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Glossario di diritto penitenziario (a cura della Sesta Opera San Fedele, revisionato dall'avv. Paola Selleri)
Affidamento in prova al servizio sociale È la prima misura alternativa al carcere, elencata nella voce
misure alternative. L'affidamento può essere concesso se la pena detentiva (o
la pena residua) non supera 3 anni. Ottenuto l'affidamento ai servizi sociali,
il condannato sconta la pena fuori dal carcere. A loro volta i servizi sociali
"collocano" il condannato presso una azienda, una cooperativa, o
simili, dove egli svolge un lavoro (a dire il vero, quasi sempre è lo stesso
condannato che propone la collocazione). L'affidato, è sostanzialmente una
persona libera che deve soltanto seguire degli obblighi, quali tornare a casa
sua a una certa ora, non allontanarsi dalla sua provincia, etc. Il
provvedimento è adottato sulla base dei risultati di una osservazione
collegiale della personalità del detenuto. All'atto dell'affidamento è
redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà
seguire. Il servizio sociale (il CSSA) controlla la condotta del soggetto. L’esito
positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale. (Art. 47 OP)
Se la
pena detentiva (o la pena residua) non supera 4 anni e riguarda un
tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma di recupero
o che intenda ad esso sottoporsi, egli può chiedere in ogni momento di essere
affidato al servizio sociale per continuare o iniziare la terapia di recupero
concordata con una unità sanitaria. Alla domanda deve essere allegata la
certificazione che attesti lo stato di tossicodipendenza (alcoldipendenza).
L'affidamento in prova non può essere disposto, più di 2 volte. Praticamente
per far scattare l'affidamento il detenuto-tossico deve aver una pena (o una
pena residua) inferiore a 4 anni; essere definitivo; aver avuto al massimo una
revoca. Egli deve rivolgersi al Ser.T. dal quale dipende, far venire in
carcere qualcuno del Ser.T. per incontrarlo e riscontrare la sua volontà
di entrare in comunità e poi inoltrare la domanda al Magistrato di
Sorveglianza.
(Art. 90 DPR 309/90 ex Art. 47bis OP)
Ai detenuti è assicurata un'alimentazione sana e
sufficiente. Una rappresentanza dei detenuti, designata mensilmente per
sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
(Art. 9 OP)
Vedi "Condannati per i delitti dell'art. 4 bis OP”
Vedi "Lavoro all'esterno del carcere (Lavoro in art. 21)"
È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l'assistente sociale del comune o della ASL), che fa capo al CSSA. Egli tiene i contatti con le famiglie dei detenuti, con gli enti locali; segue le persone in affidamento al servizio sociale. Ha un ruolo importante per la concessione e l'esecuzione dei benefici di legge.
Il trattamento dei detenuti è integrato da una
azione di assistenza alle loro famiglie.
(Art. 45 OP)
I detenuti ricevono un particolare aiuto
nel periodo di tempo che immediatamente precede la liberazione e per un congruo
periodo a questa successivo.
(Art. 46 OP)
Sono favorite queste e ogni
altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti.
(Art. 27 OP) L'applicazione di un «braccialetto elettronico» ai detenuti agli arresti domiciliari, per controllarne gli spostamenti - al fine di prevenirne l'allontanamento dal domicilio o, in caso di infrazione, di ripristinare la custodia in carcere -, è già in uso in vari Paesi, quali Francia, Germania, Gran Bretagna. Dal 20 aprile 2001 l'uso del «braccialetto elettronico», approvato con la Legge 19 gennaio 2001, n. 4, è iniziato in via sperimentale anche in Italia, in cinque grandi città: Torino, Milano, Roma, Napoli, Catania, dove maggiore è il numero delle persone agli arresti domiciliari.
Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA)
I Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA) sono stati istituiti
dall'art. 72 della Legge Penitenziaria (OP) (vedere anche art. 118 Reg) e sono
dislocati nelle sedi dei Tribunali di Sorveglianza. A Milano si trova in via
Numa Pompilio. I CSSA dipendono dal DAP (Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria).
