Alborghetti

 

CONVEGNO

"Difesa di ufficio e gratuito patrocinio: una difesa effettiva?"

21 settembre 2001 ore 9.00 presso la Casa di Reclusione di Padova, via Due Palazzi, 35/A

 

Avv. Luigi Pasini

 

Ringrazio Piero Ruzzante e la parola, ora, ad Annamaria Alborghetti.

 

Avv. Annamaria Alborghetti (Camera Penale di Padova)

 

Io comincio subito con le proposte di modifica! No, in realtà, partendo proprio dalle modifiche, che riguardano la difesa d’ufficio, per carità, sono convinta che queste nuove norme siano un notevole passo avanti proprio per quella effettività della difesa e per quel famoso giusto processo di cui si parla e sul quale c’è stata questa grande riforma costituzionale. Ma, giusto processo che chiaramente ha come pilastro fondamentale, ineludibile, proprio una difesa adeguata.

Però c’è un fatto, che nelle modifiche in materia di difesa d’ufficio, il legislatore sembra essersi completamente dimenticato che esiste una fase esecutiva, che esiste un procedimento di esecuzione e un procedimento di sorveglianza.

Se voi vedete, in tutte le modifiche di legge, c’è un’unica norma che parla del condannato, ed è l’articolo 32 bis, che è stato introdotto, che dice che il difensore d’ufficio della persona sottoposta ad indagini, imputata e condannata irreperibile, è retribuito, etc.

È l’unico passaggio in cui si parla di condannato, quindi noi, a questo punto, dobbiamo partire, dobbiamo fare riferimento sempre alla norma del codice di procedura penale, l’articolo 666, che dice che quando perviene un’istanza il giudice fissa l’udienza e, a chi ne è privo, nomina il difensore d’ufficio. E, quindi, diciamo, questa è la norma a cui si fa riferimento.

La cosa che io trovo piuttosto grave è che queste norme non hanno aggiunto assolutamente nulla a questa norma del codice di procedura penale. Lo citava prima il collega che mi ha preceduto: c’è una norma che è molto importante nella sua portata, che è questo 369 bis, che sono queste informazioni… cioè dice: "Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, etc., etc., viene fatta la comunicazione del difensore d’ufficio".

In questa comunicazione viene indicata: l’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo, il nome del difensore con indirizzo e recapito telefonico, la facoltà di nominare un difensore di fiducia, l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio se non sussistono i presupposti per il gratuito patrocinio, l’indicazione di tutte le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio.

Ebbene, queste informazioni, che mi paiono molto importanti, per il condannato non sono previste, assolutamente. Tant’è vero che se voi andate a guardare (qui tutti lo conoscono) il Decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza, c’è scritto: "Qualora l’interessato sia privo di difensore di fiducia, designa difensore d’ufficio l’avvocato… Pinco Pallino… punto".

Questo è quanto c’è scritto negli avvisi che arrivano. Però il problema è un po’ la particolarità del procedimento di esecuzione, perché quel famoso primo atto in cui viene nominato il difensore d’ufficio, se uno non ce l’ha di fiducia, nel procedimento esecutivo di sorveglianza, è "quello", è la fissazione dell’udienza… cioè non è che esista null’altro, diciamo.

Non solo, ma è praticamente anche l’unico atto, perché tutto avviene all’udienza. Quindi il primo e l’unico atto è quello: l’udienza! Udienza di cui, interessato e difensore, hanno conoscenza per legge 10 giorni prima. A volte, viene notificato prima, ma comunque il termine per la notifica del decreto di fissazione è di 10 giorni prima dell’udienza.

Qui c’è un problema molto particolare, tra l’altro, ed é che, a differenza che nel processo di cognizione, dove di fatto l’indagato subisce l’iniziativa del pubblico ministero, che svolge delle indagini su di lui e quindi, nel momento in cui è necessario compiere un atto, in cui è necessaria la presenza del difensore, glielo nomina d’ufficio, nel processo di esecuzione, invece, è proprio l’interessato che, quasi sempre (salvo i casi di proposta di revoca di misure o di condizionale, etc., etc.), mette in moto, proprio con la sua istanza, il procedimento. E, a quel punto, è proprio il condannato che si attiva, vuoi con l’incidente di esecuzione, vuoi con una richiesta al tribunale di sorveglianza.

