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Il
carcere oggi, tra indulto negato e leggi inattuate 
Le
droghe domani, tra controriforme e volontà punitive 
  
Proposta
di legge di modifica del D.P.R. 309/90  
 per la depenalizzazione completa del
consumo e delle condotte accessorie 
e per le alternative alla detenzione in
carcere dei soggetti tossicodipendenti 
  
  
Articolo
1 
  
L’articolo
73 del D.P.R. 26 giugno 1990 n° 309 è sostituito dal seguente: 
  
Art.
73 (Vendita di sostanze stupefacenti) 
  
  - 
    
Chiunque
    senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17 detiene sostanze
    stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’
    articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito
    con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 2.500 a euro
    25.000.  
  - 
    
Chiunque,
    essendo munito dell’ autorizzazione di cui all’articolo 17, al fine di
    trame profitto cede illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate nel
    comma 1 è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro
    5.000 a euro 50.000.  
  - 
    
Le
    stesse pene si applicano a chiunque al fine di cederle a terzi e di
    ricavarne un profitto coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o
    psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.  
  - 
    
Se
    taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti
    o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si
    applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 1.000 a
    euro 10.000.  
  - 
    
Quando,
    per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la
    qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo
    sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da sei mesi a 3
    anni e della multa da euro 1.000 a euro 10.000, se si tratta di sostanze
    stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art.
    14, ovvero le pene della reclusione da 3 mesi al anno e della multa da euro
    500 a euro 2.500, se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.  
 
  5
  bis. Se il responsabile dei fatti di cui al comma 1 e 4, è tossicodipendente,
  come certificato da una struttura pubblica in base ad adeguata anamnesi, si
  applicano, comunque, le pene di cui al precedente comma. 
 
5
ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, quando i fatti sono di lieve entità ai
sensi del comma 5, se si presume che l’ulteriore svolgimento del procedimento,
nonché la successiva esecuzione delle pene detentive previste, pregiudichino lo
sviluppo di interventi riabilitativi dalla tossicodipendenza nei confronti dell’interessato,
il giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto. 
  
  
Articolo
2 
  
Dopo
l’art. 73 è aggiunto il seguente: 
  
Art.
73 bis (Sospensione del processo e messa alla prova) 
  
  - 
    
Nei
    casi di cui al comma 5 bis dell’art. 73, se il responsabile ha in corso o
    intende intraprendere un programma di recupero dalla tossicodipendenza
    concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti
    dall’art. 115 o con privati, il giudice, sentite le parti, può disporre
    con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell’interessato
    per verificare la positiva risposta al programma riabilitativo indicato Il
    processo è sospeso, limitatamente all’interessato, per un periodo di
    prova di un anno, che può essere prorogato, sentite le parti, di sei mesi.
    Con l’ordinanza che dispone la sospensione, il giudice:  
   
      | 
       affida
      l’interessato al Centro servizio sociale adulti territorialmente
      competente;  |  
      | 
       stabilisce
      che il programma di recupero deve essere seguito dall’ interessato
      secondo le indicazioni dei responsabili dello stesso;  |  
      | 
       impartisce
      prescrizioni utili perché l’interessato mantenga un regime di vita
      adeguato, al fine di evitare ricadute nella tossicodipendenza e nel reato.  |  
   
  
    Contro
    l’ordinanza indicata al comma precedente possono ricorrere per cassazione
    il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. L’impugnazione non
    sospende l’esecuzione dell’ordinanza. 
  
    Il
    centro servizio sociale adulti aggiorna periodicamente il giudice sull’andamento
    della prova sia rispetto all’osservanza delle prescrizioni stabilite, sia
    sui progressi compiuti nell’attuazione del programma terapeutico,
    trasmettendo, per questa parte, le comunicazioni dei responsabili del
    programma. 
  
    La
    sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni del
    programma terapeutico e delle prescrizioni imposte. 
  
    Decorso
    il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale
    dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento
    dell’imputato e del suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza,
    ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti, riprende il
    corso del procedimento. 
  
Articolo
3 
  
  
Dopo
l’articolo 73 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 è inserito il seguente: 
  
Art.
73 ter (Traffico di sostanze stupefacenti) 
  
Quando
per i mezzi, per le modalità e le circostanze dell’azione ovvero per la
qualità e quantità delle sostanze i fatti previsti dall’articolo precedente
sono si particolare gravità si applicano le pene della reclusione da tre a
dieci anni e della multa da euro 25.000 a euro 250.000 se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo
14, ovvero della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro
50.000 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. 
  