Le competenze dei CSSA sono illustrate dai predetti articoli. Per sintesi diremo
che le competenze operative del CSSA sono: a) all'interno del carcere :
interventi per i detenuti in art. 21; partecipazione alla osservazione e al
trattamento; compiti di consulenza;
b) all'esterno del carcere: gestione della pena dei detenuti in affidamento e in
semilibertà; interventi per la concessione degli affidamenti, per la
formulazione dei programmi con il SERT per alcole tossico dipendenti, per
l'applicazione e la revoca delle misure di sicurezza; etc.
1) l'imputato o l'indagato sottoposto a "misure cautelari"; 2) chi è
stato arrestato in flagrante (ma non sempre c'è l'obbligo dell'arresto); 3) chi
è in stato di fermo; 4) il definitivo; 5) l'internato.
I detenuti possono avere colloqui e corrispondenza con i
congiunti e con altre persone. Anzi particolare favore viene accordato ai
colloqui con i familiari. I detenuti possono avere quotidiani, periodici, libri.
Ciascun detenuto è fornito di biancheria, vestiario e di effetti di uso in
quantità sufficiente. Il permesso per avere un colloquio con un imputato in
attesa del giudizio di 1°grado viene concesso dal PM. Un appellante, ricorrente
o definitivo ha il diritto di essere visitato dai familiari o dal convivente. I
non familiari devono richiedere il permesso al PM nel primo caso e alla
Direzione nel secondo caso. (Art. 18 OP) I detenuti usufruiscono di 6 colloqui
al mese (4 per i detenuti dell'art. 4bis). Durata massima del colloquio, 1 ora.
A ciascun colloquio possono partecipare non più di 3 persone.
(Art. 37 Reg)
Comunicazioni all'ingresso in carcere Immediatamente dopo l'ingresso in carcere, al detenuto viene richiesto se intenda dare notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario e del telegramma. La comunicazione è limitata alla sola notizia dell'ingresso in carcere. Se si tratta di straniero, l'ingresso in carcere è comunicato all'autorità consolare. (Art. 62 Reg)
Condannati per i delitti dell'art. 4 bis OP I
condannati per i delitti
elencati nell'art. 4 bis (associazione di stampo mafioso, associazione per
traffico di droghe, sequestri di persona, eversione, terrorismo, omicidio,
rapina aggravata, estorsione aggravata, produzione o traffico di ingenti quantità
di droghe, etc.) subiscono molte limitazioni nella concessione dei benefici.
Nel seguito li chiameremo semplicemente "detenuti art. 4 bis".
Nel capoluogo di ciascun circondario è
costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del
tribunale o da un magistrato da lui delegato e da una infinità di altre persone
(presidente del tribunale dei minorenni, magistrato di sorveglianza,
rappresentanti della regione, della provincia, della prefettura, sindaco, medico
provinciale... ). I componenti non sono retribuiti. Il consiglio ha però dei
fondi. (Art. 74 OP)
Attività del consiglio:
1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi per aiutarli a
reinserirsi; 2) si informa delle possibilità di occupazione; 3) organizza dei
corsi di addestramento; 4) segnala i bisogni delle famiglie; 5) concede sussidi
in denaro o in natura. (Art. 76 OP)
Esiste un comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto
sociale. Il comitato si basa su 4 rappresentanti della industria, commercio,
agricoltura, artigianato più una pletora di persone.
(Art. 77 OP)
L'Amministrazione penitenziaria fornisce
l'occorrente per scrivere e l'affrancatura ordinaria. Quando vi sia sospetto che
nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti
contenuti che costituiscono elementi di reato, la direzione trattiene la
missiva, facendone segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di
sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di
primo grado, all'autorità giudiziaria che procede. (Art. 38 Reg) I detenuti
possono essere autorizzati dal direttore a telefonare a congiunti e conviventi,
una volta alla settimana (per i detenuti dell'art. 4 bis, 2 volte al mese). Gli
imputati possono essere autorizzati dall'autorità procedente o, dopo la
sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza. La durata massima della
telefonata è di dieci minuti. La telefonata è a spese del detenuto.
(Art. 39 Reg)
Quando i figli
devono essere separati dalle madri per aver superato il limite di età imposto
dalla legge, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la
direzione segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia.