Ed è qui che sorge il problema della difesa, perché è chiaro che chi ha un difensore di fiducia, si affida a questi e quindi sarà in grado di presentare un’istanza motivata, documentata, probabilmente accoglibile o, quantomeno, certamente non inammissibile. Sarà un difensore che seguirà tutto l’iter dell’istanza, si preoccuperà che venga fissata in tempi accettabili, farà presente eventuali motivi d’urgenza, etc., etc., andrà a integrare la documentazione necessaria, farà il possibile per verificare che la pratica sia completamente istruita, per evitare quantomeno un rinvio a tempi lontanissimi dell’udienza perché l’istruttoria non è completa, come spesso accade.

Ma pensare che tutto questo sia possibile in una situazione in cui il condannato presenta l’istanza e, dieci giorni prima dell’udienza, viene informato del nome del difensore d’ufficio, non ha nessun senso. Oltre tutto informato in modo incompleto, senza tutte le indicazioni che noi abbiamo visto, perché neppure gli viene detto che potrà chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio.

A dire la verità, l’articolo 8 della legge sul gratuito patrocinio prevede che nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, il giudice, il pubblico ministero, etc., etc., informa la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Questo è l’articolo 8.

Oltre tutto, siccome l’articolo 15 della legge sul gratuito patrocinio dice che quelle norme si applicano anche al procedimento di esecuzione e di sorveglianza, questo significa che anche nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, nel momento in cui si nomina il difensore d’ufficio, il condannato deve essere informato sulle norme sul gratuito patrocinio, cosa che noi non troviamo assolutamente negli avvisi.

E qui vengo alla mia idea di modifica, visto che forse non è così facile interpretare estensivamente la norma. Se noi vogliamo parlare di difesa effettiva, se vogliamo garantire in modo effettivo la difesa nella fase esecutiva, l’unico modo è dare al condannato la possibilità di farsi assistere da un difensore d’ufficio fin dal momento della presentazione dell’istanza.

Così, come il condannato che si rivolge a un difensore di fiducia affinché studi il suo caso, valuti quale istanza presentare, come e quando presentarla, perché anche i momenti sono importanti e, quindi, che tipo di misura alternativa eventualmente chiedere, dovrebbe essere data la possibilità anche a chi non ha difensore di fiducia e, quindi, si affida al difensore d’ufficio, di poter chiedere all’ufficio competente che gli venga nominato un difensore d’ufficio perché possa seguirlo in tutti questi incombenti, quindi perché possa presentargli l’istanza. E non che si trovi, dieci giorni prima dell’udienza, la nomina del difensore d’ufficio!

Questo, allora, se vogliamo parlare di difesa effettiva, perché altrimenti ci saranno sempre due livelli e due piani completamente diversi. Michele Godina diceva giustamente come queste due leggi, della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, s’intrecciano. Noi sappiamo che in fase esecutiva più del 60% dei detenuti si affida a un difensore d’ufficio e io credo che buona parte, sia di quel 60%, sia dell’altro 40%, ha problemi per potersi pagare il difensore. Quindi le due leggi si intrecciano in modo forse più indissolubile che non nel processo di cognizione e per chi è libero.

Però, anche qua, il problema è che con questi tempi ristretti per la nomina del difensore d’ufficio, è ben difficile che uno abbia la possibilità di richiedere il gratuito patrocinio. Perché anche qua torniamo al punto, che se uno ha il difensore di fiducia può essere che fin dall’inizio venga informato in merito alle norme sul gratuito patrocinio, magari dal suo difensore e quindi gli sia data la possibilità di presentare l’istanza, la documentazione, etc..

