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CONVEGNO "Difesa di ufficio e gratuito patrocinio: una difesa effettiva?" 21 settembre 2001 ore 9.00 presso la Casa di Reclusione di Padova, via Due Palazzi, 35/A
Avv. Luigi Pasini
Ed allora cominciamo dalla parte degli avvocati. Sentiamo l’avvocato Michele Godina, che è il segretario della Camera Penale di Padova.
Avv. Michele Godina (Segretario della Camera Penale di Padova)
Buongiorno a tutti. Allora, io entro subito in quello che è il tema effettivo di questo convegno, e cioè le modifiche che sono state apportate alla normativa sulla difesa d’ufficio, cioè sostanzialmente all’articolo 97 del codice di procedura penale, e all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione e la modifica della legge 217/90, che disciplina il patrocinio a spese dello stato per i non abbienti. Queste sono due normative che, anche se non sono formalmente legate fra loro, per esperienza sappiamo essere strettamente connesse, perché il più delle volte chi si avvale del difensore d’ufficio non lo fa "solo" perché non conosce un avvocato di sua fiducia, ma anche perché non ha i mezzi per nominare un difensore di fiducia. Queste due leggi hanno voluto, hanno cercato, almeno, di dare un’effettività alla difesa d’ufficio e al patrocinio per i non abbienti. Cioè hanno cercato di rendere quella difesa , che è una difesa tecnica, una difesa vera. Dico questo perché, per esperienza, tutti sappiamo: sia gli avvocati, sia i magistrati e anche gli imputati e i detenuti, che molte volte è successo che la difesa non sia stata neanche una difesa tecnica e una difesa effettiva. Perché? Perché ormai l’avvocatura va sempre di più, come tutte le professioni, verso la specializzazione. L’avvocato non è più l’avvocato "azzeccagarbugli", non è più l’avvocato che fa tutto. È un avvocato che deve essere un tecnico e che quindi deve conoscere la sua materia. Ora, il diritto penale è una branca del diritto che ha delle sue peculiarità e che non tutti esercitano. Prima della modifica dell’articolo 97 del codice di rito, il difensore d’ufficio era un difensore che veniva reperito presso degli elenchi forniti dal Consiglio dell’Ordine. Anche ora sarà così, però l’articolo 97 ha preveduto appunto nuovi criteri per individuare i difensori che possono essere iscritti in questi elenchi. Infatti, proprio l’articolo 1 della legge 60 del 2001, nel modificare l’articolo 97 del codice di procedura, prevede che i Consigli dell’Ordine, mediante un apposito ufficio centralizzato (di cui parleremo), al fine proprio di garantire, recita l’articolo, l’effettività della difesa d’ufficio, predispongano gli elenchi dei difensori e, tra i criteri che devono essere tenuti presenti, ci sono proprio le competenze specifiche, la prossimità della sede del procedimento e la reperibilità. Cosa vuol dire questo? Sostanzialmente, viene istituito, presso ogni Distretto di Corte d’Appello, un ufficio centralizzato, in cui ogni Ordine forense fa pervenire degli elenchi di difensori d’ufficio nei quali debbono essere inseriti solamente avvocati che hanno possiedono competenza specifica in materia penale. Infatti, l’articolo 29 delle disposizioni di attuazione, prevede appunto questo, e cioè che l’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio possa essere conseguita solo successivamente alla frequentazione di un corso. Si tratta di un corso di aggiornamento professionale, che viene tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o dalla Camera Penale territoriale, se esistente, al termine del quale all’avvocato, viene rilasciata una certificazione che attesta la sua preparazione, che effettivamente si occupa di materia penale e che conosce quindi la normativa penalistica. È possibile, altresì, essere inseriti in questi elenchi (soprattutto adesso, è una questione che riguarda l’attualità) se si dimostra però di aver svolto per almeno due anni attività professionale in materia penale. Io ritengo che questa sia una norma, diciamo, di carattere transitorio, nel senso che ritengo che dei corsi di aggiornamento debbano essere fatti anche per chi svolge attività in materia penale anche in maniera continuativa. È chiaro che, per far fronte a una nuova normativa, e per poter indicare subito dei nominativi in questi elenchi, comunque il requisito di aver svolto attività professionale in materia penale per almeno due anni è un requisito sufficiente. Quindi queste disposizioni tendono a rendere effettiva la difesa d’ufficio ed è questo, secondo me, un passo molto importante della legge perché renderà effettiva la difesa tecnica che forse non sempre è stata garantita. Ma questa legge, oltre a garantire la difesa professionale, garantisce anche, a mio parere, una rotazione e quindi un’attribuzione che non può essere, speriamo in nessun modo, pilotata da nessuno