(Art. 19 Reg)
Essa è una misura alternativa alla detenzione. Se
la pena (o la pena residua) non supera 4 anni e se si tratta di donna incinta o
madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente; persona
gravemente ammalata; persona con più di 60 anni se inabile anche parzialmente;
persona minore di 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, etc,
essa può essere espiata nella propria abitazione o in un luogo di cura. Se il
detenuto si allontana dalla propria abitazione viene punito per il reato di
evasione.
(Art. 47 ter OP)
L'Amministrazione
Penitenziaria dipende gerarchicamente dal Ministero della giustizia che
sovrintende alla esecuzione delle pene, quindi alle carceri. Il DAP è retto dal
direttore Generale (gli ultimi sono stati: Margara, Caselli). Esso si articola
in sei Uffici centrali: (1) Personale; 2) Formazione e aggiornamento del
personale; 3) Ispettorato; 4) Detenuti e trattamenti; 5) Beni e servizi; 6)
Studi, ricerche, legislazione)
Organi regionali del DAP sono i Provveditorati Regionali e a livello locali le
carceri e i CSSA.
E' l'operatore carcerario che vive maggiormente a contatto con la popolazione
detenuta ed è una delle prime persone che un nuovo giunto incontra nel
"colloquio di primo ingresso". Egli
fa parte della commissione per il regolamento interno e del consiglio di
disciplina che decide i provvedimenti disciplinari. L’educatore scrive la
relazione ("sintesi") per i definitivi necessaria perché il
Magistrato di Sorveglianza conceda i benefici di legge.
L’educatore coordina anche le attività culturali, ricreative,
sportive. L’educatore è un dipendente del Ministero della Giustizia. (Art.
82 OP)
L'equipe del carcere è incaricata di redigere
l'osservazione sul singolo detenuto (la sua personalità, le sue esigenze, il
suo comportamento) ed il conseguente trattamento rieducativo. L'osservazione ed
il trattamento servono soprattutto per la concessione dei benefici di legge per
chi è definitivo. Si tratta della redazione della cosiddetta
"sintesi".
L'equipe è formata da: il direttore del carcere, il medico, l'assistente
sociale, lo psicologo, l'educatore.
L'art. 14 delle nuova legge sulla immigrazione comporta per tutti gli
extracomunitari la possibilità di sostituire la pena (se quest’ultima è nel
limite di 2 anni) con l'espulsione per un periodo di almeno 5 anni.
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o
ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie.
(Art. 28 OP)
Esse sono: il direttore del carcere, i
vicedirettori, il corpo di polizia penitenziaria, il medico, l'assistente
sociale, l'educatore, il cappellano.
Come collaboratori esterni : lo psicologo, il criminologo.
E' assicurato ai detenuti l’uso adeguato e sufficiente di
lavabi, bagni, docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla
pulizia della persona. Può essere consentito l’uso del rasoio elettrico.
(Art. 8 OP)
È consentito se è indispensabile per
prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per
vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti. (Art.
41 OP)
Ingresso in carcere
Vedi "Ufficio matricola".
Isolamento Un detenuto può essere messo in isolamento per ragioni
sanitarie o per sanzione disciplinare.
(Art. 33 OP)
Essi si distinguono in: a) Istituti di custodia
preventiva; Case
mandamentali: sono istituite nelle piccole città, a disposizione del Tribunale
ordinario, e assicurano la custodia degli imputati e dei fermati o arrestati
dalla polizia. Case circondariali: istituite nei capoluoghi di circondario, a
disposizione di ogni autorità giudiziaria. Assicurano la custodia degli
imputati e dei fermati o arrestati dalla polizia.
Nelle
carceri devono essere favoriti i corsi di formazione professionale. Il lavoro
penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Nell'assegnazione
dei soggetti al lavoro si deve tenere conto esclusivamente dell'anzianità di
disoccupazione, dei carichi famigliari, della professionalità. Il collocamento
al lavoro avviene nel rispetto di graduatorie che vengono compilate da una
apposita commissione, nella quale fa parte anche un rappresentante dei detenuti.
Nel gergo delle carceri i detenuti che hanno un lavoro si chiamano
"lavoranti" e indossano una casacca azzurrina o color
"camoscio". A San Vittore grosso modo i lavoranti sono 600 su 2.000
detenuti.
