, o riprende, l’esecuzione della pena.


Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell’ammissione


il Centro di Servizio Sociale:

se il condannato è in libertà, svolge l’inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza;

se il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione "di sintesi", da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all’Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari ed ambientali.


Ordinanza


La detenzione domiciliare viene concessa con provvedimento di ordinanza

se il condannato è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell’esecuzione;

se il condannato è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui è ristretto l’interessato al momento della presentazione della domanda.

 

Il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre l’applicazione della detenzione domiciliare:

stabilisce le prescrizioni, secondo quanto previsto dall’art. 284 c.p.p. per gli arresti domiciliari;

determina e impartisce le disposizioni per gli interventi del Centro di Servizio Sociale.

 

Esecuzione della detenzione domiciliare


La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui al condannato è notificata l’ordinanza di ammissione della misura da parte degli organi competenti. Il Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare può modificare le prescrizioni e le determinazioni impartite.

Il condannato in detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dall’O.P. e dal suo regolamento di esecuzione. Al condannato in detenzione domiciliare possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti e quindi, in particolare, la liberazione anticipata (art. 54 O.P.).

Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che usufruisce di tale misura.


Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura


Gli interventi del C.S.S.A., nell’ambito dell’applicazione della misura della detenzione domiciliare riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia. Il Centro di servizio sociale, infatti, in base alle disposizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, ha il compito di stabilire validi collegamenti con i servizi socio-assistenziali del territorio, al fine di aiutare il condannato a superare le difficoltà connesse all’applicazione di tale misura.
Se il beneficio è disposto in base all’art. 5 comma 4 della 231/99 (norme per i malati di AIDS), i Centri di Servizio Sociali per Adulti debbono svolgere "attività di sostegno e di controllo circa l’attuazione del programma".


Prosecuzione della misura


Se nel corso della detenzione domiciliare sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza, che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene da espiare non supera i limiti di pena previsti per la misura. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza, che fissa l’udienza per decidere la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

Sospensione e revoca della misura


Il Magistrato di Sorveglianza sospende la detenzione domiciliare e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

quando vengono a cessare i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;

quando il condannato attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;

quando il condannato viene denunciato per violazione dell’art. 385 c.p. (evasione);

quando il Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione, di altra pena detentiva, che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (art. 51 bis O.P.).

Il Tribunale di Sorveglianza fissa l’udienza per il procedimento di revoca e decide sull’accoglimento o il rigetto della proposta del Magistrato di Sorveglianza.

 

 

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