per le nomine dei difensori d’ufficio. Cioè i difensori d’ufficio devono essere nominati attraverso l’ufficio centralizzato di cui ho parlato prima, a cui gli uffici giudiziari o gli uffici di polizia devono rivolgersi (c’è un numero con delle linee dedicate) e il nome del difensore d’ufficio viene dato con un criterio di rotazione automatico, pertanto sarà un difensore che verrà nominato per quel procedimento e non ne potrà esserne nominato un altro. Sarà quello dato dal cosiddetto call center. Fra le altre cose, l’articolo 29 delle disposizioni di attuazione prevede anche un altro requisito, oltre a quello della rotazione automatica che è molto importante. Dice la legge che deve essere evitata l’attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria, o di polizia, che siano distanti tra loro o comunque dislocate in modo da non permettere l’effettività della difesa. Ciò è molto importante perché, quante volte è capitato che il difensore d’ufficio di turno, nella medesima giornata sia stato nominato in più procedimenti, per cui c’era magari un interrogatorio presso una Stazione dei Carabinieri ed altro incombente avanti la Sezione di PG in tribunale. Ovviamente questo non rendeva possibile una effettiva difesa, perché gli avvocati non hanno, ancora, il dono dell’ubiquità. La legge, fra le altre cose, oltre a prevedere questo criterio di rotazione automatica, prevede un turno differenziato per i detenuti, cioè per coloro che vengono arrestati, o fermati, o comunque si trovano in restrizione. In quel caso c’è un elenco differenziato, per il quale è stabilito un obbligo di reperibilità che deve essere garantito, effettivo e per ventiquattro ore. Devo dire che l’Ordine degli avvocati di Padova si è adoperato in maniera molto efficace per attuare con tempestività questa normativa. Sono già iniziati i turni a rotazione, è stata anche distribuita una circolare esplicativa in cui, giustamente, si chiede ai difensori di fornire un numero di un telefono cellulare, magari dedicato solo per quelle giornate, in modo che effettivamente la reperibilità sia effettiva, concreta per l’arco delle ventiquattro ore. Perché, ovviamente, l’avvocato non può starsene in studio giorno e notte ad aspettare le telefonate. Quindi, dicevo, la legge sulla difesa d’ufficio, attraverso queste modifiche, vorrebbe garantire una maggiore effettività, una maggiore professionalità degli operatori del diritto, cercando anche, in quest’ottica, di rendere comunque la nomina una nomina che deve seguire l’indagato, l’imputato, eventualmente il condannato, per tutto il procedimento. Come è giusto (e come doveva già essere prima), l’avvocato deve seguire tutto il percorso del procedimento, dalle indagini preliminari fino al processo. Questa, secondo me, è una cosa molto importante, perché ovviamente i vari cambiamenti di difensori nuocciono alla difesa. Tra le altre cose è previsto che, nel caso in cui l’autorità giudiziaria non riesca a reperire il difensore di turno, deve chiamare nuovamente il call center e farsi dare il nome di un altro difensore, in modo che comunque sia un difensore che era inserito in questo elenco. Soltanto nel caso in cui, o il pubblico ministero, o l’autorità di polizia giudiziaria, non riescano a reperire il difensore d’ufficio designato, possono discostarsi da questa indicazione, cioè richiamare il call center, solamente per motivi d’urgenza. I "motivi d’urgenza" possono essere tutto o niente, però la legge prevede che, nel caso in cui non sia reperito il difensore d’ufficio di cui era stato dato il nominativo, si può non chiamare l’ufficio centralizzato e nominare un altro difensore, che sia prontamente reperibile, solo quando vi sia un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Anche questa, secondo me, è una cosa importante, perché non si lasciano spazi a nomine che possono essere nomine diciamo "di comodo". Io capisco anche la praticità per i magistrati di fare delle nomine del difensore che si trovi di là a passare, però è evidente che in tal modo molte volte non viene garantita l’effettività ella difesa. Tra le altre cose è previsto che, nel corso del giudizio, può essere nominato anche come sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco. Tutte queste norme, quindi, cercano di dare una effettività alla difesa. In questa ottica la legge sulla difesa d’ufficio ha modificato anche l’articolo 108 del codice di procedura, che riguarda il termine a difesa. E qui affrontiamo un tema abbastanza importante per il difensore, che certe volte si trova a dover affrontare un processo di cui non ha avuto cognizione. È previsto che il termine a difesa debba essere congruo e comunque non inferiore a sette giorni. Prima era previsto un termine di tre giorni; questo termine può essere inferiore solo se vi è il consenso del difensore o dell’imputato, o