(Art. 20 OP) Nel
gergo si dice che un detenuto è "in articolo 21" quando gli è stato
concesso di lavorare fuori dal carcere oppure di frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno, senza scorta. Non ci sono vincoli particolari per
l'ammissione al lavoro esterno, salvo che per i condannati dell'art. 4 bis che
devono aver scontato almeno un terzo della pena e per i condannati
all'ergastolo, almeno 10 anni. La concessione al lavoro all'esterno viene data
dal Direttore del carcere, ma deve essere approvata dal Magistrato di
Sorveglianza. Notiamo che le condizioni dell'art. 21 sono più restrittive di
quelle della semilibertà per esempio, in semilibertà il detenuto cena a casa e
rientra in istituto entro una certa ora; in art. 21, finito il lavoro il
detenuto deve rientrare in carcere con l'obbligo di percorrere un itinerario
molto preciso.
(Art. 21 OP)
Innanzi tutto prima di uscire dal carcere il detenuto deve chiedere il libretto di lavoro. Presso il carcere c'è uno "sportello lavoro" dove può ottenerlo. Poi è necessario che prepari un curriculum di lavoro con tutti i dati importanti da distribuire ai datori di lavoro. Una volta uscito è necessario che si iscriva all' Ufficio di collocamento, che gli rilascerà un tesserino che dovrà essere vidimato ogni 6 mesi, pena la cancellazione dalle liste di collocamento.
Con la legge "Simeone" il carcere diventa una eccezione per le pene detentive sotto i 3 anni. I condannati potranno usufruire con maggiore facilità delle misure alternative. L'impatto maggiore è però sulle nuove condanne. Il PM infatti, secondo le nuove norme, nel dare l'ordine di carcerazione per una pena detentiva non superiore a 3 anni, anche se residuo di una pena maggiore, deve sospendere l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione vengono consegnati al condannato, che viene avvisato, che ha 30 giorni per richiedere una misura alternativa. La domanda va inviata allo stesso PM che provvede a trasmetterla al Tribunale di Sorveglianza. Quando si tratta di extracomunitari l'applicazione di questa legge è molto problematica. Innanzi tutto quando si tratta di extracomunitari clandestini, l'applicazione è esclusa; quando si tratta di extracomunitari con permesso di soggiorno, essi devono garantire al Magistrato di Sorveglianza di avere casa e lavoro, cose queste normalmente non possedute.
La legge "Smuraglia" consente di applicare aliquota zero sui
contributi INPS dovuti dalle cooperative sociali che impiegano persone
svantaggiate e aliquote ridotte sulle retribuzioni corrisposte a queste persone.
Tra esse sono incluse le persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, gli ammessi alle misure alternative e al lavoro all'esterno ex
art. 21. Liberazione anticipata ("I giorni")
Anche questo provvedimento premiale appartiene alle misure alternative
alla detenzione. Al detenuto che si è comportato bene viene concessa una
detrazione della pena di 45 giorni ogni 6 mesi di pena scontata, cioè 3 mesi
per ogni anno di pena. Nei
linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata
concessione dei "giorni".
Per il computo dei "giorni" valgono anche il periodo in stato di
custodia cautelare e quello di detenzione domiciliare.
(Art. 54 OP)
Il condannato a pene detentive, che abbia tenuto
un buon comportamento che faccia ritenere sicuro il suo ravvedimento, può
essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della
pena inflittagli (tre quarti se si tratta di recidivi, 26 anni in caso di
ergastolo), qualora il rimanente della pena non superi 5 anni.
(art. 176 cp)
È una misura di sicurezza non detentiva, stabilita per
legge. La sorveglianza è affidata all'autorità di Pubblica Sicurezza. La
persona in stato di libertà vigilata deve osservare le prescrizioni imposte dal
giudice.
(Art. 228 cp)
Il Magistrato di Sorveglianza, in qualità di magistrato
monocratico, ha svariate competenze. Esse sono elencate soprattutto nell'art. 69
OP, ma anche negli artt. 11, 47, 47 ter della OP e nell'art. 684 cpp. Egli ha in
particolare il compito di "gestire" la pena dei detenuti, vigilando
anche sul buon andamento della vita carceraria in senso stretto. Inoltre il
Magistrato di Sorveglianza cura la esecuzione di tutte le misure alternative.