Ma nei famosi dieci giorni, che sono quelli in cui uno sa da chi è difeso d’ufficio, è impensabile che riesca realisticamente a presentare un’istanza di gratuito patrocinio, se non al massimo all’udienza. Oltre tutto c’è quasi una beffa, perché l’articolo 6 della legge del gratuito patrocinio prevede che il giudice deve decidere nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata l’istanza, che sono esattamente i dieci giorni per la comparizione, dalla data di notifica dell’avviso all’udienza in sorveglianza!

Allora, il problema è anche questo: noi sappiamo benissimo che il gratuito patrocinio è efficace dal momento della presentazione dell’istanza e, se la si presenta all’udienza viene meno, ad esempio, la possibilità di svolgere indagini difensive, che hanno dei costi.

A questo punto, ripeto, l’unica strada che vedo è proprio questa: far retrocedere il momento della nomina del difensore d’ufficio proprio al momento in cui viene presentata l’istanza e non al momento in cui viene fissata l’udienza.

E sempre ammesso che il condannato sia nelle condizioni di sapere in che modo può accedere al gratuito patrocinio. Io non posso esimermi dal segnalare quella che è la procedura, che viene seguita, non so se anche in altre sedi ma quanto meno nel nostro Tribunale di Sorveglianza, e credo che dovremmo, noi come Camera Penale, come Consiglio dell’Ordine, fare qualcosa al riguardo.

Negli avvisi delle udienze davanti al Tribunale di Sorveglianza ci si limita a dire: "Qualora l’interessato sia privo di difensore di fiducia designa difensore d’ufficio….punto", senza quell’avvertimento che invece è previsto dall’articolo 8 della legge sul gratuito patrocinio, secondo cui si dovrebbe dire: "Se hai il difensore d’ufficio, guarda che puoi chiedere il gratuito patrocinio e queste sono le condizioni".

Ma c’è una cosa che veramente mi ha lasciato allibita. Questo è l’avviso, invece, del decreto di fissazione davanti al Magistrato di Sorveglianza, Ufficio di Sorveglianza di Padova. Si legge: "Visto l’articolo 8 della legge 30 luglio ‘90, numero 217, avvisa Paolo Rossi che ha facoltà di nominare un difensore, dandone immediata comunicazione a questo ufficio, in mancanza del quale nomina difensore d’ufficio l’avvocato Luigi Bianchi".

E viene citato l’articolo 8, che è quello che vi ho letto prima, che dice che nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d’ufficio la persona interessata viene informata sulle disposizioni in materia di gratuito patrocinio!

"Visto l’articolo 8"… l’avvisa che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia. E l’art. 8 dice tutt’altro! Dice un’altra cosa! Cioè, io la trovo gravissima questa cosa, veramente gravissima. Allora, tutti i nostri discorsi, mi pare che a un certo punto vengano un attimo a cadere…

Però, ripeto, il punto dolente secondo me è sempre quello della difesa d’ufficio. Qui consentitemi di fare un piccolo inciso, perché l’esecuzione è purtroppo una fase in cui comunque l’esercizio del diritto di difesa trova dei limiti. Sotto il profilo probatorio, in relazione ai termini; in relazione all’acquisizione della prova che avviene in udienza; o forse a cominciare dalla composizione un po’ particolare del Tribunale di Sorveglianza, dove stranamente ci sono dei componenti laici che non conoscono il detenuto e il magistrato di sorveglianza che lo conosce.

Io ho sempre pensato che, forse, sarebbe meglio che i componenti laici fossero gli operatori del carcere, che lo conoscono; così come il magistrato di Sorveglianza è quello che conosce il detenuto.

Comunque, il problema è questo: che questo stretto corridoio, in cui è costretta la difesa, diventa una specie di pertugio inaccessibile per i difensori d’ufficio. E, questi limiti, dicevo prima, secondo me rischiano fortemente di vanificare proprio anche queste nuove norme sul gratuito patrocinio, che sono estremamente aperte, estremamente importanti, e che pacificamente si applicano, queste sì, al condannato.