ci siano specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione o la prescrizione del reato. Comunque, il termine non può mai essere inferiore alle ventiquattro ore. Tutti gli avvocati sanno che questo è un argomento abbastanza "caldo" perché l’articolo 108 prevede che il termine a difesa sia concesso solo in caso di rinuncia, di revoca, di incompatibilità o di abbandono. C’è una sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che in caso, invece, di assenza del difensore, il difensore nominato ex articolo 97 comma quarto, come suo sostituto, sia un sostituto e quindi, per scienza infusa, io ritengo, sia già a conoscenza di tutto il contenuto del fascicolo e che pertanto non abbia diritto - necessità – di un termine a difesa. Io ritengo che comunque il termine a difesa, nel momento in cui il difensore venga nominato e comunque vi siano delle attività processuali da svolgere, deve essere sempre chiesto, perché non è possibile che un difensore sia così bravo e intelligente (per quanto sia bravo e intelligente) di riuscire a conoscere un processo, per cui a volte ci vogliono dei giorni, perché bisogna riflettere, ovviamente, non solo sugli atti processuali nella loro sostanza, ma anche nelle scelte che devono essere fatte. È chiaro che quando ci si trova a difendere una persona di cui non si conosce la posizione, non si possono prendere scelte affrettate. La scelta più comoda sarebbe sempre quella di dire: "patteggia". Il patteggiamento è una scelta processuale che, secondo me, deve essere attentamente valutata e deve essere preceduta da un attento studio della posizione processuale. È una scelta processuale, non è un escamotage per chiudere un processo. Quindi, in tutti i casi in cui vi sia una nomina, che sia per rinuncia, per revoca o per abbandono del precedente difensore, ma anche ex 97 quarto comma, perché è assente, il termine a difesa deve essere richiesto.In caso contrario viene vanificata la ratio della legge di garantire una difesa effettiva. Quindi ritengo che, comunque, il difensore che viene nominato debba sempre far verbalizzare la richiesta di termine a difesa. Ovviamente dovremmo vedere se, nel corso dell’attuazione di questa legge (ed io spero che sia così), le cose cambieranno per quello che riguarda la difesa d’ufficio. Ma mi pare che, almeno su questo fronte, le modifiche che sono state apportate esprimono questa volontà. Tra le altre cose ci sono altre due modifiche che io ritengo importanti, perché ne avevo sentito la mancanza prima della modifica. L’articolo 460 del codice di rito, che riguarda il decreto penale di condanna, prevede che copia del decreto penale di condanna deve essere notificata al difensore. In precedenza, il decreto penale di condanna veniva emesso, veniva notificato all’imputato, e ovviamente c’erano scritti tutti i requisiti previsti dalla legge, tra i quali quello che entro quindici giorni si poteva fare opposizione. Ma a me è capitato e penso sia capitato a molti, più di una volta, che al sedicesimo giorno, al diciassettesimo, o anche magari al quindicesimo, arrivasse una persona dicendo: "Avvocato, è arrivata questa cosa, una multa". Non è una multa! Adesso ci sono state delle modifiche, in un’ottica più favorevole, equiparandolo più a un patteggiamento, con dei vantaggi che potrebbero dissuadere anche la persona interessata dal proporre opposizione, ma il più delle volte arrivavano queste persone con un decreto penale ormai irrevocabile, perché non era stato avvertito un difensore. Invece, il fatto che un difensore sia avvertito che è stato emesso un decreto penale di condanna fa sì che anche il difensore possa mettersi in contatto con l’assistito, che sia anche proprio difeso d’ufficio, ma gli si scrive una lettera, gli si dice: "Guarda che tu hai questa possibilità". C’è scritto, è vero, ma forse detto da un tecnico rende più pregnante l’avviso. Altra modifica rilevante, secondo me, è quella dell’introduzione del 369 bis del codice di procedura penale, che prevede che al compimento del primo atto cui il difensore ha diritto di assistere, o comunque prima dell’invito a presentarsi per l’interrogatorio avanti al PM, che a pena di nullità di tutti gli atti successivi (quindi è una cosa importante), il PM debba comunicare la nomina del difensore d’ufficio, cioè deve rendere edotto l’indagato che è stato nominato un difensore d’ufficio, con una serie di informazioni. Intanto che è obbligatoria la difesa tecnica, con tutti i diritti e le facoltà dell’indagato, e questo è importante perché capita a volte che l’indagato dica: "Io mi voglio difendere da solo, non ho bisogno di nessuno". Ma la difesa tecnica è obbligatoria, secondo me per fortuna, perché ovviamente noi siamo dei tecnici e cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio. E poi deve essere indicato il nome del difensore, con