Adriano Morrone

 

Adriano Morrone

 

Vorrei fare alcune considerazioni sui nuovi orientamenti della politica criminale soprattutto di quest’ultimo decennio. Ci troviamo effettivamente dinanzi ad una crisi della pena classica, della pena detentiva, intesa come sanzione che di fatto poi manca di quell’effettività che le si chiederebbe di avere, tant’è vero che c’è ormai un costante richiamo alla certezza della pena. Ora, è vero che il nostro ordinamento penitenziario, anche se abbiamo spesso detto che è molto avanzato, di fatto è stato introdotto nel ‘75, in un momento in cui l’ideologia del trattamento, almeno nel suo modello correzionale, inteso come tecnica d’intervento tesa alla modifica della personalità, era già in piena crisi nei sistemi anglosassoni, e quindi c’era già un venir fuori delle istanze retributive, della pena intesa come retribuzione. Ma in questi tempi ci troviamo soprattutto davanti a nuove tendenze della retribuzione, che sono un po’ diverse dalla classica retribuzione, perché la retribuzione poi in sé non è un danno, la retribuzione è comunque un elemento della pena che dà garanzia, garantisce appunto pene che sono determinate e che sono proporzionate alla gravità del reato. Ora il richiamo alla retribuzione che si fa invece all’interno degli attuali orientamenti di politica criminale è un richiamo non tanto alla retribuzione legata alla effettiva gravità del reato, quanto un richiamo all’allarme sociale, alla gravità del reato così come percepita dalla comunità. E quindi si rischia anche di andare a proporzionare le pene a questo allarme sociale, che spesso non è lo specchio di una reale offensività del reato.

In questi anni il legislatore si muove in un certo senso sentendo troppo l’opinione pubblica in generale, o meglio l’emotività che la contraddistingue: per capirlo, è sufficiente analizzare  nell’ultimo decennio, a cominciare dal ‘91-’92, le molte leggi restrittive introdotte, almeno per alcuni reati. È vero che nel ‘98 c’è stata l’apertura della legge Simeone-Saraceni, ma si tratta di una legge che ha introdotto soprattutto modifiche nell’accesso alle misure alternative, che poi, a giudicare un po’ anche dal dibattito che è immediatamente seguito all’introduzione della legge stessa, e, considerando il momento storico in cui è intervenuta, almeno a qualche criminologo fa venire il sospetto che si sia trattato di una soluzione per superare una certa difficoltà nell’applicare le pene ai colletti bianchi, e quindi a tutto quello che veniva da tangentopoli. A distanza di qualche anno, è stata poi introdotta la legge n. 40 del 2001 con la detenzione speciale per le detenute madri, che però non fa quasi testo, nel senso che è una misura finalizzata, a mio parere, soprattutto all’assistenza dei figli minori, più che a un reinserimento del condannato. Abbiamo infine la stabilizzazione del regime differenziato e quindi del 41 bis con la legge del 2002 e questo indultino, introdotto nel 2003, che riguarda pene molto brevi e quindi probabilmente una fascia di soggetti che non sono quelli che poi effettivamente  gravitano con una certa frequenza all’interno del carcere.

Oggi c’è il rischio di una giustizia che sia una giustizia che tenda alla rieducazione solamente per una fascia di soggetti, che sono quelli più socialmente inseriti, più marginali rispetto all’area della criminalità. In questo panorama si collocano le istanze di giustizia riparativa, intesa proprio come palliativo a questa crisi della pena detentiva: a questo proposito, non conoscendo ancora a fondo i risultati cui è pervenuta la commissione Nordio, possiamo richiamare più che altro le indicazioni della commissione di riforma del Codice Penale precedente, quella presieduta da Grosso, e poi le norme sulla competenza penale del Giudice di pace.

Già la commissione Grosso, dopo una premessa dove aveva appunto evidenziato la crisi della pena detentiva in termini di effettività, aveva richiamato soluzioni  del tipo di quella del lavoro di pubblica utilità, del "community service" (= lavoro non retribuito a vantaggio della comunità), e queste sono idee che poi sono state sostanzialmente recepite per quanto riguarda i reati di competenza del Giudice di pace, dove sono previsti la sanzione della detenzione in casa e il lavoro di pubblica utilità. Mi sembra però che i reati di competenza del Giudice di pace siano reati che non riguardano l’area della criminalità che gravita nel carcere, e quindi non sono una risposta alle problematiche del reinserimento dei detenuti, o meglio una risposta comunque incisiva.

