Detenzione
domiciliare (art. 47 ter O.P.)
Che cos’è
La
misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla Legge
n. 663 del 10.10.1986 (Legge Gozzini), di modifica dell’Ordinamento
Penitenziario (O.P.). Con tale beneficio si è voluto ampliare l’opportunità
delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile,
delle attività di cura, di assistenza familiare, d’istruzione professionale,
già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione
(arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della
sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative.
L’art. 47 ter O.P. è stato modificato dalla Legge n° 165 del 27.05.1998
(Legge Simeone - Saraceni), che ha ampliato la possibilità di fruire di questo
beneficio. La misura consiste nell’esecuzione della pena nella propria
abitazione, o in altro luogo di privata dimora, o in luogo pubblico di cura,
assistenza e accoglienza.
Requisiti per l’ammissione alla
detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter c. 1 O.P.
Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni, nei
seguenti casi:
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donna
incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei
convivente;
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padre,
esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui
convivente, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole;
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persona
in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti
contatti con i presidi sanitari territoriali;
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persona
di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
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persona
minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di
lavoro e di famiglia.
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Requisiti
per l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter c. 1
bis O.P.
Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni,
quando:
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non
ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale;
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l’applicazione
della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta
altri reati;
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non
si tratti di condannati che hanno commesso i reati di particolare gravità
specificati nell’art. 4 bis O.P..
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Se
tale misura viene revocata la pena residua non può essere sostituita con altra
misura.
Requisiti
per l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter c. 1
ter O.P.
Pena anche superiore ai quattro anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi dell’artt. 146
e 147 del c.p..
Casi
di rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena (art.146 c.p.):
-
donna
incinta;
-
donna
che ha partorito da meno di sei mesi;
-
persona
affetta da infezione da HIV, nei casi di incompatibilità con lo stato di
detenzione ai sensi dell’art. 286 bis, del c.p.p..
Casi
di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (art. 147 c.p.):
-
presentazione
di una domanda di grazia
-
condizione
di grave infermità fisica
-
donna
che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è
modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.
Il
Tribunale di Sorveglianza dispone l’applicazione della detenzione domiciliare,
stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere prorogato.
L’esecuzione della pena prosegue durante l’esecuzione della misura.
Requisiti per l’ammissione alla
detenzione domiciliare prevista dall’art. 656 c.p.p. c. 10
Pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior
pena, in caso di condannato agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della
condanna da eseguire.
Il Pubblico Ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e
trasmette gli atti, senza ritardo, al Tribunale di Sorveglianza, affinché
provveda senza formalità all’eventuale applicazione della detenzione
domiciliare.
Fino
alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il condannato rimane agli arresti
domiciliari e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata, a tutti
gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’art. 47 ter O.P. provvede, in ogni
caso, il Magistrato di Sorveglianza.
Con
la Legge n. 231 del 12.07.99, che ha introdotto l’art. 47 quater, per i
soggetti affetti da AIDS conclamata, o da grave deficienza immunitaria, o da
altra malattia particolarmente grave, la ammissione della misura alternativa può
essere concessa anche oltre i limiti di pena previsti.
Limiti all’ammissione
I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74
D.P.R. 309/90) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se
collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti
impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state
accertate (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1).
I
detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di
terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato
di droghe) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se non vi
sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).
Chi
è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere
ammesso alla detenzione domiciliare per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2,
O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato,
punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un’evasione,
un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa
(art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).
Istanza di detenzione domiciliare
L’istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare deve essere
inviata:
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se
il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha
disposto la sospensione dell’esecuzione della pena. Il Pubblico Ministero
trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa
l’udienza;
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se
il condannato è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre
l’applicazione provvisoria della misura quando sono presenti i requisiti
di cui all’art. 47 ter commi 1 e 1 bis sopra indicati. Il Magistrato di
Sorveglianza trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza
competente, che fissa l’udienza.
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Se
il condannato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o
da altra malattia particolarmente grave, l’istanza deve essere corredata da
idonea certificazione come previsto nell’art. 5 comma 2 della 231/99.
Se
l’istanza non è accolta, ha inizio, o riprende, l’esecuzione della pena.
Compiti del Centro di Servizio Sociale
prima dell’ammissione
il Centro di Servizio Sociale:
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se
il condannato è in libertà, svolge l’inchiesta di servizio sociale
richiesta dal Tribunale di Sorveglianza;
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se
il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l’osservazione
scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per
elaborare collegialmente la relazione "di sintesi", da inviare al
Tribunale di Sorveglianza.
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In
entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio
sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all’Istituto di pena
elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con particolare
riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse
personali, familiari ed ambientali.
Ordinanza
La detenzione domiciliare viene concessa con provvedimento di ordinanza
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se
il condannato è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui
ha sede il pubblico ministero competente dell’esecuzione;
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se
il condannato è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha
giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui è ristretto
l’interessato al momento della presentazione della domanda.
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Il
Tribunale di Sorveglianza, nel disporre l’applicazione della detenzione
domiciliare:
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stabilisce
le prescrizioni, secondo quanto previsto dall’art. 284 c.p.p. per gli
arresti domiciliari;
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determina
e impartisce le disposizioni per gli interventi del Centro di Servizio
Sociale.
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Esecuzione
della detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui al condannato è
notificata l’ordinanza di ammissione della misura da parte degli organi
competenti. Il Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo in cui si
svolge la detenzione domiciliare può modificare le prescrizioni e le
determinazioni impartite.
Il
condannato in detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario
previsto dall’O.P. e dal suo regolamento di esecuzione. Al condannato in
detenzione domiciliare possono essere concessi i benefici previsti dalla
normativa per tutti i detenuti e quindi, in particolare, la liberazione
anticipata (art. 54 O.P.).
Nessun
onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e
l’assistenza medica del condannato che usufruisce di tale misura.
Compiti del Centro di Servizio Sociale
nel corso della misura
Gli interventi del C.S.S.A., nell’ambito dell’applicazione della misura
della detenzione domiciliare riguardano il sostegno, e non il controllo, che
invece è effettuato dagli organi di polizia. Il Centro di servizio sociale,
infatti, in base alle disposizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, ha
il compito di stabilire validi collegamenti con i servizi socio-assistenziali
del territorio, al fine di aiutare il condannato a superare le difficoltà
connesse all’applicazione di tale misura.
Se il beneficio è disposto in base all’art. 5 comma 4 della 231/99 (norme per
i malati di AIDS), i Centri di Servizio Sociali per Adulti debbono svolgere
"attività di sostegno e di controllo circa l’attuazione del
programma".
Prosecuzione della misura
Se nel corso della detenzione domiciliare sopraggiunge un nuovo titolo di
esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale
informa il Magistrato di Sorveglianza, che dispone la prosecuzione provvisoria
della misura se il cumulo delle pene da espiare non supera i limiti di pena
previsti per la misura. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al
Tribunale di Sorveglianza, che fissa l’udienza per decidere la prosecuzione (o
la cessazione) della misura.
Sospensione e revoca della misura
Il Magistrato di Sorveglianza sospende la detenzione domiciliare e trasmette gli
atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:
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quando
vengono a cessare i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
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quando
il condannato attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni,
ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
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quando
il condannato viene denunciato per violazione dell’art. 385 c.p.
(evasione);
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quando
il Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza di un
nuovo titolo di esecuzione, di altra pena detentiva, che fa venir meno le
condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (art. 51 bis O.P.).
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Il
Tribunale di Sorveglianza fissa l’udienza per il procedimento di revoca e
decide sull’accoglimento o il rigetto della proposta del Magistrato di
Sorveglianza.
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