Articolo
4 
  
  
Dopo
l’articolo 73 ter del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 è inserito il seguente: 
  
Art.
73 quater (Attenuante speciale) 
  
Le
pene previste dagli articoli precedenti sono diminuite dalla metà a due terzi
per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti. 
  
Articolo
5 
  
L’art.
74 è così modificato: 
  
Il
comma 1 è sostituito dal seguente: 
  
- 
  
Quando
  tre o più persone si associano, allo scopo di commettere più delitti
  previsti dall’art. 73, in modo stabile e continuativo e non con relazioni
  occasionali e provvisorie, organizzando i mezzi e le persone, in modo tale da
  costituire il soggetto principale o uno dei soggetti principali del mercato
  illecito degli stupefacenti in un’area territoriale rilevante, rispondono
  del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
  stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o
  finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non
  inferiore a 10 anni."  
- 
  
Comma
  2: le parole "con la reclusione non inferiore a dieci anni" sono
  sostituite dalle parole: "non inferiori a cinque anni".  
- 
  
Il
  comma 3 è così modificato: "La pena è aumentata se il numero degli
  associati è di dieci o più."  
- 
  
Il
  comma 4 è così modificato: "Se l’associazione è armata, la pena, nei
  casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a dodici anni di
  reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a sei anni di reclusione. L’associazione
  si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di anni o
  materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, purché
  la detenzione sia finalizzata alla commissione del delitto o per conseguirne,
  per sé o per altri, il profitto."  
- 
  
Il
  comma 6 è così modificato: "Se l’associazione è costituita per
  commettere i fatti descritti dai commi 5 e 5 bis applicano il primo e il
  secondo comma dell’art. 416 del codice penale."  
 
  
Articolo
6 
  
L’articolo
75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 è soppresso. 
  
Articolo
7 
  
L’art.
80 è così modificato: 
  
  - 
    
Comma
    1: Nella proposizione iniziale sono soppresse le parole "da un terzo
    alla metà", così che la proposizione stessa resta la seguente:
    "Le pene previste per i delitti di cui all’art. 73 sono
    aumentate:" Il comma 2 è così modificato: "Se il fatto riguarda
    quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è
    aumentata di un terzo; la pena è aumentata della metà quando i fatti
    previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’ art. 73 riguardano quantità ingenti di
    sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla
    lettera e) del comma 1. Le quantità delle sostanze si considerano ingenti
    quando la introduzione delle stesse nel mercato illecito ne altera gli
    equilibri in atto."  
 
  
Articolo
8 
  
L’articolo
90 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 è sostituito dal seguente: 
  
Art.
90 (Affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di persona condannata
per delitti commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza) 
  
  - 
    
L’affidamento
    in prova al servizio sociale previsto dall’articolo 47 della legge 26
    luglio 1975 n° 354 può essere disposto nei confronti di persona che debba
    scontare una pena detentiva non superiore a quattro anni, per reati commessi
    in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, qualora risulti che il
    condannato ha concluso positivamente un programma terapeutico e socio
    riabilitativo.  
  - 
    
Con
    il verbale di affidamento può essere stabilito che durante tutto o parte
    del periodo di affidamento in prova il condannato presti un’attività non
    retribuita in favore della collettività, per finalità sociali o di
    pubblica utilità.  
 
  
Articolo
9 
  
Art.
93 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 
  
Il
comma 1 è così modificato: "Se il condannato attua il programma
terapeutico e, anche nel caso di pregressa conclusione dello stesso, nei cinque
anni successivi al provvedimento di sospensione della esecuzione, non commette
un delitto doloso, il reato è estinto: si estinguono, pertanto, la pena,
compresa quella pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della
condanna." 
  
Articolo
10 
  
Art.
94 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 
  
  - 
    
La
    prima proposizione del comma 1 è così modificata: "Se la pena
    detentiva inflitta nel limite di quattro anni, o ancora da scontare nella
    stessa misura, deve essere eseguita nei confronti di persona
    tossicodipendente o alcool dipendente che abbia in corso un programma di
    recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’ interessato può chiedere in
    ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire
    o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui
    concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti
    dall’art. 115 o privati."  
 
