Modifica del D.P.R. 309/90

 

Il carcere oggi, tra indulto negato e leggi inattuate

Le droghe domani, tra controriforme e volontà punitive

 

Proposta di legge di modifica del D.P.R. 309/90 

per la depenalizzazione completa del consumo e delle condotte accessorie

e per le alternative alla detenzione in carcere dei soggetti tossicodipendenti

 

 

Articolo 1

 

L’articolo 73 del D.P.R. 26 giugno 1990 n° 309 è sostituito dal seguente:

 

Art. 73 (Vendita di sostanze stupefacenti)

 

  1. Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17 detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’ articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

  2. Chiunque, essendo munito dell’ autorizzazione di cui all’articolo 17, al fine di trame profitto cede illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

  3. Le stesse pene si applicano a chiunque al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

  4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

  5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da sei mesi a 3 anni e della multa da euro 1.000 a euro 10.000, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14, ovvero le pene della reclusione da 3 mesi al anno e della multa da euro 500 a euro 2.500, se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

5 bis. Se il responsabile dei fatti di cui al comma 1 e 4, è tossicodipendente, come certificato da una struttura pubblica in base ad adeguata anamnesi, si applicano, comunque, le pene di cui al precedente comma.

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, quando i fatti sono di lieve entità ai sensi del comma 5, se si presume che l’ulteriore svolgimento del procedimento, nonché la successiva esecuzione delle pene detentive previste, pregiudichino lo sviluppo di interventi riabilitativi dalla tossicodipendenza nei confronti dell’interessato, il giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

 

 

Articolo 2

 

Dopo l’art. 73 è aggiunto il seguente:

 

Art. 73 bis (Sospensione del processo e messa alla prova)

 

  1. Nei casi di cui al comma 5 bis dell’art. 73, se il responsabile ha in corso o intende intraprendere un programma di recupero dalla tossicodipendenza concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall’art. 115 o con privati, il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell’interessato per verificare la positiva risposta al programma riabilitativo indicato Il processo è sospeso, limitatamente all’interessato, per un periodo di prova di un anno, che può essere prorogato, sentite le parti, di sei mesi. Con l’ordinanza che dispone la sospensione, il giudice:

  2. affida l’interessato al Centro servizio sociale adulti territorialmente competente;

    stabilisce che il programma di recupero deve essere seguito dall’ interessato secondo le indicazioni dei responsabili dello stesso;

    impartisce prescrizioni utili perché l’interessato mantenga un regime di vita adeguato, al fine di evitare ricadute nella tossicodipendenza e nel reato.

  3. Contro l’ordinanza indicata al comma precedente possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. L’impugnazione non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.

  4. Il centro servizio sociale adulti aggiorna periodicamente il giudice sull’andamento della prova sia rispetto all’osservanza delle prescrizioni stabilite, sia sui progressi compiuti nell’attuazione del programma terapeutico, trasmettendo, per questa parte, le comunicazioni dei responsabili del programma.

  5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni del programma terapeutico e delle prescrizioni imposte.

  6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti, riprende il corso del procedimento.

 

Articolo 3

 

 

Dopo l’articolo 73 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 è inserito il seguente:

 

Art. 73 ter (Traffico di sostanze stupefacenti)

 

Quando per i mezzi, per le modalità e le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze i fatti previsti dall’articolo precedente sono si particolare gravità si applicano le pene della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.000 a euro 250.000 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

 

Articolo 4

 

 

Dopo l’articolo 73 ter del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 è inserito il seguente:

 

Art. 73 quater (Attenuante speciale)

 

Le pene previste dagli articoli precedenti sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

Articolo 5

 

L’art. 74 è così modificato:

 

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

  1. Quando tre o più persone si associano, allo scopo di commettere più delitti previsti dall’art. 73, in modo stabile e continuativo e non con relazioni occasionali e provvisorie, organizzando i mezzi e le persone, in modo tale da costituire il soggetto principale o uno dei soggetti principali del mercato illecito degli stupefacenti in un’area territoriale rilevante, rispondono del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a 10 anni."

  2. Comma 2: le parole "con la reclusione non inferiore a dieci anni" sono sostituite dalle parole: "non inferiori a cinque anni".

  3. Il comma 3 è così modificato: "La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più."

  4. Il comma 4 è così modificato: "Se l’associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a dodici anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a sei anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di anni o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, purché la detenzione sia finalizzata alla commissione del delitto o per conseguirne, per sé o per altri, il profitto."

  5. Il comma 6 è così modificato: "Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dai commi 5 e 5 bis applicano il primo e il secondo comma dell’art. 416 del codice penale."

 

Articolo 6

 

L’articolo 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 è soppresso.

 

Articolo 7

 

L’art. 80 è così modificato:

 

  1. Comma 1: Nella proposizione iniziale sono soppresse le parole "da un terzo alla metà", così che la proposizione stessa resta la seguente: "Le pene previste per i delitti di cui all’art. 73 sono aumentate:" Il comma 2 è così modificato: "Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata di un terzo; la pena è aumentata della metà quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’ art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1. Le quantità delle sostanze si considerano ingenti quando la introduzione delle stesse nel mercato illecito ne altera gli equilibri in atto."