l’indirizzo e il recapito telefonico, altra cosa importante. Perché ad esempio il recapito telefonico, oltre all’indirizzo, è un modo più facile perché la persona possa mettersi in contatto con il proprio difensore: rende più effettivo, comunque più facile, l’incontro con il difensore. E devo dire che, altro avvertimento, è quello che è obbligatorio retribuire il difensore, se non ricorrono le condizioni per il gratuito patrocinio. E, in ultimo, le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio. Questo è importante, perché molte volte la persona dice: "Ma, secondo me il difensore d’ufficio è un difensore gratuito". No, il difensore d’ufficio non è un difensore gratuito a meno che non ci siano le condizioni per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ed è quindi giusto che vi sia questo avvertimento. Perché, se ovviamente deve essere garantita una difesa tecnica, è giusto che ci sia una retribuzione: che venga dallo Stato o dall’assistito, però garantisce anche questa l’effettività della difesa. Ma è giusto che vengano date queste informazioni, perché l’assistito possa sapere come regolarsi e possa anche provvedere nel senso che ritiene più opportuno. Per quanto riguarda la difesa d’ufficio, mi pare che questi siano i punti più salienti di modifica, dell’articolo 97, come dicevo, soprattutto, e dell’articolo 29 delle disposizioni di attuazione, che cercano di rendere più effettiva la difesa tecnica. Di pari passo va la legge sul gratuito patrocinio, legge che ha cercato appunto di rendere più snella la procedura per essere ammessi al gratuito patrocinio e di allargare quindi la possibilità anche di chiedere il patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato. Intanto bisogna dire che è stato esplicitato che il gratuito patrocinio vale per la difesa del cittadino non abbiente, sia indagato, imputato o condannato, cioè per qualsiasi fase del giudizio. Infatti, la modifica del comma 3 dell’articolo 1 prevede che l’ammissione al patrocinio e spese dello Stato è valida per ogni grado e ogni fase del giudizio e per ogni eventuale procedura derivata e incidentale che sia comunque connessa. Quindi il gratuito patrocinio può essere chiesto, sempre e comunque, quando vi è un procedimento penale (anche per un procedimento civile, ma in questa sede non ci interessa più di tanto). Una delle modifiche è stata, ovviamente, quella dell’aumento del tetto di reddito per poter essere ammessi al gratuito patrocinio. Precedentemente si arrivava a circa undici milioni, adesso sono diciotto milioni. Diciotto milioni che non sono tanti, è più o meno un milione e mezzo al mese lordo e, chiaramente, secondo me, anche chi guadagna poco di più non ha comunque la possibilità di nominare un difensore. È chiaro però che, comunque, un aumento in tal senso rende almeno un po’ più effettiva la normativa sul patrocinio a spese dello Stato, perché in precedenza si doveva essere sostanzialmente nullatenente; una persona che comunque avesse avuto un reddito da lavoro difficilmente poteva rientrare nel requisito del reddito massimo per poter usufruire di questo beneficio. Ovviamente, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, l’indagato, l’imputato, o che sia, possono nominare anche un proprio difensore. Il difensore deve essere (ed è rimasta questa limitazione) iscritto nella Circoscrizione della Corte di Appello, però secondo me è stato abrogato un comma molto importante: era previsto, all’articolo 4, 4° comma, che nella stessa fase o grado del giudizio il difensore potesse essere sostituito soltanto per giustificato motivo. Quindi l’avvocato che assisteva una persona ammessa al gratuito patrocinio non poteva essere sostituito, se non per giustificato motivo. Voi sapete che la legge, già da prima, prevedeva che colui che viene ammesso al gratuito patrocinio può avere un unico difensore, a parte un caso, cioè nel caso di procedimenti a distanza per l’audizione di collaboratori di giustizia. E pertanto questa persona ha una limitazione, data da un unico difensore. Ora, la mancanza della possibilità di sostituire questo difensore, perché impegnato magari, con un altro collega, era una limitazione, anche perché la sostituzione non autorizzata comportava la decadenza dal beneficio. È capitato più volte che il difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio avesse degli impedimenti e, l’impossibilità di farsi sostituire, era un grave impedimento. L’altra novità della legge sul patrocinio a spese dello Stato, come dicevo, è lo snellimento della procedura. Cioè, il contenuto dell’istanza che deve essere presentata per essere ammessi al gratuito patrocinio, è stata appunto snellita, ci sono dei requisiti minori. Bisogna sempre indicare quelle che sono le generalità dell’interessato e dei componenti della sua famiglia e bisogna indicare