Egli è il diretto destinatario di tutte le istanze dei detenuti e dei
condannati che espiano la pena all'esterno.
Il Magistrato di Sorveglianza è un giudice che non fa indagini, non partecipa
al giudizio pubblico, non fa sentenze, non occupandosi mai delle fasi del
processo precedenti alla esecuzione della pena.
Medico
Visita il nuovo giunto. Fa parte della equipe del carcere. I
detenuti possono tuttavia chiedere di essere visitati a proprie spese da un
medico di fiducia (Servizio sanitario).
Misure alternative alla detenzione Le
misure alternative alla detenzione sono previste dalla OP. Esse danno la
possibilità di scontare la pena non in carcere e vengono concesse solo a
determinate condizioni, precisate nelle singole voci.Esse
si applicano esclusivamente ai detenuti definitivi. Le misure alternative sono
numerose e con caratteristiche peculiari, ciascuna tendente comunque alla
risocializzazione del condannato.
L’elenco delle misure alternative è il seguente: b)
Detenzione domiciliare (pena residua 4 anni o nei casi di condizioni di salute
incompatibili con il regime detentivo pena residua anche superiore ai 4 anni),
art. 47 ter OP; c)
Semilibertà (metà pena o 2/3 se reati gravi (reati dell'art 4 bis) o 6 mesi
solo dalla libertà), artt. 46, 50 OP; d)
Liberazione condizionale (pena residua 5 anni); art 176 cp; e)
Sospensione della pena per gravi motivi di salute (incompatibilità con il
regime detentivo - qualunque sia la durata della pena ) art. 147 cp. L'iter
classico dei benefici è il seguente: prima si ottengono i permessi premio, poi
l'art. 21 (lavoro all'esterno), poi la semilibertà, infine l'affidamento ai
servizi sociali. g)
Misure per malati di AIDS in condizioni gravi con programma terapeutico
(affidamento e detenzione domiciliare qualunque sia la pena da espiare) art. 47
quater OP. h)
in prova al servizio sociale (pena residua 3 anni), art. 47 OP. Tuttavia,
date le caratteristiche peculiari di ogni singolo caso e le risorse che si hanno
a disposizione, è opportuno segnalare la reale impossibilità di arrivare a
soddisfare tutte le necessità. Ci si riferisce in particolare agli stranieri,
che come è noto sono molto presenti nelle carceri milanesi. Di essi la maggior
parte si trova in Italia priva del permesso di soggiorno. Ciò significa che, al
termine della pena, questi stranieri dovrebbero essere espulsi dal nostro
territorio, in quanto presenti in Italia abusivamente. Se la pena (o la pena
residua) non supera 3 anni e se si tratta di extracomunitari.
I benefici previsti dalla attuale Legge Penitenziaria risultano praticamente non
goduti dai cosiddetti clandestini (cioè stranieri privi del permesso di
soggiorno) l'unico intervento possibile nei loro confronti è la concessione
della liberazione anticipata (se la condotta tenuta in detenzione lo
consente). I problemi che presentano i clandestini sono diversi: 1) assenza di un punto di riferimento esterno, cioè una dimora ed un ambiente lontani da quelli devianti: nella maggior parte dei casi il clandestino è senza fissa dimora; 2) il problema della esatta identificazione: lo straniero ha diversi alias, cioè diversi nomi e ogni qualvolta viene arrestato ne fornisce di nuovi per poter sempre risultare come incensurato e quindi ottenere pene più miti, con possibile sospensioni della pena; 3) la comprensione della lingua: è spesso difficile riuscire a capirsi; 4) la quasi totale incomprensione del significato dei benefici penitenziari. Per concludere il detenuto straniero è svantaggiato rispetto a quello italiano, non per sterili preconcetti o per pure prese di posizione, quanto per obiettive difficoltà tecniche. Misure alternative per malati di AIDS o grave deficienza immunitaria L'affidamento in prova ai servizi sociali (art.47 OP) e la detenzione
domiciliare (art. 47 ter OP) possono essere applicate, anche oltre i limiti di
pena ivi previsti, nei confronti di malati di AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria che hanno in corso o intendono intraprendere un programma
di cura presso appositi unitA ospedaliere.