  
Dopo
l’art. 94 è aggiunto il seguente articolo: 
  
Art.
94 bis (Programma di reintegrazione sociale nell’ambito del programma
terapeutico) 
  
  - 
    
Se
    la pena detentiva inflitta, o ancora da scontare quale residuo di maggior
    pena, è superiore a quella prevista dall’art. 94 e deve essere eseguita
    nei confronti di persona tossicodipendente, l’interessato può chiedere in
    ogni momento di essere ammesso, nel regime di esecuzione di cui all’articolo
    94, ad un programma di reintegrazione sociale per lo svolgimento di
    attività socialmente utili e non retribuite, da realizzare nell’ambito di
    un programma e riabilitativo dalla tossicodipendenza, già in corso o da
    intraprendere presso una comunità terapeutica gestita dal servizio pubblico
    o da uno degli enti ausiliari di cui all’art. 115. Alla domanda deve
    essere allegata, a pena d’inammissibilità, certificazione rilasciata da
    struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza, la
    idoneità del programma terapeutico e riabilitativo dalla stessa, la
    disponibilità ad effettuarlo da parte del servizio pubblico o dell’ente
    ausiliare, nonché la disponibilità degli stessi o di altro ente alla
    attuazione del programma di reintegrazione sociale sopra indicato.  
  - 
    
Il
    programma di reintegrazione sociale può essere attuato anche presso il
    servizio pubblico o l’ente ausiliare.  
  - 
    
Le
    spese d’attuazione del programma di reintegrazione sociale sono a carico
    dell’ente che lo attua, che deve provvedere alla copertura assicurativa
    dell’interessato.  
  - 
    
Il
    tribunale di sorveglianza, se accoglie l’istanza, nel provvedimento di
    affidamento in prova al servizio sociale, definisce le modalità di
    attuazione della misura e, se il programma di reintegrazione sociale si
    svolge fuori della comunità in cui si attua il programma terapeutico, i
    tempi di svolgimento del primo e le modalità connesse, seguendo le
    indicazioni dei responsabili dello stesso. Tali modalità possono essere
    modificate dal magistrato di sorveglianza competente nel luogo in cui l’interessato
    permane per il programma terapeutico.  
  - 
    
Gli
    enti presso cui si svolgono i programmi riferiscono periodicamente al centro
    servizio sociale adulti, nei tempi concordati con questo, sull’andamento
    dei programmi. A sua volta il centro riferisce al magistrato di
    sorveglianza.  
  - 
    
Se
    l’interessato abbandona l’uno o l’altro programma o entrambi o pone in
    essere violazioni rilevanti degli stessi, il magistrato di sorveglianza
    provvede ai sensi 51 ter della L. 26.07.1975, n° 354. Si applica anche l’art.
    51 bis della stessa legge.  
  - 
    
Si
    applicano i commi 2 e 3 dell’art. 94.  
  - 
    
Quando
    l’entità della pena residua, in relazione alla avvenuta esecuzione della
    presente misura, rientra nei limiti di cui agli artt. 90 e 94, l’interessato
    può avanzare istanza per l’applicazione di tali norme."  
 
  
Articolo
11 
  
Dopo
l’articolo 115 è inserito il seguente: 
  
Art.
115 bis (Interventi di riduzione del danno) 
  
  - 
    
I
    soggetti indicati agli articoli precedenti attuano interventi di riduzione
    dei danni derivanti dall’abuso di sostanze stupefacenti. Tra questi
    rientrano:  
 
    | 
     la
    offerta gratuita di analisi delle sostanze per i consumatori;  |  
    | 
     la
    predisposizione di luoghi sicuri per l’assunzione di sostanze;  |  
    | 
     la
    distribuzione gratuita di siringhe e profilattici.  |  
 
  
  
Articolo
12 
  
  
(Norme
di coordinamento e abrogazioni) 
  
  - 
    
All’art.
    74 comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 le parole "dall’articolo
    73" sono sostituite dalle parole "dall’articolo 73 ter".  
  - 
    
All’art.
    74 comma 6 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 le parole "dal comma 5
    dell’ articolo 73" sono sostituite dalle parole "dall’articolo
    73".  
  - 
    
All’art.
    80 comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 le parole "all’art.
    73" sono sostituite dalle parole "agli articoli 73 e 73 ter".  
  - 
    
All’art.
    80 comma 2 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 le parole "dai commi 1, 2
    e 3 dell’art. 73" sono sostituite dalle parole "dall’articolo
    73 ter".  
  - 
    
All’art.
    85 comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 dopo le parole "agli
    articoli 73" sono inserite le parole "73 ter".  
  - 
    
Il
    comma 3 dell’art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 è soppresso.  
  - 
    
Gli
    articoli 91, 92 e 93 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 sono soppressi.  
 
    
Questo
testo è una bozza di proposta di legge: vuole essere una prima base di
confronto e di lavoro, aperta alle modifiche da parte delle associazioni che si
riuniscono nel convegno del 27 giugno 2003 presso la Camera del Lavoro di Milano
e da parte dei singoli parlamentari interessati a presentarla.
  
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