I progetti di legge attualmente all’esame del Parlamento sono sostanzialmente centrati sul lavoro di pubblica utilità; ce n’è uno in particolare che vorrebbe  applicare il lavoro di pubblica utilità a tutte le contravvenzioni, quindi a tutti i reati contravvenzionali o comunque a pene detentive non superiori ai quattro anni. Ma sostanzialmente tutti questi disegni di legge prevedono il lavoro di pubblica utilità come sostituzione di pene detentive medio-brevi, tre o quattro anni. C’è solamente un disegno di legge che si riferisce a un programma di reintegrazione sociale, a cui hanno lavorato anche l’onorevole Franco Corleone e il Presidente Sandro Margara, che riguarda invece pene superiori ai quattro anni, ma per una categoria specifica di detenuti, cioè i tossicodipendenti. Quindi in questo momento non abbiamo un’ipotesi di "community service" pensata realmente come alternativa per la criminalità comune.

C’è però un aspetto importante da sottolineare, quando si parla di giustizia riparativa: senz’altro ogni misura di decarcerizzazione deve essere vista con favore sia per gli effetti che ha proprio sul penitenziario, sia in termini di prevenzione speciale e di rieducazione. Però il pensare ad un lavoro che comunque è un lavoro di tipo gratuito, che spesso si esplica in attività che non sono corrispondenti alle capacità professionali del soggetto, rischia di mascherare una sorta di pena pecuniaria, pagata attraverso questa attività lavorativa. Anche perché questa attività lavorativa magari non è neanche agganciata alle esigenze del mercato del lavoro, in continua e rapida evoluzione, quindi non è neanche in grado di fare acquisire al soggetto quella qualificazione professionale, che poi può essere spendibile sul mercato del lavoro e quindi avere un effetto benefico in termini di reinserimento sociale dopo la pena.

Un altro aspetto problematico credo che sia riferito al fatto che si parla appunto di prestazione  di attività gratuita, proprio per compensare il danno sociale derivante dal reato e dare una risposta a questo bisogno di giustizia della collettività. Ora però, andando a connotare la pena con questo contenuto economico-patrimoniale, si rischia di introdurre un concetto di retribuzione un po’ nuovo, e appunto la retribuzione non è più vista semplicemente come castigo per l’illecito che non doveva essere commesso, e per il quale quindi il soggetto viene colpito in un bene come quello della libertà personale, ma diventa un risarcimento economico che si avvicina un po’ al risarcimento del danno conseguente alla responsabilità civile per fatto illecito, con una modifica della concezione della pena molto rilevante. La pena assume quindi sempre più questo significato economico e inevitabilmente rischia di diventare una pena indubbiamente utile per quei soggetti che solo occasionalmente si trovano a commettere reati e per quei soggetti appunto legati alla criminalità economica, o comunque per soggetti socialmente inseriti, ma rischia di non essere applicabile alla stragrande maggioranza dei detenuti.

Un’ultima considerazione riguarda i detenuti stranieri.

Visto che oggi molti detenuti all’interno delle carceri sono extracomunitari, quali possono essere le alternative, se noi parliamo di decarcerizzazione e risarcimento del danno, di fronte ad una Cassazione che, interpretando forse l’attuale contesto storico della legge Bossi-Fini sull’immigrazione, ci dice che per gli immigrati clandestini, che si trovano a scontare una pena detentiva nel nostro paese, non devono essere comunque applicate le misure alternative alla detenzione? Allora mi chiedo: quali saranno le prospettive di decarcerizzazione e di progressione del trattamento? Dinanzi agli sforzi che l’Amministrazione Penitenziaria fa per garantire comunque un trattamento individualizzato che tenga conto delle caratteristiche etniche, culturali e religiose di questi soggetti, alla fine del percorso viene a mancare proprio quella ulteriore fase che è legata al trattamento extramurario. Forse, mi viene da dire, c’è chi non si ricorda o non ha mai saputo che cosa significa il trattamento, la speranza è solo che certe sentenze non vengano poi applicate dalla magistratura.

 

 

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