Il caso di AIDS conclamato è definito dalla circolare del Ministero della
Sanit6 n. 9 del 29 aprile 1994. Il caso di grave deficienza immunitaria quando
la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri: a) numero di
linfociti TCD4+ pari o inferiore a 100/mmc; b) indice di Karnofsky pari al
valore di 50. (DM 21 ottobre 1999)
È la persona appena arrestata che entra in carcere e che subisce una trafila di pratiche all'Ufficio Matricola.
L'ordine e la disciplina nelle carceri garantiscono la sicurezza,
necessaria per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti. (Art.
2 Reg) I detenuti possono ricevere 4 pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a 20 kg., contenenti esclusivamente generi di abbigliamento e anche generi alimentari che non richiedano manomissione in sede di controllo.
Il peculio dei detenuti si distingue in fondo vincolato (1/5
della mercede) e fondo disponibile. Al fondo vincolato è destinato un quinto
della mercede. La rimanente parte costituisce il fondo disponibile che non può
superare 2 milioni di Lire. L'eccedenza, tolto quanto eventualmente deve essere
utilizzato per le spese legali, viene inviata ai famigliari o conviventi o
depositata su un conto corrente. Il peculio degli imputati è interamente
disponibile e non può superare 4 milioni.
(Art. 57 Reg)
Ai soggetti che non prestano
lavoro all'aperto, è consentito di permanere almeno per 2 ore al giorno
all'aria aperta.
(Art. 10 OP)
Nel caso di imminente pericolo di vita di un famigliare o
convivente, ai detenuti può essere concesso dal Magistrato di Sorveglianza il
permesso di recarsi a visitare l'infermo. Analoghi permessi possono essere
concessi per venti famigliari di particolare gravità.
(Art. 30 OP) I detenuti definitivi, che hanno tenuto regolare
condotta, possono ottenere dal Magistrato di Sorveglianza, sentito il direttore
del carcere, permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi o
di lavoro. La durata massima del permesso è di 15 giorni per volta, per un
massimo di 45 giorni all'anno. L’esperienza dei permessi premio è parte
integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori.
La concessione dei permessi è ammessa: a) per i definitivi con pene inferiori
ai 3 anni; b) per i definitivi con pene superiori ai 3 anni dopo però aver
espiato almeno una quarto della pena; c) per i definitivi dell'art. 4bis dopo
aver espiato almeno la metà della pena.
(Art. 30 ter OP) Un documento fondamentale per un extracomunitario.
Se l'extracomunitario è regolare e se l'ultimo datore di lavoro gli rilascia
una dichiarazione di disponibilità a farlo lavorare, è possibile ottenere un
prolungamento del permesso di soggiorno.
Se l'extracomunitario è un clandestino, l'importante è che qualcuno sia
disposto a farlo lavorare. Dovrà poi alla prima sanatoria, farsi regolarizzare.
I detenuti possono essere sottoposti a
perquisizione per motivi di sicurezza, nel pieno rispetto della personalità.
(Art. 34 OP e art. 74 Reg)
Il corpo di
Polizia Penitenziaria è stato istituito con la Legge 395/90. E' posto alle
dipendenze del Ministero della Giustizia. E' un corpo civile.
Ordinamento del Personale.
E' suddiviso in tre ruoli, secondo l'ordine gerarchico: a)
ruolo degli ispettori (vice ispettore, ispettore, ispettore capo) b)
ruolo dei sovrintendenti (vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente
capo) a)
ruolo degli agenti e degli assistenti (agente scelto, assistente, assistente
capo). Subordinazione.
Gli appartenenti alla polizia Penitenziaria hanno dovere di subordinazione
gerarchica nei confronti del direttore dell'istituto e dei superiori gerarchici.
Lo psicologo opera come esperto del Ministero. E' suo compito incontrare il
nuovo giunto. Lo psicologo effettua anche colloqui di sostegno e interventi nei
confronti di detenuti che possono risultare di grave pericolosità per sé
(timore di suicidio) e per gli altri. Contribuisce alla redazione della sintesi.
