Ricovero in strutture esterne

 

La cura e il ricovero in strutture esterne al carcere

 

Questa possibilità è prevista dall’articolo 11 dell’Ordinamento Penitenziario che dispone: "Ove siano necessari cura o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura".

Non si tratta, quindi, di una concessione eventuale e discrezionale ma di un preciso diritto, peraltro riconosciuto anche agli imputati, sul cui trasferimento è competente il giudice che procede nei loro confronti. Se il trasferimento deve essere disposto con urgenza (nel caso di malesseri improvvisi o altre situazioni di rischio) è il direttore a provvedervi, informandone subito il magistrato competente, il D.A.P. e il provveditore regionale alle carceri (art. 17 R.E.).

Contro la decisione del giudice non è previsto alcun mezzo d’impugnazione. In giurisprudenza troviamo poche pronunce al riguardo e tutte di inammissibilità del ricorso (Cass. Pen. Sez. I – 1991 – Mascellino; 1993 – Mortafà). Le motivazioni, sostanzialmente, coincidono: "La legge non prevede alcun mezzo di impugnazione avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza di rigetto o di ricovero in ospedale… non essendo detti provvedimenti annoverabili tra quelli concernenti la libertà personale, bensì tra quelli che regolano il regime carcerario".

 

L’istanza per il ricovero o le cure in una struttura esterna al carcere va rivolta al Magistrato di Sorveglianza per i condannati, al giudice che procede per gli imputati.

 

 

Precedente Home Su Successiva