Perché lo dice la legge, lo dice l’articolo 1, che è stato già detto, parla del condannato: il comma 3, dove si parla di tutte le fasi e le procedure derivate, incidentali e connesse. Quell’articolo 15, che citavo prima, dove si dice che tutte queste norme, se compatibili, si applicano anche alla fase di esecuzione e alla sorveglianza.

Io vorrei solo, a questo punto, concludere con alcune note. Il mio intervento voleva dare un po’ degli spunti. Anche per questo è stato un po’ polemico su queste difficoltà e su questi problemi.

Volevo solo proporre alcune osservazioni su questa legge del gratuito patrocinio. Si è parlato del problema del tetto dei diciotto milioni, che poi viene aumentato in caso di altri componenti della famiglia conviventi. E dice: "Se l’interessato convive, etc…".

Se ne parlava l’altro giorno con una collega, dicevo, ma scusate: il condannato detenuto in carcere non convive, risiede in carcere, da solo, e il fatto che all’anagrafe non gli abbiano modificato la situazione ,che risulti sempre nel vecchio stato di famiglia… non vedo che rilevanza possa avere questo dato anagrafico.

L’altro punto e credo che poi verrà trattato più ampiamente, però intanto lo propongo è la questione "stranieri". La norma dice che "lo stesso trattamento è riservato allo straniero e all’apolide residente nello Stato".

"Apolide residente" e, quindi, "lo straniero, punto". Credo che su questo non debbano esserci dubbi, ma anche qualora dovessero esserci dubbi non si dovrebbe mai, secondo me, fare riferimento ad una residenza in senso formale e anagrafico, ma di fatto. Credo che in caso contrario la violazione dell’articolo 24 della Costituzione sarebbe palese, laddove si parla proprio di ammissione e di garanzia anche per i non abbienti, indistintamente della difesa.

Un altro punto, che butto lì come flash e che mi pare interessante è che la legge prevede l’anticipazione, da parte dello Stato, delle spese sostenute dai difensori, consulenti, investigatori e ausiliari.

E qui mi veniva in mente il famoso problema dell’interprete: negli ausiliari, secondo me, si può ricomprendere anche l’interprete. Importantissimo, perché l’ausilio di un interprete, questo sì veramente aiuta una difesa effettiva, una comprensione effettiva su quella che è la linea di difesa da decidere, la traduzione di documenti, rapporti con i famigliari: tutta la preparazione complessiva della difesa.

E poi c’è tutta quella questione sulla certificazione e mi pare anche importante un fatto, che con questo discorso dell’autocertificazione, in effetti, si dovrebbero anche per lo straniero superare molte difficoltà.

Si è parlato della questione dell’autorità consolare, che dovrebbe convalidare la veridicità di quanto contenuto nell’autocertificazione. Però, se vi è l’impossibilità di produrla anche qua subentra l’autocertificazione.

Una delle possibilità potrebbe essere quella, si diceva, che lo straniero faccia la richiesta e, con questa richiesta in mano, dica: "Io l’ho fatta", quindi aldilà del fatto che non rispondano, o che rispondano in ritardo, etc., comunque c’è un suo essersi attivato e quindi una conseguente eventuale impossibilità di produrre la documentazione adeguata.

Qua mi fermo perché, ripeto, credo che sulla questione tornerà la collega in modo molto più ampio. Io quello che ritengo, a questo punto, é che si debba prendere coscienza dell’importanza del procedimento di esecuzione: vuoi incidente di esecuzione, vuoi sorveglianza.

Non è la fine dopo un processo, è in realtà spesso un inizio di un percorso che può essere molto più difficile, molto più complicato, molto più duro, come credo quelli che qui sono presenti sanno, del processo che hanno subito.

E quindi una fase in cui la difesa è di una delicatezza e di un’importanza fondamentale e dobbiamo prenderne coscienza tutti, noi per primi come avvocati, ma tutti credo. E quindi anche queste norme, laddove non possono essere interpretate estensivamente in modo adeguato, devono essere eventualmente modificate, ma per fare in modo che proprio per questa fase si possa finalmente dire: la difesa è stata effettiva, adeguata, competente, importante.

 

Precedente Home Su Successiva