I detenuti provvedono direttamente alla pulizia delle
loro celle e dei servizi igienici.
(Art. 6 Reg). È consentito usare un apparecchio radio personale.
(Art. 40 Reg) Coloro che delinquono sono distinti in primari e recidivi: i primi sono al loro
primo reato; i secondi hanno ripetuto un reato. Purtroppo tra i detenuti si
verifica un alto grado di recidività: ciò significa un fallimento nel
reinserimento nella società. I detenuti possono rivolgere reclami anche in busta chiusa al
direttore del carcere, al magistrato di sorveglianza, alle autorità
giudiziarie, al capo dello stato. (Art. 35 OP; art. 75 Reg) Il magistrato di
sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore del carcere, devono
offrire la possibilità a tutti i detenuti di entrare in contatto con loro. A
questi reclami si deve dare risposta nel più breve tempo possibile.
(Art. 75 Reg)
La condotta dei condannati si considera
regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante
senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle
attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o
culturali.
(Art. 30 ter u.c. OP)
Nelle carceri è assicurata la celebrazione
dei riti del culto cattolico. Gli appartenenti alle altre religioni hanno il
diritto di ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne
i riti.
(Art. 26 OP)
Rimborso delle spese di mantenimento Al termine della pena i detenuti
devono rimborsare allo Stato le spese del procedimento e quelle del
mantenimento. Queste spese sono abbonate qualora i detenuti si trovano in
condizioni disagiate e hanno tenuto regolare condotta.
(Art. 56 OP) Essa
è una misura parzialmente alternativa alla detenzione in carcere, perché
consiste nella concessione al detenuto di trascorrere parte della giornata fuori
dal carcere per lavorare o frequentare corsi. La
semilibertà può essere concessa se la pena di reclusione è inferiore ai 6
mesi oppure dopo aver espiato almeno la metà della pena (per i detenuti
dell'art. 4 bis, almeno due terzi; per i condannati all'ergastolo, almeno 20
anni). Il
provvedimento può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si
mostra idoneo al trattamento. Al
detenuto in semilibertà possono essere concessi permessi premio per un massimo
di 45 giorni all'anno. Durante il permesso il detenuto è sottoposto al regime
di libertà vigilata. I
semiliberi dormono in appositi istituti. Questa misura viene applicata quando le
pene sono lunghe. (Art.
48 e Art. 50 OP)
Il Ser.T. è il Servizio Tossicodipendenti. Fa parte delle ASL.
Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di 3 anni.
I detenuti possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario
di loro fiducia. (Art. 11 OP) È una relazione che l'educatore
scrive per i definitivi e che è necessaria perché il Magistrato di
Sorveglianza conceda i benefici di legge.
I detenuti sono divisi secondo tre
diversi circuiti penitenziari: a)
circuito di 1° livello: Alta Sicurezza, riservato ai detenuti particolarmente
pericolosi imputati o condannati per delitti di mafia, di sequestro di persona e
narcotrafficanti. Gli istituti classificati AS sono 4: Asinara, Pianosa, Ascoli
Piceno, Spoleto; b)
circuito di 2° livello: Sicurezza Media. In questo circuito è contenuta la
stragrande maggioranza della popolazione carceraria; c)
circuito di 3° livello: Custodia Attenuata, dove vengono destinati detenuti
tossicodipendenti, non particolarmente pericolosi, ma piuttosto recuperabili;
tre istituti a C.A. hanno un programma di recupero avanzato: Roma-Rebibbia,
Firenze-Solliciano2, Sala Consilina; d)
circuito differenziato per collaboratori di giustizia.
Ogni detenuto può effettuare una telefonata una volta alla settimana ai propri
famigliari. Per i permessi valgono le stesse regole dei colloqui.
I trasferimenti coattivi sono chiamati "traduzioni"
- Quando si eseguono, devono essere protetti dalla curiosità del pubblico.
L'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiede la pericolosità
del soggetto.
(Art. 42 bis OP)
Nel disporre i trasferimenti dei detenuti deve essere
favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza
delle famiglie. I detenuti debbono essere trasferiti con il loro bagaglio
personale e con almeno parte del loro peculio.