 

Articolo 8

 

L’articolo 90 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 è sostituito dal seguente:

 

Art. 90 (Affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di persona condannata per delitti commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza)

 

  1. L’affidamento in prova al servizio sociale previsto dall’articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n° 354 può essere disposto nei confronti di persona che debba scontare una pena detentiva non superiore a quattro anni, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, qualora risulti che il condannato ha concluso positivamente un programma terapeutico e socio riabilitativo.

  2. Con il verbale di affidamento può essere stabilito che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato presti un’attività non retribuita in favore della collettività, per finalità sociali o di pubblica utilità.

 

Articolo 9

 

Art. 93 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309

 

Il comma 1 è così modificato: "Se il condannato attua il programma terapeutico e, anche nel caso di pregressa conclusione dello stesso, nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione della esecuzione, non commette un delitto doloso, il reato è estinto: si estinguono, pertanto, la pena, compresa quella pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna."

 

Articolo 10

 

Art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309

 

  1. La prima proposizione del comma 1 è così modificata: "Se la pena detentiva inflitta nel limite di quattro anni, o ancora da scontare nella stessa misura, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcool dipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’ interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall’art. 115 o privati."

 

Dopo l’art. 94 è aggiunto il seguente articolo:

 

Art. 94 bis (Programma di reintegrazione sociale nell’ambito del programma terapeutico)

 

  1. Se la pena detentiva inflitta, o ancora da scontare quale residuo di maggior pena, è superiore a quella prevista dall’art. 94 e deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso, nel regime di esecuzione di cui all’articolo 94, ad un programma di reintegrazione sociale per lo svolgimento di attività socialmente utili e non retribuite, da realizzare nell’ambito di un programma e riabilitativo dalla tossicodipendenza, già in corso o da intraprendere presso una comunità terapeutica gestita dal servizio pubblico o da uno degli enti ausiliari di cui all’art. 115. Alla domanda deve essere allegata, a pena d’inammissibilità, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza, la idoneità del programma terapeutico e riabilitativo dalla stessa, la disponibilità ad effettuarlo da parte del servizio pubblico o dell’ente ausiliare, nonché la disponibilità degli stessi o di altro ente alla attuazione del programma di reintegrazione sociale sopra indicato.

  2. Il programma di reintegrazione sociale può essere attuato anche presso il servizio pubblico o l’ente ausiliare.

  3. Le spese d’attuazione del programma di reintegrazione sociale sono a carico dell’ente che lo attua, che deve provvedere alla copertura assicurativa dell’interessato.

  4. Il tribunale di sorveglianza, se accoglie l’istanza, nel provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, definisce le modalità di attuazione della misura e, se il programma di reintegrazione sociale si svolge fuori della comunità in cui si attua il programma terapeutico, i tempi di svolgimento del primo e le modalità connesse, seguendo le indicazioni dei responsabili dello stesso. Tali modalità possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente nel luogo in cui l’interessato permane per il programma terapeutico.

  5. Gli enti presso cui si svolgono i programmi riferiscono periodicamente al centro servizio sociale adulti, nei tempi concordati con questo, sull’andamento dei programmi. A sua volta il centro riferisce al magistrato di sorveglianza.

  6. Se l’interessato abbandona l’uno o l’altro programma o entrambi o pone in essere violazioni rilevanti degli stessi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi 51 ter della L. 26.07.1975, n° 354. Si applica anche l’art. 51 bis della stessa legge.

  7. Si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 94.

  8. Quando l’entità della pena residua, in relazione alla avvenuta esecuzione della presente misura, rientra nei limiti di cui agli artt. 90 e 94, l’interessato può avanzare istanza per l’applicazione di tali norme."

 

Articolo 11

 

Dopo l’articolo 115 è inserito il seguente:

 

Art. 115 bis (Interventi di riduzione del danno)

 

  1. I soggetti indicati agli articoli precedenti attuano interventi di riduzione dei danni derivanti dall’abuso di sostanze stupefacenti. Tra questi rientrano:

la offerta gratuita di analisi delle sostanze per i consumatori;

la predisposizione di luoghi sicuri per l’assunzione di sostanze;

la distribuzione gratuita di siringhe e profilattici.

 

 

Articolo 12

 

 

(Norme di coordinamento e abrogazioni)

 

  1. All’art. 74 comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 le parole "dall’articolo 73" sono sostituite dalle parole "dall’articolo 73 ter".

  2. All’art. 74 comma 6 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 le parole "dal comma 5 dell’ articolo 73" sono sostituite dalle parole "dall’articolo 73".

  3. All’art. 80 comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 le parole "all’art. 73" sono sostituite dalle parole "agli articoli 73 e 73 ter".

  4. All’art. 80 comma 2 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 le parole "dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 73" sono sostituite dalle parole "dall’articolo 73 ter".

  5. All’art. 85 comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 dopo le parole "agli articoli 73" sono inserite le parole "73 ter".

  6. Il comma 3 dell’art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 è soppresso.

  7. Gli articoli 91, 92 e 93 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 sono soppressi.

 

Questo testo è una bozza di proposta di legge: vuole essere una prima base di confronto e di lavoro, aperta alle modifiche da parte delle associazioni che si riuniscono nel convegno del 27 giugno 2003 presso la Camera del Lavoro di Milano e da parte dei singoli parlamentari interessati a presentarla.

 

 

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