i numeri di codice fiscale di tutti i componenti della famiglia. È però stata abrogata quella dichiarazione che doveva essere allegata, come sapete, all’istanza, che prevedeva tutta una serie di documenti da produrre, tra cui il certificato di stato di famiglia, il modello 101 (o comunque l’ultima dichiarazione dei redditi) e altre documentazioni che dovevano essere allegate a questa istanza. Invece, attualmente, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato basta un’autocertificazione, che l’interessato fa, con cui attesta che lui si trova nelle condizioni di reddito previste dalla legge, indicando il reddito complessivo che è valutabile. Quindi, c’è un’autocertificazione con cui si permette all’interessato di certificare di per se stesso, senza produrre alcuna documentazione, che si trova nelle condizioni di reddito previste. Questo è sicuramente un vantaggio, perché quante volte è capitato di non poter reperire i documenti (è vero che si può fare la riserva di istanza al gratuito patrocinio e poi fare l’integrazione dei documenti), però l’autocertificazione è un vantaggio. Il giudice può sempre chiedere, ovviamente, di produrre una documentazione. È previsto dall’articolo 1, al comma 9 bis, che il giudice possa chiedere delle verifiche alla Guardia di Finanza nel caso in cui vi siano delle circostanze che non rendano credibile l’istanza di gratuito patrocinio. A mio parere la norma non è sbagliata, nel senso che vi sono dei casi in cui c’è la persona veramente non abbiente che chiede il gratuito patrocinio e ci sono delle volte in cui il gratuito patrocinio viene richiesto ingiustificatamente, ma magari da persone che non hanno reddito alla luce del sole. Il giudice può, in quel caso, tenendo conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, oppure delle attività economiche che eventualmente questa persona ha, chiedere degli accertamenti alla Guardia di Finanza. Nel caso in cui si proceda per reati di mafia, questi accertamenti vengono chiesti alla D.I.A. e alla D.N.A.. Questi sono degli accertamenti che il giudice può richiedere e che, in fondo, potranno forse rendere più efficace e più effettiva la normativa sul gratuito patrocinio per le persone che effettivamente ne hanno bisogno e ne hanno diritto. Il giudice, dicevamo, può chiedere una documentazione, però nel caso in cui la persona interessata non abbia la possibilità di produrre questa documentazione, può fare appunto una autocertificazione dicendo che, per determinati motivi, non può produrre questa documentazione. Tenete conto che l’autocertificazione è una dichiarazione che viene fatta all’autorità giudiziaria e la stessa norma prevede che la falsità o l’omissione nell’autocertificazione vengano punite con una pena da uno a cinque anni e con la multa da 600.000 lire a 3.000.000, pena che può essere aumentata se dal fatto è conseguita l’ammissione al gratuito patrocinio. Altra modifica, che poi si collega a quella che è la normativa sulle indagini difensive, è che anche per la persona, l’indagato o l’imputato, che viene ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è possibile la nomina di consulenti o investigatori privati, che devono sempre essere residenti nel Distretto di Corte d’Appello, però è prevista questa possibilità che è giusto che sia prevista, perché non si vede perché una persona che deve subire un processo e non ha i soldi per pagarsi l’avvocato possa nominarsi un avvocato e non un consulente. Quindi, consulenti e investigatori privati, possono sempre essere nominati anche da chi è ammesso al gratuito patrocinio. Vi è una limitazione, cioè l’articolo 4 prevede che non vengano liquidate le spese per le consulenze nel caso in cui, all’atto del conferimento, queste consulenze apparivano superflue o irrilevanti ai fini della prova. In questo caso, ovviamente, sarà la discrezionalità del giudice, che però dovrà motivare perché, all’atto del conferimento, queste consulenze non erano rilevanti ai fini della prova. Mi pare che le modifiche più sostanziali siano state tutte indicate. Adesso sentiremo anche quello che è il parere dell’avvocato Alborghetti e dell’avvocato Sangiorgio su queste modifiche. Io ritengo che alcune di queste modifiche cerchino (e vedremo se nella realtà ci riusciranno) di aumentare quella che è l’effettività della difesa d’ufficio e, di pari passo, quella che è l’effettività della legge sul gratuito patrocinio. Saranno, spero, delle modifiche che potranno essere attuate. Me lo auguro molto perché l’esperienza, in questi anni, alcune volte non è stata molto felice, su entrambi i fronti. Quindi io auspico che queste modiche rendano più effettiva la difesa anche delle persone che non hanno la possibilità di pagare un avvocato, di rendere effettiva la propria difesa. Grazie.
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