(Art. 42 OP)
Trasferimenti (Comunicazioni dei) I detenuti sono posti in grado di
informare immediatamente i congiunti del loro ingresso in carcere o del loro
trasferimento. (Art.
29 OP)
Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente
dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali,
ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i
rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo è assicurato il
lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività
educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie
disposizioni della autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di
formazione professionale, possibilmente di loro scelta o, comunque, in
condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.
(Art. 15 OP)
Il Tribunale di Sorveglianza è l'organo competente per le misure
alternative, la liberazione anticipata, la revoca o la cessazione di detti
benefici, il rinvio della esecuzione della pena e per alcune decisioni in sede
di appello sui provvedimenti del magistrato di sorveglianza (ad esempio un
detenuto che non ottiene un permesso premio può ricorrere al Tribunale di
Sorveglianza contro, la decisione del suo magistrati di Sorveglianza). Il
Tribunale di Sorveglianza decide anche sulla concessione o la revoca della
libertà condizionale (Art. 682 cpp).
Il Tribunale di Sorveglianza è composto da 2 Magistrati di Sorveglianza e da 2
giudici "non togati" esperti (psicologi, psichiatri, criminologi e
medici) e decide con udienze "a porte chiuse" (cioè in camera di
consiglio). E' d'obbligo in udienza la presenza di un difensore (di fiducia o
d'ufficio) e del Pubblico Ministero. Il detenuto non è obbligato a presenziare,
ma può farne richiesta.
Se il detenuto si trova in luogo esterno al distretto del Tribunale di
Sorveglianza, il condannato può chiedere di essere ascoltato dal Magistrato di
Sorveglianza del luogo ove si trova ristretto. Sarà cura del Magistrato di
Sorveglianza verbalizzare le istanze del detenuto e farle pervenire al Tribunale
di Sorveglianza per il giorno della udienza.
Il nuovo giunto viene condotto all'Ufficio
Matricola, dove gli viene aperta una pratica e gli viene assegnato un numero di
matricola. Alla pratica così costituita vengono allegati tutti gli atti che lo
riguardano, nonché la posizione giuridica (reati, cumulo delle pene, fine pena
previsto). Ogni comunicazione tra l'autorità giudiziaria e il detenuto avviene
attraverso questo ufficio. Questo ufficio è veramente "centrale" in
un carcere. Qui vengono registrati tutti i movimenti. A San Vittore ogni giorno
vengono movimentati circa 150 detenuti. L'identificazione del nuovo giunto viene
fatta con la fotografia e con le impronte digitali.
Il nuovo giunto viene sottoposto a visita medica al massimo entro il giorno
seguente. Egli subisce poi una visita psicologica, che è molto importante. Ci
sono tre livelli di pericolo di suicidio che implicano da un controllo ogni 15
minuti ad un controllo a vista.
Ciascun detenuto è fornito di biancheria, di vestiario e di
effetti di uso in quantità sufficiente. Gli imputati e i condannati a meno di 1
anno possono indossare abiti di loro proprietà.
(Art. 7 OP)
È grazie agli artt. 17 e 78 che un volontario entra in carcere per dare il suo
contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società. La
differenza di fatto tra l'art. 17 e l'art. 78 è la seguente: l'art. 17 dà la
possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla
Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la
comunità carceraria alla società libera. La Direzione, se riscontra anche
l'assenso della Magistratura di Sorveglianza, dà il via alla iniziativa.
Potrebbe trattarsi di un torneo di calcio, di un coro, di un cantante, di un
servizio biblioteca, etc. L'art. 78 invece ha come obiettivo di far entrare in
carcere un volontario perché questo dia sostegno morale ai detenuti e favorisca
il reinserimento nella società. Viene rilasciato in questo caso dal
Dipartimento Amministrazione Carceraria (DAP) un tesserino dopo che sono state
fatte da parte del carabinieri opportune indagini sull'aspirante volontario. Per
avere il tesserino, dalla presentazione della domanda alla direzione del Carcere
dove si vuole svolgere l'attività, passano dai 6 ai 12 mesi di tempo. (Art. 17
e Art. 78 OP).
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